Prevenzione incendi, in Gazzetta le norme per le attività d’ufficio

Approvata la regola tecnica in materia di prevenzione incendi per edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti.È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2016 il Decreto Ministero dell’Interno 8 giugno 2016 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“.

Le attività d’ufficio sono quelle relative a edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti, incluse le aree destinate ad attività non strettamente riconducibili all’ufficio stesso, ma in ogni caso funzionali e compatibili con tale destinazione d’uso quali ad esempio: pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici e con quantitativi di materiali combustibili non significativi.

Il decreto entra in vigore il 23 luglio 2016 e può anche essere applicato alle aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione. Viene anche modificato il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

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#Antincendio, ecco le indicazioni per la formazione a distanza

Dai Vigili del fuoco arrivano le istruzione per la Fad. 

Con una circolare dello scorso 22 giugno i Vvf dettano la linea sulle modalità per la nuova formazione a distanza, allo scopo di garantire “elevati standard qualitativi”, in linea con le esigenze di sicurezza.

La formazione e l’aggiornamento dei professionisti che si occupano di antincendio sono regolati dal D.M. 5 agosto 2011 recante “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139”. In particolare, l’art. 7 del Dm (Requisiti per il mantenimento dell’ iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno) richiede, per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno, che i professionisti debbano effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto, per coloro già iscritti a tale data.

 


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Scarica la circolare dei VVF

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Cassazione – La non corretta elaborazione del documento di valutazione dei rischi

Non si può in un documento di valutazione dei rischi imporre un divieto in relazione alla presenza di un pericolo senza fornire indicazioni sulle misure da adottare onde eliminare o ridurre al minimo il rischio che porti a un infortunio.


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Scarica sentenza Cassazione

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AGGIORNAMENTO A GIUGNO 2016 TESTO UNICO SICUREZZA – MINISTERO LAVORO


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Versione aggiornata a Giugno 2016 del Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL – Dlgs 81/2008), rilasciata dal Ministero del Lavoro e coordinata con i più recenti inserimenti normativi e relative modifiche

Realizzato dal Ministero del Lavoro, l’aggiornamento del TUSL è coordinato con i recenti dispositivi legislativi e relativi interpelli

1) Modifiche introdotte agli articoli 20, 28, 36, 37, 50, 222, 223, 227, 228, 229, 234 comma 1, 235, 236 comma 4, e agli allegati XV, XXIV, XXV sezione 3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016);

2) Interpelli dal n. 6 al n. 10 del 02/11/2015, dal n. 11 al n. 16 del 29/12/2015, dal n.1 al n. 4 del 21/03/2016 e dal n. 5 al n. 10 del 12/05/2016;

3) Sostituito il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 con il decreto dirigenziale del 18 marzo settembre 2016 riguardante il dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

4) Inserita la lettera circolare prot. 2597 del 10/02/2016 sulla Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo;

5) Corretti gli importi della sanzione per inottemperanza al provvedimento di sospensione riportati nella circolare 33/2009;

6) Corrette le sanzioni per la violazioni dell’art. 80, comma 1, ed eliminate le note all’art. 80, comma 3-bis;

7) Corretto il quadro dei trasgressori di cui all’art. 72;

8) Inserito un estratto della circolare n. 26 del 12/10/2015 e la nota prot. 19570 del 16/11/2015 sulle modifiche alla sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14;

9) Nelle copertine, aggiornata la sezione del sito del Ministero (www.lavoro.gov.it – Temi e priorità – Salute e Sicurezza) dove è possibile scaricare la versione aggiornata del presente documento e corretti i link ai documenti esterni, in considerazione della ristrutturazione dei siti ministeriali;

10) Corretto il riferimento al punto 2 lett. c) dell’allegato II, punto 3.2.3, del DM 11/04/2011;

11) Inserite note riguardanti l’abrogazione della direttiva Direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 (LINK ESTERNO).

Download Testo Unico Sicurezza del lavoro Aggiornato Giugno 2016

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Regione Piemonte, regolamento norme sicurezza lavori in copertura

Sicurezza lavori in copertura. Pubblicato sul Bur Regione Piemonte del 26 maggio 2016 n.21 il decreto del 23 maggio 2016 Regolamento regionale recante Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20). Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R.

Regione Piemonte, Dpgr 23 maggio 2016 norme sicurezza lavori copertura 

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Contributi per #sicurezza del #lavoro e #certificazione

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali, ha deliberato l’apertura di un bando a favore delle imprese che sostengono spese relative a:

a) SICUREZZA – adeguamento al D. Lgs. 81/2008 e normative sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
b) CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO:

1) certificazioni di sistemi di gestione qualità: certificazione seconda la norma UNI EN ISO 9001;
2) certificazioni ambientali: marchio EMAS o certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001;
3) certificazioni quote per emissioni gas effetto serra: spese per la verifica annuale delle emissioni di CO2 secondo la Direttiva Emission Trading;
4) certificazioni sistemi gestione salute e sicurezza: certificazione secondo la norma OHSAS 18001 o linee guida UNI-INAIL o modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014;
5) marcatura CE di attrezzature, macchine ed impianti secondo la Direttiva 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010,
6) responsabilità sociale ed etica: certificazione secondo la norma SA8000;
7) marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo il Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011,
8) certificazioni FSC (Forest Stewardship Council) – PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes); gestione responsabile delle foreste e catena di custodia dei prodotti;
9) sicurezza alimentare: implementazione sistemi HACCP e adeguamento al Reg. UE 1169/2011 su etichettature – analisi microbiologiche e nutrizionali fino a un massimo di € 500,00 – certificazioni UNI EN ISO 22000:2005, UNI EN ISO 22005/2008, BRC e IFS, Standard Global-GAP, certificazioni su controllo biologico (ai sensi dei Regolamenti 889/2008, 834/2007 e 203/2012);
10) sicurezza delle informazioni: certificazione secondo la norma UNI CEI ISO 27001:2006;
11) sistemi di gestione dell’energia – Energy Management System (EnMs): certificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001/2011; a) la consulenza per la redazione di diagnosi energetica condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS (art. 8 del D.lgs. 102/2014);
12) certificazioni di persone ed imprese ai sensi del D.P.R. n. 43 del 27/1/2012 relativa ad installazione, manutenzione, riparazione, recupero o controllo di sistemi di tenuta apparecchiature gas fluorurati effetto serra;
13) implementazione del sistema di valutazione di cui al regolamento UE n. 995 del 20/10/2010 (Due Diligence) sul legno e derivati;
14) Marcatura CE prodotti da costruzione per strutture portanti in carpenteria – norma EN1090: a) consulenza tecnica per la redazione del sistema di controllo di fabbricazione (FPC) e predisposizione della documentazione per la creazione del fascicolo tecnico; b) rilascio degli attestati da parte degli organismi notificati dal Ministero;
15) certificazione UNI EN 14781 norme sicurezza biciclette;
16) direttiva 1999/5/CE R&TTE – apparecchiature radio e terminali di telecomunicazioni;
17) Direttiva 2004/108/Ce – compatibilità elettromagnetica;
18) Certificazione UNI EN 131 – certificazione scale; 19) Direttiva europea per la certificazione dei giocattoli n. 2009/48/CE del 18 giugno 2009; 20) schemi di qualificazione del sistema camerale (TF Traceability & Fashion, Edilizia sostenibile, Affidabilità & Efficienza, GreenCare). SPESE NO

c) AMBIENTE – emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 1°/03/2016 fino al 31/01/2017, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi.

Fonte: CSQA

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I soggetti #formatori in materia di salute e #sicurezza sul #lavoro

L’art. 32 del D.Lgs. 81/08 indica i soggetti formatori “legittimati” per la formazione di RSPP e ASPP:

  • Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
  • Università
  • INAIL
  • Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
  • Amministrazione della Difesa
  • Scuola superiore della pubblica amministrazione e altre Scuole superiori delle singole 
amministrazioni
  • Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori oppure organismi paritetici
  • Soggetti di cui al punto 4 dell’Accordo, comma 2: Ministeri lavoro, salute, attività 
produttive, interno e Formez, istituti tecnici e professionali (limitatamente al proprio personale), ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti

Qualora gli ulteriori soggetti individuati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per i soggetti accreditati dalle Regioni.

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Gli Accordi Stato Regioni hanno stabilito comunque che possono svolgere attività di formazione anche i soggetti pubblici o privati accreditati dalle Regioni, che dispongono di esperienza almeno biennale in materia e che dispongono di docenti esperti. Anche questi soggetti possono avvalersi di ulteriori strutture esterne ma, nel punto 4.2.3. dell’Accordo sulla formazione degli RSPP, viene ribadito che anche questi ultimi devono possedere i medesimi requisiti dell’accreditamento regionale.

Nell’Accordo Stato Regioni sulla formazione dei datori di lavoro RSPP viene chiaramente specificato che qualora i soggetti formatori legittimati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento regionale. Nella nota aggiuntiva viene prevista una parziale deroga a questo obbligo per le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché per gli enti bilaterali e gli organismi paritetici consentendo a questi soggetti di effettuare la formazione anche avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione. 


Si precisa a tale proposito che l’Accordo del 25 luglio 2012, che fornisce linee applicative dei precedenti accordi, nel paragrafo relativo a “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” fornisce precise indicazioni in ordine alla rappresentatività di queste strutture ma, soprattutto, chiarisce il significato di “diretta emanazione” (strutture formative proprie o almeno partecipate) ribadendo che nel caso vengano utilizzate altre strutture esterne queste debbano essere accreditate. Questi organismi non possono procedere ad alcun “accreditamento” della formazione svolta da altri soggetti.


Tutti questi elementi sono concordi nel mettere in evidenza che la formazione deve essere effettuata solamente da enti o strutture in possesso dei requisiti e delle competenze e che solamente il sistema regionale può procedere all’accreditamento e alla verifica di tali requisiti.

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Tuttavia, la complessità del sistema indicato e le diverse specifiche nei vari Accordi Stato Regioni ha comportato una larga violazione di quanto sopraindicato con interpretazioni varie e, di fatto, discordanti con l’obiettivo dichiarato.

Come più volte denunciato da CIIP, attualmente continuano ad operare sul mercato moltissimi soggetti privati che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro senza essere accreditati dai sistemi regionali e, quindi, spesso sprovvisti delle strutture e delle competenze necessarie, ma che rilasciano attestati con loghi di soggetti “legittimati” che si arrogano il diritto di rilasciare sub autorizzazioni o abilitazioni.

Per ovviare a questa grave situazione è necessario che nei prossimi provvedimenti legislativi venga chiaramente specificato che per poter svolgere l’attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è necessario possedere requisiti specifici (organizzazione, strutture, docenti qualificati, competenze) e che la “certificazione” delle competenze avvenga sempre attraverso un sistema di accreditamento pubblico.

Naturalmente il sistema di accreditamento regionale dovrà essere rivisto in quanto attualmente concepito per obiettivi diversi e dovrà considerare le esigenze specifiche proprio relative alla materia in oggetto.

Le Regioni potranno adottare una nuova procedura si accreditamento specifica per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio prevedendo obbligatoriamente una certificazione delle competenze ai sensi della norma UNI ISO 29990.2011 e un sistema di gestione secondo standard riconosciuti in Italia e negli altri Paesi) con valenza sull’intero territorio nazionale, in coerenza con il quadro normativo che già riconosce a livello nazionale gli attestati rilasciati dai diversi soggetti formativi accreditati nella singola Regione.

Si ricorda, peraltro, che tutti i Profili Professionali, in attuazione delle specifiche Direttive UE introdotte in Italia con il D.Lgs. 13/2013, compresi quindi anche quelli degli Operatori della Prevenzione, devono essere resi coerenti al Quadro Europeo delle Competenze (EQF), in modo di consentire il reciproco riconoscimento tra gli Stati Europei e la libera circolazione dei Lavoratori e dei Professionisti.

Si ritiene opportuno, infine, ricordare che per evitare le distorsioni e le vere e proprie violazioni del dettato normativo è indispensabile attivare controlli sulla formazione efficienti che non si limitino alla verifica formale della presenza degli attestati.

È, infatti, necessario che i controlli siano mirati alla efficacia della formazione proprio nello spirito di quanto indicato nel primo comma dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza …) e che vengano attivati controlli e adottati provvedimenti anche nei confronti dei soggetti formatori che svolgono queste attività senza disporre dei requisiti necessari e senza le necessarie autorizzazioni.

Fonte: http://www.ciip-consulta.it

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Lotta al caporalato, protocollo Ministeri Lavoro, Interno, Politiche agricole

È stato siglato dai Ministeri del Lavoro, Interno, Politiche agricole un protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, protocollo che mira a ad attivare progetti per contrastare il fenomeno e migliorare le condizioni di accoglienza dei lavoratori.

L’intesa sottoscritta anche dall’Ispettorato nazionale del lavoro prevede vigilanza sulle condizioni di lavoro, promozione e sensibilizzazione sulla tutela della salute e della sicurezza. Le iniziative saranno avviate su tutto il territorio nazionale ma si concentreranno in particolare sul Mezzogiorno e sulle aree di Bari, Caserta, Foggia, Lecce, Potenza, Ragusa e Reggio Calabria.

Ministero Lavoro protocollo contro il caporalato 

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Prevenzione incendi: novità per le strutture scolastiche

Pubblicato il Decreto 12 maggio 2016 con indicazioni di attuazione della normativa in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica: adeguamento entro il 31 dicembre 2016

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Interpelli sicurezza del lavoro del 12/5/2016

12/05/2016 – n. 9 / 2016

Istanza: Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati.

Destinatario: Utilitalia

12/05/2016 – n. 8 / 2016

Istanza: Obbligo della sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore.

Destinatario: Fondazione Rubes Triva

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12/05/2016 – n. 7 / 2016

Istanza: Attuazione degli obblighi previsti dall’art. 100, comma 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008.

Destinatario: Federcoordinatori

12/05/2016 – n. 6 / 2016

Istanza: Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile e relativa valutazione dei rischi.

Destinatario: ORSA

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12/05/2016 – n. 5 / 2016

Istanza: Applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri.

Destinatario: IPASVI

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