Interpello: la normativa per la gestione dell’amianto negli edifici

La Commissione Interpelli risponde sull’ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell’amianto negli edifici, con riferimento alla Legge 27 marzo 1992 n. 257 ed al DM 6 settembre 1994. Quale normativa applicare?

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Scrivere bene una delega di funzioni (non è facile)

Questo breve articolo vuole mettere in luce alcune considerazioni sulla “solidità” delle deleghe di funzioni, ovviamente nel caso che si verifichino infortuni o malattie professionali.La questione si riferisce quindi a quel “passaggio” di responsabilità che il datore cerca di realizzare tramite la delega. Come noto esistono alcuni limiti ben chiariti dall’istituto della delega:

– Non si possono delegare due obblighi che restano comunque in carico al datore di lavoro (valutazione dei rischi e nomina del RSPP).

– Il datore di lavoro mantiene comunque un obbligo di vigilanza sul delegato, salvo una eccezione a mio avviso non sufficientemente chiara legata all’operato dell’organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/2001 (potendo scegliere eviterei di fidarmi del fatto che l’operato dell’OdV possa in qualche modo sostituire la vigilanza del datore di lavoro, almeno fino a che non si vedrà un po’ di giurisprudenza in merito).

Ma quello che vorrei mettere in luce è un aspetto più subdolo. Noi sappiamo che le deleghe di funzioni hanno il fine di delegare tutto fuorché i due obblighi indelegabili, e quanto il datore di lavoro sceglie di mantenere a proprio carico. Peccato che non sia legittimo scrivere che il datore di lavoro delega al delegato tutte le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.lgs. 81/2008, con esclusione di … (e qui un elenco delle cose che il datore di lavoro mantiene a proprio carico per obbligo o per scelta). Questo meccanismo, come dicevamo, è illegittimo, per cui nella delega, sotto una premessa a carattere generale ripresa in qualche modo dall’articolo 15 del D.lgs. 81/2008, normalmente si inseriscono tutte o in parte le voci presenti all’articolo 18. Quelle che mancano restano al datore di lavoro, le altre vanno al delegato. Poniamo, ad esempio, che il datore di lavoro scelga di mantenere a proprio carico la nomina del medico competente, evidentemente tale voce non comparirà nella delega.

 

Sino a qui la prassi: ma chi ci garantisce che l’articolo 18 sia completo? Se dall’articolo 18 manca qualcosa di veramente significativo per quel preciso contesto aziendale, e questa responsabilità non viene esplicitata fra quelle delegate, la responsabilità stessa resta al datore di lavoro. Pensiero inquietante, se consideriamo come sono strutturate la maggior parte delle deleghe di funzioni oggi in vigore.

Vorrei precisare che la dichiarata incompletezza dell’articolo 18 non è colpa del legislatore ma deriva dalla complessità della materia. E ci sono, già all’interno del D.lgs. 81/2008, degli evidenti tentativi di mettere riparo a questi limiti, là dove nei titoli dal II in poi si legge che “il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire …”; si tratta, chiaramente, di indicazioni fortemente adattate a pericoli e rischi specifici. Questi che troviamo nei vari titoli sono altri obblighi, tutti delegabili, ma non sempre delegati se il riferimento è il solo articolo 18, o il solo titolo I.

 

Chi scrive è convinto che una soluzione esista, che descritta a parole è addirittura banale fare bene l’elenco degli obblighi delegati. In pratica la questione è un po’ più complicata. Perché non esiste un elenco “ufficiale” da cui partire per lavorare poi per mera “sottrazione”. E in aggiunta, anche avendo la pazienza di estrarre un elenco degli obblighi dal D.lgs. 81/2008, si scoprirebbero due cose interessanti:

– Che tale elenco è parecchio disomogeneo e non segue un filo logico (c’è un ottimo motivo per questo, visto che le direttive europee all’origine dei diversi titoli del decreto sono nate separatamente e in momenti storici diversi), per cui sicuramente è necessaria una opera di riordino.

– Che diversi obblighi non possono essere presi in quanto tali, esattamente gli stessi per ogni realtà, ma devono essere riscritti in funzione della realtà aziendale (struttura organizzativa e rischi specifici).

Ovviamente, ma questo è semplice, ci saranno obblighi non applicabili, ovvero corrispondenti a rischi non presenti in un determinato contesto aziendale; questi obblighi verosimilmente saranno esclusi dalla delega di funzioni, a meno che non si possa supporre un successivo emergere dei rischi corrispondenti.

 

Comunque è un lavoro lungo e piuttosto intricato; però il beneficio è molteplice:

– Creare una griglia preliminare (elenco) degli obblighi che per legge devono essere assegnati a qualcuno in azienda.

– Costruire un primo livello di deleghe di funzioni, quelle dal datore di lavoro alla prima linea di delegati, tale per cui sia il datore di lavoro che i delegati dovrebbero sapere, e poter capire, quali sono gli obblighi in capo ad ognuno di loro.

– Fornire ai delegati uno strumento semplice per costruire sub – deleghe o lettere di incarico altrettanto chiare, quanto le deleghe, e coerenti a queste ultime.

Concludo quindi esprimendo la convinzione che un approccio di questo tipo consenta un livello di chiarezza, personale e interpersonale, più che soddisfacente, a patto naturalmente che a deleghe, sub – deleghe e lettere di incarico siano associati poteri adeguati. Ma questo è un altro argomento che non voglio trattare ora in questo articolo.

Alessandro Mazzeranghi

http://www.puntosicuro.it

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Regione Toscana, due protocolli per la sicurezza sul lavoro, il bando scolastico

Due protocolli per la sicurezza sul lavoro. A siglarli ieri a Firenze la Regione Toscana e riguardano uno la collaborazione con Inail l’altro la collaborazione con Inail e Ufficio scolastico regionale della Toscana.

Il primo patto siglato da Regione e Inail si inserisce in quanto stabilito dall’Accordo di collaborazione 2015 – 2020 tra Ministero della Salute, Inail e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e prevede sinergia e scambi di informazioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il secondo è stato firmato invece anche con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e prosegue quanto intavolato a partire dal 2011. Prevede nuovi interventi per la sensibilizzazione e per la promozione della cultura della sicurezza indirizzati ai docenti, al personale scolastico, agli allievi.

Ancora per le scuole, la Regione segnala che è attualmente attivo un bando che assegna contributi per progetti educativi sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Il bando è in scadenza il 25 maggio 2016.

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Notizie sicurezza sul lavoro Toscana 

Fonte: Quotidianosicurezza.it

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Approvato il decreto sullo Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro

spettorato nazionale del lavoro. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2016 il decreto del Presidente della Repubblica che in attuazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 attuativo del Jobcs Act istituite lo Statuto del nuovo ispettorato nazionale.

Lo Statuto in 13 articoli definirà competenze, procedure e contabilità dell’ente, che ricordiamo dovrà coordinare “la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, svolgendo le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dall’Inpse dall’Inail”.

Organi centrali dell’ispettorato e in carica per tre anni saranno direttore, Cda e collegio dei revisori.

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Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici. Volume 1: Guida pratica

Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici. Volume 1: Guida pratica
Una guida di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici si sofferma sulle misure tecniche e organizzative. Focus sulle misure organizzative: restrizione accesso, segnaletica, supervisione, formazione, …

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28.000 responsabili della protezione dei dati personali

Una recente ricerca di mercato, avviata sulla base delle indicazioni del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, è giunta alla conclusione che l’intera Europa ha bisogno, nel giro di due anni, di almeno 28.000 responsabili della protezione dei dati personali.

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Il responsabile della protezione dati personali è una nuova figura professionale, che è stata istituita dal regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, approvato ad aprile 2016. L’articolo 37 del regolamento indica quali sono i titolari di trattamento che hanno bisogno di designare questo nuovo profilo professionale e uno studio specializzato ha cercato di calcolare le richieste del mercato.
Utilizzando statistiche di Eurostat, il numero di grandi aziende europee, operanti in 13 settori di attività, non finanziaria, in particolare aziende con più di 5000 dipendenti, che certamente trattano dati su larga scala, si è giunti a calcolare in 11.790 le aziende attive, non nel settore finanziario, che avranno bisogno di un responsabile della protezione dei dati, secondo le indicazioni del regolamento.
Gli estensori del rapporto hanno calcolato che il 100 percento delle istituzioni finanziarie e delle compagnie di assicurazione avrà certamente bisogno di questo professionista. Il numero di questi titolari è valutato ad 8000.
Aggiungiamo poi numerose aziende americane che operano in stretto contatto con l’Europa e dovranno quindi anch’esse rispettare queste disposizioni. Sulla base del numero delle aziende americane che già si dichiaravano conformi al protocollo Safe Harbor, giungiamo ad un totale  di 4500 aziende.
Infine, poiché la designazione di un responsabile della protezione è indispensabile per le aziende pubbliche, il numero sale di altre 19.000 unità, in quanto tante sono le amministrazioni pubbliche, aventi  una media di 1000 dipendenti per ente.
Nell’ipotesi, d’altronde prevista dal regolamento, che sia possibile condividere lo stesso responsabile della protezione dei dati per più enti pubblici, il settore pubblico potrebbe aver bisogno di 4000 soggetti.
Ecco perché lo studio giunge alla conclusione che, come valore minimo, l’Europa intera avrà bisogno di 28.000 responsabili della protezione dei dati.
L’articolo 35 indica, seppure in modo incompleto, il profilo professionale e le competenze di questo soggetto, ma ci viene in soccorso, nell’identificare queste caratteristiche, il fatto che a livello di istituzioni europee già da anni è richiesta la presenza di un responsabile della protezione dei dati, per il quale è stato già pubblicato un dettagliato standard professionale.
Appare evidente che qualunque titolare di trattamento, che abbia bisogno di questo soggetto, cercherà per quanto possibile un soggetto che abbia qualifiche, debitamente certificate da un Istituto di certificazione, che potrà ricondurre la sua valutazione dei requisiti, in attesa di possibili ulteriori indicazioni da parte delle autorità di supervisione nazionale, al profilo già consolidato ed in vigore a livello delle istituzioni europee.
Come si vede, per un professionista in gamba non mancano certo le occasioni di lavoro!
Adalberto Biasiotti
Fonte: Puntosicuro.it
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Convegni inizio maggio sul D.lgs 231/01

Prossimi convegni sul D.lgs 231/01

1) “DLGS. 231/01 E REATI AMBIENTALI LA GESTIONE AMBIENTALE IN AZIENDA TRA PROFILI DI RESPONSABILITÀ E ASPETTI GESTIONALI” – 12 maggio 2016,  Salerno

2) Dal D.Lgs. 231/2001 alla ISO 9001:2015: quanto rischio – Mercoledì 11 maggio 2016  Argenta (Fe)

Ti segnaliamo i due strumenti indispensabili per la tua attività professionale in ambito 231
_ Alert 231, per essere sempre aggiornato prima degli altri sulle novità in ambito 231 e sulle nuove opportunità professionali per consulenti 231 e membri odv
_ Kit del consulente 231, la raccolta degli strumenti (software, corso on line, slide per formazione) per realizzare la consulenza in ambito 231

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Aggiornata banca dati vibrazioni WBV

Aggiornata banca dati vibrazioni WBV

Inseriti dati di esposizione a vibrazioni WBV misurati in campo su 35 macchinari nel comparto “Trattamento Rifiuti”:

Carrelli elevatori

Sollevatori telescopici

Ruspe

Compattatori

link alla Banca dati vibrazioni WBV

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Disponibile il Nuovo manuale della videosorveglianza

Manuale pratico della videosorveglianza

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Questo manuale si rivolge ai tecnici che vogliano addentrarsi nel complesso campo della videosorveglianza o intendano dotarsi di uno strumento di indispensabile aggiornamento tecnico ed operativo, ma anche a chi, anche privo di particolari nozioni tecniche specialistiche, voglia scegliere ed installare personalmente un sistema di videosorveglianza nella propria casa o presso la propria attività lavorativa. basato su una robusta esperienza operativa SUL CAMPO dell’Autore, in questo manuale vengono esposti in modo chiaro e sintetico tanto gli aspetti tecnci , che quelli logistici della videosorveglianza, con l’indicazione delle principali norme di legge in materia.

Autore: Roberto Ezio Pozzo, laureato in Giurisprudenza con tesi specialistica in Medicina Legale, oltre ad aver esercitato la professione forense, opera nel settore della sicurezza dal 1980, ha coordinato strutture nazionali di volontariato di protezione civile ed stato titolare di un’Agenzia Investigativa per oltre 15 anni. E’ attualmente titolare della ESTECO SICUREZZA in Canelli (AT) che si occupa di consulenza in materia di sicurezza personale, civlie ed industriale. Svolge altresì un’intensa attività divulgativa e di docenza in materia di sicurezza. Questo manuale è il primo di un acollana che si occupa di sicurezza operativa.

Formato: pdf
Sommario
Pagine: 112
Prezzo: 20 euro
Invio: tramite email entro 24 ore dall’ordine
Pagamento – carta di credito su protocollo sicuro PayPal
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Quesito risolto: è possibile la formazione specifica in e-learning?

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sulla formazione specifica dei lavoratori. È possibile erogare ai lavoratori la formazione specifica in modalità e-learning o con strumenti tecnologici per l’interazione tra docenti e discenti?

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