****** SLIDE CORSO SOSTANZE STUPEFACENTI E SICUREZZA DEL LAVORO *****
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Vi proponiamo le FAQ della Regione Lombardia relativamente alle sostanze stupefacenti e la sicurezza del lavoro.
L’assunzione di sostanze deve essere considerata nel documento di valutazione dei rischi (dvr)? Il datore di lavoro è obbligato ad individuare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Sono inclusi nella sorveglianza sanitaria i manovratori di carri ponte? Sono esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte e di altri apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati comandati da terra mediante pulsantiera. Sono esentati dagli accertamenti gli addetti a manovrare paranchi, argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo semplice, di portata non superiore a Kg 2.000 (argani a cavalletto a bandiera e a colonna presenti nelle officine o nell’edilizia).
Gli addetti ai carrelli elevatori rientrano nelle categorie da sottoporre a screening? anche se si tratta di lavoratori autonomi o soci?
Relativamente al primo quesito, deve essere sottoposto ad accertamenti sanitari chi guida macchine di movimentazione merci. Si applica in questo caso il principio di effettività, con il quale si escludono dagli accertamenti i lavoratori che, benché formati, non utilizzano carrelli. Sono invece inclusi negli accertamenti i primi sostituti, cioè quei lavoratori che, per regola aziendale, sostituiscono gli addetti quando questi sono in ferie, malattie etc. Devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di transpallet manuali o a motore. Gli autonomi non classificati lavoratori subordinati non rientrano nel campo di applicazione di questa tipologia di accertamenti, rientrano invece negli accertamenti i soci lavoratori di Cooperative.
Chi utilizza trattori deve essere sottoposto ad accertamenti per l’assunzione di sostanze stupefacenti? No, in quanto per la conduzione su strada di tutte le macchine agricole (inclusi i trattori) è richiesta la patente di tipo B. Sì, in caso di dotazione di attrezzature supplementari di sollevamento (es. ruspa o sollevatore) immatricolati e targati a tale scopo. Solo in questo caso i conducenti del trattore devono essere sottoposti agli accertamenti.
In caso venga inviato al medico competente per gli accertamenti un minorenne da adibire ad attività di mulettista come ci si deve comportare? Secondo quanto previsto dalla L. 977/67, così come modificata ed integrata dai decreti legislativi 354/99 e 262/00, l’adibizione di un minore alla conduzione di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica risulta vietata.
Il datore di lavoro, nel caso in cui intenda adibire in un ambiente di lavoro un apprendista minorenne all’attività di mulettista dovrà provvedere ad ottenere in via preventiva l’autorizzazione in deroga dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente e, se concessa, a sottoporre, alla stessa stregua di tutti gli altri lavoratori di maggiore età e pari mansione, agli accertamenti sanitari per la verifica di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.
In caso di positività al test di screening e di conferma, è possibile adibire il lavoratore a mansione non a rischio senza inviarlo al SERT?
No. L’Atto di Intesa del 18 settembre 2008 prevede che debba essere obbligatoriamente preso in considerazione il rilevamento di “condizioni cliniche che necessitano di terapia o trattamenti specifici per la tossicodipendenza” in modo da indirizzare la persona verso specifici programmi di cura e riabilitazione.
Il medico competente può non sottoporre a test di screening il lavoratore che dichiara l’assunzione di sostanze stupefacenti?
No. La normativa prevede di fare lo screening per diverse sostanze, per ciascuna delle quali l’inquadramento diagnostico potrebbe essere diverso, con evoluzioni diverse e ricadute diverse sul giudizio di idoneità e relativa tempistica per la riammissione alla mansione a rischio.
In caso di test di screening positivo con riferita assunzione di sostanze farmacologiche note essere interferenti è necessario effettuare il test di conferma? Sì. È noto, infatti, che alcuni farmaci possono dare false positività al test di screening. Si cita l’esempio degli oppiacei con interferenza di codeina e diidrocodeina. Attraverso il test di conferma emergerà la falsa positività e si escluderà l’assunzione di altre sostanze. In tal caso la procedura potrà essere interrotta senza invio al SERT tenendo conto anche dei dati clinici ed anamnestici.