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Interessante sentenza della Cassazione che individua nel datore di lavoro e nel costruttore i responsabili di un grave infortunio accorso a una lavoratrice.
Perché la Cassazione ha riconosciuto la colpa del datore di lavoro? Perché ha confermato il parere del giudice di merito, per il quale lo stesso ddl “era ben a conoscenza della situazione ed anche del fatto che frequentemente la macchina andava fuori fase” e quindi avrebbe dovuto intervenire con misure di sicurezza, né la lavoratrice aveva ricevuto dal datore di lavoro una formazione conforme per la tipologia dell’operazione.
E il costruttore? La sua responsabilità, secondo la Corte d’appello, si è concretizzata sia nella realizzazione della macchina (senza la dovuta protezione e segregazione della zona in questione) e sia nell’omissione del controllo della sua funzionalità prima della consegna al datore di lavoro.
La sentenza della Cassazione ha rilevato, a proposito della responsabilità del datore di lavoro che:
- “la semplicità dell’operazione manuale posta in essere dalla lavoratrice non esclude la necessità della prescritta segregazione degli organi in movimento”;
- nel caso non v’è stato, da parte dell’operaia infortunata, un comportamento abnorme, e cioè “ imprudente … consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”.
Nei confronti della ditta costruttrice, la Cassazione, anche qui confermando il giudizio della Corte d’appello, ne ha riconosciuto la responsabilità perché “sarebbe stata necessaria la predisposizione di un sistema che consentisse in caso di contatto il rapido arresto dei rulli, sì da garantire in ogni caso la sicurezza del lavoratore”.
* Sezione IV penale, Sentenza 23 settembre 2014 n. 38955.
Fonte: quotidianosicurezza.it