Per coloro che hanno frequentato il corso di formazione per Coordinatori per la sicurezza prima dell’entrata in vigore del D.Lg. 81/2008 e smi la data ultima entro la quale effettuare le 40 ore di aggiornamento è il 15/05/2013. Ma, nel caso in cui vengano effettuate più di 40 ore di aggiornamento entro tale data, le ore in esubero valgono come aggiornamento per il quinquennio successivo ovvero le ore valevoli per l’aggiornamento quinquennale 2013-2018 decorrono frequentando corsi dal 16/05/2013?
Risposta Ministero del Lavoro
A riscontro del quesito in oggetto emarginato, nel quale si chiede se le eventuali ore in più, rispetto alle 40 ore previste, possano essere computate per il quinquennio successivo ai fini dell’ aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si evidenzia che, a parere dello scrivente ufficio, non sarà assolutamente possibile usufruire delle ore espletate nel quinquennio precedente atteso che solo allo scadere di questo (nel caso di specie a far data dal 16/05/2013) sarà possibile effettuare le 40 ore di aggiornamento previste per il quinquennio successivo.