Sicurezza sul lavoro: nuove regole su formazione e addestramento

Con la legge 215/2021, che ha convertito il D.L. 146/2021 cd. “decreto fisco e lavoro”, arriva la “mini riforma” del T.U. per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 con nuove regole su formazione e addestramento.

La Leggere 215/2021 contiene diverse novità per la sicurezza del lavoro e in particolare:

  • l’obbligo della formazione anche per i datori di lavoro;
  • l’aggiornamento dei preposti che diventa biennale;
  • la rimodulazione della normativa sull’addestramento;
  • l’obbligo per gli appaltatori e i subappaltatori di comunicare al committente il nominativo del proprio preposto. Preposti: formazione e aggiornamento solo in aula e biennale E’ stato inserito nell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, il comma 7-bis in base al quale per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti “…..le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
  • Addestramento: scatta l’obbligo del registro per tracciare le attività

Sul versante dell’addestramento, viene rimodulato il comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008; infatti, è confermato  che lo stesso deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, ma  viene ulteriormente sottolineato che “L’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza”.

La vera novità è che gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati attraverso un apposito registro anche informatizzato.

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