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La gestione delle scadenze ricopre un ruolo fondamentale nella gestione delle attività della sicurezza del lavoro, in quanto ad esse sono attribuite il rispetto delle prescrizioni normative.
Le scadenze in ambito sicurezza del lavoro riguardano nello specifico:
_ formazione
_ manutenzione
_ sorveglianza sanitaria
_ gestione della documentazione
FORMAZIONE
La formazione nella sicurezza del lavoro è alla base delle prevenzione e delle riduzione degli infortuni e l’aggiornamento ad essa correlata è la chiave di Volta per ridurre i costi legati alla prevenzione dei rischi.
E’ fondamentale controllare le scadenze degli obblighi formativi di tutti gli attori della sicurezza in azienda, dall’rspp, all’rls, ai lavoratori, ai preposti, agli addetti antincendio e primo soccorso, alle figure più specifiche presenti in certi settori.
RSPP datore di lavoro
L’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente indicati come datori di lavoro RSPP, è regolamentato dal punto 7. dell’ Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, raggiunto sulla formazione di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
Secondo il punto 7. di tale Accordo l’ aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso. Esso ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell’Accordo e più precisamente di 6 ore per le attività a rischio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a rischio alto.
Rspp non datore di lavoro
Diversa è la situazione per l’RSPP non datore di lavoro, per il quale l’Accordo Stato Regioni del 2006 definì in modo dettagliato gli obblighi di aggiornamento:
_ 40 ore ogni 5 anni per i macro settori 1, 2, 6, 8, 9.
1. Agricoltura; 2. Pesca; 6. Commercio; 8. Pubb. Amm. Scuola; 9. Uffici, servizi, alberghi
_ 60 ore ogni 5 anni per i macrosettorì 3, 4, 5, 7
3. Costruzioni; 4. Industrie in genere; 5. Chimica, raffinerie, gomma; 7. Sanità
Per l’RLS la normativa prevede un aggiornamento annuale così strutturato:
_ 4 ore per le aziende tra 15 e 50 dipendenti
_ 8 ore per le aziende oltre i 50 dipendenti
Per quanto concerne i lavoratori, l’aggiornamento formativo va effettuato ogni qualvolta si verifichino modifiche di mansioni, utilizzo di nuove attrezzature, ecc e l’Accordo Stato Regioni del dicembre 2011 prevede un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.
Per gli addetti al primo soccorso la norma prevede un aggiornamento triennale così strutturato:
1) Per aziende (Gruppo A) / 6 ore
2) Per aziende (Gruppo B e C) / 4 ore
Per gli addetti antincendio il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale per la Formazione ha reso nota una circolare (circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011 emessa dal Ministero dell’Interno-Direzione Centrale per la Formazione) per chiarire gli aspetti relativi alla loro formazione.
• Corso A: corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 2 ore)
• Corso B: corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 5 ore)
• Corso C: corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 8 ore)
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MANUTENZIONE
La gestione delle scadenze nella manutenzione di macchine, impianti e attrezzature è fondamentale nella prevenzione dei rischi.
L’obbligo di una corretta gestione delle attrezzature di lavoro è previsto dal Titolo III del Decreto Legislativo 81/08, articolo 71.
L’obbligo della manutenzione è applicabile a “tutte” le attrezzature di lavoro, nessuna esclusa. Per particolari attrezzature, il cui utilizzo comporta pericoli particolari e riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, occorre eseguire verifiche periodiche con una periodicità stabilita direttamente dal legislatore da parte di personale specializzato (ASL o Organismo privato riconosciuto).
Attrezzatura |
intervento/periodicità |
1. Scale aeree ad inclinazione variabile |
Verifica annuale |
2. Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato |
Verifica annuale |
3. Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano |
Verifica biennale |
4. Ponti sospesi e relativi argani |
Verifica biennale |
5. Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.) |
Verifica biennale |
6. Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.) |
Verifica triennale |
7. Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm. |
Verifica annuale |
8. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo. |
Verifica annuale |
9. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni. |
Verifica biennale |
10. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni. |
Verifiche annuali |
11. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni |
Verifiche annuali |
12. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni. |
Verifiche biennali |
13. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni. |
Verifiche biennali |
14. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni |
Verifiche triennali |
15. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) |
Verifica di funzionamento: biennale |
16. Recipienti insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua |
Verifica di integrità: decennale |
17. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) |
Verifica di funzionamento: quadriennale |
18. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) |
Verifica di funzionamento: quinquennale |
19. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) |
Verifica di funzionamento: quinquennale |
20. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) |
Verifica di funzionamento: quinquennale |
21. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) |
Verifica di funzionamento: triennale |
22. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) |
Verifica di funzionamento: quadriennale |
23. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) |
Verifica di funzionamento: biennale |
24. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs.93/2000 art. 3) |
Verifica di integrità: decennale |
25. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) |
Verifica di funzionamento: quinquennale |
26. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW |
Verifica quinquennale |
SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria ha lo scopo di verificare l’adeguatezza del rapporto tra le condizioni di lavoro e le condizioni di salute dei lavoratori.
Essa consiste (art. 41, comma 2 D.lgs 81/08) nello svolgimento di visite mediche:
_ preventive
_ periodiche
_ alla cessazione del rapporto di lavoro
La periodicità delle visite mediche periodiche, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. Pertanto la periodicità delle visite mediche, il tipo di visite, esami ematochimici e analisi specifiche vengono determinate dal Medico Competente e tale periodicità viene indicata nella cartella sanitaria e di rischio del lavoratore.
Periodicità visite mediche (cliccare sulle immagini)
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione della sicurezza del lavoro è lo strumento in grado di dimostrare agli organi di vigilanza, la congruità agli obblighi di legge.
La valutazione e il documento di valutazione dei rischi, debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, o a seguito di infortuni significativi, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
In genere il DVR deve essere aggiornato 1 volta all’anno.
Stessi criteri valgono per il piano di emergenza e di evacuazione.
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