********* PACCHETTO SOFTWARE 231 ************
****************************************************
Quesito: Quali sono i criteri di scelta dei componenti dell’ODV?
Risponde Dr. Matteo Rapparini – Titolare di Edirama – http://www.sicurezzapratica.com
La legge non fornisce in dettaglio la composizione dell’organismo di vigilanza. Le linee guida di Confindustria indicano che la composizione monocratica dell’organismo è preferibile nelle aziende prive di strutture complesse con basso profilo di rischio reati.
In aziende di medie-grandi dimensioni, più complesse di una piccola azienda, ove
l’attività di mappatura delle aree sensibili ha evidenziato molteplici e differenti processi a
rischio, per ognuno dei quali sono richieste professionalità e conoscenze specifiche difficilmente rinvenibili in un unico soggetto, è indispensabile optare per una composizione collegiale.
Fino al 2012 era vietato al collegio sindacale ricoprire la funzione di Organismo Di Vigilanza, l’art. 14, co. 12, L. 12 novembre 2011, n. 183, ha modificato direttamente l’art. 6, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo espressamente la possibilità che la funzione di organismo di vigilanza ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia svolta direttamente dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo della gestione.
In particolare, il nuovo co. 4-bis, art. 6 prevede testualmente:
«Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
Va sottolineato come la disposizione attuale non preveda testualmente la possibilità di attribuire il ruolo di organismo di vigilanza anche al sindaco o revisore unico.
Infatti, il co. 4-bis era stato oggetto di modifica in tal senso dall’art. 16, co. 2, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 che aveva espressamente inserito fra i soggetti idonei al controllo 231 anche il sindaco unico; tuttavia, tale modifica non è stata confermata in sede di conversione del D.L. 212/2011 (L. 17 febbraio 2012, n. 10), ove il co. 2, art. 16 è stato soppresso.