Due nuovi quesiti pubblicati – RSPP datore di lavoro (aggiornamento e formazione)

Quesito – Sono un datore di lavoro e ho svolto il corso di 16 ore per RSPP nel 2010. Come devo svolgere l’aggiornamento in virtù della Conferenza Stato regioni del 21 dicembre 2011?

Quesito – Sono un datore di lavoro con qualifica RSPP. Posso erogare i corsi di formazione (di base e specifici) ai miei dipendenti?

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Quesito – Per un corso di abilitazione alla conduzione di attrezzature particolari di cui all’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/2/2012 è necessario chiedere la collaborazione degli organismi paritetici ?

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L’obbligo della informazione e formazione dei lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione è contenuto nell’art. 73 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 così come modificato dal D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106. Secondo lo stesso, infatti:
“1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”.

Si fa osservare che, secondo quanto esplicitamente indicato nel comma 1 del sopracitato articolo 73, la formazione e l’informazione dei lavoratori sull’ uso delle attrezzature di lavoro rientrano in generale nell’ambito degli obblighi di cui all’articolo 36, riguardante la “Informazione ai lavoratori”, ed all’articolo 37 sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” per cui alle stesse vanno applicate le disposizioni contenute nei medesimi articoli. Quello che con l’articolo 73 è stato invece aggiunto rispetto all’articolo 37 dello stesso D. Lgs., così come è facile notare facendo un confronto del testo del comma 1 in versione originaria del D. Lgs. n. 81/2008 con quello contenuto nel D. Lgs. n. 106/2009 integrativo è l’addestramento sull’uso delle attrezzature di lavoro medesime, addestramento che viene richiamato anche nel comma 4 dello stesso articolo 73 secondo il quale:

“4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”

Con l’articolo 73 è stato quindi sostanzialmente introdotto dal legislatore l’obbligo a carico dei datori di lavoro di “abilitare” i lavoratori incaricati dell’uso di quelle particolari attrezzature di lavoro indicate nel comma 7 dell’articolo 71 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che, in relazione ai loro rischi specifici, richiedono per il loro impiego conoscenze e responsabilità particolari. Il D. Lgs. n. 81/2008, inoltre, con il comma 5 dell’articolo 73 ha altresì incaricato la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di individuare quelle attrezzature di lavoro per la cui conduzione è richiesta la citata specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, cosa che la stessa Conferenza Stato-Regioni ha provveduto a fare con la emanazione dell’ Accordo del 22/2/2012 pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della G. U. n. 60 del 12/3/2012.

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Ciò premesso ed in risposta al quesito formulato, essendo quindi l’obbligo da parte del datore di lavoro di chiedere la collaborazione degli organismi paritetici inserito nel comma 12 dell’articolo 37 che si riferisce alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, si è del parere che, mentre per la formazione sull’uso di tali attrezzature di lavoro, pur richiedendo le stesse particolari competenze, permanga l’obbligo da parte dei datori di lavoro di chiedere tale collaborazione degli organismi paritetici in quanto per la formazione l’articolo 73 fa esplicito riferimento all’articolo 37, lo stesso obbligo di richiedere la collaborazione agli organismi paritetici non sussista per quanto riguarda l’abilitazione degli operatori addetti alla conduzione delle particolari attrezzature di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012. Si fa osservare del resto che nell’ambito di tale ultimo Accordo del 22/2/2012 la Conferenza Stato-Regioni, contrariamente a quanto aveva fatto nell’Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti ed a quanto indicato nella sua premessa, non fa riferimento alcuno in questa occasione all’obbligo di realizzare i corsi di abilitazione previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici.

La questione certo è degna di un interpello all’apposita commissione ministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 81/2008 anche perché fornisca agli organi di vigilanza, così come vuole il legislatore, delle precise indicazioni necessarie per la loro attività ispettiva.

Fonte: Puntosicuro.it – Autore: Ing. Porreca

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Quesito – I datori di lavoro di piccole imprese con meno di 10 addetti e le imprese familiari possono autocertificare la stesura del POS?

************************ SOFTWARE POS *************
Realizzare il Pos non è mai stato così facile

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No, l’autocertificazione dell’effetuazione della valutazione dei rischi è consentita fino al 31/12/2012 dall’art. 29 comma 5 D.lgs 81/08, MA NON PER I CANTIERI EDILI.
L’Art. 96 comma 1 del D.lgs 81/08 precisa infatti che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso incui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti, redigono il piano operativo di sicurezza

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Quesito – Quali verifiche essenziali deve porre in essere un’impresa per rispondere alle regole previste in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs n. 231/01)?

********** Gli strumenti per la gestione del D.lgs 231/01 ************
Software, modelli documentali, strumenti per la formazione
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In questa  nota proponiamo alcune riflessioni sulle verifiche essenziali per realizzare un modello 231 ” a tenuta legale”…

1) Realizzare una mappatura dei rischi completa
2) Definire l’organigramma aziendale
3) Definire il mansionario aziendale, con particolare attenzione alle deleghe di funzione
4) Definire le modalità di gestione delle risorse finanziarie attuate garantendo sicurezza, trasparenza e tracciabilità di ogni operazione finanziaria
5) Definire i flussi informativi dalla struttura aziendale verso l’organismo preposto al suo controllo (OdV) e da questo verso l’alta amministrazione e gli altri organi di controllo interno ove esistenti.

Hai qualche ulteriore suggerimento? Pubblicalo sulla pagina di Facebook dedicata al D.lgs 231/01

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Quesito risolto – Nel POS occorre riportare anche la valutazione dello stress lavoro correlato?

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Quesito – L’esperto risponde
Nel POS occorre riportare anche la valutazione dello stress lavoro correlato?

Risponde – Dr. Matteo Rapparini – Direttore Sicurezzapratica.com
In linea di massima sì, in quanto l’art. 28 del D.lgs 81/08 definisce la necessità della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui vi è anche lo stress lavoro correlato.
Per quanto concerne le modalità di effettuazione di tale valutazione la circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010, sancisce di effettuarla in due fasi, di cui la prima è una valutazione preliminate in cui si devono individuare indicatori oggettivi e verificabili .

*********** Stress 81 *************
Il software per realizzare la valutazione stress lavoro
correlato

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Lavoratori accessori, stage e tirocini, obblighi per la sicurezza del lavoro

************* La sicurezza del lavoro per i non esperti
software, documenti, guide, l’esperto risponde per aziende e consulenti

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Il Ministero del Lavoro si è espresso relativamente ad alcuni quesiti posti relativamente agli obblighi per Lavoratori accessori, stage e tirocinanti.

Lavoratori autonomi, impresa familiare e obblighi di sicurezza
(art. 21, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Stage e tirocini formativi
(art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81)

Formazione addetto primo soccorso
(art. 45 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81)

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Pubblicato il software Cantiere Sicuro per PC Windows e Ipad-Iphone

Cantiere sicuro è il software che permette di individuare irregolarità negli adempimenti della sicurezza lavoro nei cantieri in base al D.lgs 81/08 – aggiornato a ottobre 2012

Attraverso una bancadati precaricata di 61 quesiti e 61 consigli operativi, Cantiere sicuro permette di individuare “gli aspetti sanzionabili” presenti in una cantiere e “propone le soluzioni da applicare” per rendere il cantiere a norma. Un vero e proprio sistema esperto sempre a tua disposizione, per un numero illimitato di cantieri edili.
Gli aspetti esaminati sono costituiti da:
_ documentazione
_ organizzazione sicurezza
_ impianti elettrici
_ opere provvisionali
_ scavi
_ apparecchi di sollevamento

Questo software è rivolto:
_ ai professionisti che si occupano di sicurezza del lavoro
_ alle imprese edili.

Vantaggi di Cantiere sicuro
1) individui rapidamente cosa fare e come fare per mettere a norma il cantiere
2) in caso di controlli eviti le sanzioni
3) risparmi tempo nel mettere in sicurezza il cantiere
4) eviti errori

La bancadati precaricata è modificabile e implementabile dall’utente, per cui puoi personalizzarla secondo le tue esigenze.

3 versioni
_ Lite – gestisce 1 cantiere – Installabile su 1 pc – Assistenza 1 mese – Aggiornamenti esclusi
_ Full – gestisce numero illimitato di cantieri – Installabile su 2 pc – Assistenza e aggiornamenti inclusi per 12 mesi
_ Versione per Ipad e Iphone

Requisiti: Windows XP, VISTA, Windows 7 o versioni superiori. – 55 Mb spazio libero su hd
Licenza: per 2 pc – Assistenza inclusa per 12 mesi

Versione per PC Windows
Versione per Ipad – Iphone

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Pubblicato il software Check Formazione Sicurezza del lavoro per PC Windows e Ipad / Iphone

Check formazione sicurezza del lavoro è il software che permette di individuare irregolarità negli obblighi formativi inerenti la sicurezza del lavoro e l’utilizzo delle attrezzature ai sensi:
_ Accordo Stato Regioni 22 Dicembre 2011 – GU n. 8 del 11/01/2012
_ Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 – GU n. 60 del 12/03/2012

Attraverso una bancadati precaricata di 36 quesiti e 36 consigli operativi, Check formazione sicurezza del lavoro permette di individuare “gli aspetti sanzionabili” e “propone le soluzioni da applicare” per mettere l’azienda a norma. Un vero e proprio sistema esperto sempre a tua disposizione, per un numero illimitato di aziende.

Versione per Windows

Versione per Ipad/Iphone
 

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La manutenzione, strategie per ridurre i rischi sui luoghi di lavoro

********* SOFTWARE MANUTENZIONE DOC *********
Per gestire la manutenzione delle macchine e attrezzature aziendali
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Fonte: Osha.europa.eu

Una manutenzione regolare è essenziale per mantenere attrezzature, macchinari e ambiente di lavoro sicuri ed affidabili. L’assenza di manutenzione o una manutenzione inadeguata possono essere causa di situazioni pericolose, incidenti e problemi di salute. La manutenzione è un’attività ad alto rischo, nella quale alcuni dei pericoli derivano dalla natura stessa del lavoro. Essa viene eseguita in tutti i settori e in tutti i luoghi di lavoro. Di conseguenza, gli addetti alla manutenzione hanno più probabilità di altri dipendenti di essere esposti a diversi pericoli.

Secondo la norma europea EN 13306, la manutenzione è la “combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, eseguite durante il ciclo di vita di un elemento destinate a preservarlo o a riportarlo in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”.

Manutenzione è un termine generico che si riferisce a una serie di compiti svolti in settori molto diversi fra loro e in tutti i tipi di ambienti di lavoro. Le attività di manutenzione comprendono:

• ispezione • collaudo • misurazione • sostituzione • regolazione • riparazione • manutenzione• rilevazione guasti • sostituzione di pezzi • messa a punto • lubrificazione, pulizia

La manutenzione è fondamentale per garantire la continuità della produzione, per fabbricare prodotti di alta qualità e mantenere costante il livello di competitività di un’azienda’. Essa, però, incide anche sulla sicurezza e la salute sul lavoro.

Innanzitutto, una buona manutenzione è essenziale per mantenere macchinari e ambiente di lavoro sicuri e affidabili. Secondariamente, la manutenzione stessa è un’attività ad alto rischio e deve essere eseguita in sicurezza, adottando un’adeguata protezione per gli addetti alla manutenzione e per le altre persone presenti sul luogo di lavoro.
Regole di base per non sbagliare

Gli specifici dettagli della manutenzione variano a seconda dei settori industriali e dei compiti. Vi sono, tuttavia, alcuni principi comuni:

non vi sbagliateIntegrazione della gestione della SSLnella gestione della manutenzione
Approccio strutturato basato sulla valutazione del rischio
Ruoli e responsabilità definiti
Sistemi di lavoro sicuri e chiari orientamenti da seguire
Formazione e competenza adeguate
Coinvolgimento dei lavoratori nel processo di valutazione del rischio e gestione della manutenzione
Comunicazione efficace

Cinque regole di base per una manutenzione sicura

Pianificazione

Messa in sicurezza dell’area di lavoro

Uso di attrezzature adeguate

Lavoro svolto secondo quanto pianificato

Verifica finale

1. Pianificazione

La manutenzione deve iniziare da una corretta pianificazione. Occorre realizzare una valutazione del rischio e i lavoratori devono essere coinvolti in questo processo. Nella fase di pianificazione le questioni da affrontare sono:

L’entità del compito da svolgere – ciò che si deve fare e come si ripercuoterà su altri lavoratori e attività sul luogo di lavoro
Valutazione del rischio: occorre identificare i potenziali pericoli (ad. es. sostanze pericolose, spazi ristretti, parti mobili di macchinari, sostanze chimiche o polvere nell’aria) ed elaborare dei provvedimenti atti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi (per maggiori informazioni visitare la sezione sulla valutazione del rischio)
Occorre definire sistemi di lavoro sicuri (autorizzazioni al lavoro, sistemi di bloccaggio)
Il tempo e le risorseche l’attività richiederà
La comunicazionefra il personale addetto alla manutenzione e il personale addetto alla produzione, e con tutte le altre parti interessate
Competenza e formazione adeguata

I datori di lavoro devono assicurarsi che i lavoratori abbiano le competenze necessarie per svolgere i compiti richiesti, che siano informati sulle procedure di lavoro sicure e che sappiano cosa fare qualora una situazione vada oltre la loro competenza. I datori di lavoro devono stabilire con cautela la ‘catena di comando’ fra coloro ai quali sono affidati compiti di manutenzione e tutte le procedure che verranno utilizzate per la durata dell’attività, comprese le procedure in caso di problemi. Ciò è particolarmente importante se la manutenzione viene eseguita da aziende subappaltatrici.

Consultare i lavoratori e mantenerli informati è essenziale nel corso di tutta la fase di pianificazione. I lavoratori addetti alla manutenzione non devono soltanto essere informati degli esiti della valutazione del rischio iniziale, ma devono anche parteciparvi. Per la loro familiarità con il luogo di lavoro, essi sono spesso nella posizione migliore per identificare i pericoli ma anche i modi più efficaci per affrontarli. La partecipazione dei lavoratori al processo di pianificazione non soltanto aumenta la sicurezza del lavoro di manutenzione, ma anche la sua qualità.
2. Messa in sicurezza dell’area di lavoro

L’area di lavoro deve essere messa in sicurezza evitando l’accesso non autorizzato, per esempio, per mezzo di barriere e segnali. Essa deve essere anche pulita e sicura, con l’alimentazione bloccata, le parti mobili dei macchinari assicurate, la ventilazione temporanea installata e percorsi sicuri creati affinché i lavoratori possano entrare e uscire dall’area di lavoro in condizioni sicure. Occorre affiggere ai macchinari targhe di avvertenza con la data e l’ora del bloccaggio, nonché il nome della persona autorizzata a rimuovere il bloccaggio– in questo modo, la sicurezza del lavoratore che esegue la manutenzione sulla macchina non sarà messa in pericolo dall’azionamento fortuito di un altro lavoratore.

Se possibile, occorre progettare delle protezioni che consentano di eseguire sulle macchine interventi di manutenzione minori senza rimuovere le protezioni stesse. Qualora la protezione debba essere rimossa o disattivata, occorre seguire le procedure di bloccaggio. Gli addetti alla manutenzione e gli operai devono essere addestrati su come -e in quali condizioni- si possono rimuovere le protezioni.
3. Uso di attrezzature adeguate

I lavoratori che svolgono compiti di manutenzione devono disporre degli strumenti e delle attrezzature adeguati, che possono essere diversi dagli strumenti che utilizzano normalmente. Tenuto conto del fatto che possono lavorare in aree non predisposte per la presenza di persone, e che possono essere esposti a diversi pericoli, essi devono essere anche muniti di adeguate attrezzature di protezione individuale.

Per quanto riguarda l’attrezzatura e gli strumenti da usare, i datori di lavoro devono garantire che:

sia disponibile il giusto strumento e la giusta attrezzatura per il lavoro da svolgere (insieme alle istruzioni per usarli, ove necessario)
tale strumento sia in condizioni adeguate
sia adatto all’ambiente di lavoro (ad. es., non si deve usare nessuno strumento che provochi scintille in atmosfere infiammabili)
abbia un design ergonomico

Tutte le attrezzature di protezione individualedevono:

essere adeguate ai rischi identificati, senza aggravare di per sé nessun altro rischio
essere commisurate alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
tener conto dei requisiti ergonomici e dello stato di salute del lavoratore
calzare correttamente a chi le indossa dopo le eventuali regolazioni.

Ad esempio, gli addetti alla pulizia o alla sostituzione dei filtri della ventilazione ad aspirazione possono essere esposti a concentrazioni di polvere molto più elevate del normale per un determinato luogo di lavoro. L’accesso a questi filtri, situato spesso nella zona del soffitto, deve essere messo anch’esso in sicurezza.
4. Lavoro svolto secondo quanto pianificato

Procedure di lavoro sicure devono essere comunicate, comprese dai lavoratori e dai supervisori e applicate correttamente. Il lavoro deve essere monitorato in modo tale che vengano rispettati la sicurezza concordata dei sistemi di lavoro e le norme degli impianti. Spesso la manutenzione viene eseguita sotto pressione– per esempio, quando un’avaria ha provocato l’arresto del funzionamento. Occorre seguire procedure sicure, anche quando si è sotto pressione: eventuali scorciatoie potrebbero costare molto care se causano incidenti, lesioni o danni alla proprietà.

Occorre disporre di procedure per eventi inattesi. Parte della sicurezza del sistema di lavoro deve essere l’arresto del lavoro quando ci si trova di fronte ad un problema imprevisto o ad un problema che va oltre le proprie’ competenze. È molto importante ricordare che oltrepassare i limiti delle proprie ’ abilità e competenze può provocare incidenti.
5. Eseguire le verifiche finali

Il processo di manutenzione deve terminare con le verifiche necessarie a garantire che il compito sia stato completato, che l’elemento sottoposto a manutenzione sia in condizioni sicure e che tutto il materiale di scarto generato durante il processo di manutenzione sia stato rimosso. Una volta che tutto è stato controllato e dichiarato sicuro, si può chiudere il compito e informare i supervisori ed altri lavoratori.

La fase finale prevede la compilazione di un resoconto che descrive il lavoro eseguito aggiungendo eventuali osservazioni sulle difficoltà incontrate, nonché raccomandazioni per ulteriori migliorie. L’ideale sarebbe che se ne discuta anche ad una riunione del personale dove i lavoratori coinvolti nel processo, nonché coloro che vi lavorano a margine, possano esprimere le loro osservazioni sull’attività di manutenzione e proporre suggerimenti adeguati per migliorarla.

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Guida gratuita – La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex d.lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista –

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La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex d.lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista –
Il CNDCEC ha pubblicato il documento “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex d.lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista”.
Il documento, pur se orientato ad evidenziare le opportunità di intervento professionale per i commercialisti in questo ambito, costituisce un utile manuale di riferimento, con spunti molto operativi, per chiunque abbia a che fare con l’attuazione del d.lgs 231/01 e/o con la predisposizione e l’aggiornamento del relativo Modello organizzativo.

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