Il software per simulare l’ispezione sicurezza del lavoro

E’ stato pubblicato su http://www.sicurezzapratica.it il software Ispezione 81, che consente di simulare l’ispezione degli organi di controllo in ambito sicurezza del lavoro, e di mettere a norma gli aspetti sanzionabili emersi.

Accedi alla demo dal seguente link

Pubblicato in Notizie sicurezza lavoro, Software | Contrassegnato | Lascia un commento

Procedure semplificate per la prevenzione incendi

******* Aggiorna i tuoi corsi di formazione***********
40 slide in ppt personalizzabili + test di valutazione
sui nuovi adempimenti sicurezza antincedio previsti dal dpr 151/2011
Clicca qui per vedere il video di presentazione
*******************************************************

Meno carte più sicurezza, è questo lo slogan scelto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e dal Dipartimento della Funzione Pubblica per descrivere le novità introdotte dal nuovo regolamento di prevenzione incendi.
Il vademecum, attraverso esempi ed illustrazioni, presenta le principali novità introdotte dal DPR n°151/2011 e fornisce le istruzioni, per i cittadini e le imprese, per essere in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi.

Scarica guida

Pubblicato in Antincendio | Contrassegnato | Lascia un commento

L’Italia messa in mora per la normativa sulla sicurezza sul lavoro

Firenze, 18 Ott – Sappiamo che il D. Lgs. 106/2009, soprannominato “decreto correttivo”, che ha modificato in più punti il Decreto legislativo 81/2008, prima e dopo la sua emanazione ha sollevato parecchie polemiche in merito a un supposto “ alleggerimento” dello spirito originario del D.Lgs. 81/2008.
Purtroppo in Italia le polemiche e le critiche spesso vengono inficiate proprio dalla tendenza a trasformarle in un gioco politico bipolare – la legge del governo di centro sinistra contro il correttivo del governo di centro destra – senza fermarsi, come si dovrebbe, sugli aspetti tecnici e le conseguenze, anche in relazione al giusto recepimento delle norme europee, dei vari articoli del nuovo decreto. Insomma, come sempre, in molte discussioni ci si ferma alla forma e si perde la sostanza dei veri problemi da affrontare.
Chi la sostanza ha cercato di non perderla e si è battuto per difendere le sue tesi è stato, come l’ha definito qualche organo di stampa, un “cittadino qualunque”.
In realtà Marco Bazzoni, metalmeccanico di Firenze, non è un “cittadino qualunque”, ma un competente Rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza ( RLS) con un’adeguata formazione in materia di normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in materia di diritti e doveri dei diversi attori della sicurezza nelle aziende. Competenza che gli è servita a inviare a quotidiani, partiti, parti sociali, istituzioni – quasi sempre sordi ai suoi messaggi – le segnalazioni di aspetti critici e carenze normative, specialmente in relazione ai cambiamenti operati dal “ decreto correttivo”.

Bazzoni non si è però fermato ai messaggi. Il 27 Settembre 2009 ha inviato anche una vera e propria denuncia alla Commissione Europea sulle difformità di alcuni articoli del D.Lgs. 106/2009 rispetto alle direttive europee.
E questa volta ha avuto finalmente risposta: una lettera relativa all’approvazione da parte della Commissione del progetto di costituzione in mora contro l’Italia per il recepimento incorretto, nell’ordinamento giuridico italiano, di alcune disposizioni della direttiva 89/391/CEE.

In poche parole l’Italia è stata messa sotto accusa dall’Unione Europea per non aver rispettato in modo adeguato le disposizioni europee in materia di sicurezza sul lavoro, dimostrando in questo modo che molte delle critiche di questo RLS alla normativa attuale non erano infondate.

Con questa messa in mora la Commissione invita le autorità italiane – ai sensi dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – a trasmetterle osservazioni in merito ai punti criticati entro due mesi.
Quando poi le osservazioni trasmesse dall’Italia non dovessero indurre la Commissione a modificare il suo punto di vista e se l’Italia non ponesse fine alla situazione che configura l’infrazione, la Commissione può emettere un parere motivato cui lo Stato membro messo in mora è tenuto a conformarsi, di norma, entro un termine supplementare di due mesi.

Evitiamo di fermarci alla “forma” della denuncia e veniamo alla sostanza della risposta della Commissione, risposta che indica testualmente che nella lettera di costituzione in mora sono stati trattati i seguenti punti:

– la deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega;

– la violazione dell’obbligo di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori;

– la proroga dei termini impartiti per la redazione dei documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti;

– la posticipazione dell’obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro;

– la posticipazione dell’applicazione della legislazione in materia di protezione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro per le persone appartenenti a delle cooperative sociali e a delle organizzazioni di volontariato della protezione civile;

– la proroga del termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti in data del 9 aprile 1994.

Ricordando le date riportate nella lettera – il 29 settembre 2011 è il giorno di approvazione del progetto di costituzione in mora e il 30 settembre 2011 è il giorno di invio della lettera di costituzione in mora alla Repubblica Italiana – non rimane ora che attendere le risposte del Governo Italiano, ricordando che di procedure di messa in mora l’Italia ne ha collezionate in questi anni diverse e su diversi temi.

Senza volere entrare nel merito delle singole contestazioni, che spesso hanno trovato eco anche dalle nostre pagine online, specialmente in merito alle tante, troppe proroghe delle nostre norme, questa nuova messa in mora da un lato è sicuramente una cattiva notizia in relazione alle possibili conseguenze sanzionatorie per l’Italia (nel caso che l’Unione Europea non sia “convinta” dalle risposte italiane e che successivamente l’Italia non corregga le anomalie dei punti contestati).
Tuttavia è anche l’occasione per tutti noi, anche per gli organi di informazione come PuntoSicuro, di riprendere ad affrontare la sostanza dei problemi in relazione alla adeguatezza della attuale normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro e al raggiungimento dei suoi obiettivi: una efficace tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fonte: Puntosicuro.it

Pubblicato in Notizie sicurezza lavoro | Contrassegnato | Lascia un commento

Alessandria – Contributi OHSAS 18001

La CCIAA di Alessandria promuove l’adozione di sistemi qualità e di responsabilità sociale ed etica per migliorare l’efficienza, la competitività e l’impatto ambientale delle imprese della provincia.

Possono beneficiare del bando imprese e consorzi di imprese aventi sede o unità locale in provincia di Alessandria, regolarmente iscritti come attivi al Registro delle Imprese che per la prima volta ottengano uno dei seguenti riconoscimenti:

– certificazione di conformità ai sistemi qualità (ad esempio secondo la norma UNI EN ISO 9001);
– certificazione di conformità ai sistemi di gestione ambientale (ad esempio secondo la norma UNI EN ISO 14001);
– registrazione dell’organizzazione secondo regolamenti comunitari (ad esempio secondo il Regolamento EMAS);
– certificazione dei sistemi di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio OHSAS 18001, SGSL);
– certificazione di responsabilità sociale (ad esempio SA 8000);
– certificazione del “codice etico” ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

L’impresa potrà conseguire uno o entrambi dei seguenti obiettivi:

1. Obiettivo A – effettuazione dello studio iniziale di fattibilità (check-up) rivolto all’ottenimento del riconoscimento;

2. Obiettivo B – ottenimento del riconoscimento.

I contributi si diversificano in base all’obiettivo raggiunto:

a) Obiettivo A – 30% del costo della consulenza relativa allo studio iniziale di fattibilità con un massimale annuo di € 500,00 erogabile alla stessa impresa;

b) Obiettivo B – 30% dei costi di consulenza relativi all’ottenimento del riconoscimento con un massimale annuo di € 2.000,00 erogabile alla stessa impresa. Sono compresi i costi dell’ente certificatore, con esclusione dei costi di formazione e dello studio di fattibilità.

I soggetti interessati dovranno inviare domanda di contributo, entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2011, attraverso una delle seguenti modalità:

– posta elettronica certificata: domandecontributi@al.legalmail.camcom.it;
– servizio postale o consegna a mano presso il seguente indirizzo:

CCIAA di Alessandria
Ufficio Protocollo
Via Vochieri, 58
15121 Alessandria

(Fonte: csqa.it)

Pubblicato in Finanziamenti - contributi | Contrassegnato | 1 commento

Ministero del Lavoro: interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro Tratto da: Ministero del Lavoro: interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro

Il Ministero del Lavoro rende nota la pubblicazione del Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 che costituisce, presso la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoroe delle Politiche Sociali, la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12, comma 2, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81). I quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo interpellosicurezza@lavoro.gov.it, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti a dette categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite e conseguentemente non saranno istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni. Il Dicastero precisa che le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza e sottolinea la necessità, prima di inoltrare l’istanza, di verificare: che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche; che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. Tutti gli interpelli saranno pubblicati nell’apposita sezione “Interpello Sicurezza” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tratto da: Ministero del Lavoro: interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro
(Fonte: StudioCataldi.it)

Pubblicato in Notizie sicurezza lavoro | Lascia un commento

Offerta promozionale per i prodotti area SGSL – 18001

E’ in corso fino al 21 ottobre un’offerta promozionale con sconto fino a 200 € per i prodotti (documenti e software) area SGSL – 18001
Maggiori informazioni dal seguente link

Pubblicato in OHSAS 18001:07 - SGSL, Promozioni in corso | Contrassegnato , , | Lascia un commento

INAIL: nel primo semestre 2011 incidenti sul lavoro in calo del 4%

Flessione del 4% degli infortuni sul lavoro in Italia nel primo semestre 2011 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (quando il calo era stato sensibilmente inferiore e pari al -1,9%). I dati – per quanto ancora provvisori – segnano, infatti, una riduzione di circa 16mila casi (da circa 388mila a 372mila). Restano quasi immutati, invece, gli episodi mortali: 428 vittime rispetto alle 431 del primo semestre 2010 (-0,7%), anno in cui – con una contrazione record – si è scesi per la prima volta dal dopoguerra sotto la soglia dei 1000 morti.
Fonte:Inail

Pubblicato in Infortuni sul lavoro | Contrassegnato , | Lascia un commento

Cassazione: la posizione di garanzia del datore di lavoro non implica automaticamente la sua responsabilità

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34373 del 20.09.2011, ha affermato che è indiscutibile che il datore di lavoro, titolare principale della posizione di garanzia, è tenuto a vigilare sul modo in cui gli altri soggetti (con) titolari della posizione di garanzia assolvono il proprio ruolo (nel caso di specie il medico competente), tuttavia resta ferma l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati in proprio, allorché la mancata attuazione dei relativi obblighi “sia addebitabile unicamente agli stessi”, non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e del dirigente. Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuta corretta la motivazione della Corte di merito che non ha trascurato di valutare gli obblighi cautelari del datore di lavoro escludendo violazioni cautelari anche di colpa generica da parte del datore di lavoro, sia sotto il profilo della scelta del medico competente e del sindacato sul modo con cui tale professionista procedeva a svolgere i propri compiti, sia sotto il profilo dei generali obblighi prevenzionali nello specifico settore. Esclusa quindi la responsabilità del datore di lavoro o del dirigente nel caso di un errore di diagnosi o cura del medico aziendale.

Pubblicato in Sentenze - normative | Contrassegnato | Lascia un commento

Cassazione: direttore lavori non risponde di incidente se fu contrario a prosecuzione opere

QIl direttore dei lavori, in caso di appalto privato, non è responsabile degli infortuni che si verificano nel cantiere se ha espresso il suo dissenso alla prosecuzione dei lavori per la mancanza delle condizioni di sicurezza. È quanto deciso dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 19126/2011) in tema di appalti privati. Nel giudizio di merito la corte d’appello aveva ritenuto sussistere una corresponsabilità del direttore dei lavori per l’infortunio che si era verificato durante l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e demolizione di un fabbricato. Il caso era finito in cassazione dove gli Ermellini hanno fatto notare che nella fattispecie “nessuna condotta men che prudente e men che diligente, difatti, poteva essere legittimamente ascritta al direttore dei lavori”. Del resto il direttore dei lavori nell’ambito del contratto di appalto privato non aveva alcun potere di ordinare la sospensione dei lavori, potendo egli “soltanto manifestare il suo dissenso alla prosecuzione astenendosi dal continuare a dirigerli”. Ricostruendo l’accaduto la Corte evidenzia che il direttore dei lavori “aveva segnalato l’inesistenza delle necessarie condizioni per la prosecuzione dell’opera”. Nella sua comunicazione aveva dato peraltro una puntuale e analitica specificazione delle violazioni di legge in materia di sicurezza e organizzazione del lavoro compiute e a compiersi, e con contestuale invito alla committenza ad attivarsi urgentemente per un incontro. La manifestazione del suo esplicito dissenso con avviso al committente dell’opera “integra, completa ed esaurisce l’orbita degli incombenti facenti capo” al direttore dei lavori ed esclude quindi la sua responsabilità.

Fonte: Studio Cataldi

Pubblicato in Sentenze - normative | Contrassegnato | Lascia un commento

Cassazione: scavo sulla strada, in caso di incidente risponde solo l’appaltatore

uando i lavori sulla strada pubblica sono stati appaltati, In caso di incidente risponde l’appaltatore e questo perché di regola in tema di appalti pubblici nell’esecuzione dei lavori viene fatta in autonomia con mezzi propri e con propria organizzazione. Per queste ragioni, spiega la corte, l’appaltatore deve considerarsi l’unico responsabile di eventuali danni provocati a terzi nell’esecuzione dell’opera. Per quanto riguarda il committente, eccetto l’ipotesi in cui si possa configurare una culpa in eligendo, la responsabilità si può configurare se questi si è ingerito nei lavori dando delle direttive vincolanti che abbiano in questo modo precluso l’autonomia dell’appaltatore rendendolo semplicemente un “nudus minister”. Può anche ipotizzarsi una corresponsabilità di committente e appaltatore nel caso in cui il committente abbia dato delle direttive che hanno solo ridotto l’autonomia dell’appaltatore senza escluderla completamente. In base a questi principi, spiega la Corte, “non sussiste responsabilità del committente se non rimane accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell’esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro”. Il caso preso in esame da Piazza Cavour riguarda la richiesta di risarcimento danni avanzata dal conducente di un ciclomotore che era caduto a causa della presenza di uno scavo nella sede stradale.

Fonte: Studiocataldi

Pubblicato in Sentenze - normative | Contrassegnato , , | Lascia un commento