Cassazione: Infortunio sul lavoro: il direttore dei lavori non è responsabile del mancato rispetto della normativa anti infortunistica da parte dell’appaltatore

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11757 del 27 maggio 2011, ha affermato che “in tema di appalto, è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto”. Perchè, quindi, possa configurarsi la responsabilità del committente è necessario che questi, esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto, abbia esercitato una concreta ingerenza sull’attività dell’appaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore. Sulla base di tali principi la Suprema Corte, nel caso di specie, ha ritenuto la decisione della Corte di merito – che giudicava il direttore dei lavori corresponsabile dell’infortunio occorso ad un lavoratore, al pari del direttore del cantiere, per non aver adeguatamente esercitato i suoi compiti di sorveglianza e controllo – basata su un errore di diritto in quanto disapplica i principi enunciati dai giudici di legittimità ed in particolare quello secondo cui “la responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso – tanto che l’appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell’autonomia che normalmente gli compete -, ovvero quando si versi nella ipotesi di culpa in ergendo, la quale ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto”.

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