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Gli obblighi del datore di lavoro
– Al verificarsi dall’infortunio l’istituto assicuratore (INAIL) provvede ai servizi per la prestazione dei soccorsi di urgenza a mezzo di propri ambulatori o anche mediante accordi con enti o sanitari locali.
– Qualora l’Istituto non possa provvedere, provvede il datore di lavoro con propri mezzi e l’istituto stesso gli rimborsa la spesa che avrebbe sostenuto se avesse direttamente prestato i soccorsi di urgenza.
– Il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a provvedere al trasporto dell’infortunato, rimanendo a suo carico le relative spese.
– Il datore di lavoro ha l’obbligo di tenere esposto in luogo e in modo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall’Istituto assicuratore.
– Per gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.
– Il datore di lavoro, al quale l’INAIL faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione.
– Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.
– In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.
– Per gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, deve provvedere all’inoltro il titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana.
– Nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell’azienda artigiana, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di uno dei predetti soggetti o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
– Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro . Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
– Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Fonte: Puntosicuro.it