Risponde – Dr. Matteo Rapparini – Titolare di Edirama – http://www.sicurezzapratica.com
No, occorre provvedere a svolgere la valutazione rischi completa.
Infatti il comma 7 dello stesso art. 29 stabilisce nel punto b) che la possibilità di ricorrere alla valutazione rischi procedure standardizzate è preclusa alle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.