Rassegna 81 – le novità sicurezza lavoro di oggi 13/7/2015

Rassegna 81 – le novità sicurezza lavoro di oggi 13/7/2015
https://sicurezzapratica.com/rassegna-81/

Formazione
Quali formatori per la sicurezza sul lavoro?

Gestione sicurezza del lavoro
Prime osservazioni a proposito di revisione delle forme contrattuali e sicurezza sul lavoro
Verifiche obblgiatorie atrezature di lavoro
Il rischio colpo di calore sui luoghi di lavoro
Un percorso formativo sulla prevenzione dei fattori di rischio tipici del settore metalmeccanico

Alcool e droghe
Rischio alcol dipendenza: aspetti normativi e giurisprudenziali

Sentenze
Sul modello collaborativo per una corretta applicazione della sicurezza

Pubblicato in Rassegna stampa | Contrassegnato | Lascia un commento

Attivo il nuovo servizio Rassegna 81

Rassegna 81 è il nuovo servizio di aggiornamento rapido relativo alla sicurezza del lavoro

Con Rassegna 81 ricevi tutte le novità sulla sicurezza del lavoro raccolte quotidianamente in rete e nella carta stampata:
_ notizie
_ sentenze/giurisprudenza
_ documenti
_ slide formazione
_ rassegna stampa
_ quesiti e risposte pubblicate nei social network
_ software gratuito

Decine di fonti informative controllate ogni giorno, per non farti perdere alcuna informazione per semplificare la tua attività in ambito sicurezza del lavoro.
E con un click accedi direttamente alla fonte. Senza perdere tempo in ricerche inutili!
Il servizio è stato attivato lunedì 6/7/2015 e viene aggiornato quotidianamente.

Accedi all’anteprima della bancadati

Guarda il video su come funziona il servizio.

Quali vantaggi per te
1) risparmi tempo
2) aggiornamento rapido
3) accesso all’archivio Rassegna 81
4) nessun obbligo di rinnovo automatico

Rassegna 81 è disponibile in abbonamento annuale a 350 euro + Iva (c.a. 29 euro al mese)

Rassegna 81 regala ai nuovi abbonati i seguenti contenuti:
_ software DVR DOC per realizzare il documento di valutazione dei rischi
_ Oltre 1.200 slide in formato ppt per la formazione sicurezza del lavoro
_ software Ispezione 81 per simulare ispezione ASL
_ software DUVRI DOC per realizzare il DUVRI

Un regalo del valore di oltre 1.000 euro! Solo per i nuovi abbonati entro il 31/7/2015

Puoi effettuare il pagamento mediante carta di credito su protocollo sicuro PayPal.
Puoi abbonarti per 12 mesi anche con bonifico bancario – Importo Iva inclusa: 427 euro
IBAN – IT54Y0707202406029000604344 – Emil Banca intestato a Edirama di M. Rapparini – Una volta effettuato il bonifico inviare copia via fax allo 051-74.50.786 o via email a info@edirama.org

Maggiori informazioni? Tel. 051-35.38.38 oppure scrivi a info@edirama.org

Pubblicato in Guide pratiche | Contrassegnato , | Lascia un commento

Sentenza Cassazione sulla non adeguata formazione del lavoratore sul rischio specifico


Software Gestione Formazione in offerta con lo sconto di 200 euro

**************************************************************************************

Una sentenza della Corte di Cassazione, questa riguardante la formazione di un lavoratore, impartita ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ritenuta non idonea in relazione al rischio che lo stesso ha corso nello svolgimento della propria attività lavorativa. E’ relativa all’infortunio occorso ad un lavoratore durante le operazioni, in corso in un bosco, di “scosciamento” del ramo di un albero e cioè del taglio di un ramo allorquando lo stesso si trova in una posizione orizzontale. Secondo la suprema Corte l’infortunio era accaduto per non essere stato istruito sufficientemente il lavoratore sulle tecniche da utilizzare per il taglio dei rami di un albero nel caso che questi fossero inclinati tecniche diverse da quelle per il taglio di tronchi in posizione verticale, né era risultato che una valutazione del rischio specifico fosse stata fatta preventivamente dal datore di lavoro.

Fonte: Puntosicuro.it

Con sentenza del 2 8 novembre 2 013 il Tribunale di Sondrio condannava C.A. in ordine al reato di cui all’articolo 590 co.1, 2 e 3 alla pena di euro 300 di multa, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all’aggravante contestata, con il beneficio della non menzione ex art.175 c.p.. All’imputato, nella sua qualità di rappresentante legale della ditta Gì.CI. Di C.A. era stato contestato di avere cagionato per colpa generica e specifica lesioni personali comportanti una malattia guarita in giorni 61 al lavoratore K.I.. In particolare al C.A. era stato contestato di non avere adottato e di non avere fatto adottare nell’esercizio delle attività lavorative le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori ponendo altresì in essere condotte contravvenzionali già definite in via amministrativa e meglio descritte nei capi di imputazione. Il giorno 25 novembre 2010 infatti verso le ore 7.40 il lavoratore sopra indicato, mentre stava operando nel cantiere forestale, impegnato nel taglio di una pianta, veniva investito e travolto da una parte del tronco che si era spaccato longitudinalmente.
Avverso la sentenza emessa nel giudizio di primo grado il difensore dell’imputato proponeva appello.
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28 maggio 2014, confermava quella emessa nel giudizio di primo grado e condannava l’imputato al pagamento delle spese del grado.
Ritenevano i giudici della Corte territoriale che al lavoratore non fosse stata data una adeguata formazione, né una adeguata informazione a proposito delle tecniche di taglio delle piante inclinate. Inoltre nel documento di valutazione dei rischi non si leggeva alcuna valutazione a proposito del cosiddetto rischio di “scosciamento” che può insorgere nel caso di taglio di piante inclinate con una tecnica sbagliata. In tale situazione non era pertanto da ritenersi imprevedibile un anomalo comportamento del lavoratore.
Avverso la sopra indicata sentenza l’imputato, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento e censurandola per i seguenti motivi:
1) mancanza di motivazione con riferimento al motivo di appello relativo alla mancata applicazione degli articoli 20 e 59 T.U. delle leggi sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008 n.81) ex art. 606 comma 1 lett.e) c.p.p.. Nullità per inosservanza dell’art.597 c.p.p., motivo proposto ai sensi dell’art.606 lett.e) e altresì ai sensi dell’art.606 lett.a) c.p.p., configurando erronea applicazione delle predette norme del D.L.gs 81/2008 nonché dell’art.62 n.5 c.p.. Secondo la difesa i giudici di merito, sia quello di primo, sia quelli di secondo grado avevano sostanzialmente negato che al lavoratore infortunato fosse stato impartito l’ordine di procedere con un determinato tipo di taglio qualora la pianta da abbattere risultasse inclinata, ma non avevano negato che tale “indicazione tecnica” fosse stata effettivamente fatta conoscere all’infortunato. Pertanto, secondo la difesa, ci sarebbe violazione dell’art.20 del T.U. di cui sopra che impone al lavoratore di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro”, norma che trova addirittura una, seppur lieve, sanzione penale nell’art.59, disposizioni che egli è comunque tenuto a rispettare anche se non ne ha compreso non le modalità attuative, bensì lo “scopo ultimo”. In conclusione, secondo la difesa, il mancato rispetto della norma comportamentale enucleata dall’art.20 del T.U.S.L. diventa di per sé una condotta abnorme tale da escludere la responsabilità datoriale o comunque ridurla significativamente. Tale aspetto dovrebbe essere comunque adeguatamente valutato anche in ordine alla corresponsabilità dell’infortunato nella causazione dell’evento ai sensi dell’articolo 62 n.5 c.p. in relazione al trattamento sanzionatorio eventualmente applicabile.
2) Art.606 lett.c) c.p.p.: travisamento della prova e conseguente difetto di motivazione. Secondo la difesa erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la tecnica di taglio che doveva essere adottata in caso di piante inclinate (diversa da quella per le piante “dritte”) “… non fosse né acquisita né adeguatamente collaudata”. Invece lo stesso lavoratore infortunato avrebbe dato contezza che egli aveva piena coscienza del fatto che le “piante storte” devono essere tagliate secondo una determinata tecnica. Egli pertanto, secondo la difesa, pur consapevole della necessità di un più laborioso taglio nel caso di pianta inclinata, avrebbe voluto “semplificarsi il lavoro” effettuando un taglio semplice, contravvenendo alle indicazioni che aveva ricevuto e che bel conosceva.

Diritto

Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene alla sussistenza della responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli e per quanto concerne la inesistenza della abnormità della condotta del lavoratore vittima dell’infortunio, i giudici della Corte territoriale hanno fornito una congrua e adeguata motivazione.
Si osserva infatti (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842 del 2.12.2003, Rv. 2293 69) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata supera il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Milano hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli. In particolare hanno evidenziato che al lavoratore non erano stati impartiti degli adeguati corsi di preparazione a proposito delle differenti tecniche di taglio nel caso di piante dritte e nel caso di piante inclinate, in quanto i corsi di formazione a cui il lavoratore infortunato aveva partecipato riguardavano il taglio in prossimità di linee elettriche, non essendo certo sufficiente a garantire la conoscenza delle tecniche di taglio il possesso del manuale del boscaiolo. I giudici della Corte territoriale evidenziavano altresì che il documento di valutazione dei rischi si preoccupava soltanto di evidenziare come il boscaiolo debba garantire uno spazio di caduta dell’albero tale da non creare pericolo per le persone, ma nessuna valutazione specifica del rischio di “scosciamento” era riportata.
Sulla base di tali considerazioni e della circostanza che l’imputato ed il collega S. avevano fornito in dibattimento una spiegazione delle tecniche di taglio degli alberi inclinati totalmente confusa, i giudici di merito sono giunti alla conclusione che tale tecnica non fosse né acquisita, né collaudata, tanto più che il teste S. aveva più volte ribadito che, allorquando non si sentiva sicuro, non tagliava le piante e si rivolgeva ai colleghi più esperti.
Infondati sono pertanto sia il primo che il secondo motivo di ricorso.
In tale contesto non è infatti condivisibile l’assunto della difesa secondo cui i giudici di secondo grado non avrebbero risposto al motivo di appello in cui si deduceva che il lavoratore infortunato non avrebbe adempiuto all’ordine impartitogli dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 20 e 59 T.U. delle leggi sulla sicurezza del lavoro (D.L.gs 9 aprile 2008 n.81) . Non poteva infatti pretendersi che egli obbedisse ad un ordine a proposito della tecnica da seguire nel taglio delle piante inclinate, senza ben conoscere, in quanto non gli erano state adeguatamente spiegate, le modalità di esecuzione, né i rischi a cui poteva andare incontro in caso di esecuzione del taglio con modalità errate.
Correttamente quindi i giudici di merito non hanno ritenuto abnorme il comportamento del lavoratore infortunato che, nelle condizioni di cui sopra, ha proceduto con un taglio normale pur in presenza di una pianta inclinata.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14.05.2015

Pubblicato in Sentenze - normative | Contrassegnato | Lascia un commento

Scheda per la gestione del rischio su strada dei veicoli aziendali

dvrdoc

 

 

 

 

Software DVR DOC 2015 – nuova versione del software per realizzare
il documento di valutazione dei rischi – Pacchetto completo con 8 software in omaggio
************************************************************************

Il rischio infortunio legato alla circolazione su strada dei veicoli ad uso aziendale

Oggetto dell’allegato
Gestione del rischio legato alla circolazione su strada dei veicoli ad uso aziendale.

Esclusioni
Infortuni in itinere [1]

Termini e definizioni
Veicolo: ogni mezzo di trasporto elencato al c. 1 dell’art. 47, Titolo III, d. lgs. n. 285/92 – Nuovo Codice della Strada, lettere dalla C alla I. I veicoli di cui alla lettere da L a N del medesimo articolo sono considerati per la sola circolazione su strada.
Strada: destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Scopo
Definire una metodologia per valutare i rischi da infortuni legati alla circolazione su strada dei veicoli ad uso aziendale
Definire i criteri e le modalità organizzative per gestire, controllare, prevenire e minimizzare il rischio infortuni per i lavoratori alla guida e a bordo, legato alla circolazione dei veicoli su strada

Risultati attesi
La gestione efficace dei rischi connessi alla circolazione su strada dei veicoli ad uso aziendale individuando le principali cause di situazioni potenzialmente pericolose per i lavoratori alla guida e a bordo dei veicoli e ridurre il fenomeno infortunistico

Normativa applicabile
d. lgs. n. 285/92 e s.m.i. – Nuovo Codice della strada
d. lgs. n. 81/08 e s.m.i.
normativa specifica territoriale

Azioni
1. Individuare, valutare e gestire i pericoli e i rischi di infortuni legati alla circolazione su strada dei veicoli attraverso metodologie di lavoro standardizzate. I criteri della valutazione dei rischi suddetti prenderanno in considerazione i fattori di rischio che possono incidere sulla sicurezza del lavoratore, come di seguito riportati:
– fattori umani: comportamenti alla guida, stato psico-fisico del conducente e condizioni di salute
– fattori organizzativi e gestionali delle attività lavorative quali ad esempio:
. modalità di comunicazione e di informazione
. gestione della formazione e dell’addestramento
– fattori organizzativi e tecnici delle attività lavorative quali ad esempio:
. gestione del parco macchine
. gestione della manutenzione dei veicoli e delle dotazioni di sicurezza degli stessi
. gestione delle interferenze
– fattori ambientali determinati da
. tipologia di percorso, viabilità, traffico
. condizioni metereologiche

2. Pianificare, attuare e verificare l’efficienza delle misure più adeguate attraverso:
– la definizione della priorità degli interventi
– l’individuazione di risorse umane, strumentali ed economiche
– l’individuazione e la misurazione degli indicatori di prestazione.

Ruoli e responsabilità
Datore di Lavoro
1. Approva la metodologia per la valutazione del rischio infortuni legato alla circolazione dei veicoli su strada per i lavoratori alla guida e a bordo

2. Effettua la valutazione dello specifico rischio

3. Garantisce, per ciò che riguarda la gestione dei fattori umani di rischio:
– informazione, formazione e addestramento sui comportamenti corretti
– addestramento sulle procedure di comunicazione e in particolare sulle modalità di segnalazione di infortuni, quasi incidenti guasti e emergenze in generale
– coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori a tutti i livelli di responsabilità
– promozione dei comportamenti corretti attraverso campagne di sensibilizzazione.
– predisposizione, applicazione e aggiornamento procedure specifiche quali:
. indagini su abuso di alcol e consumo di droghe, ove consentito
. segnalazioni di incidenti, guasti etc da parte dei lavoratori
. gestione delle segnalazioni di infrazioni stradali e registrazione di incidenti riconducibili a comportamenti inadeguati o manovre e operazioni pericolose
. analisi e valutazione dei provvedimenti disciplinari imputabili a infrazioni stradali o incidenti riconducibili a comportamenti inadeguati o manovre e operazioni pericolose
. proposte di miglioramento da parte dei lavoratori
. feedback ai lavoratori delle segnalazioni e delle proposte di miglioramento.

4.Garantisce, per ciò che riguarda i fattori organizzativi e gestionali di rischio:
– il miglioramento continuo dei livelli di competenza e consapevolezza attraverso:
– la valutazione delle esigenze formative,
informative e di addestramento
– l’erogazione della formazione e dell’addestramento in funzione di:
. tipologia di lavoratori
. mansioni
. tipologia dei veicoli
. dati statistici degli infortuni legati allo specifico rischio
. comportamenti alla guida
. procedure di lavoro
. utilizzo delle attrezzature di lavoro
. report di audit

5. Realizza il “Piano Annuale di Informazione Formazione Addestramento” come da processo 4.1 delle LI SGSL-GATEF

6. Identifica e attua iniziative di sensibilizzazione riguardanti la prevenzione del rischio da infortuni legati alla circolazione dei veicoli su strada per i lavoratori alla guida e a bordo

7. Garantisce comunicazione, consultazione, partecipazione, rapporto con l’esterno attraverso la promozione, la registrazione, la conservazione e l’analisi delle segnalazioni di anomalie e guasti rilevati, anche in relazione ai fattori di rischio ambientali, da:
– autisti
– lavoratori presenti sul veicolo
– manutentori
– utenti e soggetti esterni, quali società di noleggio, compagnie assicurative, ecc.

8. Garantisce l’ottimale gestione delle emergenze come: incidenti stradali, avarie dei veicoli, malori dei conducenti, imprevisti legati a fattori esterni quali, ad esempio, condizioni ambientali, attraverso la definizione, l’applicazione e l’aggiornamento di una procedura per le modalità di segnalazione di incidenti stradali, guasti, anomalie, malori del conducente e/o dei lavoratori presenti sul veicolo

9. Predispone, applica e aggiorna procedure specifiche quali:
– gestione delle segnalazioni di anomalie o eventi dannosi accaduti in strada durante la circolazione su strada anche in tempo reale
– previsione dei possibili scenari di emergenza e dell’insieme delle misure e degli interventi idonei da attuare

10. Garantisce, per ciò che riguarda la gestione dei fattori organizzativi e tecnici di rischio:
– la programmazione e l’esecuzione di interventi manutentivi e l’adeguamento del parco automezzi secondo le prescrizioni normative vigenti, attraverso la verifica delle condizioni di efficienza e della riparazione dei guasti:
– disponibilità di automezzi in numero e per condizioni di funzionamento adeguati al servizio o all’attività da svolgere
. rilevazione in tempo reale di anomalie e guasti anche tramite check list
. corretto impiego dei veicoli
. corretta pianificazione ed esecuzione delle verifiche di funzionamento dei veicoli.
-Predispone, applica e mantiene aggiornate procedure specifiche quali la registrazione, effettuazione e controllo degli interventi di manutenzione da riportare in un apposito registro

11. Per ciò che riguarda i fattori ambientali di rischio:
– predispone risorse strumentali, umane ed economiche per la definizione, l’applicazione e l’aggiornamento di una procedura per le modalità di comunicazioni con l’esterno e per l’analisi delle segnalazioni, riguardanti:
. viabilità, stato delle strade e tipologia dei percorsi
. condizioni metereologiche
. morfologia del territorio
. densità della popolazione e flussi: “pendolarismo”, esodi legati a periodi di vacanza/festività, turismo
– predispone, applica e mantiene aggiornate procedure specifiche quali:
. segnalazioni sulle criticità del percorso (condizioni climatiche e di visibilità; traffico; stato della strada)
. tipologia dei percorsi (urbani, extraurbani, asfaltati, etc)
. adeguatezza e allestimento dei veicoli

Per l’attuazione delle misure:
– individuare e disporre adeguate risorse umane, strumentali ed economiche
– coinvolgere le strutture aziendali che gestiscono le risorse umane per assicurare il flusso di informazioni
– definire gli obiettivi di miglioramento specifico
– approvare gli indicatori di prestazione individuati dal RSGSL

Dirigenti
1. Attuano le misure stabilite dal Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa
2. Coordinano e verificano l’attuazione delle misure stabilite per la riduzione e/o la mitigazione dei rischi
3. Collaborano all’individuazione degli indicatori di prestazione

Preposti
1. Vigilano sul rispetto delle procedure e delle prestazioni
2. Segnalano tempestivamente al Datore di Lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta

Lavoratori
1. Utilizzano in maniera corretta gli automezzi aziendali dati in uso
2. Partecipano ai corsi di formazione ed addestramento
3. Segnalano eventuali anomalie, guasti, incidenti
4. Segnalano immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi/dispositivi ed eventuali condizioni di pericolo (anomalie, incidenti) di cui vengano a conoscenza (e gli eventuali accessi non autorizzati)

RSPP
1. Collabora con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi specifici
2. Propone nuove metodologie di valutazione del rischio o conferma quelle esistenti

Medico Competente
1. Collabora con il Datore di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione nelle attività di valutazione rischio di infortuni per i lavoratori legati alla circolazione su strada dei veicoli e nella stesura del Documento di Valutazione

RSGSL
1. Collabora con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi specifici
2. Verifica l’implementazione e l’aggiornamento delle eventuali procedure del processo
3. Registra e archivia la documentazione per la valutazione dei rischi di infortuni legati alla circolazione su strada dei veicoli e dei relativi aggiornamenti periodici
4. Individua e misura gli indicatori di prestazione relativi ai tre gruppi di fattori di rischio.

Responsabile delle risorse umane
1. Fornisce le informazioni di propria competenza necessarie per la gestione del rischio

Documentazione di riferimento
–      DVR
–      DUVRI
–      Libretto d’uso e manutenzione
–      Programmi di manutenzione dei veicoli
–      Procedure
–      Piano annuale di miglioramento
–      Piano annuale di Informazione, Formazione e Addestramento
–      Rapporti ISTAT-ACI relativi agli incidenti stradali
–      Dati INAIL sugli infortuni su strada (in occasione di lavoro)
–      Dati della sorveglianza sanitaria, accertamenti idoneità alla mansione
–      Cartella sanitaria e di rischio, laddove prevista
–      Analisi infortuni e quasi incidenti/incidenti
–      Registro infortuni
–      Rapporti su incidenti stradali in azienda
–      Sanzioni per violazioni al Codice della Strada
–      Rapporti su utilizzo veicoli aziendali (chilometri percorsi)
–      Registro delle manutenzioni
–      Rapporti di manutenzione dei veicoli
–      Verbali riunioni periodiche
–      Audit specifici del SGSL
–      Report di riunioni periodiche
–      Verbale di riesame della direzione

Indicatori di prestazione
I seguenti indicatori sono da riferire ad un periodo annuale
–      n° di contravvenzioni comminate
–      Dati di analisi di infortuni/incidenti/mancati incidenti legati al lavoro su strada
–      Gravità e frequenza degli incidenti stradali
–      Statistiche incidenti stradali
–      Segnalazioni di non corretto impiego del veicolo
–      Risultati dei protocolli specifici di sorveglianza sanitaria laddove prevista
–      Visite del Medico Competente su richiesta del lavoratore
–      Esiti della sorveglianza sanitaria, laddove prevista, con particolare riferimento all’uso di alcol e di sostanze psicotrope e stupefacenti
–      n° di non conformità e/o osservazioni derivanti da audit
–      Programmazione del lavoro: straordinari, turni, reperibilità, ferie, carichi di lavoro, orari
–      Pianificazione dei compiti: presenza di procedure; verifica della validità e dell’applicazione delle procedure; compatibilità tra responsabilità e incarichi
–      Formazione , informazione e addestramento
–      Verifica degli esiti della formazione e dell’addestramento
–      Modalità della comunicazione: riunioni, assemblee, email, documenti cartacei, video informativi, portali intranet aziendali, comunicazione verticale
–      Gestione delle dotazioni dei veicoli
–      Presenza di procedure e istruzioni di lavoro per la manutenzione degli automezzi
–      Liste di controllo di verifica dell’automezzo
–      Organizzazione e verifica della manutenzione degli automezzi
–      Segnalazioni di modifiche dei dispositivi di sicurezza, del veicolo o di parti di esso
–      n° di manutenzioni a guasto
–      n° di anomalie
–      n° di guasti
–      Segnalazioni sulle criticità del percorso (condizioni metereologiche e di visibilità; traffico; stato della strada)
–      Tipologia dei percorsi (urbani, extraurbani, asfaltati, etc)
–      Adeguatezza e allestimento veicoli in funzione dei percorsi
–      Manutenzioni eseguite/manutenzioni programmate

Fonte:Puntosicuro.it

Pubblicato in Valutazione rischi | Contrassegnato | Lascia un commento

Le opportunità professionali che offre la nuova ISO 9001:15

Tra pochi mesi uscirà la nuova norma ISO 9001:2015 e sarà per molti professionisti un’occasione unica per rilanciare la propria attività consulenziale.

In un mercato stagnante l’aggiornamento alla nuova ISO 9001 fornirà interessanti opportunità professionali.

In Italia sono circa 100.000 le aziende che sono certificate ISO 9001:08, e tutte queste aziende dovranno entro 3 anni passare alla nuova ISO 9001:15.

Tale percorso richiederà le competenze di un professionista, in quanto il cardine su cui verterà questa transazione è complesso, andando a coinvolgere tutti i processi aziendali, anche quelli parzialmente toccati dalla vecchia ISO 9001.

Il professionista deve quindi attrezzarsi in anticipo acquisendo sia le competenze tecniche che commerciali per massimizzare le opportunità offerte dalla ISO 9001:2015.

Ad oggi la nuova ISO 9001:15 è disponibile nella versione DRAFT, ovvero non è stata ancora pubblicata la versione definitiva, ma sono oramai definiti tutti i principi e gli aspetti essenziali che renderanno questa versione diversa e per certi aspetti innovativa, rispetto alla precedente.

Il mercato che il professionista ha davanti è ampio e purtroppo molto competitivo.

Assisteremo a un vero e proprio assalto alla diligenza, con consulenti ISO 9001 improvvisati che pur di acquisire un cliente, proporranno consulenze a prezzi stracciati (come avvenne nel 2008).

I professionisti con un proprio portafoglio clienti è bene che si muovano in fretta per evitare che le proprie aziende finiscano nella rete del “basso prezzo di consulenza”.

Quelli che invece non si sono mai occupati di consulenza ISO 9001:15 probabilmente dovranno “attaccare” un mercato marginale, ma non meno importante, costituito dalle piccole realtà, con sistemi di qualità più semplici.

In entrambi i casi è importante dimostrare all’azienda di:

_ avere le competenze in ambito ISO 9001:15 dimostrabili dalla partecipazione a corsi di formazione
come ad esemio il corso on line “Come realizzare un sistema di gestione qualità conforme alla ISO 9001:2015”.
_ avere la disponibilità di potere offrire ulteriori servizi correlati alla consulenza ISO 9001. Quali? Sicurezza del lavoro? Oppure integrazione del nuovo SGQ con il modello 231? Sono argomenti a cui le imprese sono sempre sensibli e attente.

Per cogliere infine la nuova onda ISO 9001:15, il consulente o la società di consulenza dovrà pianificare una campagna marketing molto dettagliata, dove accanto alle tradizionali tecniche commerciali occorrerà abbinare una specifica attività di web marketing.
A tale scopo abbiamo realizzato questo nuovo prodotto: “Kit vendita consulenza ISO 9001:15
che consente di definire un’efficiente azione commerciale per acquisire i clienti che si devono certificare ISO 9001:15.

Pubblicato in Guide pratiche | Contrassegnato | Lascia un commento

Dal 2 giugno obbligatorio l’informativa privacy per i cookies. Ecco come adeguarsi.

 

Nel 2012 la Commissione Europea ha emanato un regolamento sulle linee guida dell’utilizzo dei cookie. Quando un browser apre un sito web riceve dei piccoli file (cookie) che tra l’altro permettono agli investitori pubblicitari di avere dei dati sulla navigazione per mostrare degli annunci pubblicitari più pertinenti. Ci deve essere cioè la consapevolezza da parte del navigatore che aprendo certe pagine si possa essere tracciati.

Con il Provvedimento dell’8/5/2014 del Garante Privacy è necessario dal 2 giugno 2015 avere aggiornato ogni sito web, inserendo nella home page un codice che fa apparire un banner o una barra di notifica che consente all’utente di accettare di essere o meno tracciato. Ma non solo. E’ necessario inoltre inserire il link all’informativa che deve redatta correttamente in funzione dei contenuti del sito (es. se ad esempio è collegato a facebook, Google, PayPal, Twitter, Linkedin, ecc.)

I siti che non ottempereranno a queste disposizioni a partire dal 2 Giungo 2015 sono passibili di multe tra 10.000 e 120.0000 euro. 

Per realizzare tali adempimenti Edirama ha pubblicato Kit Privacy Cookie

Kit Privacy Cookie consente di realizzare tale adempimenti in modo sicuro e veloce. Infatti contiene:
1) Check list per individuare le misure da adottare e per verificare che quelle adottate siano corrette
2) Guida inserimento barra di notifica sul proprio sito web con codice html da inserire
3) Guida alla compilazione dell’informativa
4) Supporto web per realizzare in modo autonomo tale adempimento

Vantaggi
_ realizzi in modo autonomo tale adempimento
_ puoi offrire tale servizio ai tuoi clienti
_ eviti le pesanti sanzioni
_ rapidità nell’aggiornamento

Pubblicato in Privacy | Contrassegnato | Lascia un commento

Corso on line – I nuovi ecoreati e il D.lgs 231/01 – Come aggiornare i modelli


Estratto del corso on line – Accendi l’audio del pc!
Corso on line – I nuovi ecoreati e il D.lgs 231/01 – Come aggiornare i modelli

In questo corso on line della durata di c.a. 1 ora, puoi apprendere le modalità operative per aggiornare i modelli 231 ai nuovi ecoreati introdotti con la riforma dei reati ambientali in data 19 maggio 2015.

Il corso on line è così strutturato:
_ I nuovi ecoreati introdotti e le relative sanzioni
_ Impatti organizzativi – gestionali sui modelli 231
(Analisi dei rischi, codice etico, protocolli, controlli e monitoraggio, formazione del personale, comunicazioni, organismo di vigilanza, sistema disciplinare).

_ Materiale didattico: procedure di supporto e modulistica in formato MS WORD

Viene rilasciato attestato

Quota di iscrizione: 99 euro + Iva anzichè 129 euro euro + Iva
Pagamento mediante carta di credito su protocollo sicuro PayPal

Bonifico bancario: importo Iva inclusa 120,79 euro
IBAN IT54 Y070 7202 4060 2900 0604 344 – Emil Banca intestato a Edirama di M. Rapparini – Una volta effettuato il bonifico inviare copia via fax allo 051-74.50.786 o via email a info@edirama.org

Disponibile da lunedì 25 maggio 2015

Pubblicato in D.lgs 231/01 | Contrassegnato | Lascia un commento

Le modalità di collaborazione alla valutazione e gestione del rischio in azienda

NUOVA VERSIONE SOFTWARE DVR DOC 2015
Software per realizzare il documento di valutazione dei rischi
Guarda i video e scarica esempio di DVR
**************************************************

La valutazione del rischio
Il processo di valutazione dei rischi costituisce il fulcro sul quale si basa la gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in carenza del quale difficilmente possono essere individuate o messe in atto misure preventive appropriate, venendo meno quel processo dinamico che consente alle aziende e alle organizzazioni di mettere a punto una politica proattiva di gestione della salute dei lavoratori. L’obiettivo del processo di valutazione del rischio è quello di stimare l’entità e la probabilità dei possibili effetti avversi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi alle operazioni svolte, al fine di definire misure atte a prevenirne l’insorgenza. Rappresenta cioè il necessario momento conoscitivo per orientare e graduare gli interventi preventivi (eliminazione, riduzione e/o controllo dei rischi), per la programmazione delle attività di informazione e formazione sui rischi e sulle misure di tutela da adottare, per la corretta programmazione della sorveglianza sanitaria sui lavoratori. La valutazione dei rischi è fra gli obblighi del Datore di Lavoro (DL) non delegabili ad altri soggetti (art. 17 comma a D.lvo 81/08) ed è un processo a più stadi e interdisciplinare in quanto deve essere espletato “…in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente (MC), nei casi di cui all’articolo 41″ (art. 29 comma 1 D.lvo 81/08) e “.previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.”, di seguito RLS/RLST (artt. 29 comma 2, 50, comma 1, lett. b, D.lvo 81/08). La responsabilità giuridica della valutazione dei rischi, quindi, è in capo al DL e detta responsabilità si sostanzia, sul piano formale, attraverso la produzione di un documento detto documento di valutazione dei rischi (DVR). Per l’allestimento di tale documento il DL si avvale della collaborazione del RSPP e del MC; a questi possono essere affiancati altri professionisti esterni al Servizio Prevenzione e Protezione, con funzioni di supporto tecnico sia nello studio dei fattori di rischio, che nella redazione della stessa documentazione di riferimento.

NUOVA VERSIONE SOFTWARE DVR DOC 2015
Software per realizzare il documento di valutazione dei rischi
Guarda i video e scarica esempio di DVR
**************************************************


La trasposizione di tale impianto concettuale e normativo nel sistema produttivo italiano ha incontrato diverse criticità applicative legate soprattutto alla tendenza delle imprese, per la maggioranza di piccola o piccolissima dimensione, ad identificare la valutazione dei rischi con la redazione di un documento o di una autocertificazione, spesso totalmente delegato, sul piano fattuale, a figure consulenziali esterne con la conseguente perdita di preziosi contenuti in termini di reale strumento operativo e di gestione. Molto spesso, infatti le altre figure e in particolare il medico competente, vengono coinvolte solo nella fase finale, riducendo il loro ruolo alla mera apposizione di una firma su un documento che non esprime alcun contenuto di reale e specifica collaborazione o consultazione.
Il D.Lgs. 81/08, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09, specifica in modo più chiaro rispetto al passato gli obblighi delle diverse figure aziendali rispetto alla valutazione dei rischi, anche con l’introduzione di pesanti sanzioni per mancato adempimento sia a carico del DL che del MC; la norma non definisce però modalità e procedure attraverso cui l’obbligo di collaborazione fra i diversi soggetti possa considerarsi correttamente assolto.
In quest’ottica appare fondamentale delineare alcuni criteri che favoriscano la corretta gestione dei rapporti tra le varie figure coinvolte nella valutazione e gestione del rischio e quindi consentano a tutti i soggetti di svolgere appieno il proprio ruolo e contestualmente di dimostrare l’avvenuta collaborazione alla valutazione del rischio. I paragrafi che seguono vogliono quindi contribuire alla definizione di criteri minimi attraverso i quali la collaborazione possa essere sviluppata efficacemente e dimostrata dal punto di vista formale.

NUOVA VERSIONE SOFTWARE DVR DOC 2015
Software per realizzare il documento di valutazione dei rischi
Guarda i video e scarica esempio di DVR
**************************************************

Modalità di collaborazione alla valutazione del rischio
Le diverse figure coinvolte nella valutazione dei rischi in azienda (DL, RSPP, MC e RLS/RLST) sono tenute a partecipare ad alcune attività che, in relazione alle modalità di svolgimento e tenuta documentale, indipendentemente dalla specifica previsione normativa, rappresentano sicuramente il fondamento di una collaborazione efficace e dimostrabile ai fini probatori. Tali momenti di collaborazione sono:
• il sopralluogo negli ambienti di lavoro: è uno dei momenti centrali in cui le diverse figure possono acquisire informazioni utili a definire e a valutare i rischi aziendali ed è una delle occasioni privilegiate in cui il MC può interagire con il DL e/o con l’RSPP, ma anche con i lavoratori e i RLS/RLST;
• la riunione periodica annuale (che è un obbligo solo per le unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, ma può essere effettuata, dietro richiesta dell’RLS/RLST anche in quelle con meno di 15 lavoratori), nella quale si può realizzare il confronto fra tutte le figure della sicurezza dell’azienda e extra-aziendali (consulenti, tecnici etc.) anche rispetto al DVR;
• la riunione preliminare alla valutazione del rischio anche nei casi non previsti dall’art. 35 del D.Lgs 81/08, sia in fase di prima valutazione che di aggiornamento periodico o straordinario, effettuata con il coinvolgimento diretto di tutte le figure della sicurezza dell’azienda e extra-aziendali (consulenti, tecnici etc.), con la documentazione dei contributi e delle osservazioni di ogni figura coinvolta nella valutazione.
Di queste attività deve essere reperibile la documentazione datata e firmata dalle diverse figure.

NUOVA VERSIONE SOFTWARE DVR DOC 2015
Software per realizzare il documento di valutazione dei rischi
Guarda i video e scarica esempio di DVR
**************************************************


Collaborazione del Medico Competente alla valutazione del rischio
Il MC è chiamato dalla norma a svolgere una funzione fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori, in quanto è colui che deve garantire, attraverso momenti di collaborazione diversi e che rimandano ad aspetti professionali anche non prettamente medici, il corretto esercizio dell’insieme delle attività di sua diretta competenza, in particolare della sorveglianza sanitaria, come previsto all’art. 2 comma 1 lett. m e all’art. 25 del D.Lvo 81/08.
Ed uno dei punti di forza dell’attività del MC è proprio la sua collaborazione alla valutazione del rischio, collaborazione che comporta una assunzione di responsabilità professionale e che si sostanzia attraverso un contributo tecnico che riguarda molteplici aspetti del rapporto salute e lavoro. Un contributo che può abbracciare, quindi, aspetti di igiene del lavoro, tossicologici, di ergonomia, per arrivare ad aspetti organizzativo-relazionali.
Con il D.Lgs 81/08, che pone l’accento sull’obbligo di collaborazione (art. 25 del D.Lgs 81/08), si è voluto ribadire l’importanza del ruolo e della professionalità del medico competente in tutti gli ambienti di lavoro. In assenza di linee-guida o di protocolli operativi espressi da parte di organi istituzionali o società scientifiche, tale condizione ha portato a comportamenti difformi fra i diversi professionisti medici e fra gli operatori degli organi di vigilanza1.
Alcune delle attività in obbligo al MC, la relativa modalità di svolgimento e tenuta documentale, testimoniano una collaborazione efficace e dimostrabile; in particolare:
• la programmazione del controllo sanitario dei lavoratori, con le indicazioni dei lavoratori che devono essere sottoposti allo stesso, specificando eventuali esami strumentali e/o di laboratorio mirati al rischio; il protocollo di sorveglianza sanitaria deve essere allegato al DVR;
• l’elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico: l’analisi di tali dati consente di ottenere informazioni anonime collettive assai utili ai fini della individuazione di elementi di rischio in grado di agire sulla salute dei lavoratori (questa eventualità è espressamente prevista dall’art. 35 del D.lvo 81/08).
Ovviamente per le attività sopradescritte deve essere reperibile documentazione datata e firmata dal MC. Esistono poi elementi documentali specifici rispetto al processo di valutazione dei rischi che possono essere utilizzati per testimoniare l’avvenuta collaborazione del medico competente.
Alcuni di questi possono essere, ad esempio:
• DVR in cui è evidenziata una partecipazione diretta del MC al processo di valutazione dei rischi, in particolare per gli aspetti legati ai rischi per la salute (datato e firmato);
• documentazione prodotta dal MC che, partendo dalle informazioni disponibili (indagini di igiene industriale, analisi dei cicli lavorativi, sorveglianza sanitaria, letteratura scientifica etc.), proponga al DL eventuali integrazioni alla valutazione dei rischi o la rivalutazione di determinati rischi, nonché ulteriori misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, datata e firmata;
• documentazione relativa ad incontri/riunioni con il DL, RSPP, RLS/RLST ed eventuali consulenti esterni, riguardante aspetti tecnici (metodi, strumenti, criteri, risultati, misure di prevenzione e protezione etc.) inerenti la valutazione dei rischi per la salute.
Laddove il MC subentri in aziende che hanno già effettuato la valutazione del rischio la collaborazione potrà sostanziarsi attraverso una formale conferma delle valutazioni già espresse dai precedenti professionisti o attraverso un nuovo contributo valutativo separato indirizzato al DL.

NUOVA VERSIONE SOFTWARE DVR DOC 2015
Software per realizzare il documento di valutazione dei rischi
Guarda i video e scarica esempio di DVR
**************************************************

Collaborazione del RSPP alla valutazione del rischio
Il RSPP è una figura strategica nel sistema di gestione della sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/2008 e in particolare nell’ambito della valutazione dei rischi; il responsabile e gli eventuali addetti del SSP debbono provvedere, come indicato dalla norma, all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale. Questa specifica responsabilità dell’RSPP è ribadita dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione che hanno chiarito la responsabilità per colpa professionale in caso di danni derivanti da situazioni di pericolo che il RSPP avrebbe avuto l’obbligo di segnalare al DL2.
Esistono poi elementi documentali specifici rispetto al processo di valutazione dei rischi che possono essere utilizzati per testimoniare l’avvenuta collaborazione del RSPP.
Alcuni di questi possono essere, ad esempio:
• DVR in cui è evidenziata una partecipazione diretta del RSPP alla valutazione dei rischi (datato e firmato);
• documentazione prodotta dal RSPP/ASPP che, partendo dalle informazioni disponibili (indagini di igiene industriale, analisi dei cicli lavorativi, esiti dell’elaborazione epidemiologica dei dati sulla sorveglianza sanitaria, letteratura scientifica etc.), proponga al DL eventuali integrazioni alla valutazione dei rischi o la rivalutazione di determinati rischi, nonché ulteriori misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, datata e firmata;
• documentazione relativa ad incontri/riunioni con il DL, MC, RLS/RLST ed eventuali consulenti esterni, riguardante aspetti tecnici (metodi, strumenti, criteri, risultati, misure di prevenzione e protezione etc.) inerenti la valutazione dei rischi per la salute.
Laddove l’RSPP subentri in aziende che già hanno effettuato la valutazione del rischio la collaborazione potrà sostanziarsi o attraverso una formale conferma delle valutazioni già espresse dai precedenti professionisti o da nuovo contributo valutativo separato indirizzato al DL.

NUOVA VERSIONE SOFTWARE DVR DOC 2015
Software per realizzare il documento di valutazione dei rischi
Guarda i video e scarica esempio di DVR
**************************************************


Consultazione del RLS/RLST in tema di valutazione del rischio
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale) svolge, sulla base dei compiti assegnati dalla legge e sulla base delle regole concordate dalle parti, un ruolo che si inscrive in un ambito cooperativo- partecipativo, in particolare nell’ambito della valutazione dei rischi e sul piano delle misure attuative.
La consultazione del RLS/RLST in tema di valutazione del rischio e redazione del DVR potrà realizzarsi attraverso una o più delle seguenti modalità:
• produzione da parte del RLS/RLST di un parere scritto in tema di valutazione del rischio (proposte e/o critiche su metodi, strumenti, criteri, misure di protezione e prevenzione), che sulla base delle informazioni disponibili anche messe a disposizione dal DL (indagini di igiene industriale, analisi dei cicli lavorativi, esiti dell’elaborazione epidemiologica dei dati sulla sorveglianza sanitaria, letteratura scientifica etc.) proponga al DL modifiche o integrazioni alla valutazione dei rischi, datato e firmati
• documentazione relativa a incontri/riunioni con il DL, MC, RSPP ed eventuali consulenti, finalizzati alla valutazione del rischio ed alla redazione del DVR.
Laddove l’RLS/RLST subentri in aziende che hanno già effettuato la valutazione del rischio la collaborazione potrà sostanziarsi attraverso una formale conferma delle valutazioni già espresse dai precedenti professionisti e/o dal precedente RLS/RLST o attraverso un nuovo contributo, anche di giudizio difforme dal precedente, indirizzato al DL.

NUOVA VERSIONE SOFTWARE DVR DOC 2015
Software per realizzare il documento di valutazione dei rischi
Guarda i video e scarica esempio di DVR
**************************************************


Indicazione procedurale sulle modalità di collaborazione delle figure aziendali alla valutazione del rischio Analisi preliminare
Tale fase prevede la partecipazione di tutte le figure coinvolte nel processo valutativo (DL, SPP e suo Responsabile, MC, RLS/RLST, eventuali consulenti aventi titolo ufficiale) e si basa sulla produzione, da parte del DL, direttamente o attraverso le figure che lo rappresentano, di tutte le informazioni necessarie per procedere alla valutazione del rischio, ivi comprese quelle richieste dai diversi soggetti coinvolti nella stessa.
Le diverse figure che collaborano alla valutazione del rischio avranno un ruolo diverso in relazione alle loro specifiche competenze tecniche e quindi ai fattori di rischio considerati. Resta fermo che la valutazione del rischio è un processo tecnico interdisciplinare dove possono esistere argomenti o materie patrimonio di diverse figure tecniche; è quindi necessario che dette figure, laddove necessario, sappiano integrare i loro contributi. In un tale contesto, quindi, il MC avrà un ruolo prevalente nella valutazione dei rischi per la salute, ivi compreso
10 stress lavoro-correlato il rischio biologico, chimico, da agenti fisici, di natura ergonomica o nella tutela delle lavoratrici madri, ma anche i rischi connessi con l’età avanzata, le differenze di genere, la provenienza da altri paesi; gli altri consulenti tecnici avranno invece un ruolo più specifico e preminente in ambiti diversi, quali la valutazione dei rischi per la sicurezza o di quelli derivanti da agenti di natura meccanica legati agli impianti, alle macchine, alle attrezzature, ai luoghi di lavoro, all’uso di energie, ma non meno, quelli di natura organizzativo- gestionale.
In questa fase dovranno essere considerati:
• la descrizione del ciclo tecnologico e lo schema delle diverse attività svolte in azienda;
• l’individuazione qualitativa, degli agenti (chimici, fisici, biologici etc) pericolosi presenti nel ciclo lavorativo con l’acquisizione della documentazione tecnica (schede di sicurezza, schede tecniche etc)
• la valutazione quantitativa, (es. delle quantità di agenti chimici utilizzati), modalità e tempi di utilizzo e programmi di manutenzione
• l’individuazione degli esposti per gruppi omogenei;
• la disponibilità di sistemi di prevenzione ambientali e di dispositivi di protezione collettivi e individuali;
• i risultati di eventuali pregresse indagini di igiene industriale;
• eventuali infortuni, incidenti o malattie professionali;
• i risultati della sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione a quelli del monitoraggio biologico.

NUOVA VERSIONE SOFTWARE DVR DOC 2015
Software per realizzare il documento di valutazione dei rischi
Guarda i video e scarica esempio di DVR
**************************************************


Sopralluogo
Il sopralluogo, in cui devono essere coinvolte tutte le figure prima elencate, ma che dovrebbe consentire soprattutto la partecipazione/consultazione diretta dei lavoratori, ha l’obiettivo di:
1. verificare le informazioni acquisite nella fase preliminare;
2. verificare lo stato delle macchine e della apparecchiature rispetto alla conformità alle normative tecniche di sicurezza;
3. evidenziare situazioni di rischio immediatamente risolvibili (ad es. stoccaggio di solventi non adeguati, rimozione di protezioni antiinfortunistiche, ecc.);
4. rilevare eventuali osservazioni dei lavoratori derivanti dalla conoscenza diretta del ciclo produttivo e dalla percezione soggettiva dei rischi;
5. programmare interventi migliorativi non differibili (ad esempio manutenzione di cappe di aspirazione, ecc.) ed eventuali indagini ambientali.

NUOVA VERSIONE SOFTWARE DVR DOC 2015
Software per realizzare il documento di valutazione dei rischi
Guarda i video e scarica esempio di DVR
**************************************************


Analisi dei contributi delle diverse figure aziendali
Il Datore di lavoro (eventualmente con il consulente esterno che lo supporta) fornisce tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio, laddove sia necessario anche nelle fasi successive a quella preliminare, analizza i diversi contributi delle figure aziendali che collaborano alla valutazione del rischio, riguardanti aspetti tecnici, quali, ad esempio, le strategie di campionamento ambientale, le metodiche analitiche utilizzabili, gli strumenti, i valori limite di riferimento, le osservazioni che derivano dai risultati del monitoraggio biologico, le misure di prevenzione e protezione da adottare o osservazioni rispetto alla necessità di valutare determinati rischi.

Valutazione del rischio
Tenuto conto di quanto evidenziato nei punti precedenti il DL individua i criteri e gli strumenti di valutazione più appropriati e procede alla VR, avvalendosi delle varie figure di riferimento.
A titolo esemplificativo, i principali passaggi possono essere così schematizzati:
1. individuazione del pericolo: ruolo del MC per gli aspetti di salute, ruolo del RSPP o di altri consulenti per gli aspetti di sicurezza;
2. valutazione esposizione:
• RSPP e/o consulente tecnico specializzato stima il livello di esposizione professionale, mediante, indagini di igiene industriale (es. campionamenti ambientali per agenti chimici, fonometria o misurazione delle vibrazioni per gli agenti fisici, etc) laddove previsto e possibile, e/o ricorrendo ad informazioni tecniche accreditate o di letteratura specifica corrente;
• MC collabora, partecipando alla programmazione dei controlli espositivi (ad esempio individuando gli agenti chimici eventualmente da misurare ed i gruppi omogenei ad essi esposti ed interpretando
i risultati delle misure); effettua l’eventuale monitoraggio biologico o altre attività utili alla stima del rischio di sua competenza (ad esempio somministrazione di questionari clinico anamnestici ad hoc o partecipazione ai focus group per la valutazione dello stress lavoro-correlato). Laddove non risulti praticabile il controllo diretto dell’esposizione, definisce le fonti informative da cui trarre una stima dell’esposizione;
3. relazione dose/effetto o dose/risposta: il MC valuta gli effetti per la salute sulla base dei dati di esposizione e/o sulla base di altre informazioni tecniche accreditate o di letteratura specifica corrente;
4. caratterizzazione del rischio: il MC, correlando gli elementi del punto 2) e del punto 3), indica per quali patologie si configura una condizione di rischio, definendone, laddove possibile, l’eventuale entità in termini di probabilità e gravità, sempre tenendo conto della coesistenza di altri eventuali fattori di rischio che possono avere un effetto sinergico con quello in esame (es. agenti chimici e rumore, sovraccarico biomeccanico arti superiori e vibrazioni mano braccio, etc). Un importante contributo a questa fase può essere dato dai risultati della sorveglianza sanitaria.

 

Fonte: Deliberazione della Giunta Regionale Umbria 22 dicembre 2014, n. 1721

Pubblicato in Valutazione rischi | Contrassegnato | Lascia un commento

Guide HACCP gratuite

haccpnew

Documenti presenti sul sito della Commissione Europea in merito all’igiene dei prodotti alimentari:

– “Guida all’applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP e alla semplificazione dell’attuazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese alimentari” (formato PDF, 185 kB);

– “Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari” (formato PDF, 157 kB);

– “Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia d’igiene degli alimenti d’origine animale” (formato PDF, 978 kB);

– “Manuale comunitario di corretta prassi operativa per l’igiene specifica per gli Enti Gestori di Mercati all’Ingrosso nell’Unione Europea” , bozza italiana (formato DOC, 677 kB).

Pubblicato in haccp | Contrassegnato | Lascia un commento

Expo e multe per la sicurezza del lavoro

Dal 2011 a oggi sono stati 111 gli operai che si sono feriti, fra cui sei con prognosi superiore ai 40 giorni. Il più grave è un cuoco che a marzo ha perso quattro dita in un tritacarne.

Operai senza casco protettivo, gru usate per spostare i lavoratori da un ponteggio all’altro, “assi volanti” senza parapetto. Sono 426 le segnalazioni trasmesse dalla Asl alla Procura di Milano per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri di Expo. E dal 2011 a oggi sono stati 111 gli operai che si sono feriti, fra cui sei con prognosi superiore ai 40 giorni. Il più grave è un cuoco che a marzo ha perso quattro dita in un tritacarne nella cucina della mensa per i dipendenti.

Dal 2011 a oggi sono state 31 le bonifiche scattate dopo il ritrovamento di amianto. Come tettoie, manufatti ritrovati nel terreno o pietrisco. Casi che hanno comportato ogni volta il blocco delle operazioni di costruzioni per procedere allo smaltimento del materiale tossico. Complessivamente le imprese ispezionate sono state 513 nel corso di 528 interventi degli operatori sanitari, affiancati da ispettori del lavoro e agenti della polizia locale. Un’enorme mole di lavoro che Susanna Cantoni, direttore del dipartimento prevenzione della Asl di Milano, illustrerà in consiglio comunale martedì prossimo.

“Ci sono stati molti controlli, con un confronto continuo con le imprese, la committenza e i responsabili della sicurezza – dice Cantoni – Abbiamo riscontrato problemi, che sono quelli legati soprattutto alle attività edilizie. Il coordinatore generale della sicurezza è entrato in campo solo l’anno scorso. L’impressione è che soprattutto per i Paesi stranieri durante la fase di costruzione dei padiglioni sia passato il messaggio della “extraterritorialità”. Ovvero, che non dovessero agire in base ai criteri previsti dalla legislazione italiana ma potessero usare altre regole”. Nei 426 casi in cui gli ispettori hanno riscontrato violazioni penalmente rilevanti delle norme sulla sicurezza, la Asl ha trasmesso la segnalazione in Procura.

Il procuratore aggiunto Nunzia Gatto, a capo del VI dipartimento, ha per questo schierato tutti i suoi sostituti nei controlli nei cantieri per Expo. “In tutti i casi le aziende sanzionate hanno deciso di pagare la multa e adeguarsi alle previsioni di legge – dice Cantoni – evitando così l’apertura del procedimento penale”. La metà del totale delle denunce, 213, sono relative a carenze nell’organizzazione del lavoro. Per la mancanza dei piani di sicurezza o di emergenza obbligatori durante le attività di un cantiere.

Sono 121 i casi in cui si è riscontrato il rischio di caduta (o l’effettivo crollo) di carichi sospesi, mentre in 67 casi sono state ritenute carenti le attrezzature di sicurezza, con l’uso di piattaforme elevabili non idonee o di bracci di gru che operavano sopra gli spazi in cui, nello stesso momento, stavano lavorando gli operai. Ventiquattro le sanzioni che gli ispettori dell’Asl hanno elevato a causa di problemi sulla viabilità. Come nel caso di camion (secondo le stime, ogni giorno dal sito Expo ne entreranno e usciranno 950) che ingombrano le uscite di sicurezza, che devono essere lasciate libere.

A riprova di come la fretta nell’effettuare i lavori sia andata a discapito della sicurezza, basta un dato. Dal 1 marzo 2011 al 31 dicembre 2014 gli infortuni sono stati 93: in media uno ogni 14,8 giorni. Dal 1 gennaio a ieri, con l’avvicinarsi dell’evento, gli infortuni sono stati 18, con una media di un incidente ogni sei giorni. La frequenza degli incidenti in rapporto al numero totale degli operai impiegati è comunque risultata essere di appena un terzo rispetto a quella riscontrata nei cantieri per le Olimpiadi invernali a Torino del 2006.

Se le attività ispettive per la sicurezza hanno portato a denunce e sanzioni, è sorprendente come la polizia locale non abbia invece riscontrato nemmeno un caso di lavoro nero. “Dall’inizio del 2014 a oggi abbiamo controllato circa 4.500 lavoratori nella futura area di Expo – comunicano dal comando di piazza Beccaria – impiegando in totale di 2.566 agenti per un totale 1.122 pattuglie. In nessun caso abbiamo sanzionato l’impresa per irregolarità nei contratti di lavoro”. Tutti i lavoratori stranieri sarebbero risultati essere in regola anche per quanto riguarda i permessi di soggiorno.

Fonte: milano.repubblica.it

Pubblicato in Notizie sicurezza lavoro | Contrassegnato , , | Lascia un commento