Nuovo Testo Unico prevenzione incendi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2015 il Decreto 3 agosto 2015 contenente le nuove norme tecniche sulla progettazione antincendio che entreranno in vigore il 18 novembre 2015 ( 90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale). Le norme non si applicano a tutte le attività (non riguardano, infatti, edifici di civile abitazione, strutture sanitarie, alberghi ecc), ma solo a 34 delle 80 attività comprese nell’elenco allegato al Dpr 151/2011. Principalmente le disposizioni si riferiscono ad attività industriali e produttive non normate come pastifici, officine per la verniciatura, officine per la saldatura ed il taglio di metalli, cementifici, stabilimenti siderurgici ecc.. Il provvedimento specifica che le norme tecniche si applicano sia alle attività di nuova realizzazione sia a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. In caso di interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento di attività esistenti alla data di entrata in vigore, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.

Questa voce è stata pubblicata in Antincendio e contrassegnata con . Contrassegna il permalink.

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.