Il lavoratore autonomo è tale se presta la sua opera con l’esclusiva applicazione delle proprie energie personali e non anche nel caso in cui, sebbene non dotato di struttura imprenditoriale, adibisca altri soggetti a prestazioni lavorative.
E’ importante questa sentenza (33038/2016) della Corte di Cassazione perché prende in esame il caso di infortunio accaduto nell’ambito di una ditta individuale che, non avendo lavoratori alle proprie dipendenze, si era servita della prestazione di un lavoratore esterno ed è importante altresì perché la suprema Corte ha trovato l’occasione per evidenziare quali sono gli elementi in presenza dei quali si caratterizza la figura di un lavoratore autonomo. Il lavoratore autonomo, ha infatti precisato la stessa Corte nella sentenza, è tale se presta la sua opera con l’esclusiva applicazione delle proprie energie personali e non anche nel caso in cui, sebbene non dotato di una struttura imprenditoriale, adibisca alla prestazione lavorativa altri soggetti perché in tal caso assume invece la veste di un datore di lavoro di fatto.
Alla luce di tali considerazioni la stessa Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto dal titolare di una ditta individuale, che si era dichiarato equiparato ad un lavoratore autonomo, nei cui confronti come è noto le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevedono ben poche e limitate disposizioni di prevenzione, ha confermata la condanna già inflittagli dal Tribunale, che nella circostanza lo aveva qualificato come datore di lavoro, per avere omesso di adottare le necessarie misure di sicurezza contro la caduta dall’alto, quali parapetti o barriere protettive, in mancanza delle quali si è infortunato mortalmente un soggetto che nel cantiere prestava l’attività lavorativa per suo conto.
Fonte: Puntosicuro.it
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