Le 6 abilità essenziali che deve avere il bravo consulente – Parte 2

2. Abilità di osservazione

Continuiamo la pubblicazione degli skills (qui puoi leggere la parte 1) che deve possedere un bravo consulente, un professionista che è in grado di sviluppare costantemente la propria attività, anno dopo anno.

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CHECK UP ON LINE ATTIVITA’ DI CONSULENZA
Individua gli aspetti critici della tua attività di consulente
e ricevi i consigli operativi per aumentare il fatturato
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In questo post ci occupiamo dell’abilità di osservazione.

In qualità di consulente, devi svolgere anche il ruolo di osservatore, un vero e proprio occhio in più rispetto a coloro che quotidianamente lavorano nell’azienda cliente.

Il cliente richiede a te consulente questa capacità di notare, analizzare e individuare aspetti/problematiche che a lui sfuggono e a fornire un feedback su ciò che hai individuato.

Come migliorare le tue capacità di osservazione

Le tue capacità di osservazione come consulente, migliorano con l’incremento degli incarichi e delle esperienze professionali.
Puoi esercitare le tue capacità di osservazione imparando a guardare e ascoltare con attenzione.

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e ricevi i consigli operativi per aumentare il fatturato
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Migliora la capacità di prendere appunti. Prendere appunti è una parte essenziale dell’osservazione e gli appunti ti forniscono materiale con cui lavorare nei tuoi progetti di consulenza.
Ecco alcuni consigli per prendere efficacemente appunti in ambito consulenziale:
_ 1) usa carta e penna. Sembra una ovvietà ma prendere appunti durante ad esempio un audit o un check-up utilizzando es. il tablet o il cellulare, può farti perdere informazioni importanti
_ 2) abbina l’utilizzo di foto e video agli appunti

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_ 3) utilizza blocknotes in formato A4 con fogli liberi in modo tale da avere una visione d’insieme di quello che stai registrando
_ 4) utilizza sempre penne di due colori, e di cui una rossa in modo tale da evidenziare subito aspetti prioritari di ciò che stai registrando
_ 5) appena terminato la registrazione degli appunti, prenditi 30 minuti per rileggerli e verificare di avere annotato tutto quello che hai osservato

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Le 6 abilità essenziali che deve avere il bravo consulente – Parte 1

Le tue competenze principali in qualità di consulente, come la consulenza legale o sicurezza del lavoro, ecc , costituiscono la base della tua attività professionale. Tuttavia per incrementare i risultati , dovrai anche coltivare altre competenze collaterali ma nonsecondarie, che vanno a completare e a rafforzare le competenze chiave che hai già.

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CHECK UP ON LINE ATTIVITA’ DI CONSULENZA
Individua gli aspetti critici della tua attività di consulente
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In questa rubrica conoscerai le 6 competenze di consulenza essenziali che posso fare di te un consulente migliore e più richiesto.

  1. Abilità di comunicazione
    I consulenti realizzano molte comunicazioni orali e scritte con i clienti prima, durante e dopo i progetti.Le tue capacità di comunicazione determinano il modo in cui i tuoi clienti ti vedono e ti valutano. Sia che si fidino di te e che gli piaci, sia che ti vedano o meno come una vera autorità ed esperto.

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    CHECK UP ON LINE ATTIVITA’ DI CONSULENZA
    Individua gli aspetti critici della tua attività di consulente
    e ricevi i consigli operativi per aumentare il fatturato
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    Una buona capacità di comunicazione orale non è sufficiente. E’ necessario sviluppare un’adeguata abilità di comunicare il tuo valore attraverso la scrittura e in particolare:
    _ materiale di vendita e di marketing (dispense, articoli, ecc)
    _ sito web ed eventuale blog Se non riesci a comunicare il valore che apporti o i risultati che hai ottenuto, avrai difficoltà a commercializzare la tua attività di consulenza.

    Come puoi migliorare la tua capacità di comunicazione?

    Per migliorare la tua capacità di comunicazione come consulente devi SCRIVERE.
    Ecco un esercizio  utile allo scopo.
    a) scrivi su un foglio un elenco dei 30 argomenti/problemi/domande che gli operatori del tuo settore si fanno
    b) ogni giorno, dedica 30 minuti a scrivere un articolo di 1 pagina su ogni argomento, problema o domanda, aggiungendo un tuo contributo specifico
    c) avrai così ottenuto un preziosissimo documento di 30 pagine che potrai utilizzare come materiale di marketing ad alto valore per il tuo cliente.
    Scrivi in ​​modo che i clienti comprendano facilmente le tue idee e le tue osservazioni, inserite nel documento.Nel prossimo articolo parleremo dell’abilità di osservazione che deve avere un bravo consulente.Autore
    Dr.  Matteo Rapparini – Guarda il profilo su Linkedin
  2.     

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L’estensione del Green pass al lavoro privato – parte 4 – I documenti che legittimano l’accesso

Quanto ai documenti che legittimano l’accesso, al momento attuale essi possono essere solamente due: il green pass (emesso per una delle tre causali note, vaccinazione, guarigione e tampone negativo) o il certificato di esenzione (regolato
dalla circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute).

In particolare, a supporto dell’eventuale adozione di tamponi in situazioni di emergenza al fine di consentire l’accesso al luogo di lavoro, si evidenzia che il tampone che legittima il rilascio del green pass è (Dl 52/2021, art. 9, co. 1, lett. d) il
“test antigenico rapido: test basato sull’individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della
salute”.
La legge 16 settembre 2021, n. 126, nel convertire, con modificazioni, il Dl 105/2021, ha introdotto l’ulteriore modalità di esecuzione del tampone molecolare “su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con
esito negativo al virus SARS-CoV-2”.
Inoltre, si ricorda che la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base del tampone ex art. 9, co. 2, lett. c) del Dl 52/2021, ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
Si ricorda, da ultimo, che la legge 16 settembre 2021, n. 126, nel convertire, con modificazioni, il Dl 105/2021, ha, tra l’altro, esteso la durata del green pass “vaccinale” a 12 mesi.

Fonte: Guida Confindustria

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L’estensione del Green pass al lavoro privato – parte 3 – Casistiche

a. Lavoratore che si reca direttamente nel luogo della prestazione di lavoro e non in azienda
Si verifica spesso l’ipotesi del lavoratore che si reca non in azienda ma direttamente nel luogo ove deve rendere la prestazione. In questo caso, il controllo deve essere operato dal titolare della struttura presso la quale egli si reca (art. 9-septies, co. 2) o
anche, nell’ipotesi di trasferta mediante mezzi di trasporto pubblico ultraregionale, dal vettore. In questi casi si ritiene che, per effetto del controllo che dà esito negativo, il datore di lavoro debba imporre un obbligo contrattuale di immediata
comunicazione. Esso potrebbe, ad esempio, fondarsi sulla previsione di un obbligo contrattuale di comunicazione da parte del committente (es. mancato accesso nel luogo di svolgimento della prestazione) o dello stesso lavoratore (es. mancato
accesso al treno) al datore di lavoro del prestatore non ammesso al lavoro ovvero colto senza certificato all’interno del luogo di lavoro. Teoricamente, lo stesso modello potrebbe essere adottato anche per i lavoratori in trasferta all’estero.

b. Il lavoro in turni
Altra ipotesi riguarda il lavoro in turni, anche notturni. In questa situazione, sembra opportuno che il controllo sia affidato al personale della vigilanza (dal momento che, se si esegue attività lavorativa, detto personale debba sempre essere presente in
azienda).


c. Individuazione del perimetro aziendale
Altra questione riguarda il concetto di accesso nei luoghi in cui è svolta l’attività lavorativa, ossia se debba intendersi il perimetro aziendale esterno ovvero l’accesso all’interno dei luoghi della produzione. Premesso che si tratta di una valutazione
legata all’organizzazione di ciascuna azienda, il rischio viene introdotto nel momento in cui si entra nei luoghi accessibili alla comunità lavorativa. La norma non fa alcun riferimento ai luoghi al chiuso: si pensi, quindi, al cantiere edile ovvero all’azienda
che dispone, all’interno del recinto aziendale ma al di fuori del perimetro produttivo, luoghi per il deposito di materiali o ambiti ai quali accedono i fornitori esterni. Ne consegue che sembra opportuno dare una accezione estensiva alla nozione di luogo
di lavoro.

Fonte: Linee Guida Confindustria

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L’estensione del Green pass al lavoro privato – parte 2 – Le modalità del controllo

La disposizione, nel prevedere l’obbligo di verifica, rimette al datore di lavoro l’obbligo (sanzionato in via amministrativa) di elaborare, entro il 15 ottobre 2021, le modalità di tale processo.

In secondo luogo, la norma non richiama mai il Protocollo, per cui non sembra che siano richiesti (ma non siano nemmeno preclusi) né la sua modifica, né il coinvolgimento del Comitato da esso previsto.

a) Il controllo a campione.
Per quanto il controllo, secondo la norma, possa essere anche a campione, riteniamo opportuno sollecitare una particolare attenzione a tale eventuale scelta, in quanto questa modalità – per quanto evidentemente semplificativa degli adempimenti – non sembra pienamente coerente con né con l’obbligo generalizzato e sanzionato di possesso del green pass, né con la logica sostanziale e prevenzionale di impedire a chiunque sia privo di certificato di fare ingresso in azienda.

b) Il momento del controllo
Il controllo dovrebbe essere adottato “preferibilmente”, quindi non necessariamente, all’ingresso. Un controllo diffuso all’ingresso risponde sicuramente alle finalità sostanziali, mentre una verifica randomica durante l’attività non consente di assicurare né che in
azienda non siano presenti lavoratori senza green pass, né di impedire efficacemente la diffusione del virus.
Il controllo (anche a campione) successivo all’ingresso nel luogo di lavoro rischia anche di generare contenziosi a causa del differente trattamento sanzionatorio, in quanto si potrebbe ritenere che la scelta possa essere discriminatoria: un lavoratore controllato durante il lavoro che non ha il certificato, oltre alla sanzione amministrativa, potrebbe essere licenziato (restano, infatti, in vigore le sanzioni contrattuali), mentre se lo stesso controllo fosse stato adottato all’ingresso vi sarebbe solamente la sospensione dalla retribuzione, con preclusione di ogni sanzione disciplinare, soprattutto di natura estintiva del rapporto di
lavoro.

c) Conseguenze operative della mancata presentazione del certificato
Il lavoratore che comunichi di non possedere il green pass o che non possa fare ingresso in azienda per mancanza del certificato viene considerato assente ingiustificato fino alla sua presentazione in azienda con un documento valido. Ciò impone al datore di datore di registrare e gestire l’assenza del lavoratore e il controllo del rientro con green pass valido.
Si ritiene che la comunicazione da parte del lavoratore del mancato possesso di green pass debba in ogni caso precedere l’ingresso in azienda (sul punto, v. anche approfondimento successivo), dal momento che, dopo l’ingresso in assenza di certificato, egli è già
sanzionabile.
Il fatto che il datore di lavoro sia chiamato, a pena di sanzione amministrativa, a stabilire le modalità del controllo rende dunque necessario organizzare il controllo prevedendone formalmente le procedure e la documentazione per giustificare adeguatamente la
comunicazione della violazione al Prefetto. Questo impone di regolare adeguatamente e formalmente la procedura, gli strumenti adottati, i riferimenti all’identità dei soggetti controllati, la formalizzazione del soggetto addetto al controllo (la previsione che debbano sempre in due sembra costituire una tutela per la dimostrazione della correttezza dell’operato di fronte ad eventuali contestazioni), la tracciatura formale della verifica negativa.

Fonte: Linee Guida Confindustria

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L’estensione del Green pass al lavoro privato – parte 1

L’obbligo del green pass: i soggetti destinatari

L’art. 3 del Dl 127/2021iseriscel’art. 9-septies nel Dl 52/2021, che disciplina l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato.

Per effetto di tale disposizione, dal 15 ottobre al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza, sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l’attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass:
• tutti i lavoratori del settore privato;
• i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.
Sul piano sostanziale, non ha senso escludere i lavoratori impiegati con contratti differenti da quello di lavoro subordinato, in quanto essi introducono il medesimo rischio e ne sono assoggettati al pari dei lavoratori dipendenti, per cui il riferimento al controllo da parte del proprio datore di lavoro è solamente eventuale (ossia quando vi sia un datore di lavoro),
restando comunque dovuto quello del datore di lavoro “ospitante” presso il quale l’attività è eseguita.
Per quanto riguarda la somministrazione, posto che il possesso del green pass è un requisito di legge, si ritiene che sia onere del somministratore assicurarsi, per poter adempiere al proprio obbligo contrattuale verso l’utilizzatore, che il lavoratore sarà sempre
in possesso dei requisiti per l’esecuzione della prestazione lavorativa. L’eventuale impossibilità di assicurarsi la prestazione del lavoratore da parte dell’utilizzatore potrà, quindi, essere fonte di responsabilità contrattuale per l’agenzia di somministrazione. Onere dell’utilizzatore sarà, invece, quello di verificare il possesso e l’esibizione del green pass da parte del lavoratore.

Fonte: Linee Guida Confindustria

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Pubblicato Kit aggiornamento Protocollo Covid-19 all’obbligo del Green Pass

Kit aggiornamento Protocollo  Green Pass è la raccolta dei documenti in formato MS Word per realizzare l’aggiornamento richiesto dal 15 ottobre 2021, quando entrerà in vigore l’obbligo per il datore di lavoro di verificare la Certificazione Verde (Green Pass), per i dipendenti e i lavoratori esterni che si recano in azienda.

E’ necessario implementare i protocolli Covid-19 già in essere con procedure scritte che diano evidenze del controllo effettuato e delle misure applicate.

I documenti del Kit consentono di effettuare tale aggiornamento in modo veloce e completo. Il Kit è costituito da:
_ Check list verifica adempimenti richiesti dal DL 127/2021 e dal Reg. Ue 2016/679
_ Modello di delega di funzione per il Responsabile della verifica
_ Informativa trattamento dati personali Green Pass
_ Procedura verifica Green Pass

Tutti i documenti sono in formato MS Word personalizzabili.

Maggiori informazioni

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10 gravi errori da evitare nell’applicare il Protocollo Anticovid-19 del 14/8/2021 nelle scuole

10 gravi errori da evitare nell’applicare il Protocollo Anticovid-19 del 14/8/2021 nelle scuole

  • il Dirigente scolastico per prevenire la diffusione del Virus, NON HA INFORMATO attraverso un’apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.
  • NON E’ STATA EFFETTUATA la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID al personale scolastico
  • NON VIENE SVOLTA L’INFORMAZIONE relativa all’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
  • NON VIENE SVOLTA L’INFORMAZIONE relativa al divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti
  • Per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, NON SI E’ PREVISTO la loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
  • NON E’ STATO PREVISTA LA RIDUZIONE dell’accesso ai visitatori, i quali, comunque, devono sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico.
  • NON VIENE EFFETTUATA la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti
  • NON SONO FATTE RISPETTARE le disposizioni relativa all’utilizzo delle mascherine
  • NON VIENE GARANTITO un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche
  • In presenza di una persona sintomatica all’interno dell’edificio scolastico NON VIENE APPLICATA IMMEDIATAMENTE LA SPECIFICA PROCEDURA: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente

La collana editoriale Edirama.org dedicata alla sicurezza del lavoro nelle scuole

Ispezione Covid-19 Scuola
Check list Protocollo Sicurezza Scuole Covid-19 Anno scolastico 2021-2022
Slide ppt personalizzabili – Protocollo Covid-19 Scuole – 14/8/2021 Anno scolastico 2021/2022
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Software DVR DOC per realizzare il documento di valutazione dei rischi

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Pubblicata la raccolta  – 34 Slide ppt personalizzabili – Protocollo Covid-19 Scuole – 14/8/2021 Anno scolastico 2021/2022

Pubblicata la raccolta  – 34 Slide ppt personalizzabili – Protocollo Covid-19 Scuole – 14/8/2021 Anno scolastico 2021/2022 per realizzare la formazione obbligatoria relativa alla salute e sicurezza Covid-19 nelle scuole secondo il protocollo Covid-19 del 14/8/2021 Anno scolastico 2021/2022

_ risparmi tempo nel realizzare il materiale formativo per i corsi di aggiornamento Covid-19 nelle scuole

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Check list Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali – 14/8/2021

Pubblicata la Check list Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali – 14/8/2021

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