Imprese e sicurezza: chi spende un euro ne guadagna più di due

ISTANBUL – Non è solo un semplice slogan “di civiltà”, ma una verità comprovata dai numeri: investire in prevenzione conviene. E’ quanto emerso dalla ricerca europea “The return on prevention: calculating the costs and benefits of investments in occupational safety and health in companies”, realizzata dall’Issa e presentata, a Istanbul, dal segretario generale, Hans-Horst Konkolewsky, in occasione del recente Convegno mondiale sulla sicurezza e la salute sul lavoro, organizzato da Ilo e Issa, in collaborazione col ministero del Lavoro e della sicurezza sociale della Turchia.

Per un euro investito oltre due guadagnati. Lo studio – che ha monitorato un totale di 300 aziende di quindici paesi in tutto il mondo (Australia, Austria, Azerbaijan, Canada, Czech Republic, Germany, Cina, Romania, Federazione Russa, Singapore, Svezia, Svizzera, Turchia, Usa, Vietnam) – ha rilevato come ogni euro speso in prevenzione garantisca un ritorno economico (il cosiddetto Rop, acronimo che sta per “return on prevention”) decisamente superiore, pari in media a 2,2 euro. Dunque, il rapporto costi/benefici non solo è assolutamente positivo, ma addirittura vantaggioso. Analizzando alcune singole voci, inoltre, le variazioni sono ancora più sensibili: la ricerca ha stimato, infatti, che la sorveglianza sanitaria e i check-up hanno un Rop di 7,6 (un euro, di fatto, ne frutta 7,6) e la formazione un Rop di 4,5.

Coinvolte aziende già sensibilizzate sulla materia. Naturalmente sono dati da “maneggiare con cautela”. A precisarlo sono gli stessi autori della ricerca che, nella parte introduttiva, precisano la natura del campione prescelto e, dunque, come interpretare le risposte ottenute. Lo studio si basa, infatti, su interviste standardizzate, condotte con esperti (proprietari dell’azienda, addetti alla sicurezza, operai specializzati, etc) di aziende selezionate ai quali è stato chiesto di valutare i costi e i benefici della sicurezza e della salute sulla base della loro esperienza. Pertanto a essere coinvolte sono state aziende che hanno maturato un’esperienza pregressa nella prevenzione.

“Valutazione e stime, ma di grande valore analitico”. Questo approccio, riconosce Issa, comporta dei rischi. “Da una parte, la selezione di imprese già impegnate su questo versante potrebbe portare all’espressione di risultati positivi superiore alla media. Dall’altra, le aziende meno coinvolte in questi ambiti potrebbero non essere in grado di fare valutazioni affidabili riguardo i benefici che potrebbero ottenere (…)”, si precisa nell’introduzione. “Tali riserve metodologiche e statistiche implicano, dunque, di non interpretare in modo eccessivo questi dati, in quanto si tratta di valutazioni e stime”. Precisazioni doverose che non tolgono, tuttavia, valore al risultato finale, e questo “perché gli intervistati sono degli esperti all’interno delle loro aziende e gli studi empirici sono stati basati su un ampio campione d’indagine. L’analisi dei dati è stata effettuata in modo descrittivo, al fine di sviluppare una valutazione integrata in materia di prevenzione delle aziende partecipanti, ma anche analitica, in modo da identificare relazioni statisticamente significative”.

Dipendenti più motivati e “ritorni” per l’immagine aziendale. Il campione monitorato ha sottolineato come l’investimento in prevenzione si rifletta, in particolare, su un miglioramento in termini di immagine dell’azienda e della motivazione e della soddisfazione dei dipendenti. Altri aspetti significativi, inoltre, riguardano la capacità di anticipare la manifestazione di eventuali problematiche (col relativo contenimento dei tempi improduttivi), nonché un’attenzione più sostenuta alla qualità dei prodotti, al loro miglioramento e alle innovazioni.

Dalla gestione dei magazzini all’innovazione: tutto migliora. In generale, la prevenzione si riflette positivamente in tutti gli ambiti di un impresa (vedi tabelle allegate): in una scala di valori 1-6 (dove 1 sta per “nessun impatto” e 6 per “impatto molto forte”), per esempio, il ritorno sulla produzione è di 5,24, sui trasporti di 4,92, sulla gestione del magazzino di 4,74, sulla pianificazione di 4,60. Ugualmente sensibili i miglioramenti della qualità del lavoro dei dipendenti, con effetti sostanziali sulle riduzioni dei rischi (5,08 su una scala 1/6 dove 1 è pari a “nessun effetto” e 6 a “effetto molto forte”), delle violazioni delle leggi sulla sicurezza (5,04), del numero di incidenti (4,98), delle interruzioni sul lavoro (4,35) e, viceversa, con conseguenti miglioramenti della qualità produttiva (3,99), dell’innovazione (4,19), della soddisfazione del cliente (4,15), della cultura d’impresa (4,75) e con una generale migliore sensibilizzazione ai rischi (5,05).

Sempre vantaggioso il rapporto costi/benefici. Entrando nel merito della cifre, la ricerca ha rilevato (vedi sempre tabelle allegate) che un investimento da parte di un’azienda di 1.334 euro per addetto all’anno comporta vantaggi stimati in 2.940 euro (sempre all’anno e per addetto): un Rop medio, per l’appunto, di 2,2 euro. Tra le voci relative ai costi della prevenzione dichiarati dalle imprese monitorate, figurano 168 euro per l’abbigliamento di protezione, 141 euro per le misure specifiche di formazione in materia di prevenzione, 58 euro di costi medici preventivi. A fronte di ciò sono stimate a 566 euro le economie relative al minor numero di malfunzionamenti e di interruzioni del cicli produttivo, a 632 euro il valore aggiunto generato dalla maggiore soddisfazione dei dipendenti e a 632 euro quelli legati al miglioramento dell’immagine aziendale.

Fonte: Inail

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L’obbligo di vigilanza e la “culpa in eligendo” del datore di lavoro

Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 20576 del 24 maggio 2011 (u. p. 19 aprile 2011) – Pres. Marzano – Est. Maisano– P.M. Geraci – Ric. B.G., B.G.D., E.I., V.M., M.L.

In questa sentenza viene ribadita dalla Corte di Cassazione la responsabilità del datore di lavoro sottoforma di “ culpa in eligendo” per eventuali manchevolezze che dovessero riscontrarsi nella valutazione dei rischi anche se lo stesso nella propria azienda ha provveduto a designare un responsabile della sicurezza sia pure fornito di delega.

Il Tribunale ha condannato il Direttore Generale, l’Amministratore Delegato, il Responsabile della Produzione, il Direttore delle Macchine ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di una società alla pena di un anno di reclusione ciascuno per il reato di cui agli articoli 41 e 113 c.p. ed articolo 589 c.p., commi 1 e 2 in relazione ad un infortunio mortale occorso ad un lavoratore in azienda perché, con condotte autonome ma concorrenti al verificarsi dell’evento, per colpa, imprudenza ed imperizia, hanno consentito e comunque non impedito che all’interno dello stabilimento della società fosse installato ed utilizzato un impianto di produzione di film trasparente (propilene ad uso alimentare) contenente un gruppo avvolgitore privo dei dispositivi di sicurezza imposti dalla legge al fine di evitare contatti accidentali tra parti del corpo dei lavoratori addetti al macchinario e gli organi in movimento.
L’infortunio si era verificato per le violazione degli articoli 132 e 133 del D. P. R. n. 549/1955 e dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. in quanto il lavoratore, mentre si trovava nei pressi del rullo avvolgitore per rimuovere dei residui di film, rimaneva impigliato con il braccio destro e poi schiacciato tra parti del macchinario in rotazione subendo delle lesioni che ne procuravano il decesso.

Nel corso delle indagini era risultato, infatti, che l’impianto sopraindicato veniva utilizzato senza aver seguito le procedure standard di sicurezza ed in particolare senza che venisse accertata preventivamente la presenza o meno di operai nei pressi dell’avvolgitore (ciò che è avvenuto nel caso dell’infortunio in esame) omettendo, altresì, di presidiare le aree a rischio nei pressi del macchinario al fine di evitare contatti accidentali tra i lavoratori e gli organi in movimento. Era risultato, inoltre, che nel documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 626/1994, non era stato valutato il pericolo legato all’occasionale contatto dei lavoratori con il gruppo avvolgitore né era stata riscontrata la mancanza di dispositivi di protezione che impedissero il funzionamento degli elementi mobili allorquando degli operatori fossero in vicinanza di essi nonché l’assenza di idonei sistemi di protezione che consentissero l’arresto della rotazione del rullo avvolgitore in caso di contatto con esso di un lavoratore.
La sentenza di condanna degli imputati è stata confermata dalla Corte di Appello la quale ha ritenuta pacifica la dinamica dell’incidente risultante dalle testimonianze rese dall’Ispettore della ASL e dall’Ispettore Capo di Pubblica Sicurezza intervenuti sul posto nell’immediatezza dell’incidente, tanto da ritenere superflua la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa. La Corte d’Appello ha ricostruito l’incidente sulla base delle suddette testimonianze secondo cui la vittima si trovava vicino al gruppo avvolgitore ed è rimasta impigliata con il braccio destro nel meccanismo in movimento.

Per quanto riguarda la posizione del Direttore Generale, dell’Amministratore Delegato e del Responsabile della Produzione la Corte Territoriale ha assimilato la loro posizione a quella del datore di lavoro al quale incombe l’obbligo di provvedere alla sicurezza dei lavoratori in base all’articolo 4 dell’ex D.P.R. n. 547/1955 ed all’articolo 4 dell’ex D. Lgs. n. 626/1994.
La stessa Corte ha messo in evidenza che “l’avere affidato ad altri la redazione del documento sulla valutazione dei rischi non esonera dalla responsabilità derivante dalla carica rivestita; né può ritenersi sussistente una delega dei compiti per la sicurezza al responsabile del servizio prevenzione e protezione”.
In ordine alla posizione poi del Direttore delle Macchine la Corte territoriale ha considerato che la sua colpa era consistita, in particolare, nel non avere prestato la dovuta attenzione e nel non essersi accertato, prima di avviarla, che non vi fossero persone nelle vicinanze della macchina da lui guidata.

Il ricorso alla Corte di Cassazione.
Tutti gli imputati hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione presentando motivazioni diverse. I ricorrenti, ritenuti assimilati al datore di lavoro, hanno posto in evidenza, in particolare, che la valutazione dei rischi era stata affidata ad un ingegnere, circostanza questa che sarebbe stata ignorata dalla Corte territoriale che tra l’altro non avrebbe neanche correttamente valutato la delega in materia di sicurezza formalmente data al RSPP e da questi formalmente accettata. Il Direttore Generale, da parte sua, ha lamentata la mancata rinnovazione del dibattimento chiesta per ascoltare i tre testimoni oculari dell’incidente ritenuti necessari per accertare la reale dinamica del fatto ed ha ribadito anche lui che la valutazione dei rischi era stata regolarmente effettuata da un ingegnere e che le incombenze relative alla sicurezza erano state tutte regolarmente assolte come risulterebbe dalle deposizioni testimoniali assunte. Il Direttore delle Macchine, invece, ha motivava la sua estraneità al fatto sostenendo che non era possibile verificare la presenza di persone nelle vicinanze della macchina presso cui è avvenuto l’infortunio e che non gli era stato possibile destinare una terza persona per fare tale verifica.

Le decisioni della Corte suprema.
Tutti i ricorsi sono stati ritenuti infondati dalla Corte suprema e conseguentemente rigettati.

La stessa in merito alle responsabilità del Direttore Generale, dell’Amministratore delegato e del Responsabile della Produzione, dirigenti diretti destinatari della normativa antinfortunistica, ha ribadito che gli stessi “non possono essere considerati esenti dalla responsabilità per la delega conferita all’ing. (omissis) per la redazione del documento aziendale sulla valutazione dei rischi, in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte opportunamente richiamata nella sentenza impugnata, la responsabilità penale diretta del datore di lavoro, e dei dirigenti ad esso assimilati, non è affatto esclusa per la sola designazione di un responsabile per la sicurezza in quanto essi rispondono anche della eventuale manchevolezza del piano stesso sotto forma di una colpa in eligendo”.
La stessa Sez. IV non ha ritenuto, altresì, come sostenuto dai ricorrenti, che il comportamento della vittima avrebbe interrotto il nesso di causalità fra la condotta degli imputati e l’evento, in quanto sono risultate decisive nella circostanza l’inadeguatezza del piano di sicurezza, la valutazione dei rischi, e la mancanza delle condizioni di sicurezza della macchina e, con riferimento alla delega fatta al RSPP, la Sez. IV ha messo inoltre in evidenza che la sentenza impugnata ha chiarito abbondantemente che essa non ha riguardato tutti i compiti per la sicurezza essendo questi solo il responsabile del servizio prevenzione e protezione.
In merito alla posizione, infine, del direttore delle macchine, al di là delle analoghe considerazioni fatte relativamente al ricorso degli altri imputati, la Sez. IV ha ribadita la sua colpevolezza per avere violato le procedure di sicurezza di cui era direttamente destinatario in quanto indicate nelle disposizioni stabilite dalla società a lui note e dallo stesso sottoscritte essendo egli anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Fonte: Puntosicuro.it

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Privacy: chiarimenti del Garante su “Cloud Computing” e “Smartphone e table”

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato due schede riassuntive contenenti riflessioni e indicazioni per il corretto e consapevole trattamento dei dati personali con riferimento all’impiego di nuovi strumenti di comunicazione, come gli smartphone e i tablet, e all’erogazione di servizi informatici che comportano l’esternalizzazione di dati, documenti e procedure (cloud computing).

Cloud computing: indicazioni per l’uso consapevole dei servizi
Smartphone e tablet: scenari attuali e prospettive operative

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Cassazione: non è una decisione discrezionale del datore di lavoro stabilire in quali zone c’è il pericolo di incendio

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“In materia di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451 c.p.) – mirando la norma a limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortuni sul lavoro nelle ipotesi in cui detti eventi si dovessero verificare – la condotta punibile è quella soltanto che consiste nella omessa collocazione ovvero nella rimozione, ovvero ancora nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti alla estinzione dell’incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone. Ne consegue che non si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui ulteriori danni la norma mira ad impedire o, comunque, a limitare”. E’ quanto affermato dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 33294 del 7 settembre 2011, ha confermato la condanna nei confronti di un imprenditore che non aveva messo gli estintori nell’area esterna della sua autofficina destinata al lavaggio degli automezzi. In particolare la Suprema Corte ha precisato che, se per l’esercizio di una certa attività, la legge prescrive l’adozione di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell’azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l’attività, non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste. La scelta eventuale di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell’azienda può essere infatti rimessa solo all’organo tecnico deputato al controllo e al rilascio delle relative autorizzazioni. Non viene quindi condivisa la tesi dell’imprenditore il quale asseriva che, laddove sussiste una situazione di bagnato o umidità, l’incendio non potrebbe mai verificarsi e che, quindi, manca l’elemento del pericolo richiesto dalla norma incriminatrice.

Fonte: Studio Cataldi

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Autocertificazione Dvr, meglio averlo! Lo dice sentenza Cassazione.

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Cassazione Penale Sezione III – Sentenza n. 23968 del 15 giugno 2011 (u. p. 3 marzo 2011) –  Pres. Ferrua – Est. Amoroso– P.M. Montagna – Ric. L.C.S.

La facoltà per le aziende fino a 10 addetti di ricorrere all’autocertificazione della valutazione dei rischi non esonera il datore di lavoro dal predisporre comunque una documentazione sulla valutazione effettuata sia pure meno analitica. Di G. Porreca. Fonte Puntosicuro

Secondo la Corte suprema autocertificare la effettuazione della valutazione dei rischi non significa che il datore di lavoro non debba provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le modalità stabilite  dalla legge ma che una volta effettuata tale valutazione il datore di lavoro stesso è tenuto comunque ad elaborare con l’autocertificazione un documento  dal contenuto sia pure meno analitico.

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Come aggiornare il sistema documentale 231 con l’introduzione dei reati ambientali

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Lo strumento per aggiornare rapidamente il sistema documentale 231 ai nuovi reati ambientali
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs 121/11, i reati ambientali entrano dentro alla responsabilità amministrativa degli enti/aziende che svolgono un’attività in cui può verificarsi (anche indirettamente e a titolo colposo) un danno all’ambiente e alla salute.
A fronte di tale nuovo scenario gli enti devono aggiornare il proprio sistema 231, seguendo preferibilmente le linee tracciate dalla certificazione ISO 14001 e la Registrazione EMAS.
Per quanto concerne i reati ambientali, il legislatore non ha previsto modelli organizzativi esimenti né i requisiti minimi di idoneità alla norma ISO 14001 / Regolamento Emas. In tale contesto l’ente/azienda che desidera tutelarsi anche dai reati ambientali nell’ambito della responsabilità amministrativa, deve obbligatoriamente approcciarsi a un sistema documentale similare, per struttura e contenuti, alle sopraindicate norme/regolamenti.

Vediamo in pratica cosa deve fare un’ente/azienda per aggiornare il proprio sistema documentale e di gestione 231.
1) Svolgere l’analisi dei potenziali impatti ambientali sia diretti che indiretti
2) Redigere nuove procedure e istruzioni di lavoro
3) Aggiornare le procedure e le istruzioni di lavoro esistenti
4) Analizzare tutti i processi aziendali relativamente ai nuovi reati ambientali, definendo per ogni processo aziendali quali reati ambientali possono verificarsi, il livello di rischio e definire le misure di prevenzione, facendo riferimento alle procedure “ambientali”.
5) Attivare ulteriore attività di vigilanza relativamente al rispetto dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni
6) Realizzare una iniziale e una periodica analisi/valutazione di conformità normativa con riesame periodico di: analisi ambientali, procedure e istruzioni di lavoro
7) Definire formalmente ruoli e competenze
8) Definire un sistema di registrazione interno tale da rendere tracciabili e documentali le responsabilità, le operazioni/attività svolte
9) Realizzare un sistema di documentazione delle prestazioni ambientali (rapportate a obiettivi predefiniti) con feedback diretto sia all’Organismo di Vigilanza che alla Direzione aziendale
10) Aggiornare il sistema disciplinare 231 con i nuovi reati ambientali

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Sistri prorogato al 2012

SISTRI: approvato dalla commissione Bilancio del Senato un emendamento che rinvia al 9 febbraio 2012 il termine di entrata in operatività del Sistema.

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Sicurezza stadi: nuovi compiti ausiliari agli steward

La nuova stagione calcistica sta per aprirsi e si riaffaccia il la questione sulla sicurezza negli stadi. Il decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2011, e che entrerà in vigore trascorsi i 30 giorni di vacatio legis, dispone, a questo proposito, alcune novità, principalmente inerenti i servizi ausiliari dell’attività di polizia, che saranno ampliati e resi maggiormente incisivi.

Gli steward saranno legittimati ad eseguire controlli manuali, anche a campione, all’ingresso degli impianti sportivi, fungere da filtro agli accessi anche concorrendo, laddove si renda necessario per garantire l’incolumità degli individui e prevenire o bloccare situazioni e condotte pericolose, nelle procedure di primo intervento che non comportino l’esposizione a profili di rischio. Permane l’obbligo di procedere a tempestiva segnalazione alle forze di polizia cui, se richiesto, va garantita la massima collaborazione. Fonte: Ministero dell’Interno

Fonte – Studio Cataldi

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Modena – finanziamenti per la formazione

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Pubblicato dalla Provincia di Modena un bando di 300 mila Euro per il finanziamento di attività formative destinate alla sicurezza sul lavoro. Per attività destinate alla formazione nei settori del territorio considerati maggiormente a rischio: agricoltura, edilizia, meccanica, trasporti, lavorazione delle carni e ceramica.

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Sicurezza strade – Cassazione: Anas non ha obbligo di apporre guardrail in tratti non pericolosi

In materia di responsabilità da cose in custodia, con la sentenza n. 15723, depositata il 18 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che deve escludersi un obbligo dell’Anas di sigillare la strada a mezzo di guardrail anche in tratti di strada non pericolosi. Questo è il contenuto della sentenza dei giudici di legittimità che hano quindi escluso la responsabilità del gestore della strada per il sinistro occorso ad automobilista fuoriuscito dalla sede stradale quando, considerate le caratteristiche del luogo teatro del sinistro, la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale non è un evento ipotizzabile se non per un comportamento suicidario, per un guasto tecnico, per una gravissima pertubazione fisica o psichica. In sostanza, hanno specificato gli Ermellini, non appare seriamente configurabile un obbligo dell’ ANAS di provvedere alla sigillatura della strada a mezzo di guardrail anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti.

Fonte: Studio Cataldi

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