Guida gratuita – Le dieci regole vitali per chi lavora nell’industria e nell’artigianato

 

Presentate da Suva le dieci regole vitali di sicurezza e un programma di autoformazione online per chi lavora nell’industria e nell’artigianato.
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Fonte: Puntosicuro.it

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Audit ODV in presenza di sistemi di gestione

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Può capitare che l’ODV operi in aziende già certificate OHSAS 18001 e ISO 14001, in cui l’attività di audit “duplicherebbe” quella prevista in ambito D.lgs 231/01.

Se l’azienda ha già in essere un sistema di gestione OHSAS18001 o ISO14001, il fatto che sia già pianificata l’attività di audit per aspetti inerenti il D.lgs 231/01, permette all’ODV di non svolgere la verifica .

E’ sufficiente raccogliere tutti i report degli audit (sia interni che dell’ente di certificazione) ed eventualmente  essere presenti come osservatori ad alcun audit.

 

 

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Automatizzare l’attività di formazione sicurezza del lavoro

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L’attività di formazione nell’ambito della prevenzione dei rischi costituisce la base per migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Sia nelle medie che grandi aziende e sia nelle società di formazione/consulenza è fondamentale disporre di strumenti gestionali rapidi e di facile utilizzo, al fine di gestire la complessa macchina formativa aziendale.

Nelle aziende
In genere è l’RSPP che si occupa di gestire la formazione del personale aziendale. Occorre fare molta attenzione alle scadenze degli aggiornamenti e ai contenuti della formazione erogata che deve essere in linea, oltre che con le previsioni di legge, anche con le mansioni ricoperte.

Nelle società di formazione/consulenza
La gestione dell’attività formativa può risultare tanto più complessa e articolata, quanto più elevato è il numero di aziende clienti.
Accanto all’attività di prima formazione, è fondamentale in un’ottica di fidelizzazione del cliente, offrire puntuali avvisi relativi alle scadenze della validità dei corsi di formazione effettuati.
E’ importante avere sempre a disposizione un quadro mensile completo di tutte le esigenze formative, al fine di riunirle e organizzare i relativi percorsi formativi, riunendo ad esempio tutti gli aggiornamenti di primo soccorso in un’unica sessione didattica.

E’ fondamentale quindi disporre di un supporto informatico in grado di:
_ individuare le scadenze per un intervallo di tempo definibile dall’utente
_ individuare per ogni azienda tutte le scadenze formative
_ fornire un panorama statistico delle attività didattiche svolte
_ inviare in automatico le email di avviso inizio corso o di scadenza validità formazione pregressa.

Sul mercato vi sono software in grado di supportare tali attività.
La nostra società ha pubblicato il software Gestione Formazione, di cui è disponibile la demo (in pratica il software completo limitato al numero di registrazioni inseribili)
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Che tipo di reportistica deve redigere l’Organismo di Vigilanza?

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L’ODV tipicamente deve redigere tre tipologie di documentazione:
1) Verbali di ogni riunione generalmente trimestrale da cui si evince la continuità d’azione della sua attività.
2) Relazioni specifiche relative a situazioni gravi in cui vi possono essere violazioni previste dal D.lgs 231/01
3) Relazione periodica annuale o semestrale in cui sono illustrate le attività svolte, le misure correttive da adottare a fronte di criticità emerse.

 

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Domande risolte sulle sostanze stupefacenti e sicurezza del lavoro

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Vi proponiamo le FAQ della Regione Lombardia relativamente alle sostanze stupefacenti e la sicurezza del lavoro.

L’assunzione di sostanze deve essere considerata nel documento di valutazione dei rischi (dvr)? Il datore di lavoro è obbligato ad individuare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Sono inclusi nella sorveglianza sanitaria i manovratori di carri ponte? Sono esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte e di altri apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati comandati da terra mediante pulsantiera. Sono esentati dagli accertamenti gli addetti a manovrare paranchi, argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo semplice, di portata non superiore a Kg 2.000 (argani a cavalletto a bandiera e a colonna presenti nelle officine o nell’edilizia).

Gli addetti ai carrelli elevatori rientrano nelle categorie da sottoporre a screening? anche se si tratta di lavoratori autonomi o soci?

Relativamente al primo quesito, deve essere sottoposto ad accertamenti sanitari chi guida macchine di movimentazione merci. Si applica in questo caso il principio di effettività, con il quale si escludono dagli accertamenti i lavoratori che, benché formati, non utilizzano carrelli. Sono invece inclusi negli accertamenti i primi sostituti, cioè quei lavoratori che, per regola aziendale, sostituiscono gli addetti quando questi sono in ferie, malattie etc. Devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di transpallet manuali o a motore. Gli autonomi non classificati lavoratori subordinati non rientrano nel campo di applicazione di questa tipologia di accertamenti, rientrano invece negli accertamenti i soci lavoratori di Cooperative.

Chi utilizza trattori deve essere sottoposto ad accertamenti per l’assunzione di sostanze stupefacenti? No, in quanto per la conduzione su strada di tutte le macchine agricole (inclusi i trattori) è richiesta la patente di tipo B. Sì, in caso di dotazione di attrezzature supplementari di sollevamento (es. ruspa o sollevatore) immatricolati e targati a tale scopo. Solo in questo caso i conducenti del trattore devono essere sottoposti agli accertamenti.

In caso venga inviato al medico competente per gli accertamenti un minorenne da adibire ad attività di mulettista come ci si deve comportare? Secondo quanto previsto dalla L. 977/67, così come modificata ed integrata dai decreti legislativi 354/99 e 262/00, l’adibizione di un minore alla conduzione di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica risulta vietata.

Il datore di lavoro, nel caso in cui intenda adibire in un ambiente di lavoro un apprendista minorenne all’attività di mulettista dovrà provvedere ad ottenere in via preventiva l’autorizzazione in deroga dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente e, se concessa, a sottoporre, alla stessa stregua di tutti gli altri lavoratori di maggiore età e pari mansione, agli accertamenti sanitari per la verifica di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

In caso di positività al test di screening e di conferma, è possibile adibire il lavoratore a mansione non a rischio senza inviarlo al SERT?

No. L’Atto di Intesa del 18 settembre 2008 prevede che debba essere obbligatoriamente preso in considerazione il rilevamento di “condizioni cliniche che necessitano di terapia o trattamenti specifici per la tossicodipendenza” in modo da indirizzare la persona verso specifici programmi di cura e riabilitazione.

Il medico competente può non sottoporre a test di screening il lavoratore che dichiara l’assunzione di sostanze stupefacenti?

No. La normativa prevede di fare lo screening per diverse sostanze, per ciascuna delle quali l’inquadramento diagnostico potrebbe essere diverso, con evoluzioni diverse e ricadute diverse sul giudizio di idoneità e relativa tempistica per la riammissione alla mansione a rischio.

In caso di test di screening positivo con riferita assunzione di sostanze farmacologiche note essere interferenti è necessario effettuare il test di conferma? Sì. È noto, infatti, che alcuni farmaci possono dare false positività al test di screening. Si cita l’esempio degli oppiacei con interferenza di codeina e diidrocodeina. Attraverso il test di conferma emergerà la falsa positività e si escluderà l’assunzione di altre sostanze. In tal caso la procedura potrà essere interrotta senza invio al SERT tenendo conto anche dei dati clinici ed anamnestici.

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Come misurare l’apprendimento dei corsi di formazione

La valutazione dell’attività di formazione sicurezza del lavoro può avvenire prendendo in considerazione quattro parametri:
1. Valutazione diretta
2. Conoscenze acquisite o competenze acquisite
3. Cambiamento di comportamento
4. Risultati

Valutazione diretta
In genere quando si cerca la Valutazione diretta a una sessione di formazione i partecipanti sono invitati a compilare un “modulo di valutazione” a conclusione di ogni sessione del corso. Le tipiche domande da completare generalmente sono:
_ Qual è stata la sessione più utile sul corso?
_ Qual è stata la sessione meno utile il corso?
_ Era la sede appropriata?
_ Come potrebbe  essere migliorato il corso ?
Queste domande raccolgono valutazioni sul corso, ma non misurano l’apprendimento o l’efficacia; un po’ ‘cinicamente alcuni formatori esperti si riferiscono a questi moduli  come ” happiness sheets” “fogli felicità”

Conoscenze acquisite o competenze acquisite
Con questo metodo di domande valutative  si verifica il trasferimento di conoscenza al partecipante al corso per es.
_  Spiegare come Z ….
_ Dammi la formula per W
Alternativamente si possono verificare le competenze nuove acquisite con domande del tipo:
_ Mostrami come legare una bobina
_ Dimostrami come cambiare la mola su quella smerigliatrice angolare

Cambiamento di comportamento
Il cambiamento di comportamento ottenuto dopo la formzione erogata  è il metodo di valutazione forse più importante, ma è anche quello più difficile da misurare.
Chiedere al partecipante al corso come  il suo comportamento è cambiato dopo che ha avuto il tempo sufficiente per mettere in pratica quanto appreso, può essere un valido approccio.
In genere può essere utile ricorrere a supervisori o a colleghi che analizzino il nuovo comportamento sul luogo di lavoro,

Risultati
Misurare i risultati della formazione in termini economici può essere molto difficile.
Il ritorno sugli investimenti per la formazione è ciò che i manager cercano, ma nell’ambito sicurezza del lavoro è arduo fare una valutazione economica, se non prendendo ad esempio come parametri la minore incidenza dei costi relativa a minori infortuni.
In tal senso è necessario realizzare per ogni settore aziendale una ….

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Contenuti:
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Autore: Dr. Matteo Rapparini
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Come realizzare un audit sicurezza del lavoro

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L’audit sicurezza del lavoro ha l’obiettivo di individuare elementi critici nell’ambito della prevenzione dei rischi in tutte le aree aziendali.

Periodicamente ogni azienda, sia di piccole che di medie-grandi dimensioni, dovrebbe provvedere a verificare lo status quo in tale ambito, per evitare sanzioni in caso di controlli o di eventi infortunistici.

Il primo step per realizzare un corretto audit sicurezza del lavoro è quello relativo alla verifica documentale, in cui occorre individuare eventuali anomalie, errori o carenze negli elementi cartacei inerenti la prevenzione dei rischi.

Oltre al documento di valutazione dei rischi, la cui verifica deve essere svolta per prima, è consigliabile provvedere a verificare la validità di attestati di formazione sicurezza del lavoro (sono ancora validi? Occorre rinnovarli? Se si entro quando?) e di tutti gli altri documenti afferenti alla prevezione dei rischi, come dichiarazioni di conformità, libretti di manutenzione apparecchiature, ecc.

Il secondo step prevede un lavoro più “certosino”, ovvero un’analisi dei processi aziendali con particolare riguardo a quelli secondari che potrebbero essere stati trascurati in sede di implementazione del sistema di prevenzione dei rischi.

Durante tale analisi è importante soffermarsi sui comportamenti del personale, perchè proprio da anomalie in tale ambito, possono crearsi situazioni di pericolo per la sicurezza del lavoratore e dei luoghi di lavoro.
Risulta quindi importante programmare una serie di incontri con i vari responsabili di funzione per fare emergenze eventuali situazioni critiche a cui porre rimedio con azioni mirate e tempestive.

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Ovviamente l’audit sicurezza del lavoro deve riguardare anche tutte le attrezzature utilizzate in azienda per le quali occorre analizzare:
_ periodicità manutenzione
_ conformità alle specifiche direttive
_ presenza apparati di sicurezza previsti
_ utilizzo da parte di personale regolarmente formato

Ogni audit sicurezza del lavoro deve essere effettuato con il supporto di check list, in grado di assicurare che tutti gli aspetti sensibili alla sicurezza del lavoro, siano considerati nell’attività di verifica.

Al termine dell’audit sicurezza del lavoro è consigliabile elaborare un piano di miglioramento in cui per ogni aspetto deficitario emerso, siano indicate le attività da applicare per assicurare al sistema sicurezza del lavoro la conformità alle vigenti normative.

Spesso agli audit sicurezza del lavoro è consigliabile associare anche un’analisi, se pur non approfondita, dei relativi costi e sprechi sostenuti dall’azienda per motivare la direzione aziendale ad applicare le azioni correttive proposte.

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Come si vendono i servizi di consulenza 231 – parte 2

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Riprendiamo l’argomento della vendita dei servizi di consulenza in ambito D.lgs 231/01 (leggi parte 1) ricordando che molte amministrazioni pubbliche, in particolare le Regioni, negli ultimi anni hanno deliberato direttive che prevedono per l’accreditamento, il requisito di avere implementato un modello 231.

A tale riguardo ad esempio, citiamo la Regione Lombardia, dove alle aziende del settore formazione professionale (Decreto n. 5808 dell’8 giugno 2010)  e case di cura (DGR 3540/12) è richiesto il modello 231.
La Regione Lazio, con Decreto del Commissario ad Acta del 9 maggio 2013 n. U00183, ha approvato lo schema tipo di contratto/accordo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie.
In considerazione della necessità di assicurare – ai fini dell’accreditamento – che le strutture sanitarie private garantiscano, oltre ai tradizionali requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi, anche requisiti minimi di affidabilità e onorabilità che elevino gli standard di qualità, il suddetto Decreto ha previsto l’obbligo per le strutture sanitarie private di dotarsi di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’art. 2 prevede, infatti, che l’ASL acquisisca dall’ente una dichiarazione attestante l’avvenuta adozione del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 in materia di prevenzione dei reati, ovvero l’adesione al Codice Etico adottato sulla base del modello proposto dalla Regione e il contestuale impegno all’adozione di un proprio Modello Organizzativo entro la fine del 2014.
La mancata adozione del Modello da parte dell’ente entro i termini ha come conseguenza l’impossibilità per la struttura sanitaria privata di sottoscrivere il contratto con l’ASL.

La Regione Calabria, con legge n. 60 del 4/12/2012, ha reso obbligatoria l’adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo  ex D.lgs. 231/01(di seguito, per brevità, “ Decreto”) per le categorie di enti appresso indicate:
a) enti pubblici economici dipendenti e strumentali della Regione, con o senza personalità giuridica;
b) fondazioni costituite dalla Regione;
c) società controllate alla Regione.

La Regione Sicilia, concede un aumento del budget fino al 2% alla strutture sanitarie che adottino un Modello Organizzativo 231.

Questi sono alcuni esempi di come verificando nelle singole Regioni l’obbligatorietà del modello 231, e proponendo alle aziende interessate il servizio di consulenza relativo, sia possibile acquisire nuovi clienti.

 

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Vicenza – CONTRIBUTI ALLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI PREVISTI DAL D.LGS 231/2001 SULLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA’

Bando di concorso “CONTRIBUTI ALLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI PREVISTI DAL D.LGS 231/2001 SULLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA'”
Termini presentazione domanda dal 15/05/2014 al 30/06/2014
Delibera n. 71 del 30/04/2014

chi può usufruirne
Sono ammesse a contributo tutte le imprese, con esclusione di quelle operanti nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Vicenza.
Sono ammesse a contributo le imprese che:
a) hanno sede legale e/o Unità Locale operativa nella provincia di Vicenza; sono iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Vicenza e hanno versato tutti i diritti camerali dovuti, o li versino entro 30 gg. dal ricevimento dell’invito a versarli;
b) all’atto della presentazione della domanda e dell’erogazione del contributo sono in stato di attività, non sono sottoposte a procedure concorsuali, né a procedure di liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
Non sono ammesse le imprese già fornitrici della Camera di Commercio di Vicenza alla data di presentazione della domanda ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (di conversione con modificazioni del D.L. 6 luglio 2013, n. 95)

spese per le quali è possibile ottenere il contributo
Sono ammesse a contributo camerale le spese di consulenza esterna di seguito indicate:
a) prima implementazione di un modello organizzativo secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001;
b) estensione del modello organizzativo di cui al punto precedente alle nuove fattispecie di reati sulla responsabilità amministrativa delle società introdotte a partire dall’anno 2011;
Le consulenze ammesse devono essere svolte da Professionisti ed Esperti o da Società in possesso dei seguenti requisiti:
1) I Professionisti: devono avere pregressa esperienza legata a precedenti prestazioni in materia, in quanto devono aver effettuato almeno cinque interventi in diverse aziende nelle materie oggetto della consulenza, con particolare riferimento alle attività necessarie alla redazione e all’implementazione dei modelli organizzativi di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
Tale requisito di pregressa esperienza va dichiarato nel curriculum vitae di cui all’art. 6 del presente bando.
2) Le Società: devono designare un responsabile di intervento che possieda gli stessi requisiti richiesti ai professionisti ed esperti, che assuma la supervisione delle attività e assicuri la presenza in azienda nelle diverse fasi del programma di intervento.

spese per le quali non è possibile ottenere il contributo
Non sono ammessi a contributo:
a) l’IVA, le altre imposte, tasse, tributi e spese notarili, i costi interni dell’impresa, le spese di consulenza fiscale e legale ordinarie e le spese di pubblicità;
b) le spese di aggiornamento di modelli organizzativi già adottati, salvo la maggiore estensione degli stessi alle nuove fattispecie di reati sulla responsabilità amministrativa delle società introdotte a partire dall’anno 2011;
c) i compensi spettanti ai Professionisti ed Esperti o Società in qualità di Organismo di Vigilanza (OdV) indicato nel Modello Organizzativo secondo il D. Lgs. 231/2001.

entità del contributo
Sono ammesse a contributo le spese effettivamente sostenute e pagate dalla data di presentazione della domanda fino al 1 GIUGNO 2015 (termine perentorio). Non sono ammesse a contributo le spese risultanti da fatture o da altri documenti che rechino data anteriore a quella di presentazione della domanda.
La misura del contributo è del 40%, con il limite dell’ammontare di € 4 mila per ciascuna impresa. L’ammontare degli investimenti non deve essere inferiore a € 2 mila.
I contributi saranno erogati alle imprese nell’ordine risultante dalla graduatoria indicata all’art. 7 del Bando e fino all’esaurimento della somma stanziata di € 100.000,00.
Gli investimenti ammessi al contributo camerale riguardano sedi e unità locali situate in provincia di Vicenza, che per gli stessi investimenti non hanno ricevuto, né riceveranno altri contributi o agevolazioni di qualsiasi natura, anche di fonte comunitaria, dalla stessa Camera di Commercio di Vicenza, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici, anche per il tramite di enti privati

note
I contributi si intendono erogati in regime de minimis.

ufficio referente
Ufficio Promozione
Via Montale 27 – 36100 Vicenza
tel. 0444 994.891 – 994.889 – 994.829
PEC: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it
e-mail: promozione@vi.camcom.it

ALLEGATI

Bando di concorso contributivo alle imprese a sostegno dei modelli organizzativi D.lgs 231/01
Domanda di contributo [modulo da usare obbligatoriamente]
Dichiarazione aiuti di stato “de minimis”

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Come vendere i servizi di consulenza D.lgs 231/01 parte 1

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La vendita dei servizi di consulenza relativi al D.lgs 231/01, costituisce un’ottima opportunità professionale per le società di consulenza che abitualmente propongono servizi inerenti la certificazione e la sicurezza del lavoro.

Infatti la presenza di reati afferenti la prevenzione dei rischi e l’ambiente rendono quasi naturale, la realizzazione di sistema documentale 231 sull’onda dell’ordinaria consulenza professionale.

Occorre ricordare che la consulenza che per comodità definirò “231”, rappresenta oggi un’interessante occasione professionale per gli importi economici ritraibili e per il lavoro continuativo che spesso segue la realizzazione del modello 231.

Il problema da cui voglio partire è quello relativo a come acquisire clienti potenzialmente interessati al modello 213.

Tale adempimento pur non essendo esplicitamente obbligatorio, nella realtà lo diviene nel momento in cui assume carattere esimente per le eventuali responsabilità in capo all’azienda, per reati come i sopraindicati reati sicurezza del lavoro (lesioni gravi o morte in seguito a infortunio).

Pertanto il primo obiettivo di un consulente è quello di verificare tra le società che segue quali siano quelle maggiormente esposte a questi reati, e proporre l’ombrello protettivo 231, come la soluzione ottimale di fronte a eventi infortunistici gravi.

Successivamente consiglio di orientare la propria ricerca di potenziali clienti a quelle aziende che operano in ambito appalti pubblici. Questo perchè le recenti norme contro la corruzione nel settore pubblico, hanno determinato la crescente richiesta delle stazioni appaltanti, dei modelli 231 come requisito inderogabile per partecipare ai bandi di gara.

In tale contesto il consulente deve preferibilmente ricercare competenze professionali in ambito legale, con un’esperienza significativa nell’area prevezione corruzione e quindi rivolgersi a un avvocato con il quale costituire un team di lavoro completo.

L’integrazione delle relative e specifiche competenze costituisce un’ottima chiave d’ingresso nelle aziende ove la partecipazione a bandi pubblici costituisce il core business.

E’ utile pertanto verificare quali siano le stazioni appaltanti e i relativi recenti bandi in cui il requisito 231 è stato richiesto, individuare le aziende che hanno partecipato a tali bandi  per capire quali siano le realtà analoghe (leggi concorrenti) che hanno probabilmente necessità di sviluppare il modello 231.

La prossima settimana pubblicherò un’ulteriore contributo su tale importante argomento!
Se vuoi contattarmi scrivi a info@edirama.org

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