Quesito risolto – Numero addetti antincendio in una scuola

Quanti addetti antincendio si devono nominare in una scuola?

Risponde Dr. Matteo Rapparini
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Si ritiene opportuno avere almeno due addetti antincendio per ogni plesso scolastico

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Due nuovi corsi in aula sull’integrazione dei modelli 231 con la sicurezza del lavoro e i sistemi qualità

Edirama organizza due nuovi corsi in aula sulla 231, dal taglio pratico e operativo.

1) Modelli 231 integrati con i sistemi qualità

2) Modelli 231 semplificati per la prevenzione dei reati sulla sicurezza e sull’ambiente

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Check list per preparare un corso di formazione

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1) Definire il corso negli aspetti generali

2) Defnire gli obiettivi formativi che si intendono raggiungere con l’intervento 

3) Tipologia di discenti a cui il corso è rivolto

4) Determinare la durata complessiva

5) Metodologia  e/o attività didattiche utilizzare (lezioni tradizionali, lavori di gruppo, dibattiti, studi di casi, ecc)

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6) Definire il sistema di valutazione da usare a chiusura del corso (test di apprendimento, questionario di valutazione del corso, ecc.)

7) Definire la scaletta dei temi da trattare, indicando i titoli di ognuno, gli eventuali sotto-argomenti

8) Determinare la durata necessaria alla spiegazione degli argomenti

9) Definizione dei materiali didattici da utilizzare

10) Utilizzare slide con test sintetico e ricche di immagini
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UNI 11577:2015 “Sicurezza del macchinario – Autobetonpompe – Requisiti di sicurezza”

La commissione tecnica Sicurezza ha pubblicato la norma UNI 11577 in materia di sicurezza del macchinario e, in particolare, di requisiti di sicurezza delle autobetonpompe.
La norma si applica all’autobetonpompa, più specificamente, alla sovrastruttura, cioè alla betonpompa, e alla sua interfaccia con il telaio dell’autocarro, escludendo l’autocarro e gli elementi necessari per la funzione fondamentale di trasporto del veicolo stesso.
L’autobetonpompa è utilizzata per il trasporto, il mescolamento e la distribuzione di calcestruzzo e malta. La betonbompa è composta da: tamburo, componenti di carico e scarico, gruppo pompante e braccio di distribuzione.
La norma tratta autobetonpompe utilizzate da personale istruito e addestrato e non tratta i pericoli inerenti la guida su strade pubbliche.
Fonte – Puntosicuro.it
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Il POS deve essere firmato? E da chi?

 

Non esiste alcuna norma che imponga che il POS debba essere firmato dal datore di lavoro per poter essere considerato “valido”. La normativa vigente richiede al datore di lavoro di redigere il POS.

Il POS è il documento che il datore di lavoro redige in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n° 81/2008.
Si tratta, quindi, di un DVR per lo specifico cantiere.
Questo obbligo non è delegabile.

Quindi se il POS, è stato imposto come obbligo indelegabile al datore di lavoro (in quanto DVR per lo specifico cantiere), è sempre e comunque a quest’ultimo riconducibile e ne è questi l’unico penalmente responsabile.
La questione della “data certa” o delle firme alternative, poi, non è volutamente richiesta anche per il POS anche perchè:
– l’impresa affidataria deve verificare la congruenza del POS e;
– il CSE ha l’obbligo di verificare la sua idoneità e
ciò permette di definire una data in cui il documento era stato redatto.

Se ci fosse in cantiere una sola impresa, il problema della data non si pone neanche essendoci sempre una data di comunicazione di inizio lavori.
Per il POS, quello che conta è il contenuto prevenzionale, la cui assenza o insufficienza, costituisce un reato imputabile esclusivamente al datore di lavoro.
Infatti, ogni errore del POS è sempre imputabile ad una condotta colposa, attiva o omissiva, del datore di lavoro sia che questi abbia firmato o no il documento.

Per completezza, ribadisco che il POS, non serve certo ad identificare chi sia il datore di lavoro dell’impresa, in quanto non è certo questo documento che lo identifica ma l’effettività della sua posizione nell’organizzazione dell’impresa.

Quindi, anche se il POS è stato redatto da altri soggetti (RSPP, consulenti esterni, ecc.), del contenuto risponderà sempre e comunque il datore di lavoro identificabile in base al citato criterio dell’effettività.

Ricordo, poi, che l’ente di vigilanza, deve procedere all’accertamento dell’identità dei soggetti in un’azienda, in base al criterio d’effettività, risultante da atti organizzativi interni, da comportamenti messi in atto, da eventuali procure o deleghe, ecc. e deve attribuire a questi i relativi obblighi e le conseguenti responsabilità al fine di individuare eventuali situazioni di reato.
Il datore di lavoro, quindi, non s’identifica con una firma su un documento ma in base ai criteri sopra citati e, al fine dell’individuazione delle sue responsabilità, l’atto di firma è assolutamente privo di significatività.

Fonte: Sicurezza.com

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INTERPELLI | Lavoro a chiamata in ambienti confinati

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INTERPELLI | Lavoro a chiamata in ambienti confinati 
Pubblicata dal Ministero del Lavoro, in data 24 marzo 2015, la risposta all’istanza del Consiglio dei Consulenti del Lavoro lavoro (Interpello 06/2015) per quel che riguarda il lavoro c.d. “intermittente” (a chiamata) e l’attività di soccorso e recupero nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011). Il riferimento è all’obbligo di qualificazione anche per i lavoratori “temporaneamente” in forza all’impresa.

 

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Le linee guida sui rischi da esposizione alle fibre artificiali e vetrose (FAV)

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Nella seduta del 25 marzo 2015 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato- Regioni ha approvato le Linee guida* per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute relative alle fibre artificiali vetrose (FAV).

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Manuale sulla sicurezza destinato agli addetti al carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali pericolosi

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“ Movimentazione merci pericolose. Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali. Manuale sulla sicurezza destinato agli addetti al carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali pericolosi”, pubblicazione realizzata dalla Direzione Centrale Prevenzione dell’Inail in collaborazione con Parsifal Srl

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I poteri degli Ispettori Asl e del Lavoro durante i controlli

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Fonte: Puntosicuro – Autore. Avv. Dubini

1. Potere di assumere informazioni
Il potere di assumere informazioni da parte degli ispettori Asl e del Lavoro (che rivestano la funzione di ufficiali di polizia giudiziaria) consiste nell’acquisizione di notizie da testimoni o da altre persone che possono essere a conoscenza dei fatti o delle circostanze oggetto dell’accertamento (datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti sindacali, ecc.).
L’ufficiale di polizia giudiziaria (U.P.G.) in materia di sicurezza e igiene del lavoro “ha il compito … di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento … delle singole attività produttive” (art. 7 c. 1 lett. f del D.P.R. 19 marzo 1955 n. 520). Chi, legalmente richiesto, non fornisce le notizie dovute o le fornisce scientemente errate o incomplete, incorre nella sanzione penale (Legge 22 luglio 1961 n. 628, art. 4 ultimo comma) dellarresto fino a due mesi o con l’ammenda fino ad 516 euro [modificato dal D. Lgs. n. 758/94].
Inoltre, l’U.P.G. “può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori” (Legge 22 luglio 1961 n. 628 art. 4 c. 5).
Va ricordato l’essenziale articolo del D.P.R. n. 303/56, che regola anche l’attività degli ufficiali di polizia giudiziaria delle Asl e che non è stato abrogato dall’art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto fatto salvo dall’art. 13 comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 medesimo:
64. Ispezioni.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l’adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.
Va detto che in caso di accertamento amministrativo (ovvero se non è accaduto un infortunio o non si è verificata una malattia professionale o un incendio, o non c’è stata una segnalazione di probabile reato, nel qual caso si tratta di indagine preliminare nell’ambito del procedimento penale, e dunque un accertamento giudiziario) non si applicano le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in merito alla presenza del difensore (art. 350 c.p.p.).
Le dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro sono infatti finalizzate all’accertamento amministrativo, che può sfociare nell’acquisizione di notizie di reato senza necessariamente comportare la trasformazione degli atti amministrativi in indagini di polizia giudiziaria.
In ogni caso è altamente consigliabile la presenza di un consulente qualora il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) non possegga tutte le necessarie competenze sulla materia oggetto dell’accertamento.
Si può aggiungere che:
– l’assunzione di informazioni non è un atto soggetto di per sé a particolari formalità anche se viene svolta nei confronti del trasgressore;
– qualora dalla dichiarazione emergano elementi utili a contestare notizie di reato a carico del dichiarante stesso, l’atto conserva la sua validità in sede amministrativa;
– il datore di lavoro può farsi assistere nel corso dell’ispezione da un consulente o persona esperta, comunque gli ispettori non sono obbligati a garantire la presenza delle suddette persone;
– il datore di lavoro o il suo consulente non hanno diritto di assistere all’assunzione di informazioni dai dipendenti dell’azienda, in quanto possono emergere posizioni conflittuali o soggezioni psicologiche che non consentono una libera esposizione dei fatti di cui è a conoscenza il lavoratore.
Nel caso in cui, invece, l’ispettore agisca nella sua veste di ufficiale di polizia giudiziaria, come si preciserà più oltre, deve procedere a veri e propri interrogatori formali per l’assunzione di sommarie informazioni testimoniali, avvertendo la persona interrogata della sua posizione di indagato e della facoltà della nomina del difensore di fiducia che deve assistere all’interrogatorio.
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2. Accesso ai documenti (art. 64 DPR 303/56; art. 3 DL  463/83 convertito in L. 638/83)
La facoltà di accesso ai documenti con riferimento agli ispettori ASL, agli ispettori del lavoro ed ai funzionari degli Istituti previdenziali riveste estrema importanza nell’ambito degli accertamenti amministrativi.
La documentazione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione è tutta quella riguardante il rapporto di lavoro dei dipendenti (libretti di lavoro, libri paga e matricola, ora libro unico del lavoro, documenti comprovanti l’assolvimento degli obblighi contributivi, ecc.), la documentazione tecnica (certificazioni, verifiche, autorizzazioni, omologazioni, ecc.) relativa allasicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori, nonché quella contabile che abbia diretta o indiretta pertinenza con gli obblighi contributivi e l’erogazione delle prestazioni (fatture di acquisto di macchine, DPI e consulenze).
È obbligatorio mettere a disposizione degli ispettori delle ASL i registri di esposizione ai rischi di malattia professionale e le cartelle sanitarie del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, il registro degli infortuni e le copie dei verbali precedentemente rilasciati all’azienda in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.
 
Tutta la documentazione in esame deve essere custodita sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta dei funzionari degli organi ispettivi preposti agli accertamenti. Il documento divalutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce (art. 29 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008).
 
Chi, legalmente richiesto, non fornisce le notizie dovute o le fornisce scientemente errate o incomplete, incorre nella sanzione penale (Legge 22 luglio 1961 n. 628, art. 4 ultimo comma) dellarresto fino a due mesi o con l’ammenda fino ad 516 euro [modificato dal D. Lgs. n. 758/94].
La privacy non può mai essere opposta a tale obbligo sanzionato penalmente, come afferma lo stesso codice sulla privacy D.Lgs,. n. 196/2003:
Art. 26. Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonchè dalla legge e dai regolamenti…
[…]
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante: … d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111”.
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Rolando Dubini
avvocato in Milano
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