Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di infortunio

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Gli obblighi in caso di infortunio sul lavoro. Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (articolo 53 del Testo Unico 1124/1965), indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’Inail esclusivamente in via telematica dai datori di lavoro tenuti a tale obbligo, senza necessità di invio contestuale del primo certificato medico (Decreto ministeriale 15 luglio 2005), il quale dovrà essere successivamente inoltrato solo su espressa richiesta dell’istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.
Tali datori di lavoro sono tenuti, invece, ad allegare copia del certificato medico qualora provvedano alla denuncia/comunicazione di infortunio con invio del modulo 4 bis Prest. mediante Pec, nei casi eccezionali in cui non sia possibile adempiere all’obbligo in modalità telematica.

Cosa fare quando la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell’evento
. Il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (articolo 53, comma 1 e 2 del Testo Unico 1124/1965).

Per gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato. Il titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana deve provvedere all’inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio (articolo 203, comma 1 del Testo Unico 1124/1965).

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Nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell’azienda artigiana, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di uno dei predetti soggetti o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro (articolo 25 del Decreto legislativo 38/2000 e articolo 1, comma 7, Decreto ministeriale del 29 maggio 2001). Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia/comunicazione di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (articolo 54 del Testo Unico 1124/1965).

Sanzioni. Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di mancata oppure inesatta indicazione, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (articolo 16, legge 251/1982).
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (articolo 53, Testo Unico 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni).
Se l’infortunio è occorso ad un lavoratore autonomo del settore artigianato (articolo 203, comma 1 e 2 del Testo Unico 1124/1965) e del settore agricoltura (articoli 1, comma 8, e 2, Decreto ministeriale del 29 maggio 2001) non è prevista alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la perdita del diritto all’indennità di temporanea per i giorni antecedenti l’inoltro della denuncia.

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Il trattamento dei casi di malattia-infortunio in ambito Inail. La malattia infortunio consiste in un processo morboso conseguente alla penetrazione nell’organismo umano di germi patogeni.
La caratteristica principale di questo tipo di patologie è che, dal punto di vista assicurativo, esse vengono giuridicamente qualificate come infortuni sul lavoro in quanto la causa virulenta viene assimilata alla causa violenta. La tutela assicurativa delle patologie in questione come infortuni sul lavoro consente all’Inail di erogare le prestazioni di legge già nella fase del contagio, se noto, che determini, anche per motivi profilattici, l’astensione temporanea dal lavoro. Tuttavia, se l’episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni e di ogni altro indizio che deponga in tal senso. Ciò premesso, si specifica che, nell’ipotesi in cui la malattia infortunio determini astensione dal lavoro per un periodo superiore a tre giorni oltre quello dell’evento, il datore di lavoro dovrà effettuare, come per tutti gli altri casi di infortunio, la denuncia all’Istituto assicuratore. Nell’ipotesi in cui, invece, non vi sia astensione dal lavoro o questa sia inferiore al periodo sopra indicato, pur non ricorrendo l’obbligo di inoltrare la denuncia a fini assicurativi all’Istituto, sarà opportuno che il datore di lavoro provveda comunque a tale adempimento al fine di consentire all’Istituto di ottenere tutte le informazioni necessarie all’erogazione tempestiva delle prestazioni previste per tali fattispecie (profilassi, eventuali vaccinazioni). Ne consegue che, in tutti i casi in cui il datore di lavoro opterà per la denuncia di malattia infortunio compilando l’apposito campo, l’Istituto provvederà alla trattazione dell’evento infortunistico secondo le consuete modalità.

Esempi di malattie infortunio:
• epatite virale contratta, ad esempio, dal personale sanitario (Cass. 13 marzo 1992, n. 3090)
echinococcosi da cui possono essere contagiati i lavoratori a contatto con pelli fresche ad esempio nelle attività di macellazione (Trib. Firenze, sent. 21 settembre 1994)
• tetano, al quale sono esposti in modo particolare i lavoratori che debbono maneggiare arnesi in ferro o che abbiano contatti con il letame
• brucellosi alla quale sono esposti in modo particolare i lavoratori addetti alla mungitura degli ovini e dei bovini
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Criteri di individuazione dell’autorità locale di pubblica sicurezza cui inviare la denuncia/comunicazione di infortunio
Ai sensi dell’articolo 54 del Testo Unico 1124/1965, il datore di lavoro deve dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. A tal riguardo si ricorda che:
• i datori di lavoro devono provvedere a tale adempimento nel termine di due giorni e nei confronti dell’autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l’infortunio; se l’infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la notizia deve essere data all’autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano
• le attribuzioni dell’autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Capo dell’ufficio di pubblica sicurezza del luogo. Nei capoluoghi di provincia il Questore è anche autorità locale di pubblica sicurezza. Negli altri comuni a ricoprire questo ruolo sono i funzionari preposti ai commissariati di polizia. Ove non siano istituiti tali commissariati, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo
I datori di lavoro soggetti all’obbligo dell’assicurazione Inail devono provvedere a tale adempimento inviando copia della denuncia di infortunio.

Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2013
Fonte: Inail
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