********* D.LGS 231/01 *************
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Risponde: Dr. Matteo Rapparini – Titolare Edirama – http://www.sicurezzapratica.com
Con la sentenza del 20 aprile 2011 n. 15657, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha rigettato il ricorso di un’impresa individuale condannata ai sensi del D.Lgs. 231/01 (a seguito di condanna dell’imprenditore-persona fisica per reati in materia di raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti pericolosi), dichiarando infondata l’argomentazione della difesa della ricorrente la quale sosteneva l’inapplicabilità del regime della responsabilità amministrativa in quanto, secondo la difesa, non si sarebbe potuto far rientrare l’impresa individuale nella nozione di “ente”.
Il requisito per l’applicabilità del d.lgs. 231/2001 è la personalità giuridica; i destinatari della norma possono essere identificati in base all’appartenenza alla generale ed ampia categoria degli enti fornitori di personalità giuridica nonché di società oppure associazioni anche prive di questa.