Le informazioni che l’RSPP deve acquisire “di sua iniziativa” per la VR

Fino a che punto l’RSPP e il consulente esterno devono attivarsi per reperire le informazioni necessarie alla valutazione dei rischi (al di là delle informazioni e oltre le informazioni che l’RSPP  per legge deve necessariamente ricevere dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 18 c.2 D.Lgs.81/08)? Fino a che punto RSPP e consulente esterno devono effettuare sopralluoghi, conoscere nel dettaglio l’organizzazione (gli “aspetti logistici e organizzativi di ogni momento del processo lavorativo”, secondo le parole della Cassazione) e i suoi mutamenti e verificare le condizioni di lavoro?

Questo tema, da sempre molto dibattuto, è oggetto di alcune sentenze della Cassazione che vengono proposte di seguito, come sempre senza pretese di esaustività.

 

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L’RSPP deve operare una “costante verifica delle condizioni di lavoro e di eventuali mutamenti, anche di fatto, dell’organizzazione aziendale”: Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2015 n.5983

Il principio espresso da questa sentenza è il seguente: “non è il datore di lavoro a dover informare il R.S.P.P. delle modalità e degli aspetti logistici e organizzativi di ogni momento del processo lavorativo e dei pericoli connessi ma è al contrario quest’ultimo a dover attentamente valutare tali elementi, attraverso una costante opera di controllo e verifica delle condizioni di lavoro e di eventuali mutamenti, anche di fatto, dell’organizzazione aziendale, da comunicare prontamente al datore di lavoro onde metterlo in grado di esercitare i suoi poteri/doveri di intervento a fini di prevenzione e sicurezza.”

Vediamo brevemente il caso.

Il datore di lavoro e l’RSPP di una ditta esercente attività di realizzazione di prefabbricati in cemento sono condannati per omicidio colposo per l’infortunio occorso ad un lavoratore che era adibito, “al momento del sinistro, al lavaggio tramite idropulitrice di pannelli in conglomerato cementizio, mantenuti in posizione verticale tramite rastrelliere, due dei quali gli rovinavano addosso provocandone la morte per schiacciamento.”

Al datore di lavoro “l’evento era ascritto […] per aver omesso di considerare, nel documento di valutazione dei rischi, il sistema utilizzato per mantenere in posizione verticale le pareti in conglomerato cementizio, mediante l’impiego di rastrelliere, durante le fasi di stoccaggio e lavaggio”mentre all’RSPP “si rimproverava, invece, di aver omesso di individuare e valutare i rischi connessi alla descritta lavorazione e alla relativa organizzazione e, dunque, di individuare le necessarie misure per la sicurezza e, comunque, di intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare la fonte di pericolo”.

L’RSPP nel ricorso sostiene di aver assolto ai propri compiti “sulla base di quanto egli conosceva e poteva materialmente conoscere circa l’organizzazione produttiva e i luoghi dell’azienda e che, a tal fine, egli poteva fare riferimento solo ed esclusivamente al documento di valutazione dei rischi, la cui redazione è per legge imposta al datore di lavoro” il quale ultimo, secondo il ricorrente, “aveva nel caso di specie negligentemente omesso di indicare all’interno del documento di valutazione dei rischi la fase di lavaggio delle pareti in cemento e la relativa organizzazione della zona dell’azienda a ciò destinata”.

Nel ricorso “evidenzia altresì che la pulitura delle pareti in cemento avveniva in una zona dello stabilimento che era destinata, nel documento di valutazione dei rischi, ad altre fasi della produzione. Osserva che, pertanto, mai egli avrebbe potuto avere conoscenza della fase di lavaggio delle pareti in cemento con idropulitrice” e che dal processo “non emerge prova certa che egli conoscesse effettivamente lo stato dei luoghi e, in particolare, la zona dove avveniva il lavaggio con idropulitrice delle pareti in cemento.”

Secondo la Cassazione, che rigetta il ricorso, premesso che “tra i compiti del R.S.P.P., dettagliati dalla richiamata normativa, rientra proprio quello di individuare i fattori di rischio e suggerire le misure da adottare”,di conseguenza “al riguardo l’assuntodel ricorrente secondo cuitale obbligo presuppone l’indicazione, da parte del datore di lavoro, nel documento di valutazione dei rischi, dello specifico aspetto organizzativo interessato dalla possibile insorgenza di rischi non trova alcun appiglio nel dato positivo eancor prima è manifestamente illogico dal momento che finisce con l’invertire il rapporto di collaborazione tra responsabile del servizio di prevenzione e protezione e datore di lavoro, quale presupposto dalla norma, e in definitiva, come detto, a privare di senso la stessa previsione della figura del R.S.P.P.”

La Corte chiarisce che “è evidente, infatti, che non è il datore di lavoro a dover informare il R.S.P.P. delle modalità e degli aspetti logistici e organizzativi di ogni momento del processo lavorativo e dei pericoli connessi ma è al contrario quest’ultimoa dover attentamente valutare tali elementi, attraverso una costante opera di controllo e verifica delle condizioni di lavoro e di eventuali mutamenti, anche di fatto, dell’organizzazione aziendale, da comunicare prontamente al datore di lavoro onde metterlo in grado di esercitare i suoi poteri/doveri di intervento a fini di prevenzione e sicurezza.”

Qualora si ragionasse “diversamente, peraltro, è evidente che, come detto, la previsione di una siffatta figura di collaboratore non avrebbe significato alcuno dal momento che, postulandosi un onere informativo in capo allo stesso datore di lavoro, si presuppone per ciò stesso, contrariamente al vero, che lo stesso sia sempre e comunque in grado di procurarsi ex se le informazioni necessarie al fine di un compiuto espletamento dei doveri prevenzionali su di lui gravanti (si pensi all’esistenza di rischi la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche).”

Infine, dal punto di vista delle circostanze concrete, secondo la Cassazione è fuori di dubbio il fatto che l’RSPP ricorrente “fosse in condizioni di potersi rendere conto,ove avesse diligentemente assolto all’incarico affidatogli, dei pericoli connessi al luogo e al modo con cui si provvedeva al lavaggio delle pareti di cemento. Tale valutazione, invero, è ampiamente e adeguatamente motivata nella sentenza impugnata attraverso ampio e puntuale richiamo di pertinenti emergenze processuali e segnatamente delle deposizioni dei testi A.R. e D.M. (i quali hanno riferito che: le rastrelliere sulle quali erano appoggiate le pareti del lavaggio venivano usate già da tempo; erano state realizzate in loco su decisione del C. e con l’approvazione del L.; il luogo in cui Ca.Mi. stava eseguendo il lavaggio era stato provvisoriamente individuato da circa due settimane, in quanto nella diversa zona del capannone destinata a tale attività erano in corso dei lavori per la realizzazione di una vasca nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza dei lavoratori)…”.

Il consulente esterno “sia esso Rspp o esperto estraneo all’organigramma aziendale” deve “acquisire le informazioni necessarie al corretto assolvimento del suo compito, che in prima istanza consiste nella “individuazione dei fattori di rischio … sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale”: Cassazione Penale, Sez.IV, 25 giugno 2015 n.26993

Questa sentenza esprime il seguente principio: “Non v’é dubbio che [il datore di lavoro], quale dominus dell’organizzazione aziendale, sia depositario di tutte le informazioni influenti sulla valutazione dei rischi; e che mentre talune devono essere necessariamente veicolate al consulente perché questi ne possa avere conoscenza, altre sono agevolmente reperibili da questo solo che il rapporto di consulenza abbia una sua dimensione reale.

Ma erra l’esponente nel derivare dalla previsione dell’art.9 co. 2 d.lgs. n.626/1994 (norma vigente al momento del fatto; oggi il riferimento è all’art. 33 d.lgs. n. 81/2008) l’insussistenza dell’obbligo del consulente nella valutazione dei rischi (sia esso Rspp o esperto estraneo all’organigramma aziendale) di acquisire le informazioni necessarie al corretto assolvimento del suo compito, che in prima istanza consiste nella “individuazione dei fattori di rischio … sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale”.”

Per quanto riguarda il caso oggetto della sentenza, un dipendente di una Fattoria era “alla guida di un trattore Fiat 605 al quale era attaccato l’attrezzo denominato “raccoglisarmenti” quando era caduto con il mezzo d’opera in un dirupo durante una manovra eseguita in prossimità del ciglio dello stesso ed era rimasto schiacciato dal trattore, riportando lesioni personali gravissime.”

La Cassazione Penale ha confermato la condanna del “consulente esterno in materia di sicurezza sul lavoro del datore di lavoro, M.M. (la cui posizione era stata definita con sentenza di patteggiamento), che aveva predisposto un documento di valutazione dei rischi incompleto, generico e superficiale, avendo omesso in particolare di analizzare i rischi connessi all’uso del veicolo con il quale era avvenuto l’infortunio in quello specifico ambiente lavorativo nel quale l’evento si era prodotto e di segnalare la necessità dell’adeguamento del veicolo alla vigente normativa, dotandolo di dispositivo antiribaltamento e di cinture di sicurezza.”

La Corte di appello aveva ricordato che “l’imputato medesimo aveva confermato di aver predisposto il documento di valutazione nell’anno 2004 e che la sua opera di consulenza era proseguita negli anni, ha ritenuto che egli avrebbe dovuto segnalare l’inidoneità del veicolo, palesemente obsoleto e privo di dispositivi di sicurezza già all’epoca previsti dalla legge, e comunque prescrivere limitazioni al suo utilizzo, anche al fine di rendere il datore di lavoro edotto dei rischi connessi all’uso del mezzo.” E che “per contro il documento di valutazione dei rischi descriveva il trattore in questione come in buone condizioni così configurandosi l’omessa valutazione del rischio connesso all’uso del predetto veicolo, certamente in relazione causale con l’infortunio avvenuto.”

Nei motivi di ricorso il consulente esterno fa presente che la “sentenza impugnata ha disconosciuto che l’opera del consulente é condizionata dai dati conoscitivi offerti dal datore di lavoro. Nel caso di specie è emerso dalla istruttoria dibattimentale che le informazioni fornite dal datore di lavoro al consulente indicavano che il trattore in questione non era adoperato per le lavorazioni agricole nella Fattoria di C. ma era confinato nella Fattoria di S. La Corte di appello ha ritenuto che il B.L. [il ricorrente, n.d.r.] dovesse verificare personalmente tali informazioni ma tale obbligo non è previsto normativamente. Non costituendo il trattore una fonte di pericolo, esso non doveva essere preso in considerazione ai fini della valutazione del rischio.”

La Corte, nel rigettare il ricorso, sottolinea che “nel caso che occupa, nel quale il B.L. assunse su base contrattuale – ancorché priva di forma scritta – il compito di collaborare con il M.M. nell’attività di risk assessment che esita nella redazione del documento di valutazione dei rischi […], assumendo il compito di collaborare nel risk assessment, il B.L. si é fatto co-gestore del rischio determinato dalle attività dell’impresa, sia pure limitatamente alla fase della valutazione dei rischi specifici connessi alle diverse lavorazioni e componenti del processo produttivo.”

La Corte considera infondato anche “il rilievo dell’esponente che evidenzia il condizionamento dell’opera del consulente alle informazioni trasmesse dal datore di lavoro”in quanto “non v’é dubbio che quest’ultimo, quale dominus dell’organizzazione aziendale, sia depositario di tutte le informazioni influenti sulla valutazione dei rischi; e che mentre talune devono essere necessariamente veicolate al consulente perché questi ne possa avere conoscenza, altre sono agevolmente reperibili da questo solo che il rapporto di consulenza abbia una sua dimensione reale.

Ma erra l’esponente nel derivare dalla previsione dell’art.9 co. 2 d.lgs. n.626/1994 (norma vigente al momento del fatto; oggi il riferimento è all’art. 33 d.lgs. n. 81/2008) l’insussistenza dell’obbligo del consulente nella valutazione dei rischi (sia esso Rspp o esperto estraneo all’organigramma aziendale) di acquisire le informazioni necessarie al corretto assolvimento del suo compito, che in prima istanza consiste nella “individuazione dei fattori di rischio … sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale”.”

Infatti – precisa la Cassazione – “nel caso che occupa i giudici di merito rammentano che il B.L. effettuò una visita presso le varie sedi dell’azienda, venendo così a conoscere dell’unitarietà della gestione pur a fronte delle diverse intestazioni; che egli esaminò il trattore, già allora obsoleto e non dotato di essenziali ed obbligatori dispositivi di sicurezza quali il rollbar e le cinture di sicurezza, e ciò nonostante lo indicò come “in buone condizioni”, senza evidenziare che non era idoneo all’utilizzo su qualsiasi tipo di terreno. Puntualizzazioni che descrivono il pertinente bagaglio informativo in possesso del B.L. e che rendono privo di pregio l’argomento difensivo della mancanza di conoscenza nel consulente B.L. dell’uso del mezzo d’opera presso la fattoria di C. (circostanza peraltro esclusa in fatto dalla Corte di Appello).”

Infine “il restante motivo, alla luce di quanto appena esplicato, risulta manifestamente infondato, siccome prende le mosse da una sottolineatura della novità dell’adibizione del trattore ai lavori presso la fattoria di S.. Si é appena dimostrata che siffatta circostanza é di nessun rilievo, per la originaria e totale inidoneità del mezzo all’utilizzo su qualsiasi terreno.”

I sopralluoghi in azienda dell’RSPP/Consulente esterno e le informazioni desumibili dalle circostanze concrete che non possono “non essere notate” e “la cui esistenza non può essere ignorata da alcuno”: Cassazione Penale, Sez.IV, 18 gennaio 2017 n.2406

Chiudiamo con una sentenza di quest’anno, che ha giudicato le responsabilità – per omicidio colposo aggravato connesso ad un infortunio sul lavoro – del presidente del C.d.A di una S.p.A., del direttore tecnico e responsabile della produzione e dell’RSPP sul quale ultimo incombeva “l’obbligo di valutare con diligenza e prudenza i processi produttivi, individuando i possibili fattori di rischio e segnalandoli al datore di lavoro per l’adozione degli opportuni provvedimenti.”Nel caso di specie, “egli avrebbe omesso di segnalare al datore di lavoro il grave rischio connesso all’esistenza dei depositi di materiale infiammabile ed alle procedure di travaso”.

Secondo la Cassazione,“al B.E., quale professionista esperto, prima consulente e poi RSPP dell’azienda A. (specializzata nella produzione di antine in legno per arredamenti, dotata di un reparto di tinteggiatura ove normalmente vengono utilizzati smalti, vernici e diluenti), non poteva sfuggire la valutazione del “dove” e “come” venissero depositati, spostati, travasati, usati e poi smaltiti i detti materiali liquidi altamente infiammabili; né esorbitava dai suoi obblighi la ponderazione della collocazione e dell’utilizzo delle cisterne presenti nel piazzale dell’azienda (di dimensioni tali da non poter essere “non notate”).”

“Eppure” -sottolinea la Corte – “di tutto ciò non v’è traccia nei documenti di valutazione dei rischi redatti dal ricorrente”e “nel caso in esame, oltretutto, l’oggetto della mancata valutazione non era certamente marginale o poco evidente, trattandosi di un deposito di alcune grandi cisterne poste in un’apposita area al di fuori dello stabilimento, la cui esistenza non poteva essere ignorata da alcuno..”

La Corte conclude: “nel presente procedimento il B.E. assume la doppia veste di consulente esterno del datore di lavoro nell’elaborazione del documento di valutazione e di RSPP successivamente nominato. Egli non poteva ignorare, e se lo ha fatto ciò è ascrivibile a colpa, l’esistenza del deposito esterno formato da cisterne di materiale infiammabile. Come ha correttamente rilevato il perito nella propria relazione, gli accordi fra lo studio professionale del B.E. e la A. prevedevano sopralluoghi periodici in azienda al fine di verificare i rischi presenti. L’appellante non può quindi giustificare la (asserita) mancata conoscenza del deposito con la constatazione che esso non fosse indicato nelle planimetrie.”

Fonte: Puntosicuro.it

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MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN FORMATO EXCEL

Modello per la valutazione dei rischi per realtà che non presentano particolari criticità.

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Rischio chimico: come fare una idonea valutazione dei rischi?

Un manuale prodotto dall’ULSS di Treviso si sofferma sulla valutazione del rischio chimico. Indicazioni su come operare una corretta valutazione del rischio in relazioni agli aspetti da prendere in considerazione e alla normativa italiana ed europea.

 

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DPI ANTICADUTA | Pubblicata la UNI EN 1496:2017

Si intitola “Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Dispositivi di sollevamento per salvataggio” la nuova norma UNI EN 1496:2017, entrata in vigore il 9 marzo 2017. La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per dispositivi di sollevamento per salvataggio. La nuova norma sostituisce la UNI EN 1496:2007.

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L’applicazione del DLgs n. 81/2008 al titolare di un’impresa individuale

Il lavoratore autonomo è tale se presta la sua opera con l’esclusiva applicazione delle proprie energie personali e non anche nel caso in cui, sebbene non dotato di struttura imprenditoriale, adibisca altri soggetti a prestazioni lavorative.

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E’ importante questa sentenza (33038/2016) della Corte di Cassazione perché prende in esame il caso di infortunio accaduto nell’ambito di una ditta individuale che, non avendo lavoratori alle proprie dipendenze, si era servita della prestazione di un lavoratore esterno ed è importante altresì perché la suprema Corte ha trovato l’occasione per evidenziare quali sono gli elementi in presenza dei quali si caratterizza la figura di un lavoratore autonomo. Il lavoratore autonomo, ha infatti precisato la stessa Corte nella sentenza, è tale se presta la sua opera con l’esclusiva applicazione delle proprie energie personali e non anche nel caso in cui, sebbene non dotato di una struttura imprenditoriale, adibisca alla prestazione lavorativa altri soggetti perché in tal caso assume invece la veste di un datore di lavoro di fatto.

Alla luce di tali considerazioni la stessa Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto dal titolare di una ditta individuale, che si era dichiarato equiparato ad un lavoratore autonomo, nei cui confronti come è noto le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevedono ben poche e limitate disposizioni di prevenzione, ha confermata la condanna già inflittagli dal Tribunale, che nella circostanza lo aveva qualificato come datore di lavoro, per avere omesso di adottare le necessarie misure di sicurezza contro la caduta dall’alto, quali parapetti o barriere protettive, in mancanza delle quali si è infortunato mortalmente un soggetto che nel cantiere prestava l’attività lavorativa per suo conto.

Fonte: Puntosicuro.it

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Campi elettromagnetici: linee guida per valutare l’esposizione

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle interessanti linee guida per valutazione l’esposizione ai campi elettromagnetici.

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Software DOC CEM valutazione rischi da campi elettromagnetici

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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Decreto 7 dicembre 2016 – Approvazione delle Linee guida, predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili.

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Tabella manutenzione impianti elettrici

LOCALE CABINA MT/BT
Le operazioni relative alla manutenzione sono state inserite con riferimento alla Norma CEI 0-15 alla quale si rimanda per ulteriori informazioni e per le utili schede di manutenzione riportate nell’Allegato A della stessa Norma.
“CONTROLLO GENERALE E PULIZIA:
– rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale,
– verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi,
– verificare la presenza dei cartelli monitori e della documentazione di impianto.” 6 mesi
“CONTROLLO STRUTTURE DI PROTEZIONE:
– eseguire il controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti:reti, cancelli plexliglas, ecc.,
– verificare l’integrità dei dispositivi di blocco che impediscono l’accesso alle parti in tensione: serrature di sicurezza, ecc.” 1 anno

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“VERIFICA SEZIONATORI, ISOLATORI E SISTEMA DI SBARRE MT
– eseguire la pulizia ed il controllo visivo dell’integrità degli isolatori,
– eseguire il controllo del serraggio dei collegamenti elettrici agli isolatori,
– eliminare le ossidazioni e proteggere i morsetti con opportuno materiale,
– eseguire il controllo dell’efficienza dei leverismi di apertura automatica (comando per intervento fusibili e/o bobina apertura) e delle leve di rinvio a terra dei comandi,
– verificare l’efficacia degli interblocchi meccanici e/o elettrici tra sezionatore di linea e sezionatore di terra.” 1 anno
QUADRO MT
CONTROLLO GENERALE
“PULIZIA GENERALE E QUADRO MT
– eseguire la pulizia interna ed esterna con aspirapolvere e/o soffiando aria secca a bassa pressione,
– rimuovere la polvere dalle parti isolanti con stracci ben asciutti” 1 anno
“CONTROLLO GENERALE QUADRO MT
– eseguire il controllo visivo per verificare l’integrità dell’apparecchiatura,
– controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti,
– controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni,
– verificare la continuità dei conduttori di terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi, e reti di protezione) e delle apparecchiature installate,
– verificare l’efficienza dei dispositivi di blocco (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l’accesso alle parti in tensione,
– verificare l’efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati,
– verificare l’efficienza dell’illuminazione interna al quadro.” 1 anno
CONTROLLO COMPONENTI 1 anno
“INTERRUTTORE E SEZIONATORE MT:
– pulire i poli con stracci asciutti e controllarne visivamente l’integrità,
– per interruttore estraibile: verificare l’integrità delle pinze di potenza, rimuovere le eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con prodotto specifico,
– verificare il serraggio delle connessioni dei circuiti
– verificare l’efficienza dei comandi manuali ed elettrici di apertura e chiusura,
– verificare l’efficienza del circuito di apertura simulando l’intervento delle protezioni,
– verificare l’efficienza dei segnalatori meccanici di posizione,
– verificare l’efficienza delle connessioni a terra del sezionatore di terra,
– richiudere il quadro e verificare l’efficacia dei sistemi di blocco meccanici che devono impedire l’accesso a tutte le parti in tensione.” 1 anno

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“VERIFICA RELE’ DI PROTEZIONE MT
– per protezioni di massima corrente di tipo diretto:
– controllare visivamente il buono stato di conservazione dell’apparecchiatura,
– verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli progettuali,
– simulare l’intervento della protezione agendo meccanicamente sul dispositivo di sgancio dell’interruttore;
– verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli previsti nel progetto,
– verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra con l’apposito strumento,
– verificare il relè di minima tensione con l’apposito strumento,
– per ulteriori interventi specifici seguire le istruzioni del costruttore,
– prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici non siano rimasti aperti.” 1 anno
“VERIFICA AUSILIARI ELETTRICI
– verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari,
– controllare l’integrità, la funzionalità e l’efficienza dei commutatori, pulsanti ,lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti previsti dal progetto,
– controllare l’integrità e la funzionalità degli strumenti di misura,
– verificare l’efficienza delle apparecchiature ausiliarie (contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuando verifica con strumento,
– lubrificare con prodotto specifico le parti che nel funzionamento sono soggette a movimento (fine corsa, rinvii per manopole).” 1 anno
TRASFORMATORE MT/BT
CONTROLLO GENERALE
“CONTROLLO VISIVO
– eseguire il controllo visivo esterno per verificare l’integrità dell’apparecchiatura, ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione.” 1 anno
“CONTROLLO VERNICIATURA:
– controllare lo stato di conservazione della verniciatura del cassone, dei radiatori e dei cassonetti ingresso cavi; se si riscontrano segni evidenti di corrosione, programmare un intervento straordinario per la verniciatura parziale o totale.” 1 anno
CONTROLLO COMPONENTI TRASFORMATORE 1 anno

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“PULIZIA ISOLATORI:
– eseguire la pulizia degli isolatori passanti e dei relativi cassonetti di contenimento controllandone l’integrità, l’assenza di rotture, di incrinature e tracce di scariche superficiali.” 1 anno
“CONTROLLO SERRAGGIO CAVI
– controllare il serraggio dei cavi di potenza sui relativi passanti con chiave dinamometrica come da indicazioni del costruttore, eliminare le eventuali ossidazioni dai morsetti di potenza e proteggere gli stessi con prodotto specifico.” 1 anno
“CONTROLLO SERRAGGIO BULLONI
– controllare il serraggio dei bulloni, la pulizia delle connessioni, la continuità dei conduttori di messa a terra e sostituire gli eventuali morsetti e conduttori deteriorati.” 1 anno
“VARIATORE DI TENSIONE A VUOTO:
– verificare l’efficienza del dispositivo di blocco del comando del variatore di tensione a vuoto.” 1 anno
“CASSETTA CONTATTI AUSILIARI
– effettuare la pulizia della cassetta dei circuiti ausiliari e verificare il serraggio dei conduttori.” 1 anno
“CONTROLLO LIVELLO DI STATO
– effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell’apparecchiatura e verificare il perfetto serraggio dei conduttori; dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l’intervento dello strumento e verificare l’intervento di allarme.” 1 anno
“CONTROLLO TERMOSTATO e RELE’ BUCHHOLZ
– dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l’intervento di allarme e di blocco dello strumento, impostando il set di taratura fino a farlo coincidere con l’indicazione dello strumento stesso, verificare che l’intervento dei vari livelli provochi l’intervento di allarme e/o l’apertura degli interruttori a monte e a valle del trasformatore come previsto nel manuale di istruzioni del costruttore e dopo aver effettuato le verifiche, riportare i set di taratura del termostato ai valori prefissati.
– effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell’apparecchiatura e dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l’intervento di allarme e di blocco dello strumento, agendo sull’apposito pulsante di prova,
– verificare che l’intervento dei vari livelli provochi l’intervento di allarme e/o l’apertura degli interruttori a monte e a valle del trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del costruttore.” 1 anno
AVANQUADRI – QUADRI GENERALI e QUADRI SECONDARI BT
CONTROLLO GENERALE 1 anno
“CONTROLLO VISIVO:
– eseguire il controllo visivo esterno per verificare l’integrità dell’apparecchiatura,
– ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione,” 1 anno

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“QUADRO:
– eseguire la pulizia interna ed esterna,
– controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglass),
– controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni,
– verificare la continuità dei conduttori di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione) e delle apparecchiature installate,
– sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati,
– verificare l’efficienza dei dispositivi di blocco (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l’accesso alle parti in tensione,
– verificare l’efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati,
– verificare l’efficienza dell’illuminazione interna al quadro,
– verificare il serraggio delle connessioni di potenza,
– verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell’interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tela smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggendo con leggero strato di vaselina neutra,
controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte. )” 1 anno
“CONTROLLO COMPONENTI – COMPONENTI DI POTENZA:
– eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti,
– smontare le camere d’interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell’integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi.
– controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni-arco (ove esistenti), avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature e perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad uno strato di usura di circa il 50% è consigliata la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del costruttore),
– verificare che i setti di separazione tra le fasi siano integri e fissati,
– verificare l’efficienza della bobina e il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento,
– verificare la funzionalità e l’efficienza dei contatti ausiliari e delle bobine,
– controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici,
– eseguire il serraggio dei morsetti, effettuare qualche manovra e verificare con il tester l’effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata)” 1 anno
“VERIFICA PROTEZIONI BT
– effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici),
– per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto,
– per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto,
– per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto,
– per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l’apposito strumento,
– prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi,
– per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l’apposito strumento.” 1 anno

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“VERIFICA AUSILIARI ELETTRICI
– controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari,
– controllare l’integrità degli interruttori verificandone con il tester l’effettiva apertura e chiusura,
– controllare l’integrità, la funzionalità e l’efficienza dei commutatori, pulsanti lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti previsti dal progetto,
– controllare l’integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agendo sui commutatori di tensione per voltmetri e sulla variazione di carico per gli amperometri,
– verificare l’efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuare la verifica con il tester.” 1 anno
QUADRO DI RIFASAMENTO
CONTROLLO GENERALE 1 anno
“CONTROLLO VISIVO
– eseguire il controllo visivo esterno per verificare l’integrità dell’apparecchiatura,
– ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione.” 1 anno
“QUADRO
– eseguire la pulizia interna ed esterna,
– controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglas),
– controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni,
– verificare la continuità dei conduttori di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione) e delle apparecchiature installate,
– sostituire i morsetti e i conduttori deteriorati,
– verificare l’efficienza dei dispositivi di blocco,
– verificare il serraggio delle connessioni di potenza,
– controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte”
CONTROLLO COMPONENTI
“COMPONENTI DI POTENZA:
– eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti,
– smontare le camere d’interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell’integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore),
– controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegniarco (ove esistenti), avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature
usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad uno stato di usura di circa il 50% è consigliata la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del costruttore),
– verificare che i setti di separazione tra le fasi siano integri e fissati,
– verificare l’efficienza della bobina e il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento,
– verificare la funzionalità e l’efficienza dei contatti ausiliari e delle bobine,
– controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici,
– eseguire il serraggio dei morsetti,
– effettuare qualche manovra e verificare con il tester l’effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata).” 1 anno
“VERIFICA PROTEZIONI BT:
– effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici interruttori automatici),
– per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto,
– per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto,
– per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto,
– per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l’apposito strumento,
– prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi,
– per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l’apposito strumento.” 1 anno
“CONDENSATORI:
– eseguire il controllo visivo esterno per verificare l’integrità dell’apparecchiatura,
– eliminare la polvere dai condensatori e dalle eventuali resistenze di scarica,
– verificare lo stato dei collegamenti elettrici, degli isolatori e dei morsetti,
– verificare lo stato degli isolatori,
– verificare lo stato dei morsetti,
– verificare il serraggio dei collegamenti,
– proteggere i morsetti con prodotti specifici,
– verificare lo stato delle eventuali cuffie di protezione.” 1 anno
“VERIFICA AUSILIARI ELETTRICI:
– controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari,
– posizionare il selettore AUT/MAN in MAN e controllare l’integrità, la funzionalità e l’efficienza degli interruttori di inserimento manuale delle batterie di condensatori, verificando che, agendo su questi, vengano inseriti i gradini previsti,
– verificare le lampade di segnalazione,
– posizionare il selettore AUT/MAN in AUT e verificare l’integrità e l’efficienza della centralina di regolazione agendo sulla variazione di carico,
– verificare che il fattore di potenza rientri nei parametri impostati senza esitazioni e/o pendolazioni,
– verificare l’efficienza delle apparecchiature ausiliarie (es. contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuare una verifica strumentale.” 1 anno
COMANDI DI EMERGENZA
“CONTROLLO VISIVO:
– eseguire il controllo visivo esterno per verificare l’integrità dell’apparecchiatura e la presenza della cartellonistica,
– ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture.” 6 mesi
“CONTROLLO GENERALE E PULIZIA:
– eseguire la pulizia interna ed esterna dell’apparecchiatura,
– eseguire la verifica del corretto funzionamento del comando di emergenza controllando che si apra l’interruttore di MT,
– verificare, con l’apposito strumento, l’assenza di tensione,
– ripristinare il comando di emergenza,
– chiudere l’interruttore MT precedentemente aperto.” 1 anno
IMPIANTO PRESE DI SERVIZIO
“CONTROLLO VISIVO:
– eseguire il controllo visivo esterno per verificare l’integrità dell’apparecchiatura, ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture.” 6 mesi
“CONTROLLO GENERALE E PULIZIA:
– eseguire la pulizia interna ed esterna dell’apparecchiatura,
– controllare il serraggio dei collegamenti elettrici e di messa a terra,
– verificare l’efficienza del dispositivo di blocco e/o dell’interruttore,
– verificare lo stato e la taglia dei fusibili, dopo aver chiuso la presa e la relativa cassetta, rialimentare la presa e verificare, con opportuno strumento, la presenza di tensione.” 1 anno
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE
“CONTROLLO VISIVO:
– eseguire il controllo visivo esterno per verificare l’integrità dell’apparecchiatura,
– eseguire il controllo visivo dell’efficienza delle lampade,
– sostituendo le lampade guaste o con evidenti segni di invecchiamento,
– ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione.” 6 mesi
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
“INTERVENTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA:
– provocare la mancanza della tensione di alimentazione normale e verificare l’accensione dell’illuminazione di sicurezza.” 6 mesi
“EFFICIENZA LAMPADE:
– eseguire il controllo visivo dell’efficienza delle lampade annotando quelle guaste o mal funzionanti per l’eventuale sostituzione dopo aver verificato anche i gruppi batteria-inverter.” 6 mesi
“GRUPPO BATTERIA-INVERTER:
– eseguire la pulizia ed il controllo visivo dello stato di conservazione dei gruppi autonomi di emergenza,
– sostituire le batterie scariche.” 6 mesi
“CONTROLLO GENERALE E PULIZIA:
– eseguire il controllo visivo esterno per verificare l’integrità dell’apparecchiatura,
– ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione,
– eseguire la pulizia interna ed esterna dell’apparecchiatura,
– sostituire le lampade guaste e quelle con evidenti segni di invecchiamento,
– eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni all’apparecchio,
– sostituire quelli che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione,
– controllare il serraggio dei bulloni.” 6 mesi
IMPIANTO DI TERRA
“CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE:
– eseguire il controllo visivo per verificare l’integrità dell’impianto,
– verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili,
– sostituire i componenti che presentano evidenti segni di ossidazione o corrosione.” 1 anno
PROVE E MISURE
“CONTINUITA’ CONDUTTORI DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALI:
– eseguire la prova verificando che vi sia continuità fra:
– le masse e la sbarra di terra del quadro secondario,
– le masse estranee e la sbarra di terra del quadro secondario,
– la sbarra di terra del quadro secondario e il quadro a monte,
– il quadro generale e il collettore di terra generale,
– allegare l’esito della verifica.” 3 anni
“MISURA RESISTENZA DI ISOLAMENTO:
– la prova intende verificare se l’isolamento dei cavi e delle relative connessioni sia rimasto adeguato nel tempo,
– eseguire la misura della resistenza di isolamento: per i circuiti con tensione nominale fino a 500 V (esclusi SELV o PELV) la resistenza minima di isolamento dovrà risultare non inferiore a 0,5 M?; diversamente l’esito della prova è da considerarsi negativo ed occorre individuare le cause presenti sull’impianto elettrico,
– allegare l’esito della misura” 3 anni
“MISURA IMPEDENZA ANELLO DI GUASTO
– misurare l’impedenza dell’anello di guasto ZS in fondo al circuito, cioè nel punto più lontano dal relativo dispositivo di protezione,
– verificare che sia soddisfatta la relazione ZS-U0/ Ia, dove : U0 = tensione nominale verso terra, in volt
ZS = impedenza totale del circuito di guasto franco a massa, in ohm
Ia = corrente che provoca l’interruzione automatica del dispositivo di protezione entro 5 s per i circuiti che alimentano i quadri elettrici ed entro 0,4 s per gli altri circuiti,
– allegare l’esito della misura.” 3 anni
“VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO DI TERRA (ASL o Organismo abilitato)

– per impianti in luoghi M.A.R.C.I. e/o cantieri e/o locali ad uso medico” 2 anni
– per impianti in luoghi a rischio di esplosione 2 anni
– altri 5 anni

Fonte: http://www.testo-unico-sicurezza.com

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Proroga di termini in materia di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici

Proroga di termini in materia di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici. Art. 4 comma 2 – Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento e’ stabilito al 31 dicembre 2017.

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5) Esperto Organismo di Vigilanza 231
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6) Kit vendita consulenza modelli 231
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7) Esperto OHSAS 18001
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8) https://consulenzaprivacy.org/corsi-on-line/corso-on-line-esperto-privacy-regolamento-europeo-2016679/

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