Ridurre i costi di formazione senza ridurre la qualità e l’efficacia

In questo breve articolo pubblichiamo alcune riflessioni su come ridurre i costi di formazione in ambito sicurezza del lavoro senza perdere qualità nell’efficacia di erogazione.

1) Ricorrere all’e-learning dove possibile. Con il nuovo Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 è stato regolamentato in maniera precisa l’utilizzo della formazione a distanza. La tua azienda ha preso in considerazione la possibilità di realizzare un sistema di e-learning aziendale per la sicurezza del lavoro? Come consulente possiedi le competenze per proporre ai tuoi clienti pacchetti chiavi in mano di progetti e-learning intra-aziendali?

2) Non rimandare gli aggiornamenti periodici previsti dalla normativa per i diversi ruoli della sicurezza del lavoro. Anzi è bene avere uno scadenziario (sia aziendale che multiaziendale) che avvisi preventivamente delle esigenze di aggiornamento. Potrai così organizzare al meglio i percorsi formativi e gestire le risorse in maniera adeguata alle esigenze di contenimento dei costi.

3) Utilizzare contributi a fondo perduto. Sai quanti finanziamenti pubblici ci sono per i piani formativi sulla sicurezza del lavoro? Fondimpresa ad esempio? Con una pianificazione corretta delle esigenze formative aziendali, puoi presentare progetti che ti costeranno zero euro! Ad esempio il prossimo 20 luglio scadrà il bando per presentare nuovi progetti di formazione: a disposizione ci sono 66 milioni di euro!

4) Motivare i lavoratori. Uno degli errori che viviamo quotidianamente in azienda è nel proporre la formazione come un obbligo a cui il singolo lavoratore deve forzatamente attenersi. Invece occorre realizzare un nuovo approccio, in cui la formazione deve essere proposta come un’occasione per fare conoscere al lavoratore qualcosa di nuovo, in grado di fornirgli utilità diretta e pratica.

5) Utilizzare materiale didattico riutilizzabile per diverse tipologie di corsi formativi. Sono molto utili a questo riguardo slide ppt già pronte per l’uso, che il formatore potrà adattare di volta in volta, senza ulteriori spese e con un forte risparmio di tempo.

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Sicurezza: proroghe per il DVR delle microimprese e per l’ambito ferroviario, portuale e marittimo

Il Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012 “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012, proroga:

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Promozione fino al 16 maggio 2012

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Due documenti gratuiti – lavoro in ambienti confinati e sollevamento persone

Pubblicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro due documenti utili riguardanti il sollevamento di persone con attrezzature non previste da tale scopo e il lavoro in ambienti confinati e sospetti di inquinamento.

Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine
Documento approvato dalla Commissione consultiva il 18 aprile 2012

Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Manuale approvato dalla Commissione consultiva il 18 aprile 2012

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Contributi consulenza sicurezza del lavoro

Disponibili contributi per consulenza sicurezza del lavoro per aziende della regione Campania. Accedi alla Bancadati Contributi di Sicurezzapratica.it

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Cassazione: risarcimento solo se il datore è in colpa

Il datore di lavoro deve adottare ogni misura di prevenzione dettata dalla specifica situazione di rischio, ed è tenuto a risarcire il danno solo se viola un obbligo di diligenza nella predisposizione delle misure di prevenzione. In caso contrario il dipendente  ha diritto a indennizzo salvo che non abbia messo in atto una condotta arbitraria e abnorme.

Testo della sentenza

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – SENTENZA 17 aprile 2012, n.6002 – Pres. Roselli – est. Meliadò

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, il ricorrente lamenta che senza alcuna motivazione la corte veneziana aveva ritenuto che l’inseguimento del paziente fosse avvenuto al di fuori dell’ambiente sanitario e che tale circostanza fosse conforme all’esito dell’istruttoria.

Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2047 cc, degli artt. 1 ss della legge n. 180 del 1978 e degli artt. 2 e 3 della Costituzione ed, al riguardo, osserva che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che il dovere di sorveglianza (nei confronti di paziente affetto da grave disturbo psicotico) fosse limitato all’ambito ospedaliero in quanto quest’ultimo non era interdetto, né in regime di trattamento sanitario obbligatorio, ma di ricovero volontario, trascurando, però, di considerare che il dipendente era tenuto ad esercitare la dovuta sorveglianza ex art. 2047 cc, al fine di evitare che il paziente potesse produrre danni per sé o altri.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente, denunciando ancora violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc in relazione all’art. 2 del DPR n. 1124 del 1965 e all’art. 2087 cc), rileva che la decisione impugnata, nell’escludere la riconducibilità del danno al titolo dell’obbligazione, aveva fatto propria una nozione di rischio elettivo non conforme a quella legale, non risultando, nel caso, una deviazione, puramente arbitraria, della condotta del dipendente dalle normali modalità della prestazione di lavoro.

2. 1 motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro connessione sul piano logico e giuridico, e risultano infondati.

3. Sostiene il ricorrente che la condotta che ha determinato l’infortunio non era tale da determinare una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità della prestazione lavorativa, e che, pertanto, a torto la Corte di merito ha ritenuto che il danno che ne era derivato non fosse riconducibile al titolo dell’obbligazione di lavoro.

Così impostata, nei suoi termini essenziali, la questione controversa, deve ritenersi che la stessa implichi un preliminare momento di chiarificazione circa gli ambiti di rilevanza che assume, rispetto alla tutela della persona del lavoratore, il rischio professionale e l’obbligazione di sicurezza del datore di lavoro prevista dall’art. 2087 cc.

È ben noto come la nozione di rischio professionale stia all’origine stessa del sistema della sicurezza sociale e come la stessa si fondi sul superamento del principio di diritto comune della responsabilità per colpa, attraverso l’introduzione di un criterio alternativo, fondato sull’imputazione al datore di lavoro, entro limiti predeterminati, della responsabilità oggettiva connessa all’esercizio di attività economiche vantaggiose per l’imprenditore, e, comunque, necessarie per il progresso sociale, ma rischiose e potenzialmente produttive di danno per i lavoratori.

L’adozione di tale criterio ha comportato che il datore di lavoro, entro i limiti dell’obbligo assicurativo, sia chiamato a rispondere non solo dei danni sofferti dal lavoratore che gli possano essere imputati a titolo di responsabilità per colpa (propria o dei propri sottoposti), ma pure di quelli che, accaduti nello svolgimento dell’attività lavorativa, siano conseguenza di caso fortuito, di forza maggiore o anche di colpa dello stesso lavoratore, con il solo limite dell’atto puramente arbitrario.

Si è così realizzata una soluzione, come si è detto in dottrina, eminentemente transattiva, in virtù della quale i datori di lavoro vedono ampliata la sfera della propria responsabilità, ma ne rispondono secondo le forme dell’assicurazione obbligatoria, mentre i lavoratori, in cambio della maggior tutela, ricevono un ristoro solo parziale del danno sofferto, dal momento che la tutela previdenziale, non solo non interviene per le lesioni lievi, ma neppure garantisce la piena equivalenza tra l’entità del danno sofferto e la prestazione economica in concreto erogata. Non vi è dubbio che sulla linea di demarcazione fra rischio professionale e responsabilità civile abbia inciso la previsione dell’art. 2087 cc, e sopra tutto la lettura costituzionalmente orientata che della stessa ha progressivamente offerto la giurisprudenza, ma senza certo annullarla, né nella sua dimensione teorica, né nei suoi spazi operativi, pur notevolmente ridotti dalla esistenza di un espresso obbligo di protezione, dal momento che, neppure nell’ordinamento del lavoro, è, comunque, penetrata, sino alle sue estreme conseguenze, l’idea della responsabilità civile (oggettiva) per rischio professionale.

Giova sul punto ribadire che, con l’art. 2087 cc, la protezione della persona fisica e morale del lavoratore è divenuta oggetto del debito contrattuale del datore di lavoro e che la stessa, traendo linfa dai precetti costituzionali, si è rivelata come ‘norma aperta ai mutamenti economico-sociali’, capace di realizzare una funzione sussidiaria ed integrativa delle misure protettive del lavoratore, alla luce della direttiva della ‘massima sicurezza ragionevolmente praticabile’ (v. sul punto Corte di giustizia CE, 14.6.2007, causa C-127/05).

In questo contesto, il debito di sicurezza si è risolto essenzialmente in un obbligo di prevenzione, che, come già osservava questa Corte con la sentenza n.4012 del 1998 (richiamando la decisione della Corte Costituzionale n. 399 del 1996, in ordine alla ‘generale e comune pretesa dell’individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongono a rischio’ il bene essenziale della salute ), ‘abbraccia ogni tipo di misura utile a garantire il diritto soggettivo dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi’ e, da questo punto di vista, è anche norma di chiusura del sistema.

Se, pertanto, è richiesto al datore di adottare, non solo le misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività svolta, ma ogni altra misura che, alla luce dell’evoluzione tecnica e scientifica, sia dettata dalla specifica situazione di rischio (così ex plurimis Cass. n. 17314/2004), ciò non vale a negare ogni differenza fra rischio professionale e responsabilità per colpa, fra protezione indennitaria e tutela risarcitoria.

Ha precisato sul punto la giurisprudenza di legittimità che l’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cc, che non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre che in concreto sì rendano necessarie per la tutela del lavoratore in base all’esperienza e alla tecnica; tuttavia, da detta norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l’evento sia riferibile a sua colpa (così da ultimo Cass. n. 8710/2007), dal momento che la colpa costituisce, comunque, elemento della responsabilità contrattuale del datore di lavoro (v. Cass. n. 10579/2008).

E, del resto, la stessa evoluzione normativa, nel momento in cui ha esteso, con il decr. leg. n. 38 del 2000, la copertura assicurativa al danno biologico, e cioè al danno alla persona in sé, ha confermato ancora una volta la distinzione fra risarcimento e indennizzo, prevedendo, ad un tempo, la riduzione dell’area della responsabilità civile del datore di lavoro e l’estensione dei contenuti della tutela del lavoratore, che, però, se viene garantito anche dagli eventi di danno riferibili ad un suo comportamento colposo, realizza, tuttavia, tale garanzia solo entro i limiti del trattamento assicurativo previsto.

4. Dalle considerazioni che precedono deriva che le condizioni per la tutela risarcitoria non possono essere eguali a quelle previste per la tutela assicurativa.

Il che rileva, in specie, per ciò che riguarda l’occasione di lavoro che ha determinato l’evento infortunistico.

Afferma, al riguardo, la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ad escludere l’indennizzabilità del sinistro non basta l’atto colpevole del lavoratore, e cioè l’atto volontario posto in essere con imprudenza, negligenza o imperizia, ma che, motivato comunque da finalità produttive, non vale ad interrompere il nesso fra l’infortunio e l’attività lavorativa, come, invece, deve ritenersi allorché il comportamento del dipendente sia del tutto arbitrario ed abnorme, in quanto determinato da ‘impulsi puramente personali’ (v. Cass. n. 11417/2009 e ivi ult. rif).

Ma tali condizioni se sono sufficienti per riconoscere l’indennizzabilità del sinistro, e, quindi, la responsabilità del datore di lavoro per rischio professionale, non appaiono certo sufficienti ad affermare la tutela risarcitoria del lavoratore, che presuppone la responsabilità per colpa del datore di lavoro.

Non configurando, infatti, l’art. 2087 cc una ipotesi di responsabilità oggettiva, non basta, a tal fine, che si dia prova che il comportamento del lavoratore, per quanto incongruo rispetto alle stesse direttive del datore di lavoro, sia, comunque, inerente all’attività lavorativa, ma è necessario che il comportamento del datore di lavoro sia qualificato da uno specifico disvalore.

5. Nel caso in esame, dalla ricostruzione in fatto operata dai giudici di appello emerge che l’infortunio avvenne durante l’inseguimento di un paziente (peraltro, in regime di ricovero volontario) fuori dai locali del nosocomio e per effetto di modalità comportamentali gravemente imprudenti (scavalcamelo del cancello).

Il ricorrente afferma che tale comportamento non poteva ritenersi estraneo alle mansioni lavorative, ma il punto è che il processo non offre alcuna prova (né, comunque, viene data alcuna allegazione) di un comportamento colpevole del datore di lavoro, e cioè della ricollegabilità del sinistro alla violazione di un obbligo di diligenza del datore di lavoro nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per i propri dipendenti.

La Corte territoriale ha fatto riferimento all’inesigibilità della condotta del ricorrente;

va ulteriormente precisato che, nel caso, quel che rileva è l’insussistenza delle condizioni di operatività dell’obbligo di sicurezza, sotto il profilo dell’indimostrata esigibilità di una diversa e specifica condotta protettiva del datore di lavoro.

Ne deriva che l’infortunio, ancorché indennizzabile (ed indennizzato), non è, tuttavia, risarcibile.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie e delle motivazioni del comportamento del lavoratore, per compensare tra le parti le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

 

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Infortuni sul lavoro: il D.Lgs. 231 non viola la Costituzione

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Il GIP del Tribunale di Milano respinge un’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 e definisce la “responsabilità di organizzazione” in materia di sicurezza sul lavoro. Di Anna Guardavilla.

Con l’ordinanza 8 marzo 2012, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano si è pronunciato su un’eccezione di illegittimità costituzionale degli articoli 5 e 25-septies D.Lgs. n. 231 del 2001 per presunta violazione – esclusa dal Giudice, come si dirà più diffusamente – degli artt. 24 commi 1 e 2 Cost. (che sanciscono rispettivamente il diritto di ciascuno di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e il diritto di difesa quale diritto inviolabile) e dell’art. 25 comma 2 Cost. (secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso).
In particolare, le norme “incriminate” su cui si è appuntata l’eccezione di illegittimità costituzionale sono:
l’art. 5 del D.Lgs. 231/01, che prevede che “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”
e l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 (“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”) che, inserito all’interno dell’elenco dei c.d. “reati presupposto”, fonda e legittima l’applicazione della responsabilità amministrativa della persona giuridica – laddove ne ricorrano i presupposti – nei casi in cui siano stati commessi da parte della persona fisica reati di salute e sicurezza (quelli tassativamente previsti dalla norma; sul concetto di tassatività dei reati presupposto si veda Cass. Pen. 22 settembre 2011 n. 34476).

Il Giudice di Milano, nel rigettare tale eccezione di illegittimità costituzionale e quindi confermare la piena compatibilità di tali norme con il dettato costituzionale, si sofferma nella riflessione su alcuni punti che vale la pena sottolineare.

In ordine al tipo di responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01, il GIP precisa che la natura punitiva della stessa la “avvicina” a quella penale, ma non la “fa coincidere” con essa. E prosegue: “In ciò si inserisce la constatazione, di per sé banale, a termini della quale l’ente è un corpus collettivo […], perché, per muoversi nel mondo, non già soltanto della realtà giuridica (cui appartiene in quanto creazione del diritto), ma materiale, ove esercita un’attività economicamente rilevante (impiegando forze produttive umane e materiali per la realizzazione di un prodotto o servizio), abbisogna delle persone fisiche; tuttavia le modalità di organizzazione delle persone fisiche, si badi: sia sotto il profilo della previsione dei ruoli e sia anche sotto quello dell’attribuzione degli stessi a taluna o a talaltra persona fisica (a sua volta individuata a seguito di un procedimento di selezione), sono autonomamente decise ed attuate da nessun altro che dall’ente medesimo.”

E l’ordinanza prosegue con un interessante discorso che parte dalla “radice” della questione del rapporto tra l’ autonomia organizzativa di cui gode l’ente e l’esigenza che esso si doti di un modello di organizzazione, facendo una ricognizione delle previsioni già presenti nel quadro normativo (in particolare nel codice civile) che regolano l’esercizio in forma organizzata dell’attività di impresa: L’ente gode di autonomia organizzativa e ne gode per esercitare un’attività economicamente rilevante, tipicamente l’attività d’impresa, che è libera nei fini ma anche nelle forme, dacché l’art. 2082, nello statuire che l’“attività economica” è “organizzata”, tuttavia non reca la prescrizione di alcun modello, rimandando alle altre previsioni codicistiche per l’esercizio in forma organizzata dell’attività d’impresa, che del pari descrivono i centri d’imputazione alla stregua di “involucri” nondimeno “aperti” alle più disparate forma di contenuto.” [Il riferimento, come esplicitato nell’ordinanza, è ai seguenti articoli del codice civile: 1655 sull’appalto, 2135 sull’imprenditore agricolo, 2195 sull’estensione del regime delle imprese commerciali alle altre imprese previste dalla norma, 2238 sulle professioni intellettuali, 2247 sulle società].

La responsabilità dell’ente è dunque, secondo il Tribunale, una “responsabilità di organizzazione”, in quanto “il proprium dell’ente è l’organizzazione ed anzi un’organizzazione libera e sotto il profilo della strutturazione (con la previsione di un modello decisionale centrale e verticistico, che si dipana a cascata sui livelli inferiori mediante perimetrazione progressiva di poteri, doveri e facoltà; ovvero multicentrico e puntiforme, con il coordinamento di plurimi centri di potere in sé eguali ma distinti per competenze) e sotto il profilo dell’individuazione di ruoli ed attribuzioni (con l’inserimento in un dato ruolo di un preciso soggetto).”

E il Giudice prosegue analizzando la questione relativa al requisito della sussistenza dell’interesse o vantaggio: “la responsabilità dell’ente è una responsabilità di organizzazione per un reato commesso “nel suo interesse o a suo vantaggio”, laddove si sottolinea – e questo è un aspetto molto interessante – che “la lettera della disposizione [art. 5 D.Lgs. 231/01, n.d.r.] neppure richiede che l’ente ritragga alcun interesse o alcun vantaggio dalla commissione del reato, atteso che il reato esige la commissione in sé nell’interesse dell’ente o a suo vantaggio, ma non anche che l’interesse o il vantaggio si realizzino in capo all’ente.”

Con particolare riferimento ai reati colposi di salute e sicurezza sul lavoro, il GIP di Milano precisa che “non occorre che l’autore delle fattispecie colpose di omicidio o lesioni abbia voluto cagionare la morte o la lesione del lavoratore: richiederlo sarebbe assurdo; né occorre che la morte o le lesioni costituiscano di per sé un interesse o un vantaggio per l’azienda: richiederlo sarebbe ancor più assurdo.”
Abbiamo già più volte ricordato, a questo proposito, come la giurisprudenza di primo grado che in questi anni si è affermata in materia di responsabilità amministrativa conseguente alla commissione di reati di salute e sicurezza sul lavoro (v. Trib. Trani sul caso Molfetta, Corte d’Assise di Torino sul caso Thyssenkrupp) sia andata nella direzione, ormai consolidata, di ricollegare la nozione di interesse o vantaggio alla condotta e non all’evento.

Infatti, prosegue il GIP, “occorre, invece, che detto autore abbia violato, consapevole di farlo, le norme di sicurezza e, in tal guisa, cagionato la morte o le lesioni per la necessità di contenere i costi produttivi, o risparmiare sulle misure di sicurezza, o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro, o aumentare la produttività, o, puramente e semplicemente, aderire ad una certa politica aziendale, fatta di omissioni di investimenti in punto di sicurezza nell’ambito, come accade di frequente, di rami produttivi destinati all’abbandono.”

Pertanto, tale responsabilità va categorizzata in maniera autonoma rispetto a quella penale dell’autore del reato, trattandosi di una responsabilità di organizzazione, che in particolare “si declina”, secondo il Giudice, “in tre species:
a. responsabilità di programmazione e pianificazione. Impinge sulla strutturazione interna, che enuclea livelli di comando diversi a fronte di diverse responsabilità, in corrispondenza con i singoli snodi in cui l’attività d’impresa si peculiarizza;
b. responsabilità di gestione. Riguarda l’attività economica in movimento, i.e. nel suo esercizio dinamico;
c. la responsabilità di controllo e vigilanza. Completa il cerchio, perché, a fronte della previsione, a priori, di regole e discipline, è necessario che sussista un apparato idoneo a verificare che le cose funzionino nel modo in cui devono (rectius, dovrebbero) funzionare.”

Conclusivamente, secondo l’ordinanza, “alla luce di quanto precede, nessun dubbio sussiste circa la piena compatibilità con la Costituzione del modello di responsabilità dell’ente introdotto dal d. lgs. n. 231 del 2001.”

Fonte: Puntosicuro.it

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Video – I rischi negli scavi

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Salute e sicurezza lavoro uffici all’estero, decreto 16 febbraio n.51 in G.U.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.105 il 7 maggio 2012 il Decreto del Ministero degli affari esteri datato 16 febbraio 2012 “Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all’estero ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il regolamento disciplina la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati presso uffici all’estero e presso le proprie unità tecniche locali. In nome dell’articolo 3 comma 2 del D.Lgs 81/08.

Ministero degli affari esteri, Decreto 16 febbraio 2012, n. 51.

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