Circolare prot. n. 4849 del 11 aprile 2014, “Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012

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Circolare prot. n. 4849 del 11 aprile 2014, “Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012

La nuova modulistica, indica la circolare, è “da adottarsi obbligatoriamente a far data dal 01/05/2014”, e riguarda:
– Segnalazione Certificata di Inizio Attività: il modello PIN 2-2012 è sostituito dal modello PIN 2-2014;
– Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gas di petrolio liquefatto: il modello PIN 2 gpl- 2012 è sostituito dal modello PIN 2 gpl- 2014;
– Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio: il modello PIN 2.1-2012 è sostituito dal modello PIN 2.1-2014;
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– Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto: il modello PIN 2.1-gpl-2012 è sostituito dal modello PIN 2.1-gpl-2014;
– Dichiarazione inerente i prodotti: il modello PIN 2.3-2012 Dich. Prod. è sostituito dal modello PIN 2.3-2014 Dich. Prod.;
– Certificazione dell’ impianto significativo ai fini antincendio: il modello PIN 2.5-2012 Cert. Imp. è sostituito dal modello PIN 2.5-2014 Cert. Imp.;
– Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio: il mod. PIN 3-2012 è sostituito dal modello PIN 3-2014;
– Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gas di petrolio
liquefatto: il modello PIN 3-gpl-2012 è sostituito dal modello PIN 3-gpl-2014;
– Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità: il modello PIN 3.1-2012 è sostituito dal modello PIN 3.1-2014.
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Come ridurre la responsabilità dei membri dell’Organismo di Vigilanza 231

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Circa il delicato profilo della tutela dei componenti dell’Organismo di Vigilanza contro le responsabilità derivanti dallo svolgimento di tali funzioni, il sistema di controlli realizzato con il modello 231 può presentare alcune lacune. La pratica aziendalistica insegna infatti che un sistema efficiente di gestione dei rischi (quale appunto quello che il legislatore mirava ad attuare con la disciplina introdotta dal D.Lgs 231/2001 e dal D.Lgs 6/2003 di riforma del diritto societario) presuppone che anche il margine di rischio che sfugge al controllo possa essere gestito, ricorren- do al rimedio assicurativo1. In merito si rileva che mentre la prassi conosce ed impiega una vasta gamma di polizze volte ad assicurare la responsabilità di amministratori, sindaci e revisori legali, a tutt’oggi sono molto limitati sia i casi di inserimento nelle normali polizze di RC professionale dei rischi derivanti dall’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza sia di specifici prodotti assi- curativi volti a coprire in via esclusiva i suddetti rischi.

Peraltro, le riflessioni e gli approfondimenti svolti in precedenza sub 6 e 7, hanno consentito di ricostruire la responsabilità dei componenti dell’OdV nell’ambito della responsabilità professionale, individuandone i confini.

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D’altra parte si è già avuto modo di osservare come il fatto che il D.Lgs 231/2001 non attribuisca all’Organismo di Vigilanza una posizione di garanzia né conferisca poteri di intervento ai fini della prevenzione/ impedimento di comportamenti irregolari o illeciti da parte degli amministratori o degli altri destinatari del Modello, ma si limiti ad indicare le modalità organizzative e le condizioni in pre- senza delle quali la società può andare esente da responsabilità amministrativa, consente di affer- mare che il perimetro dei danni risarcibili è molto più ristretto di quello entro il quale sono chiamati a rispondere i componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo: nel senso che tale perimetro risulta circoscritto al solo pregiudizio subito dall’ente a seguito delle sanzioni (pecuniarie ed interdittive) applicate di fronte alla commissione del reato presupposto: poiché solo tale pregiu- dizio si pone in correlazione causale immediata e diretta con inadempimento.

A ciò aggiungasi che tale responsabilità non potrà mai essere attribuita su basi puramente og- gettive, ma dovrà essere fondata, da un lato, sull’accertamento di un inadempimento (consistente in una violazione dell’obbligo di diligenza nello svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui i com- ponenti dell’Organismo di Vigilanza sono contrattualmente investiti), e d’altro lato sull’accertamento della sussistenza di un nesso di correlazione causale tra l’inadempimento ed il danno.

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Inoltre, la responsabilità dei componenti dell’Organismo di Vigilanza non potrà mai essere affer- mata sulla base di una valutazione di inadeguatezza o di inefficacia del Modello Organizzativo ef- fettuata nel giudizio penale, ma potrà essere accertata e dichiarata solo all’esito di un giudizio civile promosso dall’ente nei loro confronti, e sempreché in tale giudizio l’ente dia la prova dell’inadempi- mento dei componenti dell’Organismo di Vigilanza ai loro obblighi e della sussistenza del nesso di consequenzialità causale tra l’inadempimento ed il danno (consistente, quest’ultimo, nella sanzione applicata dal giudice penale).

Alla luce delle considerazioni che precedono sembra pertanto ragionevole concludere che, seb- bene ai componenti dell’Organismo di Vigilanza sia imposto un elevato grado di diligenza nell’ese- cuzione della prestazione (in ragione della natura professionale dell’incarico), nella pratica la di- mostrazione dell’inadempimento (e cioè della violazione dell’obbligo di diligenza) e della sua cor- relazione causale con il danno non saranno così agevoli. Con la conseguenza che le ipotesi di attribuzione di una responsabilità risarcitoria in capo ai componenti dell’Organismo di Vigilanza dovrebbero rimanere necessariamente (e ragionevolmente) circoscritte ai soli casi in cui siano ac- certate gravi negligenze, e a tali negligenze si possano ragionevolmente imputare l’inadeguatezza o la mancata attuazione del Modello Organizzativo.

Ciononostante, si è già rilevato come, ad oggi, le compagnie assicurative non offrano prodotti specifici volti ad assicurare la responsabilità dei componenti dell’Organo di Vigilanza.

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Dunque nel caso in cui le funzioni di Organismo di Vigilanza siano affidate a soggetti legati alla società/ente da un rapporto di lavoro subordinato ovvero siano affidati a consulenti esterni, legati all’ente da un rapporto di prestazione d’opera professionale2, poiché il rischio derivante da tale atti- vità non rientra normalmente nella descrizione dei rischi assicurati contenuta nelle consuete polizze di assicurazione della responsabilità professionale e della responsabilità dei lavoratori autonomi e subordinati, la soluzione oggi preferibile pare essere quella di ricorrere alla stipulazione di una poliz- za D&O3, integrata – nelle condizioni particolari – con l’inclusione della copertura dei rischi derivanti dalla funzione di componente dell’Organismo di Vigilanza4.

In ogni caso si suggerisce ai professionisti componenti di OdV di valutare l’inserimento nella propria RC professionale dei rischi derivanti dai suddetti incarichi con una clausola del tipo: “…la compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civil- mente responsabile a sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un comportamento colposo, cioè qualsiasi atto od omissione, errore, imperizia, negligenza o imprudenza commessi dall’assicurato stesso nel- lo svolgimento dell’attività di componente dell’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6, 1° co. lett.b, D.Lgs 231/2001, nonché per spese legali e costi di difesa…”5.

Fonte: ODC Torino

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Quesito – Società di capitali – obblighi sicurezza del lavoro

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Quesito – Su chi gravano gli obblighi area prevenzione rischi propri del datore di lavoro, nelle società di capitali?

Risponde Dr. Matteo Rapparini – Autore software e corsi on line sicurezza lavoro – http://www.sicurezzapratica.it
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Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno definito chiaramente che gli obblighi propri del datore di lavoro in ambito prevenzione dei rischi, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, anche in presenza di delega.
Infatti la delega non esclude la posizione di garanzia gravanti sugli altri componenti del cosiglio, ma può soltanto ridurla.

 

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Video formazione – La strage delle cadute dall’alto in un corto di Paolo Carrino.

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Video formazione – Paperino come avere un incidente sul lavoro

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Simpatico filmato da utilizzare nelle lezioni in aula per stemperare l’atmosfera….

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Interpello – applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni

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Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni

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Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari

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Un interpello rispondendo ad un quesito sull’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari, ricorda gli obblighi e la normativa che riguarda le associazioni di volontariato.

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Sicurezza cantieri: lavorare in sicurezza con l’escavatore

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“Anch’io lavoro”, un video racconta il reinserimento di tre infortunati

VENEZIA – Dieci minuti, durante i quali Luca Borina, Devis Carisi e Luca Toffano raccontano la loro storia: dall’incidente che ha provocato l’invalidità, passando per le difficoltà incontrate dopo l’infortunio, fino ad arrivare al conseguimento di un nuovo impiego all’interno di alcune cooperative che si occupano di ristorazione e turismo sociale. È il video che descrive il traguardo raggiunto grazie alla collaborazione tra l’Inail del Veneto e il Forum del terzo settore, che nel 2011 hanno siglato un accordo che punta al reinserimento lavorativo dei disabili.

 

Coinvolte tre realtà di Padova, Rovigo e Venezia. Grazie a un processo di selezione avviato dagli operatori sociali Inail e seguito passo dopo passo dagli esperti del Forum del terzo settore del Veneto, dopo circa sei mesi di formazione sul campo i tre infortunati hanno iniziato a lavorare presso tre realtà diverse e particolarmente accoglienti di Padova, Rovigo e Venezia: i distributori di merende installati nelle scuole professionali, la ristorazione e il servizio presso la reception di una struttura alberghiera. Oggi due di loro possono già contare su un contratto a tempo indeterminato.

 

Uno spunto per altre iniziative simili. “L’accordo con l’Inail – racconta Paolo Alfier, portavoce del Forum del terzo settore – prevedeva un programma di attività per il reinserimento socio-lavorativo di persone disabili presso aziende e associazioni. Il lavoro ha richiesto molto impegno da parte nostra e ci ha messo in contatto con molte cooperative del mondo dell’associazionismo in tutto il Veneto. Tra oltre 60 candidati esaminati, abbiamo scelto un ragazzo che ha da poco superato i 20 anni e altre due persone sulla quarantina”. Tutte esperienze che hanno già dato buoni risultati e che possono rappresentare uno spunto per nuovi progetti simili. “L’idea del video – precisa Alfier – è nata invece solo al termine del progetto, quando con il direttore regionale dell’Inail Veneto, Alessandro Crisci, abbiamo pensato di raccontare queste storie in un video, per affrontare a 360 gradi la sfida del reinserimento lavorativo e sociale”.

 

Portare il problema all’attenzione di aziende e associazioni. Tra gli obiettivi della divulgazione del video – presentato in marzo presso la Camera di commercio di Padova – c’è, in particolare, la volontà di portare all’attenzione delle aziende e delle diverse associazioni e cooperative sociali il problema degli infortunati gravi sul lavoro e di comprendere quali siano le prospettive e le opportunità per il loro reinserimento lavorativo. La collaborazione delle tre cooperative – Tesori di Padova, Controvento di Mestre e La Rosa Blu di Padova – che oggi hanno tra i propri collaboratori Luca Borina, Devis Carisi e Luca Toffano, rappresenta, infatti, un aspetto fondamentale del progetto promosso dall’Inail e dal Forum del terzo settore del Veneto.

Fonte Inail – Vai al video

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