********* PACCHETTO SOFTWARE 231 ************
****************************************************
Nel triennio 2010/2012, il mancato adeguamento ai precetti della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è costato alle imprese il sequestro di beni per un controvalore pari a circa 350 milioni di euro.
Il terzo Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza ha diramato i dati relativi al periodo in oggetto, dai quali risulta anche che le infrazioni contestate sono state 6.353 e le persone denunciate 3.549.
I reati presupposto più ricorrenti riscontrati dalle Fiamme Gialle sono stati quelli contro l’industria e il commercio (1.460), le frodi comunitarie (1.123) e quelle in danno del bilancio nazionale e locale (1.095).
In numero minore sono stati, invece, i reati rilevati contro la pubblica amministrazione (150) e quelli di riciclaggio o ricettazione (52).
Dall’entrata in vigore della legge suddetta, dei procedimenti avviati, quasi nessuno è stato archiviato.I reati più contestati sono stati quelli concernenti la sicurezza sul lavoro, le truffe ai danni dello Stato e la corruzione.
Ad ogni buon conto, la statistica effettuata ha rilevato che, da quando le Procure hanno proceduto ad effettuare iscrizioni a raffica nei confronti delle imprese, le violazioni registrate si sono ridotte considerevolmente e gli adeguamenti alle prescrizioni dettate dal Decreto sono stati sempre più frequenti ed efficaci.
La tendenza dimostra, sempre di più l’utilità, per non dire la necessità per gli enti (in particolare per le società) di adottare strumenti di controllo interno che siano in linea con le previsioni del decreto (modelli organizzativi, codici etici, ecc.).
******
La Suprema Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 9079, pronunciata il 24.1.2013 e depositata il 25.2.2013, ha fissato un importante principio in materia di applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive, prescritte dal D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell’ente condannato per responsabilità amministrativa
Nella fattispecie sottoposta all’attenzione dell’organo giudicante, la Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il rappresentante legale di una società per il reato di corruzione ai sensi degli artt. 319 e 319 bis c.p., e la società medesima per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25, D. Lgs. n. 231/2001.
Per effetto del provvedimento in parola, a quest’ultima erano state irrogate una sanzione pecuniaria ed una interdittiva. Inoltre era stata disposta la confisca per equivalente di un importo pari al prezzo del reato commesso nel suo interesse.
In particolare, la Corte adita, nel confermare la sentenza del giudice di primo grado, aveva accertato che un dirigente capo Area Controllo dell’Agenzia delle Entrate di Milano, in concorso con un funzionario dell’ufficio medesimo e con un dirigente della Direzione Regionale delle Entrate ufficio controlli fiscali, nell’ambito di un accertamento fiscale condotto a carico della società condannata, avevano accettato dal legale rappresentante di quest’ultima la promessa di pagamento di una determinata somma di denaro in cambio dell’adesione, da parte dell’ente accertatore, ad una proposta di “conciliazione giudiziale” a condizioni vantaggiose per il contribuente oggetto di accertamento.
La società condannata aveva proposto ricorso per cassazione, eccependo, tra le altre doglianze, che, dal reato suddetto la medesima non aveva tratto alcun profitto illecito.
Osservava, infatti, che, come emerso in corso di istruzione dibattimentale, l’accertamento eseguito dai verificatori era infondato e la conciliazione giudiziale perfezionata dinanzi al giudice tributario si era rivelata vantaggiosa solo per l’amministrazione finanziaria.
La ricorrente, inoltre, contestava l’entità delle sanzioni irrogate; in particolare, riteneva non applicabile la sanzione interdittiva, attesa la particolare tenuità, ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001, del danno patrimoniale cagionato dall’illecito commesso.
La Suprema Corte adita accoglieva parzialmente le doglianze sollevate dalla società condannata in secondo grado. In primo luogo, osservava che la valutazione della sussistenza o meno dell’effettivo vantaggio economico conseguito dall’ente non incide sulla qualificazione della condotta, laddove si accerti che comunque il reato sia stato commesso nell’interesse dell’ente medesimo.
La corruzione, nel caso sottoposto all’attenzione del giudice di legittimità, si è realizzata con l’impegno, dietro retribuzione, al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio per conto del privato.
A fini della condanna non è necessario, quindi, che il corruttore abbia conseguito una effettiva utilità dalla sua condotta.
Gli ermellini, invece, hanno ritenuto eccessivo l’impianto sanzionatorio derivante dalla sentenza impugnata. La documentazione in atti aveva effettivamente certificato che nessun profitto era derivato alla società dalla condotta criminosa, in quanto l’accertamento fiscale oggetto del procedimento si era rivelato erroneo. La scelta della conciliazione, anzi, era risultata più conveniente per l’Amministrazione Finanziaria. Il danno cagionato era, quindi, di particolare tenuità e giustificava il trattamento sanzionatorio più mitigato prescritto dall’art. 12, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001.
Per l’effetto:
a) la sanzione pecuniaria, determinata dalla Corte d’Appello di Milano in relazione all’art. 25, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, doveva essere riquantificata in base al co. 2 del medesimo articolo, che prevede una pena edittale inferiore sia nel minimo, sia nel massimo;
b) la sanzione interdittiva doveva essere esclusa, in base alla previsione di cui all’art. 13, co. 3, del medesimo Decreto.