MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 aprile 2011
Disciplina delle modalita’ di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, nonche’ i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui
all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
(11A05462)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’articolo 71, comma 11,secondo periodo, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e
integrazioni, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, il quale
prevede per le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica
che la prima delle verifiche periodiche venga effettuata «dall’ISPESL
che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il datore di lavoro puo’ avvalersi delle
ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalita’ di
cui al comma 13»;
Visto l’articolo 71, comma 11, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 81/2008, il quale prevede che: «Le successive
verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo,
che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il datore di lavoro puo’ avvalersi di
soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalita’ di cui al
comma 13»;
Visto l’articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008,
il quale dispone che: «Per l’effettuazione delle verifiche di cui al
comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di
soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati
acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e
rispondono direttamente alla struttura titolare della funzione»;
Visto l’articolo 71, comma 13, del decreto legislativo n. 81/2008,
che statuisce quanto segue: «Le modalita’ di effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonche’ i criteri per
l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma
precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro della
salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto»;
Visto l’articolo 1, della legge 13 novembre 2009, n. 172, il quale
prevede l’istituzione del Ministero della salute ed il trasferimento
ad esso delle funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a
47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gia’ attribuite al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85;
Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede la
soppressione dell’ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative
competenze all’INAIL;
Ritenuto pertanto che ove il decreto legislativo n. 81/2008
attribuisca competenze all’ISPESL esse debbano intendersi conferite
all’INAIL;
Considerata la necessita’ di individuare le modalita’ di
effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII ed i
criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma
13, del decreto legislativo n. 81/2008;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3
marzo 2011;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto disciplina le modalita’ di effettuazione
delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di
lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008,
nonche’ i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati
e individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL
possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai
sensi dell’articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008,
per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo
71, comma 11.
Art. 2
1. Ai sensi dell’articolo 71, commi 11 e 12, del decreto
legislativo n. 81/2008, l’INAIL e’ titolare della prima delle
verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni
dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche
periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di
trenta giorni dalla richiesta.
2. All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica
il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale
il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in
grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito
degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui al comma
1.
3. L’INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di
seguito, ARPA), nelle regioni ove sono state attribuite loro le
funzioni in virtu’ di provvedimenti locali emanati ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere
direttamente alle verifiche di cui all’articolo 71, comma 11, del
decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o
con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (di seguito, DPL), nel rispetto dei principi di
economicita’ previsti per la pubblica amministrazione oppure possono
avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti
nell’elenco di cui al comma 4.
4. Per le finalita’ di cui all’articolo 71, comma 12, del decreto
legislativo n. 81/2008, presso l’INAIL e presso le ASL e’ inoltre
istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui
i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi dell’articolo
1. Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l’elenco di cui
al periodo precedente puo’ essere istituito, anziche’ presso le
singole ASL, su base regionale.
5. Qualunque soggetto abilitato e’ iscritto a domanda nell’elenco.
Il soggetto titolare della funzione ha faco1ta’ di segnalare alla
Commissione di cui all’allegato III, che e’ parte integrante del
presente decreto, per i successivi ed eventuali adempimenti, la
sussistenza di motivi di possibile esclusione. Con l’iscrizione
all’elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini
temporali di cui al comma l.
6. L’elenco di cui al comma precedente e’ messo a disposizione dei
datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per
l’individuazione del soggetto di cui avvalersi.
7. I soggetti abilitati, pubblici o privati, presenti nell’elenco
di cui al comma 4, devono far parte dell’elenco previsto
nell’allegato III.
8. Decorsi i termini temporali di cui al comma l, il datore di
lavoro puo’ avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di
cui all’elenco previsto nell’allegato III.
9. I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in
possesso dei requisiti riportati nell’allegato I, che e’ parte
integrante del presente decreto.
Art. 3
l. Nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 2, commi
3 e 4, una quota pari al 15% delle tariffe definite dal decreto di
cui al comma 3 e’ destinata a coprire i costi legati all’attivita’ di
controllo dell’operato dei soggetti abilitati, all’attivita’
amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di
gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata; la
rimanente quota resta di spettanza del soggetto abilitato che ha
effettuato la verifica.
2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 2, comma 8:
a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della
funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato,
incaricato della verifica;
b) i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato,
non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle
tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e
successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al comma
3;
c) il soggetto abilitato, pubblico o privato, che e’ stato
incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde
all’INAIL. una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto
titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento
della banca dati informatizzata.
3. Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto
sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello
sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto. Fino all’emanazione del decreto trovano
applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della
funzione.
Art. 4
1. Le modalita’ di effettuazione della prima delle verifiche
nonche’ delle verifiche successive di cui all’articolo 71, comma 11,
del decreto legislativo n. 81/2008 sono quelle previste nell’allegato
II al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.
Art. 5
l. Le modalita’ per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio
dei soggetti di cui all’allegato I sono definite nell’allegato III al
presente decreto che fa parte integrante dello stesso.
Art. 6
l. Restano ferme le disposizioni previste dai decreti:
a) Decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante «Norme di
sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei
depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita’ complessiva non
superiore a 5 m³» ;
b) Decreto ministeriale 23 settembre 2004 recante «Modifica del
decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la
progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas, di
petrolio liquefatto con capacita’ complessiva non superiore a 5 m³ e
adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di
petrolio liquefatto di capacita’ inferiore a 13 m³»;
c) Decreto ministeriale 17 gennaio 2005 recante la «Procedura
operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL
con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche»;
d) Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 «Regolamento
recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle
attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93».
2. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e relative norme di attuazione. In sede di prima
applicazione del presente decreto, nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato
il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza, i
soggetti riconosciuti competenti per l’effettuazione delle verifiche
periodiche obbligatorie prima dell’entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore,
continuano a esercitare le funzioni attribuite dalla medesima
legislazione regionale/provinciale.
Il presente decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l’allegato III, che
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 11 aprile 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dello sviluppo economico
Romani
Allegato I
Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter
effettuare le verifiche di cui all’articolo 71, comma 11, del
decreto legislativo n. 81/2008.
1. I soggetti pubblici o privati di cui all’articolo 71, comma
11, del decreto legislativo n. 81/2008, devono possedere almeno i
seguenti requisiti:
a) certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di
tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC l7020, emesso da ente
di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del
regolamento CE 765/2008. con scopo di accreditamento evidenziante la
competenza ciel soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto
della richiesta di abilitazione, ovvero un’organizzazione conforme ai
requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente
documentata. che garantisca competenza dei soggetto richiedente ad
operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre
che indipendenza, imparzialita’ ed integrita’ propria e ciel proprio
personale rispetto alle attivita’ di progettazione, consulenza,
fabbricazione, installazione. manutenzione. commercializzazione c
gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle
attrezzature di cui all’allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008;
b) operare con personale tecnico dipendente o con rapporto
esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette o indirette
di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto
delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o
attivita’ ad elevata specializzazione;
c) disporre di una procedura operativa che definisca l’iter
tecnico Ed amministrativo per l’effettuazione delle verifiche oggetto
del presente decreto ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di
verifica, in conformita’ a quanto previsto dall’allegato II;
d) disporre di un organigramma generale che evidenzi, in maniera
dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si
intende svolgere l’attivita’ delle verifiche oggetto del presente
decreto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico, in
possesso di titolo di studio di cui al successivo punto l. Il
responsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato
ed avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni
nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e
costruzioni. Il personale incaricato di eseguire l’attivita’ tecnica
di verifica, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio e professionali:
1) laurea in ingegneria (laurea magistrale in una delle seguenti
classi: LM-4, da LM-20 a LM-35 di cui al decreto del Ministro
dell’universita’ e della ricerca in data 16 marzo 2007. pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a
38/S di cui al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto
del Ministro dell’istruzione. dell’universita’ e della ricerca in
data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 2004) con almeno 2 anni di esperienza acquisita e dimostrabile
nelle attivita’ tecnico-professionali (progettazione o costruzione o
manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al
settore delle attrezzature di cui all’allegato VII del decreto
legislativo n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le
verifiche oggetto del presente decreto;
2) laurea. conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9. L17, L23
di cui al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca in
data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.
155 del 6 luglio 2007. ovvero laurea conseguita nelle seguenti
classi: 8, 9, 10, 4 di cui al decreto del Ministro dell’universita’ e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000.
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245
del 19 ottobre 2000. con almeno 3 anni di esperienza acquisita e
dimostrabile nelle attivita’ tecnico-professionali (progettazione o
costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche)
correlate al settore delle attrezzature di cui all’allegato VII del
decreto legislativo n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le
verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale puo’
effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all’allegato
VII del decreto legislativo n. 81/2008. ad esclusione degli ascensori
e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata
verticalmente.
3) diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza
acquisita e dimostrabile nelle attivita’ tecnico-professionali
(progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o
verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui
all’allegato VII del decreto legislativo n. 8l/2008 per le quali si
intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale
personale puo’ effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di
cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. ad
esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con
cabina/piattaforma guidata verticalmente.
e) avere attivato una polizza assicurativa di responsabilita’
civile. senza franchigia. con massimale non inferiore a 5.000.000.00
di curo per anno e non inferiore a 3.000.000.00 di euro per sinistro,
per i rischi derivanti dall’esercizio delle attivita’ di verifiche
oggetto del presente decreto;
2. La adozione di modelli di gestione di cui all’articolo 30 del
decreto legislativo n. 81/2008 da parte dei soggetti pubblici o
privati costituisce titolo preferenziale in ordine alla iscrizione
nell’elenco di cui all’allegato III.
3. I soggetti pubblici o privati di cui all’articolo 71. comma 11
del decreto legislativo n. 81/2008. sono tenuti a garantire che il
personale incaricato di eseguire l’attivita’ tecnica di verifica,
abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n.
81/2008 e successive modifiche. La partecipazione del personale
incaricato di eseguire l’attivita’ tecnica di verifica a corsi di
formazione specifica organizzati dai soggetti titolari della funzione
costituisce elemento di valutazione in ordine al mantenimento nel
tempo dei requisiti dei soggetti abilitati.
4. I soggetti pubblici o privati di cui all’articolo 71, comma
11, del decreto legislativo n. 81/2008, che hanno svolto attivita’ di
certificazione di prodotto. non possono effettuare la prima delle
verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la
quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura
CE.
Allegato II
Modalita’ di effettuazione delle verifiche periodiche
l. Campo di applicazione
1.1. Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano
alle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all’allegato VII del
decreto legislativo n. 81/2008. suddivise nei gruppi di seguito
elencati:
1.1.1. Gruppo SC -Apparecchi di sollevamento materiali non
azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata
superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata
superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata
superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga
1.1.2. Gruppo SP -Sollevamento persone
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale
azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere
1.1.3. Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento
a) Attrezzature a pressione:
l. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d’acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata (1)
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido,
liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti
acqua calcia sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore
alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi
potenzialita’ globale dei focolai superiori a 116 kW (2)
6. Forni per le industrie chimiche e affini
b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un
costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto
legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.
2. Definizioni
a) Verifica periodica:
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la
conformita’ alle modalita’ di installazione previste dal fabbricante
nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il
mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal
fabbricante c specifiche dell’attrezzatura di lavoro. l’efficienza
dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
b) Prima verifica periodica:
La prima verifica periodica e’ la prima delle verifiche
periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la
compilazione della scheda tecnica di identificazione
dell’attrezzatura di lavoro.
c) Indagine supplementare:
Attivita’ finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o
anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe
in esercizio da oltre 20 anni. nonche’ a stabilire la vita residua in
cui la macchina potra’ ancora operare in condizioni di sicurezza con
le eventuali relative nuove portate nominali.
3. Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi
SC e SP
3.1. Prima verifica periodica
3.1.1. La «prima» delle verifiche periodiche dovra’ essere
effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in
allegato VII del d.lgs. n. 81/2008.
3.1.2. La prima verifica periodica e’ finalizzata a:
a) identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla
documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio.
inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente,
controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per
l’uso del fabbricante. In particolare. devono essere rilevate le
seguenti informazioni: nome del costruttore. tipo e numero di
fabbrica dell’apparecchio, anno di costruzione. matricola assegnata
dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve
inoltre prendere visione della seguente documentazione:
1. dichiarazione CE di conformita’;
2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da
disposizioni legislative);
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):
4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
5. istruzioni per l’uso.
b) accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro
sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal
fabbricante;
c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove
previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie
pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui
all’articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;
d) controllarne lo stato di conservazione;
e) effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di
lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
3.1.3. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche
periodiche successive, dovra’ essere compilata la scheda tecnica di
identificazione. che successivamente costituira’ parte integrante
della documentazione dell’attrezzatura di lavoro, adottando la
modulistica riportata in allegato IV.
3.1.4. Le eventuali violazioni riferite al punto 3.1.2., devono
essere comunicate all’organo di vigilanza competente per territorio.
La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di
sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari
di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili,
deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione.
3.2. Verifiche periodiche successive alla prima
3.2.1. Le verifiche periodiche successive alla prima, sono
effettuate secondo le modalita’ di cui al punto 3.1.2. e con la
periodicita’ indicata nell’allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008.
3.2.2. Le eventuali violazioni. riferite al punto 3.1.2. e 3.2.1
devono essere comunicate all’organo di vigilanza competente per
territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti
essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie
applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della
funzione.
3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili.
sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad
azionamento motorizzato. sono esibite dal datore di lavoro le
risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera
c), effettuate secondo le norme tecniche.
3.3. Verifica delle macchine per centrifugare
3.3. 1. La verifica periodica delle macchine per centrifugare
deve essere articolata, di norma, in due parti:
a) prova di funzionamento:
b) verifica di integrita’ a macchina smontata.
3.3.2. La prova di funzionamento, viene effettuata secondo la
periodicita’ prevista in allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008: consiste nel verificare il corretto stato di conservazione e
manutenzione e ad accertare il regolare funzionamento dei dispositivi
di sicurezza installati; per gli idroestrattori con carica di tipo
discontinuo. deve essere verificata la corretta sequenza delle fasi
che costituiscono il ciclo di lavoro.
3.3.3. La verifica a macchina smontata deve essere effettuata con
la periodicita’ e le modalita’ stabilite dal fabbricante e riportate
sul manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione: per le
centrifughe messe in servizio in data antecedente all’entrata in
vigore della specifica direttiva di prodotto. la verifica a macchina
smontata viene effettuata con la periodicita’ prevista in allegato
VII del d.lgs. n. 81/2008.
3.3.4. Vengono sottoposti a particolari controlli di tipo visivo
e strumentale. con macchina smontata. i seguenti componenti:
a) paniere.
b) albero.
c) apparato frenante (disco o tamburo freno).
3.3.5.Vengono controllati inoltre. l’involucro di contenimento
esterno e il collegamento dell’intera macchina alle parti strutturali
dell’edificio.
3.3.6. Le macchine per centrifugare operanti con solventi
infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive, installate in
data antecedente al 21 settembre 1996. limitatamente al rischio di
esplosione e incendio. dovranno rispondere a quanto riportato sulla
circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 23
giugno 1980 n. 55, per quanto riguarda i rischi di altro tipo, i
riferimenti sono contenuti nelle norme generali relative alla
sicurezza delle macchine.
3.3.7. La verifica a macchina smontata c la prova di
funzionamento assumono la cadenza prevista dall’allegato VII del
decreto legislativo n. 81/2008.
3.3.8. Le macchine messe in servizio con marcatura CE. dovranno
subire lo smontaggio e il conseguente controllo delle parti interne
secondo le specifiche dettate dal fabbricante. la prova di
funzionamento con il relativo controllo di tutti i dispositivi
installati per l’annullamento del rischio di esplosione o incendio,.
Dovra’ essere effettuata con le modalita’ stabilite dal costruttore e
riportate sulle istruzione per l’uso e la manutenzione.
3.3.9. La periodicita’ di verifica degli idroestrattori operanti
con solventi infiammabili e fissata una volta ogni 12 mesi
indipendentemente dalla data di messa in servizio.
4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR
4.1. Periodicita’ delle verifiche
4.1.1. Per le attrezzature/insiemi a pressione di cui al punto
1.1.3 del presente allegato le periodicita’ sono regolamentate
secondo lo schema riportato nell’allegato VII del decreto legislativo
n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto. la categorizzazione e’ definita
dal datore di lavoro ai sensi dell’allegato II del decreto
legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e
le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui
agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n.
329.
4.1.2. Per le attrezzature/insiemi di cui al presente punto 4.
per verifiche periodiche si intendono:
a) La «prima delle verifiche periodiche»:
b) Le «verifiche periodiche successive»:
b1) di funzionamento;
b2) interna;
b3) di integrita’ (decennali).
4. l.3. Le verifiche di efficienza e funzionalita’ degli
accessori di sicurezza seguono la periodicita’ dell’attrezzatura a
pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
4.1.4. Periodicita’ delle verifiche, differenti da quelle di cui
all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/12008, e tipologia di
ispezioni alternative a quelle stabilite ai punti seguenti, ma tali
da garantire un livello di rischio equivalente, potranno essere
autorizzate in deroga, previa richiesta da inoltrare al Ministero
dello sviluppo economico.
4.2. La prima delle verifiche periodiche
4.2.1. La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle
attrezzature previste dall’allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11
del decreto ministeriale l° dicembre 2004 n. 329.
4.2.2. La prima delle verifiche periodiche andra’ eseguita
secondo la periodicita’ di cui all’allegato VII del decreto
legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio
dichiarata dal datore di lavoro.
4.2.3. I controlli da eseguire in sede di «prima delle verifiche
periodiche», in aggiunta a quelli di cui al punto 4.3.1., sono i
seguenti:
a. Individuazione dell’attrezzatura (o delle attrezzature
componenti l’insieme).
b. Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate
dall’ISPESL o dall’INAIL all’atto della dichiarazione di messa in
servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti
un insieme) rientranti nelle quattro categorie del decreto
legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 non escluse dalle verifiche
periodiche del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329; per gli
insiemi di limitata complessita’ (criogenici, cold-box, apparecchi di
tintura, generatori di vapore a tubi da fumo. ecc.) nel caso in cui
il datore di lavoro ha richiesto. in sede di dichiarazione di messa
in servizio, esplicitamente di voler considerare l’insieme stesso
come unita’ indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la
matricola unica dell’insieme.
c. constatazione della rispondenza delle condizioni di
installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella
dichiarazione di messa in servizio di cui all’articolo 6 del decreto
ministeriale l° dicembre 2004 n. 329:
d. controllo della esistenza e della corretta applicazione delle
istruzioni per l’uso del fabbricante.
4.2.4. Per gli insiemi verra’ redatto un verbale di prima
verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente
l’insieme. Occorre anche riportare sul verbale di ogni singola
attrezzatura immatricolata il riferimento al numero identificativo
dell’insieme di cui fa parte, indicato nella dichiarazione di
conformita’ dell’insieme stesso. Si dovra’ procedere a redigere una
relazione complessiva sulla certificazione e protezione dell’insieme
c sul rispetto delle istruzioni per l’uso. da inserire nella banca
dati informatizzata di cui all’articolo 3, comma l del presente
decreto. Nel caso di insieme immatricolato come un’unica unita’
indivisibile considerando tutte le attrezzature dell’insieme come
«membrature» che non verranno immatricolate e subiranno singolarmente
la periodicita’ di controllo previste dalla categoria dell’insieme
verra’ redatto un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature
dell’insieme.
4.2.5. Nel verbale della prima delle verifiche periodiche, da
compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate dell’insieme
(o nel verbale relativo all’insieme nel suo complesso nel caso di
insieme considerato come unita’ indivisibile). occorre evidenziare
per le attrezzature componenti l’insieme:
a) quelle marcate CE;
b) quelle non marcate CE ed omologate ISPESL;
c) quelle non marcate CE e garantite dalla marcatura CE
dell’insieme.
4.3. Le verifiche periodiche successive
4.3.1. La verifica di funzionamento
4.3.1.1. La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami
e controlli:
a) esame documentale:
b) controllo della funzionalita’ dei dispositivi di protezione:
c) controllo dei parametri operativi.
4.3.1.2. I controlli di cui alla lettera al vengono effettuati
sulla base della documentazione rilasciata a seguito della prima
delle verifiche periodiche. I controlli di cui alla lettera b)
possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni. oppure.
ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in
esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza. il controllo
puo’ consistere nell’accertamento di avvenuta taratura entro i limiti
temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti
relativi alle periodicita’ delle verifiche di funzionalita’ relative
all’attrezzatura a pressione a cui sono asservite. I controlli di cui
alla lettera c) sono finalizzati all’accertamento che i parametri
operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Lo scarico dei
dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare danni
alle persone. L’installazione di valvole di intercettazione
sull’entrata e sull’uscita dei condotti delle valvole di sicurezza e’
consentita. qualora non in contrasto con quanto indicato nelle
istruzioni per l’uso, su motivata richiesta del datore di lavoro in
particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o
comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate
in posizione di apertura a cura dell’INAIL o delle ASL ai quali vanno
segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato
manomissioni del sigillo.
4.3.1.3. Durante la verifica di funzionamento devono anche essere
annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi
accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l’uso
rilasciate dal fabbricante o alle procedure di cui all’articolo 14
del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329.
4.3.2. La verifica di integrita’ decennale
4.3.2.1. La verifica di integrita’ consiste nell’accertamento
dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame
visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili,
nell’esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da
personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro,
che si rendano necessari:
a) data la non completa ispezionabilita’ dell’attrezzatura:
b) qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature;
c) a fronte di situazioni evidenti di danno;
d) in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature
costruite e certificate secondo le direttive di prodotto (97/23/CE,
87/404/CEE, 90/488/CEE).
4.3.2.2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente
strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo
pregiudicare l’ulteriore esercizio dell’attrezzatura, vengono
intraprese per l’eventuale autorizzazione da parte del soggetto
titolare della verifica, le opportune indagini supplementari,
effettuate dal datore di lavoro. atte a stabilire non solo l’entita’
del difetto ma anche la sua possibile origine. Cio’ al fine di
intraprendere le azioni piu’ opportune di ripristino della integrita’
strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza
commisurato al tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei
difetti riscontrati. Nel caso siano intraprese tali valutazioni
(Fitness For Service – FFS-). per stabilire il tempo di ulteriore
esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. le stesse
valutazioni andranno notificate dal datore di lavoro ai soggetti
titolari della verifica che dovranno autorizzare l’ulteriore
esercizio. Le autorizzazioni rilasciate devono essere notificate
all’INAIL per l’inserimento nella banca dati informatizzata, di cui
all’articolo 3, comma 1, del presente decreto. ed alle ASL competenti
per territorio.
4.3.2.3. Quando l’attrezzatura ha caratteristiche tali da non
consentire adeguate condizioni di accessibilita’ all’interno. anche
nei riguardi della sicurezza, o risulta comunque non ispezionabile
completamente. l’ispezione e’ integrata. limitatamente alle camere
non ispezionabili, con una prova di pressione idraulica a 1.125 volte
la «pressione massima ammissibile» (PS) che puo’ essere effettuata
utilizzando un fluido allo stato liquido.
4.3.2.4. La non completa ispezionabilita’ puo’ essere conseguente
alla presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse
interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche
parzialmente. o la cui rimozione risulti pregiudizievole per
l’integrita’ delle membrature o dei rivestimenti o delle masse
stesse.
4.3.2.5. La prova di pressione idraulica puo’ essere sostituita.
in caso di necessita’ e previa predisposizione da parte dell’utente
di opportuni provvedimenti di cautela. con una prova di pressione con
gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la «pressione
massima ammissibile» (PS). In tale caso dovranno essere prese tutte
le misure previste dal decreto legislativo n. 81/2008 per tale tipo
di prova la stessa deve avere una durata minima di due ore durante le
quali deve essere verificata l’assenza della caduta di pressione.
4.3.2.6. La verifica di integrita’ per le tubazioni non comporta
obbligatoriamente ne’ la prova idraulica ne’ l’esame visivo interno.
ma opportuni controlli non distruttivi per l’accertamento della
integrita’ della struttura.
4.4 Verifica di visita interna per generatori di vapore
4.4.1. La visita interna consiste nell’esame visivo delle parti
dei generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che
esternamente.
4.4.2. Qualora durante la verifica emergessero dubbi sulla
condizione delle membrature o in caso di necessiti, a fronte di
situazioni evidenti di danno, e’ consentito avvalersi di ulteriori
esami e prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato
incaricato dal datore di lavoro, al fine di accertare la permanenza
delle condizioni di stabilita’ per la sicurezza dell’esercizio del
generatore stesso.
4.5. Verifica di funzionamento per generatori di vapore
4.5.1. Per i generatori di vapore oltre agli esami e controlli
previsti al punto 4.3. l. l si effettua, durante la verifica di
funzionamento, la verifica di rispondenza dei parametri dell’acqua di
alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l’uso. In mancanza
di tale informazione si puo’ far riferimento alle relative norme
applicabili. Durante la verifica deve essere riscontrata la presenza
del conduttore abilitato, quando previsto.
4.6. Verifica di impianti di riscaldamento
4.6. l. Gli impianti di riscaldamento centralizzati con
generatore di calore di potenzialita’ superiore a 116 kW devono
rispettare. qualora non in contrasto con quanto indicato nelle
istruzioni per l’uso. le prescrizioni della Raccolta R dell’ISPESL.
4.7. Verifiche periodiche di attrezzature particolari
4.7.1. I recipienti di capacita’ fino a 13 m³ contenenti GPL
possono usufruire dell’esonero dalle verifiche periodiche di cui ai
precedenti punti 4.2. e 4.3.1. alle condizioni di cui all’articolo 3
del decreto del 29 febbraio 1988 di cui all’articolo 6 del presente
decreto.
4.7.2. Le modalita’ di effettuazione della verifica di integrita’
sui recipienti di capacita’ non superiore a 13 m³ contenenti GPL. con
verifiche a campione a mezzo della tecnica dell’emissione acustica,
nonche’ le modalita’ di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti
abilitati all’effettuazione delle suddette verifiche restano
disciplinate dal decreto del 23 settembre 2004 di cui all’articolo 6
del presente decreto.
4.7.3. Per i serbatoi criogenici con intercapedine isolante
sottovuoto non soggetti ad azione interna di corrosione o di
abrasione o di erosione, la verifica d’integrita’ consiste in una
prova pneumatica, di norma mediante lo stesso gas contenuto. alla
pressione di 1.1 volte la «pressione massima ammissibile» (PS). ed in
una prova di ermeticita’ al vuoto. Il grado di vuoto
nell’intercapedine sara’ spinto fino a 1000 micron Hg e sara’
controllato con un vacuometro; la prova avra’ la durata minima di 3
ore dopo la stabilizzazione della pressione e del grado di vuoto. Al
termine della prova il grado di vuoto nell’intercapedine, letto al
vacuometro, non dovra’ discostarsi dalla lettura iniziale. Non e’
richiesto il controllo spessimetrico.
4.7.4. Le attrezzature/insiemi itineranti, che in relazione al
loro impiego possono essere movimentati frequentemente da un luogo di
lavoro all’altro, possono essere assoggettati a verifica periodica
direttamente presso il magazzino distributore anziche’ presso il
cantiere di lavoro.
4.7.5. Per le attrezzature che lavorano in condizioni di regime
tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento
viscoso o di fatica oligociclica, si osservano le prescrizioni
tecniche vigenti in materia. Le autorizzazioni all’ulteriore
esercizio vengono rilasciate dall’INAIL sulla base della valutazione
effettuata dal datore di lavoro.
4.8. Considerazioni generali
4.8.1. Ove la verifica abbia evidenziato situazioni di criticita’
per l’esercizio, il soggetto incaricato deve ordinare il divieto
d’uso della attrezzatura.
4.8.2. Ove anche a seguito di riparazioni, sostituzioni o
modifiche l’attrezzatura non dia garanzia di idoneo funzionamento
essa deve declassata, utilizzato a pressione atmosferica o demolita.
5. Procedure amministrative
5.1. La prima delle verifiche periodiche
5.1.1. Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, un’attrezzatura
di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del decreto
legislativo n. 81/2008, ne da’ immediata comunicazione all’INAIL per
consentire la gestione della relativa banca dati. L’INAIL assegna
all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di
lavoro.
5.1.2. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine
per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito
dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in funzione
della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve
richiedere all’INAIL l’esecuzione della prima delle verifiche
periodiche. comunicando il luogo presso il quale e’ disponibile
l’attrezzatura per l’esecuzione della verifica. Per i carrelli
semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro
autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere
con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a
forza centrifuga, di cui all’allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008, gia’ messi in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la richiesta di prima verifica periodica
costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL per
le finalita’ di cui al punto 5.1.1.
5.1.3. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli
ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata
verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in
servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovra’ essere
attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da
lui incaricata la conformita’ della macchina ai requisiti di
sicurezza di cui all’allegato V del decreto legislativo n. 81/2008:
tale attestazione dovra’ essere allegata alla richiesta della prima
delle verifiche periodiche.
5.2. Verifiche periodiche successive alla prima
5.2.1. Con la periodicita’ prevista dall’allegato VII del decreto
legislativo n. 81/2008 e almeno 30 giorni prima della scadenza del
relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL
competente per territorio l’esecuzione delle verifiche periodiche
successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale e’
disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione delle stesse.
5.3. Disposizioni consumi
5.3.1. Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve
mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente,
sotto la vigilanza di un preposto. e i mezzi necessari per
l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di
misurazione.
5.3.2. La documentazione concernente le verifiche nonche’ le
denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di
messa in servizio di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. deve
essere tenuta presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata.
5.3.3. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL
competente per territorio la cessazione dell’esercizio, l’eventuale
trasferimento di proprieta’ dell’attrezzatura di lavoro e lo
spostamento delle attrezzature. per l’inserimento in banca dati.
5.4. Disposizioni transitorie
5.4.1. Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia all’INAIL e
alle ASL territorialmente competenti la documentazione in suo
possesso. riguardante le attrezzature di lavoro rientranti nel
decreto ministeriale 4 marzo 1982. rispettivamente ai fini della
prima verifica periodica e delle verifiiche periodiche successive
alla prima.
(1) da trattarsi come generatori di vapor d’acqua o impianti di
riscaldamento in accordo all’articolo 3 del decreto ministeriale
l° dicembre 1975
(2) per gli obblighi di verifica relativi all’impianto di
riscaldamento si rimanda al punto 4.6.1.
Allegato III
Modalita’ per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei
soggetti di cui all’allegato I
l. Presentazione della domanda
1.1. L’istanza relativa alla richiesta di iscrizione nell’elenco
dei soggetti abilitati. pubblici o privati, all’effettuazione delle
verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’allegato VII del
decreto legislativo n. 81/2008. deve essere indirizzata al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro – Div. VI, che istituisce, pubblica ed
aggiorna il suddetto elenco.
1.2. L’istanza relativa alla richiesta di iscrizione di cui al
punto 1.1., sottoscritta dal legale rappresentante. deve essere
prodotta anche in via telematica certificata e contenere l’elenco
delle attrezzature di cui all’allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008 per le quali il soggetto pubblico o privato intende
effettuare le verifiche, l’indicazione delle Regioni di intervento e
l’elenco della documentazione allegata.
2. Documentazione richiesta per l’iscrizione nell’elenco dei
soggetti pubblici o privati
2.1. All’istanza di iscrizione nell’elenco dei soggetti pubblici
o privati da inviarsi con le modalita’ di cui al punto 1.. devono
essere allegati i seguenti documenti. datati. timbrati e firmati dal
legale rappresentante. su supporto informatico:
a) certificalo di iscrizione alla camera di commercio, ovvero
estremi dell’atto normativo per i soggetti di diritto pubblico:
b) copia notarile dell’atto costitutivo e statuto, ovvero estremi
dell’atto normativo per i soggetti di diritto pubblico. da cui
risulti l’esercizio dell’attivita’ oggetto di istanza:
c) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui
all’allegato I completa di manuale di qualita’ redatto ai sensi della
nonna UNI CEI EN ISO IEC 17020 e di elenco dettagliato del personale.
dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione di durata non
inferiore a quella dell’iscrizione nell’elenco, con relative
qualifiche, titoli di studio, mansioni ed organigramma complessivo
con evidenziazione dettagliata della struttura operativa relativa al
settore delle verifiche, in particolare, l’indicazione nominativa dei
responsabili dei diversi settori di attivita’ di verifica:
d) elenco dei laboratori di cui. mediante apposita convenzione da
allegare alla domanda. il soggetto pubblico o privato si avvale nel
rispetto della nonna UNI CEI EN ISO IEC 17025. Elenco delle
attrezzature possedute dai laboratori convenzionati. presso cui
vengono effettuati esami e/o prove:
e) dichiarazione di possesso delle nonne tecniche di riferimento;
f) planimetria della sede centrale. in scala adeguata, degli
uffici, compresi quelli dislocati nelle Regioni di intervento, in cui
risultino evidenziate la funzione degli ambienti.
2.2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva
di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la
verifica del possesso dei requisiti richiesti.
3. Procedura di abilitazione
3.1. Con provvedimento dei Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e’ istituita presso lo stesso Ministero. senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per
l’esame della documentazione di cui al punto 2.
3.2. La Commissione di cui al punto 3.1. e’ composta da:
a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero
della salute;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero
dello sviluppo economico;
d) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
e) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento
tecnico delle regioni.
3.3. La Commissione di cui al punto 3.1. svolge i seguenti
compiti:
a) formula il parere circa l’iscrizione nell’elenco dei soggetti
abilitati. pubblici o privati entro sessanta giorni dalla data della
richiesta di iscrizione;
b) costituisce ed aggiorna l’elenco dei soggetti abilitati di cui
alla lettera a):
c) effettua gli accertamenti tecnico-amministrativi sui soggetti.
pubblici o privati, richiedenti l’abilitazione:
d) formula il parere di sospensione. in caso di gravi
inadempienze, dei soggetti abilitati di cui alla lettera a). Nei casi
di particolare gravita’ formula il parere di cancellazione
dall’elenco.
3.4. Per le attivita’ relative alle lettere a), c) e d) di cui al
punto 3.3 . la Commissione di cui al punto 3.1. puo’ avvalersi, per
le proprie valutazioni, dell’INAIL o delle ASL che esprimono il loro
parere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti.
3.5. La Commissione. di cui al punto 3.1 si riunisce, su
convocazione del presidente e su richiesta del presidente o della
meta’ piu’ uno dei componenti. In ogni caso la Commissione si
riunisce entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di
iscrizione nell’elenco.
3.6. Le sedute della Commissione di cui al punto 3.1 sono valide
se risultano presenti tutti soggetti di cui al punto 3.2.. Le
decisioni della Commissione sono prese all’unanimita’. Di ciascuna
seduta deve essere redatto un verbale.
3.7. A seguito del parere positivo di cui al punto 3.3.a). con
decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione
Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il
Mercato, la Concorrenza. il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa
Tecnica del Ministero dello sviluppo economico, viene adottato il
provvedimento di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati.
pubblici o privati. di cui al punto l. l.
4, Condizioni e validita’ dell’autorizzazione
4.1. L’iscrizione nell’elenco ha validita’ quinquennale e puo’
essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo
dell’esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le
stesse modalita’ previste nel punto 3.
4.2. I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono riportare
in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche
effettuate nonche’ i seguenti dati: regime di effettuazione della
verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da
parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della
successiva verifica periodica. datore di lavoro, tipo di attrezzatura
con riferimento all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008,
costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e per le
attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il
relativo numero di identificazione: c conservare. per un periodo non
inferiore a dieci anni, tutti gli atti documentali relativi
all’attivita’ di verifica.
4.3. II registro informatizzato di cui al punto 4.2. deve essere
trimestralmente (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio)
trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione, al
fine di consentire l’attivita’ amministrativa, di controllo, di
monitoraggio, di costituzione, di gestione e mantenimento della banca
dati di cui all’articolo 3. comma l del presente decreto.
5. Verifiche
5.1. Le ASL ovvero le ARPA nei casi di cui al comma 2
dell’articolo 2 del presente decreto, devono inviare all’INAIL, per
via telematica, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutti i dati circa
le attivita’ di verifica effettuate nell’anno precedente comprese
quelle svolte dai soggetti abilitati, pubblici o privati.
5.2. L’INAIL deve inviare al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro – Div. VI, entro il 15 maggio di ogni anno, una relazione
circa le attivita’ di verifica effettuate, comprese quelle svolte dai
soggetti abilitati. pubblici o privati, tenendo conto dei dati di cui
al punto precedente. Tale relazione viene trasmessa alla Commissione
di cui al punto 3.1. entro il 31 maggio di ogni anno, al fine di
acquisire eventuali indicazioni che possano migliorare l’efficacia
delle verifiche periodiche delle attrezzature oggetto del presente
decreto.
5.3. L’INAIL e le ASL, ovvero alle ARPA nei casi di cui al comma
2 dell’articolo 2 del presente decreto, devono inviare
tempestivamente le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali
dei soggetti abilitati, pubblici o privati, nell’effettuazione delle
verifiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la
sospensione o la cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati,
pubblici o privati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
– Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro – Div.
VI.
5.4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il
tramite della Commissione di cui al punto 3.1 e tenuto conto del
punto 3 entro il periodo di validita’ quinquennale dell’iscrizione
nell’elenco dei soggetti abilitati. pubblici o privati, puo’
procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base
dell’idoneita’ dei suddetti soggetti abilitati.
5.5. A seguito delle segnalazioni di cui al punto 5,3, o nel caso
di verifica della non sussistenza dei presupposti di base
dell’idoneita’ dei soggetti abilitati di cui al punto 5.4., acquisito
il parere dalla Commissione di cui al punto 3.1. l’iscrizione
nell’elenco di cui al punto 1,1, viene sospesa con effetto immediato,
dando luogo al controllo di tutta l’attivita’ di verifica fino a quel
momento effettuata da parte della stessa Commissione, Nei casi di
particolare gravita’ si procede alla cancellazione dall’elenco sopra
citato, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo
economico, adotta sia il provvedimento dirigenziale di sospensione
che quello di cancellazione.