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Cassazione Penale Sezione III – Sentenza n. 23968 del 15 giugno 2011 (u. p. 3 marzo 2011) – Pres. Ferrua – Est. Amoroso– P.M. Montagna – Ric. L.C.S.
La facoltà per le aziende fino a 10 addetti di ricorrere all’autocertificazione della valutazione dei rischi non esonera il datore di lavoro dal predisporre comunque una documentazione sulla valutazione effettuata sia pure meno analitica. Di G. Porreca. Fonte Puntosicuro
Secondo la Corte suprema autocertificare la effettuazione della valutazione dei rischi non significa che il datore di lavoro non debba provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le modalità stabilite dalla legge ma che una volta effettuata tale valutazione il datore di lavoro stesso è tenuto comunque ad elaborare con l’autocertificazione un documento dal contenuto sia pure meno analitico.