Covid-19, aggiornati il report sulle attività di validazione straordinaria in deroga e l’elenco dei dispositivi di protezione individuale autorizzati.

Alla data del 4 maggio sono 96 i dpi validati su un totale di 2.458 pratiche processate. Nella maggioranza dei casi le richieste riguardano prodotti che, sulla base della documentazione presentata, non risultano conformi ai requisiti di qualità e sicurezza per la protezione di lavoratori e operatori sanitari. Tra queste anche le domande presentate dalla Only Italia Logistics Scarl

ROMA – I dispositivi di protezione individuale (dpi) validati positivamente dall’Inail alla data del 4 maggio sono 96, pari a circa il 4% delle 2.458 pratiche processate a livello tecnico. A tracciare il quadro aggiornato dell’attività svolta nell’ultimo mese e mezzo dalla task force multidisciplinare a cui è stata affidata la procedura è il nuovo report pubblicato oggi sulle attività di validazione dei dpi da produrre, importare o immettere in commercio, funzione attribuita in via straordinaria all’Istituto, fino al termine dell’emergenza Coronavirus, dall’art. 15 del decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo.

L’elenco dei dpi validati positivamente, che viene periodicamente aggiornato dall’Inail, è disponibile sul sito dell’Istituto. Per ciascun dispositivo è riportata la data di validazione, la tipologia di prodotto (occhiali, visiere, semimaschere, indumenti di protezione, guanti, calzari), il nominativo del produttore e/o dell’importatore con la regione/nazione di riferimento, e un’immagine, se disponibile.

È utile ricordare che il procedimento abbreviato di validazione prevede l’invio all’Inail di un’autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, produttori, importatori o chi intende immettere in commercio i dpi attestano le caratteristiche tecniche dei prodotti e il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, allegando certificazioni e test report rilasciati da soggetti abilitati. Le validazioni in deroga dell’Istituto prevedono un esame sia della rispondenza documentale, sia del rispetto dei parametri e limiti imposti dalla normativa di riferimento.

Dal report pubblicato oggi emerge che in circa l’1% dei casi le richieste presentate erano relative a dpi già marcati CE, che possono essere messi in commercio senza la validazione dell’Istituto. Il 95% delle pratiche si è concluso, invece, con un giudizio di non conformità, che ha riguardato prodotti non valutabili come dpi (pari a circa il 15% dei provvedimenti negativi), prodotti configurabili come simil-mascherine chirurgiche, eventualmente valutabili dall’Istituto superiore di sanità (12%), e prodotti che non garantiscono i requisiti di qualità e sicurezza per la protezione di lavoratori (73%), per l’assenza di relazioni sulle prove effettuate sui dispositivi, la presentazione di “attestazioni di conformità” o di “certificati di compliance” non valutabili, perché rilasciati su base volontaria da enti non accreditati per i dpi (e in alcuni casi non risultati presenti nei relativi database), o per la mancata indicazione puntuale dei modelli di prodotto o del produttore.

In quest’ultimo gruppo rientrano, tra l’altro, anche gran parte delle 29 richieste di validazione inviate all’Inail tra il 3 e il 23 aprile dalla ditta Only Italia Logistics Scarl, alla quale la trasmissione televisiva Report di Raitre ha dedicato un servizio dal titolo “La mascherina dell’ex presidente”, andato in onda nella puntata del 4 maggio.

Considerato il notevole risalto dato dai media alle domande di validazione presentate all’Inail da tale ditta, la precisazione appare doverosa, sia per tutelare l’ampio numero di acquirenti e di utilizzatori di dispositivi di protezione individuale, sia per dare conto del corretto operato dell’Istituto che, per far fronte alla grave carenza di dpi, a partire dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19, con dedizione e competenza dei propri dipendenti, sta svolgendo la funzione di validazione attribuita in via straordinaria dal decreto legge Cura Italia.

La documentazione allegata a molte delle 29 richieste della Only Italia Logistics Scarl, incoerente e generica, ha impedito di individuare il prodotto sottoposto alla valutazione dell’Istituto. In particolare, è stata spesso indicata soltanto la sigla KN 95, che è il generico richiamo allo standard cinese di filtraggio. Inoltre, nella maggior parte delle istanze presentate dalla Società, è stata apposta una espressa riserva di “indicare il nome del fornitore corretto”, indicazione mai pervenuta.

È evidente che non sia possibile validare un dispositivo di protezione necessario per  la tutela della salute, se l’istante non indica nemmeno il prodotto da valutare e l’azienda che lo produce.

Tutte le richieste sono state comunque processate e concluse con comunicazione all’azienda, a eccezione delle ultime due pervenute, per le quali è in corso di formalizzazione il relativo provvedimento, unitamente a quello relativo a un prodotto che è stato possibile valutare soltanto dopo la tardiva integrazione della documentazione da parte della Only Italia Logistics.

Laddove sia stato possibile individuare il prodotto sulla base della documentazione presentata, è stata valutata la non rispondenza dello stesso alle norme vigenti in materia di dispositivi di protezione individuale.

In gran parte dei casi, infatti, sono risultati carenti i risultati delle prove di laboratorio previste dalla normativa per attestare l’efficacia protettiva dei dispositivi.  Per altre domande di validazione è risultata assente o incompleta la documentazione essenziale per la verifica della rispondenza dei dpi ai requisiti di salute e di sicurezza richiesti dalla normativa vigente per questi dispositivi. Negli altri casi, infine, è stata allegata certificazione di enti non accreditati per i dpi o certificazione non confermata dall’ente che, in base alla documentazione presentata dalla società, risultava averla rilasciata.

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