Quali sono gli errori che si possono compiere nella valutazione dei rischi?
I primi due errori sono molto comuni, e possiamo individuali come “errori di fondo”. Sono errori che vengono commessi quando non si conosce o non si tiene conto “degli obiettivi del processo di valutazione e del suo reale significato”:
– “credere che la valutazione sia un processo da attivare ‘una tantum’ e non un metodo sistematico per gestire la prevenzione;
– interpretare la valutazione come un mero atto formale, un iter burocratico ‘dovuto’, una nuova ‘tassa’ sulla salute per le imprese, quindi da sbrigare nel modo più semplice ed economico”.
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Passiamo agli “errori di impostazione” che spesso sono la logica conseguenza dei due precedenti errori di fondo e derivano, infatti, “dal non tener conto degli obiettivi della valutazione, o dall’attivare un percorso incoerente e inadeguato rispetto agli obiettivi stessi”.
Questi i due possibili errori di impostazione:
– “sbilanciare la valutazione verso gli aspetti ‘diagnostici’ (analisi del rischio) a scapito degli aspetti ‘terapeutici’ (interventi da attuare per risolvere i problemi)”;
– affidare la valutazione “a persone poco preparate, o inadeguate come numero, o con scarsità di tempo e strumenti a disposizione”.
Ci sono poi tanti e possibili “errori metodologici” nelle valutazioni dei rischi:
– “confondere la mera descrizione delle condizioni di rischio con la loro valutazione;
– omettere di valutare i rischi in alcuni reparti o lavorazioni, magari considerati marginali e irrilevanti rispetto al ciclo produttivo;
– non curarsi di acquisire ed elaborare tutta la documentazione necessaria;
– non coinvolgere i soggetti che devono essere coinvolti (medico competente, R.L.S., ecc.), o coinvolgerli solo in modo meramente formale, come compimento di un atto dovuto e non come acquisizione di un contributo sostanziale;
– mancata o carente elaborazione-individuazione delle misure preventive, di ogni tipo: tecnico, organizzativo, procedurale, DPI, informativo, formativo;
– mancata formulazione di un preciso programma attuativo, scandito nel tempo, basato su priorità, esplicito e motivato;
– mancata dichiarazione dei criteri seguiti nel valutare i rischi;
– esecuzione della valutazione dei rischi ‘a tavolino’, fondandosi solo sull’uso di strumenti precostituiti (cartacei o informatici) senza un riscontro reale delle condizioni di rischio.
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Non bisogna poi dimenticare alcuni possibili “errori tecnici”:
– “errori ‘materiali’ nella valutazione, e prima ancora nell’individuazione, dei rischi, con omissioni, sottovalutazioni ma anche sopravvalutazioni;
– errori ‘materiali’ nell’individuazione ed elaborazione nelle misure preventive da attuare, pur in presenza di input corretti”.
L’ultima categoria di possibili errori nella valutazione dei rischi, è costituita da “errori di gestione”:
– “mancata illustrazione, socializzazione e discussione dei risultati del processo di valutazione;
– messa in atto parziale o incompleta delle misure preventive definite;
– mancata attivazione di procedure e sistemi per l’aggiornamento continuo del processo valutativo, che dovrebbero essere già previsti nella valutazione stessa;
– mancata ripetizione del processo valutativo” al variare dell’organizzazione di lavoro (come indicato nel comma 3 dell’art. 29 del D.Lgs. 81/2008), “degli impianti, del ciclo, delle sostanze usate, delle conoscenze scientifiche sui rischi.
Fonte: auxosrl
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