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Download Slide per la formazione – Le condizioni di rischio nei cantieri edili

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Sentenza D.lgs 231/01

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Secondo la sentenza del Tribunale di Brescia del 20 febbraio 2015, la disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2001 e, in specie, negli artt. 22 e 59, ispirandosi a principi di natura civilistica, richiede, ai fini interruttivi della prescrizione, non già la semplice emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, ma la sua regolare notificazione all’ente.

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Nuovo software per valutazione rischio esposizione a radiazioni ottiche artificali

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E’ stata pubblicata ed è da oggi  disponibile  sul PAF una  procedura software che  consente di valutare il rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali in presenza di sistemi  l’illuminazione generale ad alogenuri metallici, siano essi per uffici o per ambienti di dimensioni maggiori come capannoni industriali.
In linea di principio tali sorgenti, in quanto destinate  all’illuminazione dell’ambiente, non dovrebbero mai rappresentare un  rischio per i soggetti esposti.
Tuttavia, il rapido sviluppo a cui si è assistito in questi ultimi anni nel campo delle tecnologie innovative per l’illuminazione ha fatto emergere il problema del rischio fotobiologico associato alle emissioni di luce blu potenzialmente lesiva per la retina.
Al momento non sono fornite dai  produttori informazioni idonee a garantire la sicurezza fotobiologica per i lavoratori e per le persone del pubblico.
Con la pubblicazione della presente procedura si completa lo strumento disponibile sul PAF per la valutazione del rischio ROA associato alle sorgenti di illuminazione  generale potenzialmentre pericolose, sulla base delle caratteristiche illuminotecniche e di installazione delle sorgenti stesse.

Link alla procedura

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Nuova sentenza Cassazione inerente la formazione sicurezza del lavoro

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10023 del 10 marzo 2015 ha affermato che la norma di cui all’art. 18, comma primo, lett. i), del D.Lgs n. 81 del 2008 che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento non rientra tra quelle disposizioni precettive la cui violazione è presidiata da sanzione penale.

Il Tribunale di Sala Consilina, Sezione distaccata di Sapri, con sentenza del 23 aprile 2013, ha condannato A.D., nella qualità di legale rappresentante della C.C., alla pena di giustizia, previa concessione delle attenuanti generiche, avendolo ritenuto responsabile della violazione di talune prescrizioni contenute del dlgs n. 81 del 2008.

La pena era stata sospesa.

In particolare era risultato che l’A. avrebbe omesso di installare, nel cantiere che la predetta ditta aveva aperto in località Morigerati e dove erano in corso lavori di ristrutturazione di un edificio, i servizi igienici, come invece prescritto dall’allegato XIII al ricordato dlgs; avrebbe omesso, altresì, di redigere il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lettera /), dello stesso dlgs e di adempiere agli obblighi di formazione ed informazione di un suo dipendete.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’A. tramite il proprio difensore, deducendo: la inapplicabilità della normativa che si assume violata alla sua impresa, trattandosi di ditta che era stata chiamata unicamente a svolgere lavori di impiantistica elettrica; la irrilevanza penale della condotta di cui al capo c) della rubrica, non presidiata da alcuna norma che preveda la sanzione penale in caso di sua realizzazione; il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Considerato in diritto

Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere accolto per quanto di ragione.

Con riferimento al primo motivo di impugnazione, rileva il Collegio che le norme che si assumono essere state violate, cioè, l’art. 96, comma 1, lettere a) e g), del dlgs n. 81 del 2008 (disposizioni che prevedono appunto il precetto violato) ed il successivo art. 159, commi 1 e 2, lettera c), del medesimo dlgs (disposizione che prevedono la sanzione in caso di violazione del precetto), non contengono limitazioni da cui si possa desumere che le stesse, come invece sostenuto dal ricorrente, non siano applicabili nel caso di cantieri installati allo scopo di realizzare opere di impiantistica elettrica.

Con riferimento al terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la determinazione della pena, osserva la Corte che la stessa, tenuto conto del fatto che i reati contestati sono stati avvinti dalla continuazione, è stata determinata, sia pure con sintetica motivazione in ordine al suo ammontare, in misura prossima al minimo edittale, di tal che non vi era la necessità da parte del giudice del merito di un particolare onere motivazionale, potendosi lo stesso considerare assolto già attraverso la indicazione della rispondenza a giustizia della sanzione irrogata, dovendosi intendere che tale è certamente la pena che sia stata commisurata alla gravità del caso avendo il giudicante a tal fine tenuto conto dei parametri offerti dall’art. 133 cod. pen. (in questo senso si veda: Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 luglio 2013, n. 28852).

Né vi è una qualche contraddittorietà nella motivazione della sentenza per essere state in essa concesse le attenuanti generiche ed essere stata determinata la pena in misura, sia pure di poco, superiore al minimo edittale; le due valutazioni, quella concernente la determinazione della pena e quella afferente alla concedibilità delle attenuanti generiche non sono fondate su parametri pienamente coincidenti e, pertanto, è del tutto legittima la concessione di queste ultime pur in presenza di una pena non contenuta nel minimo edittale.

Deve ritenersi inammissibile, per carenza di un valido interesse, la impugnazione avente ad oggetto l’avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena, tale non potendo essere considerato l’interesse alla non realizzazione dei presupposti per la preclusione ad una ulteriore concessione del beneficio nel caso in cui la sanzione penale nuovamente irrogata fosse più afflittiva della presente; infatti, diversamente opinando, si tenderebbe a tutelare, sia pure pro- futuro ed in forma attualmente ipotetica, qui rursus in re illicita versatur.

Fondato è viceversa il secondo motivo di ricorso; sul punto, infatti, questa stessa Sezione della Corte già ha avuto modo di chiarire che in materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma di cui all’art. 18, comma primo, lett. /), del dlgs n. 81 del 2008 – che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 stesso decreto – non rientra tra quelle disposizione precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata da sanzione penale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennai 2014, n. 3145).

La impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio, limitatamente al riconoscimento della penale responsabilità del A. quanto alla imputazione di cui al capo c) della rubrica, in quanto il fatto ivi contestato non è previsto dalla legge come reato.

A tale pronunzia, ferma restando l’affermazione, invece, della penale responsabilità del prevenuto relativamente alle residue imputazioni, segue di necessità l’annullamento della sentenza impugnata quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per tale incombente al Tribunale di Lagonegro, non potendosi in ciò la Corte sostituire al giudice del merito non avendo questo specificamente determinato in sede di computo della pena quanto di questa fosse ascrivibile all’aumento ex art. 81 cpv cod. pen. per il reato escluso con la presente sentenza; aumento che va, per quanto sopra riportato, eliminato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente al capo c), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e con rinvio al Tribunale di Lagonegro per la determinazione della pena.

Rigetta nel resto il ricorso.

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La formazione e addestramento al lavoro sicuro degli studenti

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Documento gratuito
Fonte: Puntosicuro.it

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Realizza i sopralluoghi sicurezza del lavoro in agricoltura in mobilità con Ipad e Iphone

check_list report

report_foto

I-Agro 81 è il software che permette di realizzare rapidamente tramite Ipad/Iphone i sopraluoghi sicurezza del lavoro nelle aziende agricole, realizzare report di sopralluogo con foto, video, dati e di inviarli immediatamente per email per archiviarli o per essere inviati in tempo reale in ufficio.

Struttura

I-Agro 81 è strutturato in 5 sezioni:

1) Sopralluogo, dove l’utente può registrare tutte le informazioni relative al sopralluogo, allegare foto, video, firme, utilizzare la check list (precaricata) per individuare gli aspetti critici e sanzionabili. Il software per ogni sopralluogo genera due report in pdf: uno con i dati di analisi basati sulla check list pre-caricata e un altro con le immagini e le firme inserite.
La check list precaricata (modificabile dall’utente) è strutturata in 74 punti di valutazione organizzati in 4 aree:
_ Documentazione
_ Struttura e impianti
_ Impianti elettrici
_ Trattrici, rotoimballatrici, spandiconcime, frese, erpici, zappatrici

2) Scadenze, in cui è possibile registrare qualsiasi scadenza e ricercarla tramite le funzioni Trova

3) Documenti, ove l’utente può registrare qualsiasi tipologia di documento relativo alle aziende e ai sopralluogo effettuati

4) Azioni correttive dove l’utente può registrare tutte le azioni correttive pianificate e ricercarle per tipologia, azienda, data di scadenza ecc.

5) Modifica requisiti dove è possibile aggiungere o modificare le check list precaricate.

Scarica presentazione

Provalo gratuitamente per 7 giorni.
Compila il modulo sottoriportato – I dati sono trattati ai sensi del D.lgs 196/03

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Grazie per la risposta. ✨

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I passaggi da seguire per evitare le sanzioni relative al reato di autoriciclaggio

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Che cosa devono fare le società dopo l’entrata in vigore del reato di autoriciclaggio?

logo_mio

In 4 punti la risposta

1) Aggiornare il modello 231 in vigore, oppure realizzarne uno ex novo

2) Svolgere una dettagliata analisi del rischio di commissione del nuovo reato autoriciclaggio

3) Verificare l’esistenza di eventuali procedimenti penali a carico del management della società, fornitori e partner commerciali

4) Implementare procedure di tracciabilità dei flussi finanziari e di identificazione della loro provenienza nonchè dei flussi informativi verso l’ODV

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Adempimenti privacy, sei in regola?

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Verifica se sei in regola con gli adempimenti privacy
in maniera veloce e completa
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Molti si sono dimenticati degli adempimenti privacy obbligatori per legge, dopo che il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, pubblicato nella GU 9 febbraio 2012, n. 33 all’art. 45 aveva portato  all’abrogazione del punto 19 dell’Allegato B, nonché “la lettera g) del comma 1 e il comma 1-bis dell’art. 34” che comportava l’abolizione dell’obbligo di adozione, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico Sicurezza.

Ciononostante, la succitata abrogazione normativa non ha determinato in alcun modo l’esonero, per il titolare o per il responsabile del trattamento di dati, dall’obbligo di osservare le misure minime di sicurezza.

Permane l’integrale applicazione dell’art. 34 del d.lgs. 196/03, nell’ipotesi di trattamento dei dati con strumenti elettronici, con il conseguente onere per i titolari/responsabili del trattamento di predisporre:

a) l’autenticazione informatica;

b) l’ adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) l’utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) l’aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici – provvedendo anche alla formazione degli stessi al fine di garantire l’effettiva protezione dei dati, nonché l’efficacia delle misure minime adottate;

e) la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) l’adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

h) l’adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Ciò posto, si evidenzia come sia necessario, per i soggetti di cui agli artt. 28 e 29 del d.lgs.196/03, predisporre la redazione di un documento idoneo che, pur non chiamandosi più DPS, attesti il corretto adempimento delle misure minime previste dall’art. 34 e dall’Allegato B.

 

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Gestire l’attività dell’ODV 231 con l’Ipad

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I-ODV 231 è il software che consente di gestire l’attività dell’organismo di vigilanza 231 sui dispostivi mobili Ipad e Iphone.

I-ODV 231 è strutturato in 5 sezioni:

1)   Audit 231, dove l’utente può registrare tutte le informazioni relativi agli audit di verifica, allegare foto, video, firme, utilizzare check list (precaricata) per individuare gli aspetti critici e sanzionabili del modello 231. Il software per ogni attività di audit genera due report in pdf: uno con i dati di analisi basati sulla check list e un altro con le immagini e le firme inserite.

2)   Scadenze, in cui è possibile registrare qualsiasi scadenza e ricercarla tramite le funzioni Trova

3)   Documenti, ove l’utente può registrare qualsiasi tipologia di documento relativo all’attività dell’Organismo di Vigilanza (verbali, segnalazioni, check list, ecc)

4)   Azioni correttive dove l’utente può registrare tutte le azioni correttive pianificate e ricercarle per tipologia, azienda, data di scadenza ecc.

5)   Modifica requisiti dove è possibile aggiungere o modificare le check list precaricate.

Requisiti: presenza di Filemaker Go su Ipad/Iphone scaricabile gratuitamente da App Store.

Richiedi la versione completa in prova gratuita per 7 gg. I dati saranno trattati ai sensi del D:lgs 196/03.

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Grazie per la risposta. ✨

 

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