Quanti addetti antincendio si devono nominare in una scuola?
Si ritiene opportuno avere almeno due addetti antincendio per ogni plesso scolastico
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4) Determinare la durata complessiva
5) Metodologia e/o attività didattiche utilizzare (lezioni tradizionali, lavori di gruppo, dibattiti, studi di casi, ecc)

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6) Definire il sistema di valutazione da usare a chiusura del corso (test di apprendimento, questionario di valutazione del corso, ecc.)
7) Definire la scaletta dei temi da trattare, indicando i titoli di ognuno, gli eventuali sotto-argomenti
8) Determinare la durata necessaria alla spiegazione degli argomenti
9) Definizione dei materiali didattici da utilizzare
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Non esiste alcuna norma che imponga che il POS debba essere firmato dal datore di lavoro per poter essere considerato “valido”. La normativa vigente richiede al datore di lavoro di redigere il POS.
Il POS è il documento che il datore di lavoro redige in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n° 81/2008.
Si tratta, quindi, di un DVR per lo specifico cantiere.
Questo obbligo non è delegabile.
Quindi se il POS, è stato imposto come obbligo indelegabile al datore di lavoro (in quanto DVR per lo specifico cantiere), è sempre e comunque a quest’ultimo riconducibile e ne è questi l’unico penalmente responsabile.
La questione della “data certa” o delle firme alternative, poi, non è volutamente richiesta anche per il POS anche perchè:
– l’impresa affidataria deve verificare la congruenza del POS e;
– il CSE ha l’obbligo di verificare la sua idoneità e
ciò permette di definire una data in cui il documento era stato redatto.
Se ci fosse in cantiere una sola impresa, il problema della data non si pone neanche essendoci sempre una data di comunicazione di inizio lavori.
Per il POS, quello che conta è il contenuto prevenzionale, la cui assenza o insufficienza, costituisce un reato imputabile esclusivamente al datore di lavoro.
Infatti, ogni errore del POS è sempre imputabile ad una condotta colposa, attiva o omissiva, del datore di lavoro sia che questi abbia firmato o no il documento.
Per completezza, ribadisco che il POS, non serve certo ad identificare chi sia il datore di lavoro dell’impresa, in quanto non è certo questo documento che lo identifica ma l’effettività della sua posizione nell’organizzazione dell’impresa.
Quindi, anche se il POS è stato redatto da altri soggetti (RSPP, consulenti esterni, ecc.), del contenuto risponderà sempre e comunque il datore di lavoro identificabile in base al citato criterio dell’effettività.
Ricordo, poi, che l’ente di vigilanza, deve procedere all’accertamento dell’identità dei soggetti in un’azienda, in base al criterio d’effettività, risultante da atti organizzativi interni, da comportamenti messi in atto, da eventuali procure o deleghe, ecc. e deve attribuire a questi i relativi obblighi e le conseguenti responsabilità al fine di individuare eventuali situazioni di reato.
Il datore di lavoro, quindi, non s’identifica con una firma su un documento ma in base ai criteri sopra citati e, al fine dell’individuazione delle sue responsabilità, l’atto di firma è assolutamente privo di significatività.
Fonte: Sicurezza.com
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INTERPELLI | Lavoro a chiamata in ambienti confinati
Pubblicata dal Ministero del Lavoro, in data 24 marzo 2015, la risposta all’istanza del Consiglio dei Consulenti del Lavoro lavoro (Interpello 06/2015) per quel che riguarda il lavoro c.d. “intermittente” (a chiamata) e l’attività di soccorso e recupero nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011). Il riferimento è all’obbligo di qualificazione anche per i lavoratori “temporaneamente” in forza all’impresa.
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Nella seduta del 25 marzo 2015 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato- Regioni ha approvato le Linee guida* per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute relative alle fibre artificiali vetrose (FAV).
“ Movimentazione merci pericolose. Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali. Manuale sulla sicurezza destinato agli addetti al carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali pericolosi”, pubblicazione realizzata dalla Direzione Centrale Prevenzione dell’Inail in collaborazione con Parsifal Srl
Fonte: Puntosicuro – Autore. Avv. Dubini
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64. Ispezioni.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l’adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.
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