Reati 231, il nuovo software per realizzare e gestire il D.lgs 231/01 in maniera ancora più rapida e sicura

Reati 231 è il software che consente di individuare e gestire le misure di controllo per tutte le aree aziendali e per tutti i reati previsti dal D.lgs 231/01. Il software permette partendo dalle aree aziendali di individuare i reati relativi e le misure di controllo, e viceversa. Un vero e proprio esperto 231 al tuo servizio!

Il software è indispensabile sia in fase di realizzazione che in fase di gestione del sistema 231.

Infatti Reati 231 consente di individuare rapidamente le misure di controllo per:

_ reato -> area aziendale->misura di controllo da applicare/verificare (modulo Reati e controlli)
_ area aziendale->reati->misura di controllo da applicare/verificare (modulo Analisi Aree a rischio)

Reati 231 ha una bancadati reati->area aziendale-> con oltre 400 misure di controllo. Un vero e proprio esperto D.lgs 231/01 da consultare in qualsiasi momento e per un numero illimitato di volte.

Per le aziende e i consulenti che devono impostare un sistema 231 ex-novo Reati 231 consente di individuare rapidamente:
_ i reati per ogni area aziendale
_ le aree aziendali partendo dai reati

semplificando la realizzazione della mappatura dei rischi necessaria per impostare il sistema documentale

Per le aziende che già dispongono di un sistema 231, Reati 231 è lo strumento ideale di supporto all’attività dell’ODV, in quanto permette di utilizzare la bancadati completa per creare check list di controllo e individuare eventuali verifiche da effettuare, o eventuali aree aziendali da monitorare.

Caratteristiche software Reati 231
1) Multiaziendale
2) La licenza consente di installarlo su 2 pc
3) Aggiornamenti inclusi per 12 mesi
4) Requisiti pc: presenza di Windows XP, VISTA, Windows 7

Maggiori informazioni

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Cassazione: indennizabilità dell’infortunio in itinere anche all’allieva del corso di formazione professionale Tratto da: Cassazione: indennizabilità dell’infortunio in itinere anche all’allieva del corso di formazione professionale

“La tutela dell’infortunio in itinere compete, in linea generale, alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa. Tali persone sono individuate attraverso le coordinate dell’art. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che indica le attività attività protette e dall’art. 4, D.P.R. cit., che indica le persone assicurate. (…) Una volta individuato il campo dei soggetti compresi nell’assicurazione, ed appurato che tra questi rientrano anche gli allievi che attendano alle attività indicate dall’art. 4 n. 5 del T.U., non vi è ragione per escludere questi ultimi dalla tutela apprestata dalla normativa antinfortunistica in tema di infortunio in itinere”. Con tali argomentazioni la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24485 del 21 novembre 2011, ha respinto il ricorso proposto dall’INAIL avverso la decisione con cui la Corte d’Appello, confermando la sentenza del giudice di primo grado, riteneva che la tutela assicurativa prevista dal T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in favore degli allievi dei corsi di formazione professionale, dovesse comprendere anche l’ipotesi dell’infortunio in itinere in quanto le disposizioni del testo unico non consentono di operare alcuna discriminazione tra l’infortunio in itienere occorso all’insegnante e quello occorso all’allievo. Il caso è quello di un’allieva di un corso di formazione professionale per l’acquisizione della qualifica di operatore tessile che, in conseguenza dell’infortunio in itinere subito lungo il tragitto tra l’azienda e la sua abitazione, dopo aver terminato una esercitazione pratica presso un laboratorio artigiano,chiedeva il proprio diritto alle prestazioni assicurative dovute dall’INAIL. La Suprema Corte, non condividendo l’assunto dell’INAIL volto a contestare l’indennizibilità dell’infortunio sul rilievo che la copertura assicurativa degli allievi non si estende anche agli infortuni in itinere, conferma la sentenza dei giudici di merito e precisa che “il legislatore ha inteso estendere l’ambito delle attività coperte dall’assicurazione sociale anche ad ipotesi di soggetti che, come nel caso in esame, svolgono un’attività che si risolve in un inserimento nel mondo del lavoro e che, nell’espletamento di tale attività, vengono a trovarsi nelle stesse condizioni di rischio del lavoratore subordinato”.

Tratto da: Cassazione: indennizabilità dell’infortunio in itinere anche all’allieva del corso di formazione professionale
(Fonte: StudioCataldi.it)

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Pubblicato Kit formazione 231


Kit Formazione 231è lo strumento per aziende e consulenti che devono realizzare i corsi di formazione inerenti il D.lgs 231/01 per i dipendenti.

Il Kit si compone di:
A) 96 slide in PowerPoint personalizzabili con relativo corso multimediale Formazione dipendenti D.lgs 231/01
Gli argomenti del corso sono:
_ Il D.lgs 231/01 – introduzione
_ Il Modello, il codice etico, il sistema disciplinare
_ L’organismo di vigilanza (composizione, attività, flussi informativi)
_ I reati e le sanzioni

B) Test di valutazione costituito da 20 quesiti in versione software (installabile su pc e rete aziendale) e in versione MS Word (da stampare e utilizzare nella formazione in aula)
C) modulistica corso (registro, modello di attestato, questionario di gradimento)

D) software gestione attività formativa Formazione DOC
Il software consente di:
_ registrare per ogni corsista i corsi frequentati, il curriculum, le esigenze formative, la valutazione annuale
_ calcolare le ore o i crediti formativi residui per ogni corsista
_ individuare per ogni corsista i corsi per i quali non è stata ancora raggiunto il credito formativo predefinito
_ individuare le scadenze dei corsi
_ individuare le scadenze di formazione dei singoli corsisti
_ stampare organigramma
_ stampare per ogni corsista i corsi a cui ha partecipato
_ Importare da MS Excel o MS Access le anagrafiche dei corsisti e dei corsi
_ realizzare il check-up formazione, che consente di individuare quali siano gli obblighi formativi non rispettati, con i relativi consigli operativi per mettere a norma l’azienda!
Requisiti: Windows XP, VISTA; Seven o versioni superiori

Kit Formazione 231 permette:

_ alle aziende di risparmiare sui costi di formazione. I dipendenti possono così effettuare la formazione obbligatoria per legge, comodamente dal proprio pc. L’azienda risparmia sui costi diretti e indiretti, ottimizzando l’attività formativa. Il Kit può essere installato sulla rete Intranet aziendale o su server e permette così l’accesso anche a dipendenti di filiali, sedi distaccate, ecc. E’ richiesto che i pc abbiano la scheda audio.

_ ai consulenti di disporre di strumenti operativi già pronti risparmiando tempo e denaro nella preparazione delle attività formative

Accedi al video di presentazione

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La formazione D.lgs 231/01 dei lavoratori

Il D.lgs 231/01 richiede, tra le numerose prescrizioni, che tutto il personale dipendente sia formato e informato sui contenuti di tale normativa. Tale formazione deve essere tracciata e verificabile.

Per andare incontro a questo obbligo normativo, Edirama ha realizzato il corso on line D.lgs 231/01, che consente alle aziende di ridurre i costi di formazione in quanto:
_ il singolo dipendente può usufruire del corso in maniera autonoma
_ non è necessario organizzare costosi corsi in aula
_ non vi sono perdite di tempo e di denaro per trasferte presso aule di formazione.

Maggiori informazioni sono disponibili dal seguente link

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Gli errori della valutazione del rischio chimico

La valutazione del rischio chimico costituisce un’aspetto molto delicato sia nella compilazione che nella gestione del documento di valutazione dei rischi.
Frequentemente il datore di lavoro o il consulente, si trovano a dovere affrontare criticità che possono, in caso di controllo, determinare sanzioni.
Da un’indagine del 2010, presentata dal Dr. Gianfranco Sciarra, sono emersi errori sostanziali così riassumibili:
1) mancanta indicazione della metodologia utilizzata
2) utilizzo di metodologia di valutazione rischio chimico sconosciute
3) pur in presenza di valutazione del rischio sbagliata o insufficiente, il medico competente non l’ha contestata
4) assenza delle misure di esposizione anche nei casi in cui vi è obbligo di legge (cancerogeni).
In definitiva solo il 12,9% delle valutazioni del rischio chimico erano corrette.
Pertanto è importante verificare se la valutazione effettuata e registrata sul DVR è corretta, non solo per quanto concerne il calcolo del livello di esposizione e del rischio, ma anche per quanto concerne la metodologia utilizzata.

A tal fine, Sicurezzapratica.it ha realizzato il software Ispezione RCH, che permette di evidenziare eventuali aspetti sanzionabili relativi alla valutazione del rischio chimico.
Puoi accedere alla demo di questa importante novità dal seguente link

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Cassazione: infortuni sul lavoro. Quando il datore può cedere responsabilità Tratto da: Cassazione: infortuni sul lavoro. Quando il datore può cedere responsabilità

Con la sentenza 27 ottobre 2011, n. 1440, la Corte di Cassazione ribadisce che, in materia di diritto del lavoro, il datore di lavoro può cedere la responsabilità per violazione delle norme infortunistiche solo delegando la conduzione e l’individuazione dei lavori a terze persone. La delega deve essere completa e non generica, ossia deve avere l’accettazione del delegato, la prova delle sue capacità tecniche e sopratutto dei suoi poteri d’intervento e di spesa e deve risultare da atto scritto recante data certa. In particolare è decisivo il rilievo che il soggetto delegato sia munito di poteri gestori che consentano di esercitare concretamente ed efficacemente le funzioni a lui affidate. In senso contrario la delega sarà documento vago e privo della concreta indicazione e predisposizione dei poteri occorrenti. Venendo meno queste accezioni la responsabilità sarà solo del datore di lavoro.

Tratto da: Cassazione: infortuni sul lavoro. Quando il datore può cedere responsabilità
(Fonte: StudioCataldi.it)

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Ispezioni sicurezza del lavoro – i dati del Ministero del lavoro

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148.694 aziende, di cui ben 82.191, ossia circa il 55%, sono risultate irregolari, con un incremento del 18,69% del “differenziale” delle aziende ispezionate/aziende irregolari. Il numero dei lavoratori in nero complessivamente individuati nel 2010 dagli organi ispettivi dal Ministero nonché dell’INPS, dell’INAIL e dell’ENPALS rappresenta il 57,27% dei lavoratori irregolari (133.366 lavoratori “in nero” su un totale di 232.854 lavoratori irregolari) con un aumento, rispetto al 2009, del rapporto dell’11,89%. Un altro dato significativo sul quale riflettere riguarda
l’applicazione dell’istituto della sospensione dell’attività d’impresa disciplinato dall’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008.
Nel corso del 2010 risultano adottati 7.651 provvedimenti che sono, pertanto, quasi raddoppiati rispetto all’anno 2009 (4.770 sospensioni), di cui 7.591 per l’impiego di lavoro in nero, ossia di lavoratori occupati non risultanti dalla documentazione obbligatoria, in pratica per gli stessi è stata omessa la comunicazione preventiva dell’assunzione al centro dell’impiego mantenendo così i lavoratori occultati, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, e 60 per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro quasi esclusivamente in edilizia. È opportuno osservare che cominciano a lievitare anche le sospensioni per illeciti in materia di sicurezza che, almeno fino a oggi, hanno giocato un ruolo marginale ma che, anche con l’attuazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), introdotto con l’art. 8, D.Lgs. n. 81/2008 (che a breve dovrebbe prendere vita dopo le richieste di chiarimenti e le indicazioni del Garante
per il trattamento dei dati personali), potrebbe trovare una spinta decisiva per l’applicazione anche da parte degli altri organi di vigilanza. Inoltre, sempre nel corso del 2010, sul fronte degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro ne sono stati contestati 38.357 a fronte di n. 26.404 del 2009 (+ 45%); una maggiore attenzione è stata riservata anche alla tutela fisica delle lavoratrici madri (spesso, a dire il vero, presa solo marginalmente in considerazione nei documenti di valutazione dei rischi) e anche in questo caso sono state contestate 973 ipotesi di reato a fronte di 661 registrate nel 2009 (+ 47%).

Fonte: Ambiente e Sicurezza
Scarica il rapporto Annuale 2010 del Ministero del Lavoro

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Cassazione Penale, Sez. 4, 03 ottobre 2011, n. 35846 – Schizzo di acido in un occhio e mancanza di misure di prevenzione

Responsabilità per infortunio occorso ad una dipendente della ditta M. s.p.a., appaltatrice di servizi nell’Ospedale Baggiovara, gestito dall’A.U.S.L di Modena, con mansioni di addetta alle pulizie.

A seguito di uno schizzo di acido in un occhio, la predetta aveva riportato lesioni gravissime e, a distanza di due anni, non era ancora guarita. L’infortunata denunciava la mancata adozione, a suo tempo, da parte del datore di lavoro delle misure di prevenzione specifiche (occhiali protettivi) e il mancato svolgimento dei corsi di formazione ad hoc che consentissero al personale dipendente di utilizzare le sostanze con le modalità corrette e piena cognizione dei rischi lavorativi.

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia della persona offesa avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Modena in data 29.9.2010 nel procedimento instaurato nei confronti di F.M. più 3.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco Presidente
Dott. MASSAFRA Umberto rel. Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco M. Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:
1) D.N.E. N. IL (OMISSIS);
contro
F.M. N. IL (OMISSIS);
P.G. N. IL (OMISSIS); A.S. N. IL (OMISSIS); M.S. N. IL (OMISSIS);
Avverso il decreto n. 6151/2009 GIP TRIBUNALE DI MODENA, del 29/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
lette le conclusioni del PG Dott. EUGENIO SELVAGGI;
che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
atti al GIP di Modena.

FattoDiritto

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di D.N. E., persona offesa, avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Modena in data 29.9.2010 nel procedimento instaurato nei confronti di F.M. + 3, con cui veniva, altresì, dichiarata l’inammissibilità della proposta opposizione perchè priva dell’indicazione di nuovi elementi di prova.
Come sinteticamente esposto in ricorso, il procedimento penale in questione aveva trovato origine in una denuncia-querela per un infortunio sul lavoro subito il 2.7.2008 dalla persona offesa, la quale aveva riportato lesioni gravissime a seguito di un schizzo di acido in un occhio, a causa del quale a due anni di distanza ancora non era guarita e, anzi, era stata di recente sottoposta a un secondo intervento chirurgico.

L’infortunio era avvenuto nell’esercizio delle proprie mansioni di addetta alle pulizie, come dipendente della ditta M. s.p.a., appaltatrice di servizi nell’Ospedale Baggiovara, gestito dall’A.U.S.L di Modena.

Il prodotto utilizzato rientrava tra le sostanze pericolose di cui al D.Lgs. n. 52 del 1997. L’infortunata denunciava la mancata adozione, a suo tempo, da parte del datore di lavoro delle misure di prevenzione specifiche (occhiali protettivi) e il mancato svolgimento dei corsi di formazione ad hoc che consentissero al personale dipendente di utilizzare le sostanze con le modalità corrette e piena cognizione dei rischi lavorativi, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d) e comma 2, lett. I), in relazione all’art. 36, comma 2, lett. b), n. 1. Tutta la documentazione medica acquisita confermava che le lesioni oculari erano qualificabili come conseguenza di causticazione da acido, esattamente sovrapponigli al rischio tipico del prodotto utilizzato dai dipendenti di M. s.p.a. come da scheda di sicurezza allegata.

Il Pubblico Ministero presso la Procura di Modena, iscritta la notizia di reato, ai sensi de artt. 590 e 583 c.p., delegava le indagini alla medesima A.U.S.L. di Modena, in funzione Polizia Giudiziaria, all’esito delle quali presentava una prima richiesta di archiviazione opposta dalla persona offesa. A seguito di opposizione, il Pubblico Ministero effettivamente delegava all’A.U.S.L. parte delle nuove indagini, dalle quali, tra l’altro, emergeva che corso del 2008, presso quella stessa sede, l’Ospedale di Baggiovara, gestito dall’A.U.SL Modena, vi erano stati altri otto infortuni per schizzi di acido negli occhi a dipendenti della M. s.p.a., dello stesso tipo di quello occorso all’opponente. Si confermava, peraltro, quanto già emerso dalle prime indagini, vale a dire che non fossero stati forniti occhiali protettivi a tutti i dipendenti e alla D.N. in particolare, e che prima dell’infortunio i corsi di formazione non fossero stati tenuti.

Il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale nella parte in cui il provvedimento impugnato aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione assumendo la carenza dell’indicazione di nuovi elementi di prova.
Rappresenta, in secondo luogo, i medesimi vizi sopra indicati, nella parte in cui il provvedimento aveva disposto l’archiviazione de plano, senza che fosse stata ritenuta l’infondatezza della notizia di reato, o meglio tale infondatezza era stata ritenuta, atteso il modulo prestampato con il sistema delle caselle da sbarrare adoperato, ma non era possibile comprendere il vero presupposto della statuizione (insussistenza della condotta tipica o del nesso causale o dell’evento). Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al GIP di Modena.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Mentre la seconda censura è inammissibile dal momento che il provvedimento di archiviazione è ricorribile per cassazione solo per violazione del contraddittorio, si deve ritenere fondato il primo motivo di ricorso, laddove si rileva che la motivazione fornita dal GIP è incongrua rispetto al contenuto dell’atto di opposizione, sia quanto alla testimonianza della Z. sia con riferimento alla richiesta estensione delle indagini anche oltre l’ambito della cooperativa, investendo, cioè, l’amministrazione ospedaliera.
Invero, la testimonianza della Z. era stata invocata in relazione alla diluizione dell’acido, circostanza sulla quale non era mai stata prima sentita, sicché illegittimamente il GIP ha completamente ignorato il primo tema di prova indicato non motivando in alcun modo al riguardo.
Inoltre, come rilevato dal P.G., pare indubitabile che il particolare ambiente di lavoro in cui doveva operare la p.o. fosse tale da poter richiedere verosimilmente la vigilanza di personale di quella struttura sanitaria, anche con riferimento all’uso del materiale di pulizia, sì da richiedere, in buona sostanza, anche una vigilanza o controllo al di fuori della società di pulizia.
Non possono costituire motivo di inammissibilità eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito dell’investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. Con la conseguenza che, in presenza di un’ammissibile opposizione della persona offesa, il G.I.P. non può che fissare l’udienza in camera di consiglio per la discussione, mentre qualora proceda “de plano” all’archiviazione, senza cioè ricorrere al procedimento camerale, il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio (tratto da Cass. pen., sez. 4, 22.5.2008, n. 25585).
Consegue l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.

Fonte: Osservatorio Olympus

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Cassazione Penale, Sez. 4, 03 ottobre 2011, n. 35822 – Responsabilità di un lavoratore per la morte di un collega

Responsabilità di un datore di lavoro (G.), di un responsabile del servizio di Prevenzione e protezione (B.) e di un lavoratore (Ch), tutti operanti nell’ambito della Società “Agricola Industriale F. S.p.a.”, per la morte di altro operaio della suddetta società.

In particolare Ch., operaio addetto alla manovra di un telaio mobile -posto all’Interno dell’azienda – ed adibito al caricamento di tegole essiccate dal magazzino ad un nastro trasportatore, aveva azionato il predetto telaio senza essersi preventivamente assicurato che alcuno si trovasse nell’area di manovra del macchinario: conseguentemente la vittima Ci. era stata colpita dal macchinario in movimento ed era deceduto in conseguenza delle gravi lesioni emorragiche interne subite.

Il G. e il B. furono imputati per avere, nelle rispettive qualità sopra indicate e in violazione del D.Lgs. n. 547 del 1955, art. 68 e delle espresse indicazioni contenute nel libretto di uso e manutenzione del macchinario, omesso di attivarsi onde impedire, con cancelli o altri strumenti, che i lavoratori potessero transitare nella zona operativa del macchinario, con conseguente ed evidente pericolo della loro incolumità.

Condannati in primo grado, vengono tutti assolti in secondo grado perchè il fatto non sussiste – Ricorrono per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze e i difensori e procuratori speciali delle parti civili.

I ricorsi nei confronti di G.R. e B.M. sono infondati e vanno respinti.
La sentenza impugnata va invece annullata nei confronti di Ch. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Quanto alla posizione dei primi due, la Corte afferma che non è mai stato contestato a tali imputati il difetto di organizzazione della sicurezza per l’intervento manutentivo in questione, in conseguenza del quale la vittima sarebbe venuta in contatto con le parti meccaniche: non può configurarsi dunque il nesso causale tra la condotta colposa loro attribuita, che concerne la generica sicurezza del luogo di lavoro nel corso nel normale ciclo produttivo, e l’evento. Nel corso nel normale ciclo produttivo infatti (cioè durante il consueto funzionamento dei macchinari) erano previsti i cancelli (la cui assenza era stata rilevata dai tecnici della USL) poi installati ma di certo a nulla potevano servire in occasione delle operazioni di manutenzione che presupponevano l’arresto del moto della macchina proprio per consentire l’indispensabile accostamento fisico dell’operatore ad essa per eseguire l’intervento.

Nel caso di specie, il generale richiamo all’art. 2087 cc, formulato dal ricorso delle parti civili, non può comportare un’attribuzione di responsabilità oggettiva, dovendosi pur sempre individuare le specifiche e doverose misure prevenzionali che, in relazione alla peculiare attività manutentiva, sarebbero state funzionalmente necessarie a tutelare l’incolumità del lavoratore e la cui omissione sia risultata causalmente efficiente dell’infortunio: tali certo non erano nè i dispositivi di sicurezza, che, come sopra rilevato, attenevano alla fase di normale funzionamento del macchinario e non già agli interventi manutentivi che devono necessariamente svolgersi in condizione di stasi, nè l’onere d’informazione con cui, appunto per l’indispensabile preventiva inattività della macchina ai fini dell’effettuazione delle operazioni di manutenzione, nulla di particolare si poteva prescrivere (e nulla è stato segnalato persino dai ricorrenti) essendo del tutto ovvi e necessariamente conosciuti dall’addetto alla manutenzione C. e dal suo collaboratore Ch., i pericoli connessi al riavviamento della macchina, prima della definitiva ultimazione della riparazione.

Ne consegue che a diverse conclusioni deve pervenirsi per quel che concerne la posizione del Ch..
Quanto alla sua responsabilità infatti, dalle deposizioni di un teste si deduce che la riparazione era stata ultimata quando l’imputato rimise in funzione (o almeno avviò in modalità automatica) il macchinario senza assicurarsi che la zona fosse libera, ed anzi, come ammesso anche nell’atto di appello, l’infortunio avvenne fuori dal campo visivo del Ch. perchè, stando alla postazione dei comandi doveva guardare dalla parte opposta. Sicché se l’avviamento avvenne sostanzialmente alla “cieca” è certamente contraddittoria ed illogica la risoluzione di escludere la condotta colposa ascrivibile al Ch. che non si assicurò preventivamente che alcuno (ed in particolare il Ci., che assieme a lui aveva poc’anzi operato sul macchinario), si trovasse nell’area di manovra del macchinario.

Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco Presidente
Dott. MASSAFRA Umberto rel. Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
2) D.V.R. (parte civile);
3) C.N., N. IL (OMISSIS) (parte civile);
contro
C.F., N. IL (OMISSIS) (imputato assolto);
G.R., N. IL (OMISSIS) (imputato assolto);
B.M., N. IL (OMISSIS) (imputato assolto);
SOCIETÀ’ AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA F. SPA (responsabile civile);
Avverso la sentenza n. 1110/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 20/04/2009;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale Dott. CARMINE STABILE che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Udito, per la p.c. D.V.R. anche nella qualità di esercente la qualità di genitore del figlio C.L., il difensore di fiducia avvocato Bonacci Antonio del Foro di Arezzo, anche quale sostituto processuale dell’avv. Grazi Maurizio, difensore di fiducia della parte civile C.G., che deposita le conclusioni per le parti civili;
Udito, per G.R. e B.M., l’avvocato Ducei Michele del Foro di Firenze quale sostituto processuale dell’avvocato D’Avirro Antonio, difensore di fiducia, che chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza in data 20.4.2009 la Corte di Appello Firenze, in riforma di quella emessa in data 19.1.2007 dal Giudice monocratico del Tribunale di Arezzo – Sezione distaccata di Montevarchi – assolveva Ch.Fa., G.R. e B.M. (il primo già condannato alla pena condonata di mesi sei di reclusione gli altri due a quella, condonata anch’essa, di mesi otto di reclusione ciascuno previo riconoscimento per entrambi delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili con congrue provvisionali) perchè il fatto non sussiste dal delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro (in data (OMISSIS)).

Ai predetti era contestato nelle rispettive qualità:
“Il G., di datore di lavoro; il B., quale responsabile del servizio di Prevenzione e protezione; il Ch., quale lavoratore, operanti nell’ambito della Società “Agricola Industriale F. S.p.a.” corrente in (OMISSIS), per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza ed inosservanza di norme di legge ed in particolare:
Il Ch. per avere, quale operaio addetto alla manovra di un telaio mobile -posto all’interno dell’azienda – ed adibito al caricamento di tegole essiccate dal magazzino ad un nastro trasportatore, azionato il predetto telaio senza essersi preventivamente assicurato che alcuno si trovasse nell’area di manovra del macchinario, cagionato la morte di CI. che, anch’gli dipendente della Società predetta, e trovandosi nei pressi del telaio mobile avendovi da poco prima eseguito una riparazione, veniva colpito dal macchinario in movimento e decedeva in conseguenza delle gravi lesioni emorragiche interne subite. Il G. e il B. per avere, nelle rispettive qualità sopra indicate e in violazione del D.Lgs. n. 547 del 1955, art. 68 e delle espresse indicazioni contenute nel libretto di uso e manutenzione del macchinario, omettendo di attivarsi onde impedire, con cancelli o altri strumenti di delimitare, che i lavoratori potessero transitare nella zona operativa del macchinario, con conseguente ed evidente pericolo della loro incolumità, concorso con tale omissione a cagionare la morte di CI.”.

Secondo la sentenza impugnata, era incontroverso che il 15.4.2002 l’operaio CI. durante il lavoro nella fabbrica di laterizi della s.p.a. Agricola Industriale F., della quale era dipendente, morì per un infortunio. Era pure incontroverso che il C rimase schiacciato nella fascia addominale fra la parte terminale di un nastro trasportatore ed un piano che con un movimento alternato prelevava laterizi da rastrelliere e li trasferiva sul nastro trasportatore.
Il predetto piano, quindi, in una fase del suo movimento, si allontanava dalla parte esterna del nastro trasportatore ed in un’altra fase tornava ad accostarsi ad esso.
Il movimento in questione veniva compiuto automaticamente secondo le operazioni programmate della macchina.
Nella fase dell’allontanamento tra l’estremità del nastro trasportatore ed il piano stava uno spazio di qualche metro.
Il C. rimase schiacciato perchè si trovò nello spazio predetto mentre il piano tornava verso il nastro trasportatore.
Il C. era addetto alla manutenzione delle macchine e nel tempo immediatamente precedente l’infortunio aveva eseguito, come ricorrentemente, la sostituzione di un componente (un meccanismo di freno) essenziale per il buon funzionamento del piano, di cui si è detto.
L’operazione di manutenzione aveva richiesto che tutta la catena di trasporto dei laterizi, di cui la macchina bisognevole di manutenzione faceva parte, fosse fermata.
L’operazione di arresto della catena di trasporto, ai fini di operazioni di manutenzione, era programmata secondo criteri di sicurezza dirette ad escludere che la catena si riavviasse durante quelle operazioni anche per un intervento umano.
Vi era una postazione con i comandi relativi alla catena di trasporto e vi era un operaio ad essa addetto per quanto necessario durante il normale funzionamento della catena di trasporto.
In occasione dell’infortunio l’operaio addetto era il Ch..
Ad evitare che anche questo potesse rivviare quella catena mentre il manutentore C. eseguiva il suo intervento era anche previsto che il manutentore, prima di fare il suo intervento, oltre che fermare la catena di trasporto, prelevasse e tenesse con sè una chiave che era necessario reinserire per dare corso alle operazioni di riavviamento.
Non c’era dubbio, comunque, secondo le numerose risultanze, che il C eseguì il suo intervento di manutenzione e lo fece a macchina ferma (oltretutto l’intervento sarebbe stato impossibile a macchina in movimento).
Lo S., altro operaio in posizione sovraordinata, aveva testimoniato di essere andato ad informarsi dell’andamento del lavoro, ed aver trovato presso la postazione dei comandi il C. ed il Ch. dai quali aveva saputo che il funzionamento dell’impianto poteva ricominciare. Aveva riferito, altresì, di essersi allontanato in bicicletta ma che, fatta poca strada, era dovuto tornare indietro perche fu richiamato perchè sentì i segni dell’infortunio.
S. aveva dichiarato, anche, che potè (dopo l’infortunio) ancora scambiare qualche frase con il C. e che questo, alla domanda di come fosse avvenuto, gli rispose che il Ch. aveva dato il via.

La Corte territoriale ha ritenuto, quanto al G. e al B., che non era mai stato loro contestato il difetto di organizzazione della sicurezza per la specifica operazione di manutenzione ricorrente, per la quale il C. venne a contatto con le parti meccaniche e che la contestazione relativa ai cancelli era frutto di un equivoco dei tecnici della USL che avevano rilevato che l’impianto non era delimitato da barriere: ma questo rilievo riguardava la sicurezza del luogo di lavoro ma non un fattore di pericolo per l’intervento di manutenzione specifico. Escludeva, quindi, il nesso causale tra condotta colposa ed evento.
Quanto al Ch., mero compagno di lavoro della vittima, al quale era stata contestata la colpa generica di aver rimesso in funzione i macchinari alla cieca, la Corte ha rilevato l’assenza di certezze sulla scorta delle risultanze acquisite, in quanto anzi risultava che i macchinari erano stati rimessi in movimento a intervento di manutenzione ultimato o quasi ultimato dallo stesso C. (testi T. e L.): ipotizzava la Corte che probabilmente il C, dopo l’intervento, fece ripartire, assieme al Ch., l’impianto (come sostenuto in appello dal Ch.) e tornò ad avvicinarsi al punto in cui aveva fatto il suo intervento per le constatazioni di prova, lasciando nell’ambito degl’interrogativi irrisolti perchè il C. avesse indugiato nella posizione dell’infortunio fino a rimanere incastrato ad opera di un elemento meccanico che si muoveva lentamente e al quale avrebbe potuto agevolmente sottrarsi.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze e i difensori e procuratori speciali di delle parti civili costituite D.V. R., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio C.L., e C.N..

Il primo deduce il vizio motivazionale, ed in particolare la contraddittorietà della decisione con le emergenze degli atti del processo.
Evidenzia che, dopo l’intervento manutentivo effettuato dal C, era stata riavviata la macchina con la chiave in possesso del C.
Il Ch. aveva poi, con l’assenso del C, effettuato le manovre di messa a punto manuale ed aveva avviato la modalità automatica: solo a quel punto il C. si era allontanato dalla consolle con la sua cassetta degli attrezzi (come da testimonianza N.), attraversando lo spazio interessato dal movimento del piano orizzontale, zona estremamente pericolosa, poiché (come da consulenza dell’ing. Ca. a pag. 10) all’ingresso del nastro trasportatore erano presenti fotocellule che avevano funzione di interrompere il movimento nel caso in cui non fosse registrato il transito di materiale sicché il C, allorché rimase schiacciato “interrompeva il segnale della fotocellula e quindi non interrompeva il ciclo automatico” perchè la sua presenza era recepita dal macchinario come transito di materiale.
La inidoneità delle cordicelle quali elementi di protezione della zona estremamente pericolosa era riconosciuta da tutti e all’epoca sarebbe già necessario non solo la sostituzione delle cordicelle con cancelli chiusi ma anche munire questi ultimi di microinterruttori come avvenuto dopo l’infortunio allorché furono effettivamente installati microinterruttori che impedivano i movimenti della macchina a cancelli non chiusi; dispositivo, questo, che avrebbe certamente impedito l’infortunio.
Contesta le versioni fomite dal G. e dal B. nei rispettivi atti di appello, secondo i quali il C. non aveva terminato la riparazione ed era rimasto schiacciato prima di riavvitare i bulloni del piattello frenante, che si poggiavano sulle testimonianze di due elettricisti smentite dalle dichiarazioni di altri testi. La Corte aveva ancora ignorato che, secondo quanto riferito da taluni testi (indicati), vi era l’uso degli operai di passare per risparmiare tempo attraverso la zona pericolosa mentre l’impianto era acceso e da ciò traeva la conseguenza che il Ch. avesse posto in funzione la modalità automatica, senza prestare attenzione alla presenza del C. e senza alcun controllo visivo.

I difensori delle parti civili deducono:
1. l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 43 c.p. e la manifesta illogicità e contraddittorietà e mancanza della motivazione.

Assumono l’erroneità giuridica e l’illogicità nell’affermare che il Ch., al momento del fatto, era addetto alla manovra manuale della macchina, che ne riavviò il movimento senza poter osservare dalla propria postazione i movimenti del C. e al contempo ritenere che nessuna regola cautelare di tutela preventiva dell’incolumità del proprio compagno di lavoro fosse stata violata dal Ch., a tal proposito ricordando le parole del C. riferite al teste S. (di cui in sentenza).
Rilevano, altresì, che o la formula assolutoria era errata (poiché avrebbe dovuto essere perchè il fatto non costituisce reato per mancanza di colpa) ovvero che il nesso causale era stato interrotto dalla condotta della vittima, che richiedeva particolari condizioni e presupporti.

2. Ancora i medesimi vizi sopraindicati, ma con riferimento all’obbligo specifico di dotare i macchinari impiegati dei dispositivi di sicurezza, nonché dell’obbligo generico in capo al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione di garantire la sicurezza del luogo di lavoro e di tutelare l’incolumità dei lavoratori.
Evidenziano che era stata anche contestata la colpa generica e quindi anche gli obblighi derivanti dall’art. 2087 cc. e dalle leggi speciali sì che era stata omessa la valutazione del rischio e d’informazione in ordine ai pericoli collegati alla macchina; la violazione delle norme che impongono di dotare le macchine dei necessari dispositivi di sicurezza; la riconducibilità causale dell’infortunio mortale (anche) alle condotte negligenti del datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione con esclusione dell’interruzione del nesso causale da parte della condotta del lavoratore.
Sono state depositate due memorie difensive nell’interesse di Ch.Fa., con le quali si ribadisce l’estraneità del medesimo al reato contestatogli eccependo con la prima anche l’intervenuta prescrizione del reato.

Diritto

I ricorsi nei confronti di G.R. e B.M. sono infondati e vanno respinti.
Invero, la motivazione della sentenza impugnata s’appalesa, quanto alla posizione di costoro, ampia e congrua, nonché esente da vizi logici o giuridici. E’ pacifico che il C, addetto alle operazioni di manutenzione, si fosse portato presso la macchina proprio per espletare tale specifica incombenza coadiuvato dal collega Ch.: ne consegue che, come correttamente osservato dalla Corte distrettuale, non essendo stato giammai contestato a tali imputati il difetto di organizzazione della sicurezza per detto ricorrente intervento manutentivo, in conseguenza del quale il C. sarebbe venuto in contatto con le parti meccaniche, non può configurarsi il nesso causale tra la condotta colposa loro attribuita, che concerne la generica sicurezza del luogo di lavoro nel corso nel normale ciclo produttivo (cioè durante il consueto funzionamento dei macchinari) per la quale erano previsti i cancelli (la cui assenza era stata rilevata dai tecnici della USL) poi installati e che di certo a nulla potevano servire in occasione delle operazioni di manutenzione che presupponevano l’arresto del moto della macchina proprio per consentire l’indispensabile accostamento fisico dell’operatore ad essa per eseguire l’intervento.

E’ vero che nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d’imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l’aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione (Cass. Pen. Sez. 4, Ord. n. 38818 del 4.5.2005, Rv. 23242), ma è anche vero che ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 c.p.p. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Cass. Pen. Sez. 3, n. 15655 del 27.2.2008, Rv. 239866).

Nel caso di specie non risulta, nei riguardi degl’imputati B. e G., attraverso la mera indicazione dell’addebito di colpa generica, una correlazione tra questa e lo specifico fatto descritto nell’imputazione, quale emergente dall’istruttoria dibattimentale né il generale richiamo all’art. 2087 cc, formulato dal ricorso delle parti civili, può comportare un’attribuzione di responsabilità oggettiva, dovendosi pur sempre individuare le specifiche e doverose misure prevenzionali (peraltro ulteriori rispetto a quelle, già consistenti ed adeguate, descritte nella parte espositiva) che, in relazione alla peculiare attività manutentiva, sarebbero state funzionalmente necessarie a tutelare l’incolumità del lavoratore e la cui omissione sia risultata causalmente efficiente dell’infortunio: tali certo non erano nè i dispositivi di sicurezza, che, come sopra rilevato, attenevano alla fase di normale funzionamento del macchinario e non già agli interventi manutentivi che devono necessariamente svolgersi in condizione di stasi, nè l’onere d’informazione con cui, appunto per l’indispensabile preventiva inattività della macchina ai fini dell’effettuazione delle operazioni di manutenzione, nulla di particolare si poteva prescrivere (e nulla è stato segnalato persino dai ricorrenti) essendo del tutto ovvi e necessariamente conosciuti dall’addetto alla manutenzione C. e dal suo collaboratore Ch., i pericoli connessi al riavviamento della macchina, prima della definitiva ultimazione della riparazione (ivi compresa, cioè, la prova finale).

Ne consegue che a diverse conclusioni deve pervenirsi per quel che concerne la posizione del Ch..
Giova premettere, al riguardo, che non risulta contestata una vera e propria colpa commissiva, anziché omissiva, come indicato nella sentenza impugnata e richiamato nella memoria difensiva, bensì pur sempre quella omissiva di doverosi preventivi controlli circa l’assenza di persone nell’area di manovra del macchinario. Peraltro, la tipologia della colpa contestata non può certo comportare l’inapplicabilità dell’aggravante di cui all’art. 589 c.p., comma 2 con il conseguente decorso del termine prescrizionale secondo la normativa vigente (art. 157 c.p. nella nuova formulazione). Invero, l’imputazione risulta formulata indistintamente nei confronti di tutti gli imputati con l’indicazione dell’aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche, e nulla esclude che la posizione di garanzia possa, seppur transitoriamente, esser assunta da un altro dipendente nel corso delle sue specifiche e contingenti incombenze di collaborazione con la vittima, con colposa violazione degli oneri di controllo (preposti sulla sicurezza ed incolumità altrui e segnatamente del collega di lavoro) da cui era gravato nell’occasione.

Per il resto, risulta palesemente illogica e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla posizione del Ch..

Infatti, dapprima sostiene che le risultanze non avevano fornito certezze circa la colpa commissiva ascritta in imputazione a tale imputato, ma subito dopo, richiamando le deposizioni di due testi ( T. e L.) afferma che fu lo stesso C. a rimettere in moto i macchinari ad intervento ultimato o (quasi ?) ultimato.
Invero, la mera ipotesi avanzata dalla Corte territoriale relativa all’allontanamento del C. dalla consolle dopo aver messo in funzione insieme al Ch. la macchina (ovviamente con l’ausilio anche della chiave in suo possesso, che, in via cautelare era trattenuta, come previsto, dal C. durante l’intervento), collide nettamente con quanto riferito dal teste S. e riportato nella parte espositiva della sentenza (ma da questa poi non adeguatamente considerato ai fini della ricostruzione del fatto), secondo cui il C, dopo l’infortunio, a domanda di come questo fosse avvenuto, gli aveva risposto che il Ch. “aveva dato il via” e ciò mentre, prima dell’incidente il C. e il Ch., trovati dallo S. presso la postazione dei comandi, gli avevano comunicato che il funzionamento dell’impianto poteva riprendere (ma nulla di più preciso riferisce in ordine a quando – salvo la circostanza che, fatta poca strada in bicicletta dopo essersi allontanato, aveva sentito i segni dell’infortunio – e da chi sia stato poi effettivamente messo in funzione il macchinario).

Tali dichiarazioni inducono a ritenere che la riparazione fosse stata ultimata, ma che solo successivamente il Ch., al quale il C. evidentemente, prima di allontanarsi dalla consolle, aveva consegnato la chiave in questione, in qualche modo (ed inaspettatamente, atteso quanto poi riferito dal C. allo S.) abbia rimesso in funzione (o almeno avviato in modalità automatica) il macchinario senza assicurarsi che la zona fosse libera, ed anzi, come ammesso anche nell’atto di appello (v. sent. p. 3), l’infortunio avvenne fuori dal campo visivo del C. perchè, stando alla postazione dei comandi doveva guardare dalla parte opposta. Sicché se l’avviamento avvenne sostanzialmente alla “cieca” è certamente contraddittoria ed illogica la risoluzione di escludere la condotta colposa ascrivibile al Ch. che non si assicurò preventivamente che alcuno (ed in particolare il C, che assieme a lui aveva poc’anzi operato sul macchinario), si trovasse nell’area di manovra del macchinario.
L’inconoscibilità delle ragioni per le quali il C. (certamente esperto intenditore del macchinario sul quale ricorrentemente interveniva e ben consapevole dei rischi inerenti all’attivazione di esso e alla lenta tempistica del suo movimento) decise di transitare dinanzi al macchinario non implicano che esso fosse già da prima in movimento, come ipotizzato dalla sentenza impugnata ed anzi, la preventiva attivazione della macchina mal si concilia con la predetta frase del C. riferita “de relato” dallo S..
Consegue il rigetto dei ricorsi confronti di G.R. e B.M..

La sentenza impugnata va invece annullata nei confronti di Ch. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze che dovrà compiutamente rivalutare gli elementi ricostruttivi del fatto e della condotta tenuta nell’occasione dal Ch. alla luce delle considerazioni sopra svolte.
A tale Giudice di rinvio si ritiene di demandare anche il regolamento delle spese per il presente giudizio tra questo imputato e le parti civili.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi nei confronti di G.R. e B. M.. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ch.
F. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze cui demanda anche il regolamento delle spese per il presente giudizio tra questo imputato e le parti civili.

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Cassazione Penale, Sez. 4, 03 ottobre 2011, n. 35824 – Crollo di un muro e morte di un lavoratore: ruolo dei datori di lavoro e del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione

Responsabilità di due soci di un’impresa edile (B.C. e Be.Ma.) e del progettista e direttore dei lavori (B.M.) per omicidio colposo in danno di un dipendente investito dal crollo di un muro in costruzione, nell’ambito di lavori edilizi appaltati alla suddetta ditta edile, finalizzati al recupero a fini abitativi di un sottotetto preesistente.

In primo grado veniva assolto solo il coordinatore (per la sicurezza) in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (P.L.), poi condannato dalla Corte d’appello di Milano.

Ricorrono in Cassazione i due soci della snc e il coordinatore per la sicurezza – La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di quest’ultimo limitatamente alla statuizione risarcitoria in favore della vittima e rigetta nel resto il ricorso. Rigetta inoltre i ricorsi dei due soci.

Quanto alla posizione dei soci, la Corte afferma che va rimarcato che la responsabilità del datore di lavoro per l’incidente accorso al lavoratore può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un contegno eccezionale od abnorme del lavoratore medesimo, esorbitante cioè rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute e come tale, dunque, del tutto imprevedibili. Tale non è stato, correttamente, ritenuto il comportamento avuto nell’occasione dalla vittima la quale, anzi, per eseguire l’ordine ricevuto da uno dei soci (che non tenne conto del rischio rappresentato dal muro non dotato di stabilità) di intonacare il muro, dovette procedere alla necessaria rimozione preventiva delle opere provvisionali, come appunto il travetto, operazione alla quale era intento poco prima del crollo del muro.

Quanto alla posizione del coordinatore per la sicurezza, correttamente la Corte d’appello ha ravvisato l’obbligatorietà della sua presenza sul cantiere: egli è titolare di un’autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche.

Orbene, il piano di coordinamento e sicurezza (P.S.C.) è redatto durante la progettazione dell’opera dal coordinatore per la progettazione, ma deve essere applicato nella fase esecutiva sotto la responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (nella specie il P.), ferma restando la responsabilità del committente e del responsabile dei lavori connessa alla verifica dell’adempimento del piano stesso. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore esercita, dunque, non soltanto compiti di vigilanza e di controllo; su di lui grava, invero, anche l’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. c), e cioè: “segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 12 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro”.
A tale obbligo squisitamente precauzionale, è palese che il ricorrente venne meno e ciò proprio per effetto dell’omissione della doverosa vigilanza e puntuali controlli ai quali era preposto.

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