Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23/9/2015 (Suppl. Ordinario n. 53) dei D.Lgs. nn. 148, 149, 150 e 151 è terminata l’attività del Governo diretta a dare attuazione alle deleghe contenute nella L. 183/2014 (Jobs Act).
Di questi, quelli che riguardano il mondo della salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:
- D.Lgs. 23 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
Il D.Lgs. 151/2015 riporta nuove semplificazioni per la sicurezza e diverse modifiche al D.Lgs. 81/2008 e al DPR 1124/1965, mentre il D.Lgs. 149/2015 prevede il riordino dell’attività ispettiva e l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del Lavoro.
Tra le varie novità introdotte dal D.Lgs. 151/2015, si segnalano le seguenti modifiche apportate al D.Lgs. 81/08:
- la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’INAIL di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
- lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
- il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL;
- la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica a carico del medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
- la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;
- l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
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