I termini per eseguire la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro sono ridotti da 60 a 45 giorni. È una delle novità della Legge 98/2013 con la modifica dell’art.32 del c.1, lett. f) portata al decreto “Del fare”.
A questo proposito, il datore di lavoro:
ha diritto di ottenere la comunicazione, da parte degli Organismi pubblici preposti alla verifica periodica, relativa alla impossibilità di eseguire la verifica nei 15 giorni successivi alla richiesta;
può rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati abilitati alla verifica in caso che: a) la comunicazione sia negativa o; b) quando siano trascorsi 45 giorni dalla richiesta di verifica.
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