E’ una sentenza questa della Corte di Cassazione che richiama sostanzialmente gli obblighi che un’impresa esecutrice appaltante ha nei confronti di una impresa appaltatrice con riferimento in particolare alla verifica da parte della prima che quest’ultima abbia provveduto ad assumere i lavoratori in buone condizioni fisiche e comunque idonee allo svolgimento dell’attività che sono chiamati a svolgere. Il caso in esame ha riguardato il decesso per ischemia cardiaca acuta avvenuto in un cantiere edile che ha colpito un lavoratore di una ditta appaltatrice a causa dello sforzo fisico dallo stesso sostenuto durante lo svolgimento della propria attività consistente nel posizionare alcune pedane cariche di materiale al fine di consentire l’agganciamento delle stesse a una gru.
Condannati dal Tribunale e dalla Corte di Appello per omicidio colposo, aggravato per la violazione di alcune norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i titolari dell’impresa appaltante hanno ricorso per cassazione sostenendo di non avere assunta una posizione di garanzia nei confronti dell’infortunato essendo questi dipendente di un’altra impresa. La suprema Corte, nel rigettare il ricorso presentato dagli imputati ha precisato che la responsabilità del titolare di un’impresa appaltante esecutrice per un infortunio occorso a un lavoratore di un’impresa appaltatrice può essere esclusa solo nel caso che quest’ultima fornisca ogni garanzia in ordine all’arruolamento dei lavoratori e all’esecuzione delle attività, condizioni queste tutte la cui insussistenza era ben nota ai ricorrenti.
Fonte: Puntosicuro.it
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