Risposta
Sì, il preposto essendo un lavoratore può essere eletto o designato RLS dai colleghi di lavoro
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Sì, il preposto essendo un lavoratore può essere eletto o designato RLS dai colleghi di lavoro
********* SOFTWARE PER REDIGERE IL POS ************
Quesito risolto: Da chi deve essere firmato il POS?
Risposta a cura Dr. Matteo Rapparini – direttore Edirama
Il POS, al pari del DVR, deve essere sempre firmato dal datore di lavoro, anche se questi non ha una professionalità specifica nel settore.
Il datore di lavoro non può delegare la redazione del pos nemmeno al direttore di cantiere, anche in presenza di delega di funzioni.
********** Gli strumenti per la gestione del D.lgs 231/01 ************
Software, modelli documentali, strumenti per la formazione
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In questa check list – riportiamo alcune utili domande che consentono di valutare a grandi linee l’idoneità preventiva del modello D.lgs 231/01
E’ presente e formalizzata ufficialmente una mappa analitica dei rischi ex D.Lgs. 231/2001?
Sono stati individuati e valutati i rischi per tutte le aree reato ex D.Lgs 231/2001?
Sono stati individuati e valutati rischi relativi agli eventi della specie di quello verificatosi?
L’identificazione e la valutazione dei rischi:
•È specifica per l’azienda e tiene conto delle sue peculiarità?
•È stata svolta per tutti i processi/Direzioni?
•Ha coinvolto i responsabili dei processi/soggetti apicali?
•È stata svolta e/o aggiornata recentemente?
E’ presente e formalizzata ufficialmente una mappa (un elenco) dei presidi specifici per i rischi ex D.Lgs. 231/2001?
üL’identificazione e la valutazione dei presidi e controlli :
•È specifica per l’azienda e tiene conto delle
sue peculiarità?
•È stata svolta per tutti i processi/Direzioni?
•Ha coinvolto i responsabili dei processi/
soggetti apicali?
•È stata svolta e/o aggiornata recentemente?
E’ presente e declinato sulla realtà specifica dell’azienda un sistema disciplinare per le violazioni del Modello ex D.Lgs. 231/2001?
Per le attività sensibili (o per i rischi relativi agli eventi della specie di quello verificatosi) sono presenti:
§Chiara definizione dei compiti, poteri e responsabilità (organigramma, job descriptions, ordini di servizio, deleghe, procure)?
§Politiche, Procedure e istruzioni operative?
§Controlli di linea?
§Controlli di livello gerarchico superiore (supervisione)?
§Controlli indipendenti (audit interni/esterni)?
§Flussi informativi delle singole Direzioni/processi verso l’OdV?
§Attestazioni con sottoscrizione dei responsabili delle attività sensibili circa la regolarità e correttezza delle stesse?
§Separazione delle funzioni e meccanismi autorizzativi?
§Indicatori quali-quantitativi in grado di segnalare eventuali anomalie?
Fonte: Prof. Marco Allegrini
Le procedure standardizzate costituiscono, in particolare per le attività a basso rischio, un utile modello di valutazione dei rischi.
In questo paper, ecco 10 consigli operativi per realizzare il dvr, possibilmente in maniera completa
10 consigli per realizzare il DVR secondo le procedure standardizzate –
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Quesito: Il datore di lavoro che opera in una impresa contemporaneamente in più cantieri deve predisporre un DVR e un POS per ogni cantiere?
Risposta
Il DL deve predisporre un POS per ogni cantiere, mentre il DVR è unico per l’impresa.
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Quesito risolto – Il datore di lavoro, effettuando la delega di funzioni, è sottratto da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro?
Risposta
No, La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del dlegato delle funzioni trasferite (art. 16 comma 3, D.lgs 81/08
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Dalla definizione dell’organigramma alla tracciabilità delle operazioni
Lun. 25 – Non solo normativa di prevenzione penale, ma strumento di vera e propria gestione d’impresa. Il Dlgs 231/2001 estende alle persone giuridiche – quindi alle società – la responsabilità per alcuni reati commessi dalle persone fisiche che operano in nome e per conto della società stessa. In aggiunta alla responsabilità personale di amministratori e dirigenti, dunque, scatta anche quella dell’ente, a meno che l’impresa non adotti un modello organizzativo e un sistema di controlli che possa “metterla al riparo”. Ecco perché il 231 può diventare strumento di gestione ed è questo l’approccio corretto ai relativi “modelli”: i vantaggi derivanti dalla loro applicazione, in particolar modo se si parla di Pmi, sono rilevanti a patto che si consideri il Dlgs n. 231/01 non come elemento di “forzata” compliance ma quale momento di ottimizzazione e integrazione aziendale, con ricadute in termini di miglioramento della gestione complessiva e riduzione dei costi interni ed esterni. In questa pagina ci rivolgiamo sia al manager o all’imprenditore che si pongono l’obiettivo di introdurre per la prima volta i sistemi di controllo sia a coloro che intendono valorizzare un modello 231/01 già adottato attraverso un modello integrato e multi obiettivo. Vediamo, anche con l’ausilio della check list a fianco, quali verifiche essenziali deve porre in essere un’impresa per rispondere alle regole previste in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs n. 231/01), sempre con un occhio a una tutela allargata. In effetti, gli interventi funzionali al Dlgs n. 231/01 possono rappresentare il momento di scelte rilevanti per la competitività dell’impresa e il conseguente sviluppo del suo business di lungo periodo.
Facciamo alcuni esempi, partendo dalle questioni che per prime l’imprenditore e il manager devono affrontare (si veda anche l’articolo sotto). Una delle domande che spesso l’imprenditore si pone è se avendo una Snc o una Sas sia soggetto al Dlgs n. 231/01. Il quesito, cui bisogna fornire una risposta affermativa, evidenzia l’opportunità di chiarire tutti i rischi (non solo 231/01) esistenti in capo a una società di persone rispetto a una società di capitali in considerazione del fatto che la responsabilità patrimoniale nel primo caso si estende ai beni personali dei soci. Evidenziare questa criticità è un primo e banale (ma non per questo meno rilevante) impulso derivante dall’esame per la realizzazione del modello 231/01.
Un secondo esempio è rappresentato dalla definizione dell’organigramma societario che è necessario non solo per rappresentare alla magistratura la struttura dell’azienda in caso di reato rilevante ai fini dell’applicazione del decreto ma soprattutto in quanto esso rappresenta la base necessaria di un’impresa realmente organizzata e, quindi, funzionale.
Il terzo caso che si deve esaminare per lo sviluppo di un idoneo modello 231/01 da un lato e un’ottimizzazione aziendale dall’altro, è rappresentato dalla creazione/aggiornamento del cosiddetto “mansionario”, cioè quel documento aziendale finalizzato a formalizzare ruoli e compiti svolti dal personale. Questo strumento organizzativo ha la finalità di definire per iscritto le attività attribuite ai dipendenti e le relative competenze necessarie così da favorire un efficace ed efficiente svolgimento del lavoro all’interno dei processi aziendali.
Ulteriore punto di analisi riguarda la verifica circa l’esistenza di un sistema di deleghe di funzione che rilevi non solo ai fini dell’esatta attribuzione delle effettive responsabilità che si assumono ma anche quale riscontro necessario della preparazione tecnica e professionale del delegato allo svolgimento delle funzione attribuite. Tema particolarmente importante è quello delle modalità di gestione delle risorse finanziarie che devono essere attuate garantendo sicurezza, trasparenza e tracciabilità di ogni operazione finanziaria; attenzione va posta ad esempio all’uso del contante anche in considerazione dei riflessi derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 25-bis del Dlgs n. 231/01 relativamente, ad esempio, al reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457, Codice penale); alla documentazione e registrazione di tutte le operazioni che comportino l’utilizzo di risorse economiche o finanziarie; separazione, ove possibile, tra chi forma le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro i quali le attuano e i deputati al controllo, eccetere. Ma non basta. Un ulteriore elemento necessario per un idoneo modello 231/01 è la definizione di efficaci flussi informativi dalla struttura aziendale verso l’organismo preposto al suo controllo (OdV) e da questo verso l’alta amministrazione e gli altri organi di controllo interno ove esistenti.
Si tratta di un elemento necessario ai fini 231/01 che dà la possibilità di organizzare contemporaneamente un sistema di individuazione e circolazione delle informazioni effettivamente rilevanti per lo sviluppo di linee di business realmente informate (con ricorso a processi di dematerializzazione dei documenti e archiviazione elettronica).
Otto mosse da seguire
Il primo passaggio prevede la verifica dell’esistenza di un documento che riporti graficamente la situazione organizzativa aziendale. La mappa deve essere aggiornata mediante la rappresentazione verticale delle funzioni all’interno della struttura organizzativa con l’indicazione dei soggetti responsabili
In questo documento bisogna indicare «chi fa che cosa». In sostanza, è necessario predisporre o aggiornare un “mansionario” indicando la funzione e i compiti svolti da ogni dipendente inserito nella struttura organizzativa
Le funzioni affidate ai collaboratori devono essere delegate secondo alcuni criteri.
Tra questi, in particolare, è necessaria la presenza di un atto scritto con cui formalizzare in maniera chiara quali sono le deleghe di funzione effettivamente svolte
L’ultimo passaggio della check list prevede la verifica dell’esistenza, dell’efficacia e della completezza dei flussi informativi esistenti in azienda per accertarsi che siano in grado di captare e far circolare le informazioni rilevanti per il controllo e lo sviluppo del business aziendale
In questo passaggio è necessario verificare l’esistenza di una mappatura per individuare quali sono le aree aziendali a rischio reati. L’audit, eventualmente, viene svolto mediante interviste ai responsabili delle singole funzioni aziendali
È lo step in cui vanno verificate le procedure utilizzate per la gestione delle risorse finanziarie: dalle modalità di pagamento alle causali delle operazioni svolte, tutto deve consentire sicurezza, trasparenza e tracciabilità, prevedendo una separazione dei compiti tra chi decide l’impiego delle risorse finanziarie, chi dispone l’impiego e chi effettua i controlli
È importante verificare se il sistema disciplinare sia “specifico”. In sostanza a ogni tipologia di violazione delle prescrizioni contenute nel modello 231 deve corrispondere una sanzione da applicare a una categoria di dipendenti
L’azienda, in caso di adozione del modello 231/01, deve nominare un organismo di vigilanza collocato in posizione di staff al vertice aziendale e dotato di poteri e di effettiva autonomia nello svolgimento dei propri incarichi
Fonte: IL SOLE 24 ORE 2010
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Questa settimana rendiamo disponibili ai nostri lettori un utile strumento dell’ASL di Bergamo – Checklist per la valutazione della documentazione relativa ai corsi di formazione.
E’ stato pubblicato sul sito http://www.sicurezzapratica.it D.lgs231 Starter Kit, lo strumento per impostare il sistema documentale D.lgs 231/01 partendo da una ricca enciclopedia di modulistica in formato MS Word.
D.lgs 231/01 Starter Kit è composto da:
| 1) Modello di gestione |
| 2) Codice etico – vedi estratto |
| 3) 12 procedure di base _ Gestione delle segnalazioni ricevute dall’organismo di vigilanza e dai soggetti preposti _ Procedura sanzionatoria ai sensi del d.lgs 231 _ Gestione infortuni, incidenti, comportamenti pericolosi, azioni correttive e preventive _ Elenco di controllo azioni preventive e correttive, infortunio, incidente, comportamento pericoloso _ Gestione dei dispositivi di protezione individuale _ Gestione informazione, formazione, addestramento inerente la prevenzione infortuni _ Acquisti da fornitori di beni e servizi _ Incassi da clienti _ Poteri di firma _ Conferimenti poteri mediante procura _ Rapporti con la pubblica amministrazione _ Falsificazione di banconote, monete e altri valori- vedi esempio |
| 4) Matrice analisi dei rischi/reparto/misure di prevenzione – vedi esempio – vedi estratto |
| 5) Matrice misure di controllo esistenti |
| 6) Scheda soggetti delegati al controllo |
| 7) Elenco reati |
| 8) Elenco attività a rischio |
| 9) Elenco domande intervista valutazione rischi |
| 10) Modulo segnalazione ODV |
| 11) Esempio verbale organismo di vigilanza |
| 12) Informativa privacy per attività verifica D.lgs 231/01 |
| 13) Check list analisi conformità costituita da 120 quesiti di valutazione. – vedi esempio |
********** NUOVO CHECK FORMAZIONE 81 **********
è il software che permette di individuare
irregolarità negli obblighi formativi
inerenti la sicurezza del lavoro
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Tra le principali misure previste segnaliamo:
– non obbligatorietà di redazione del Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza) nelle attività a basso rischio infortunistico sostituita dalla previsione di un incaricato che sovrintenda le attività di cooperazione e coordinamento;
– non obbligatorietà di redazione del Duvri (e della nuova figura dell’incaricato appena citato) in caso di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature e lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno (rispetto all’attuale durata non superiore ai due giorni);
– semplificazioni (da individuarsi con un successivo decreto interministeriale) per le prestazioni lavorative di breve durata (non superiori a cinquanta giornate lavorative all’anno) relative all’informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria;
– modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), del fascicolo dell’opera e per il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento (anche questi da individuarsi con un successivo decreto ministeriale);
– non applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (relativo alle misure di prevenzione nei cantieri temporanei o mobili) ai “piccoli lavori senza costruzione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi” che non comportino lavori edili o di ingegneria civile (di cui all’allegato X del D.lgs. 81/2008);
– possibilità per i datori di lavoro di attività a basso rischio infortunistico (da individuarsi con un successivo decreto ministeriale) di attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi utilizzando un modello prestabilito (che sarà allegato al decreto ministeriale da emanare);
– semplificazione delle relazioni contenenti i dati sanitari dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria che i medici competenti devono inviare annualmente alle aziende sanitarie locali, semplificazione che avverrà tramite la revisione delle modalità di trasmissione delle informazioni e degli allegati 3A e 3B del D.Lgs. 81/2008 (da poco stabiliti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2012) e che terrà conto dei dati già in possesso di pubbliche amministrazioni; inoltre è fissato il termine del 30 giugno 2013 per l’invio delle relazioni relative al periodo 2007-2012;
– riduzione da 60 a 45 giorni del termine (previsto dal comma 11 dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008) entro il quale l’Inail deve effettuare la prima verifica periodica di una attrezzatura;
– introduzione della possibilità, per le verifiche successive, che queste siano effettuate anche dall’ARPA, ove ciò sia previsto con legge regionale, e introducendo l’obbligo per questi enti (compresi anche INAIL e ASL), di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche; in tal caso il datore di lavoro potrà avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
Per quanto riguarda le misure di semplificazioni negli altri settori, il disegno di legge prevede l’aumento di validità del DURC: il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi avrà infatti validità di 180 giorni dalla data di emissione.
Infine, il disegno di legge prevede semplificazioni anche per la privacy: sarà esclusa l’applicazione del Codice in materia di dati personali a coloro che agiscono nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, anche individuale. E su questo aspetto c’è già stato un comunicato ufficiale del Garante della privacy che ha sottolineato come il disegno di legge, “anziché semplificare la vita degli imprenditori li priva, in quanto persone fisiche, di ogni garanzia rispetto al trattamento dei loro dati, anche delicatissimi, e si pone in contrasto con la Direttiva europea”. Il comunicato afferma inoltre che “ove il testo venisse confermato, l’Autorità garante si vedrebbe costretta a sollevare la questione in sede comunitaria”.
Fonte: Puntosicuro.it
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