Il POS deve essere firmato? E da chi?

 

Non esiste alcuna norma che imponga che il POS debba essere firmato dal datore di lavoro per poter essere considerato “valido”. La normativa vigente richiede al datore di lavoro di redigere il POS.

Il POS è il documento che il datore di lavoro redige in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n° 81/2008.
Si tratta, quindi, di un DVR per lo specifico cantiere.
Questo obbligo non è delegabile.

Quindi se il POS, è stato imposto come obbligo indelegabile al datore di lavoro (in quanto DVR per lo specifico cantiere), è sempre e comunque a quest’ultimo riconducibile e ne è questi l’unico penalmente responsabile.
La questione della “data certa” o delle firme alternative, poi, non è volutamente richiesta anche per il POS anche perchè:
– l’impresa affidataria deve verificare la congruenza del POS e;
– il CSE ha l’obbligo di verificare la sua idoneità e
ciò permette di definire una data in cui il documento era stato redatto.

Se ci fosse in cantiere una sola impresa, il problema della data non si pone neanche essendoci sempre una data di comunicazione di inizio lavori.
Per il POS, quello che conta è il contenuto prevenzionale, la cui assenza o insufficienza, costituisce un reato imputabile esclusivamente al datore di lavoro.
Infatti, ogni errore del POS è sempre imputabile ad una condotta colposa, attiva o omissiva, del datore di lavoro sia che questi abbia firmato o no il documento.

Per completezza, ribadisco che il POS, non serve certo ad identificare chi sia il datore di lavoro dell’impresa, in quanto non è certo questo documento che lo identifica ma l’effettività della sua posizione nell’organizzazione dell’impresa.

Quindi, anche se il POS è stato redatto da altri soggetti (RSPP, consulenti esterni, ecc.), del contenuto risponderà sempre e comunque il datore di lavoro identificabile in base al citato criterio dell’effettività.

Ricordo, poi, che l’ente di vigilanza, deve procedere all’accertamento dell’identità dei soggetti in un’azienda, in base al criterio d’effettività, risultante da atti organizzativi interni, da comportamenti messi in atto, da eventuali procure o deleghe, ecc. e deve attribuire a questi i relativi obblighi e le conseguenti responsabilità al fine di individuare eventuali situazioni di reato.
Il datore di lavoro, quindi, non s’identifica con una firma su un documento ma in base ai criteri sopra citati e, al fine dell’individuazione delle sue responsabilità, l’atto di firma è assolutamente privo di significatività.

Fonte: Sicurezza.com

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