Quesito – Come va conservata la documentazione sulla sicurezza?

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Risponde Dr. Matteo Rapparini – Autore corsi on line e software http://www.sicurezzapratica.ithttp://www.sicurezzapratica.comhttp://software.edirama.org

L’art. 53 del 81/08 regola la tenuta della documentazione inerente la sicurezza del lavoro. Tale norma prevede anche l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione sulla sicurezza sul lavoro.

La  memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione, deve essere tale da consentire:

a) L’accesso alle funzioni del sistema  consentito solo ai soggetti formalmente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione delle informazioni siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo auto-generato dagli stessi;
d) le eventuali modifiche siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa le informazioni contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell’amministratore del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema stesso (non devono essere riportati i codici di accesso).

Se le attività del datore di lavoro sono articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l’accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata (fermo restando quanto già osservato sopra a proposito della immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili).

La conservazione della documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere effettuata nel rispetto del Codice privacy, protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003).

Infine, il TU consente che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro, possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Con apposito decreto   verranno definite le modalità per l’eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione. Il decreto non riguarderà le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, che restano ferme nella formulazione del TU.

L’art. 54 del TU 81/08 riguarda la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche. Esse possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicate dalle strutture riceventi.

Bibliogarfia
_ D.lgs 81/01
_ Quotidianosicurezza.it

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Sentenza – Ancora responsabilità per il datore di lavoro

Con sentenza n. 27127 del 4 dicembre 2013 la Cassazione Civile ha ribadito il principio per il quale il datore di lavoro è interamente responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore anche quando ometta di controllare e vigilare che il lavoratore abbia adottato effettivamente le misure di prevenzione.

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Inail – Finanziamenti sicurezza del lavoro

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Pubblicato da Inail il bando ISI 2013, finanziamenti a fondo perduto per le aziende, destinati a interventi nella salute e nella sicurezza sul lavoro.

307,359 milioni la somma messa a disposizione che coprirà contributi pari al 65% dell’investimento di ogni azienda vincitrice, fino a un massimo di 130.000 euro.

Come per il bando dello scorso anno, la gestione sarà online, con la doppia fase procedura-invio.

Dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 sarà possibile iscrivere il proprio progetto e candidarlo in gara. Una volta ottenuto il consenso per la partecipazione, si otterrà il codice identificativo e quindi con il codice si accederà ai click day regionali. Le date nelle quali si dovrà procedere all’invio dell’ultima candidatura saranno pubblicate da Inail a partire dal 30 aprile 2014.

Come nelle precedenti edizioni del bando, il finanziamento verrà erogato seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino a esaurimento fondi.

Info: Inail Isi 2013.

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Come determinare il compenso per ricoprire il ruolo di membro dell’ODV 231

Autore: Dr. Matteo Rapparini – autore software e corsi on line D.lgs 231/01 – Oltre 4.300 clienti hanno scelto i ns. prodotti.

Il compenso per ricoprire il ruolo di membro ODV non è stabilito dalla legge, ma è determinato dall’organo amministrativo all’atto della nomina e viene definito per l’intero periodo dell’incarico.
La valutazione del compenso proposto deve tenere conto del livello di rischio e delle responsabilità che tale nomina prevede.
I criteri da considerare sono i seguenti:
_ valutazione del rischio per l’adozione del modello, in quanto più elevato è il rischio di comportamenti illeciti, maggiori sono le potenziali responsabilità dell’ODV
_ tipologia del modello adottato. Maggiore è la complessità, maggiore dovrà essere il compenso;
_ livello dimensionale dell’azienda
Vi sono casi in cui la nomina dell’ODV avviene dopo  la contestazione dell’illecito (prima del dibattimento di primo grado). In questo caso il relativo compenso dovrà essere adeguato e maggiorato.
E’ consigliabile fare inserire nella delibera di nomina dell’ODV, la posibilità di adeguare il compenso inizialmente stabilito,  nel caso cambino le condizioni e i rischi presenti al momento della nomina.

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Quesito – Responsabilità datore di lavoro – infortunio estraneo

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Quesito
Il datore di lavoro è responsabile nel caso di infortunio occorso a un estraneo che accede sul luogo di lavoro?

Risponde: Dr. Matteo Rapparini – Titolare http://www.sicurezzapratica.com by Edirama – autore software e corsi on line sulla sicurezza del lavoro www.sicurezzapratica.it scelti da oltre 4.300 aziende e professionisti

Sì, il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio occorso a un estraneo che si reca sul luogo di lavoro
Vi è infatti una recente sentenza della Cassazione stabilisce che non occorre che vi sia la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma è sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore.

Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 42647 del 17 ottobre 2013

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Quesito risolto ODV 231 – Revoca e decadenza ODV e suoi membri

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Quesito
In quale caso può essere revocato l’incarico a un membro ODV e determinare la Sua decadenza?

Risponde: Dr. Matteo Rapparini – autore software area D.lgs 231/01  – http://www.sicurezzapratica.it

La revoca dell’incarico a membro ODV o dell’intero ODV può essere emanata dall’organo amministrativo aziendale (salvo il caso in cui lo stesso ODV corrisponda al collegio sindacale).
Il singolo membro dell’ODV può essere revocato nel caso in cui perda uno dei seguenti requisiti: autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità.
E’ consigliabile inserire nel modello 231 le indicazioni per revocare l’incarico come membro ODV e per definire la decadenza.

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Quesito – Quale formazione nel caso di trasferimento lavoratore


Quesito
Quale formazione occorre erogare a un lavoratore che viene trasferito e a cui vengono cambiate le mansioni?

Risponde – Dr. Matteo Rapparini
Autore software e prodotti area sicurezza del lavoro sito http://www.sicurezzapratica.it

La formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell’ambito della stessa azienda deve essere valutata in funzione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi per i quali non è stato precedentemente formato.
Se il lavoratore viene destinato a mansioni diverse da quelle precedenti, deve essere formato sui rischi specifici della nuova attività lavorativa
Nel caso in cui il lavoratore venga destinato alla medesima mansione, l’aggiornamento formativo è inerente  le differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro  e delle relative attrezzature da lavoro,

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Pubblicato il software per redigere il piano anticorruzione pubblica amministrazione

P.A.Doc è il software per realizzare il piano anticorruzione negli enti pubblici previsto dalla legge 190/2012.

Il software consente di redigere:
_ il piano anticorruzione (già preimpostato e personalizzabile)
_ l’analisi dei rischi per singolo ufficio/dipartimento
_ il livello di esposizione e le relative misure di controllo
_ le procedure di supporto al piano anticorruzione
_ le deleghe di funzione

Requisiti – presenza di Windows XP, VISTA, Windows 7, Windows 8
55 mb liberi su H.D.

Licenza per 1 pc – Aggiornamenti e assistenza tecnica inclusi per 12 mesi

Maggiori informazioni

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Pubblicato il corso on line Professione Membro ODV 231

E’ disponibile il nuovo corso on line Professione Membro ODV 231.

Obiettivi formativi:
Il corso on line Professione ODV ha l’obiettivo di fornire le competenze professionali per ricoprire il ruolo di membro dell’Organismo di Vigilanza previsto dal D.lgs 231/01
Il taglio pratico delle lezioni, il contatto diretto con il tutor per tutta la durata del corso, assicurano una formazione completa.
I software compresi nel corso permettono di essere subito operativi in ambito Organismo Di Vigilanza 231

Destinatari:
Il corso on line Professione ODV si rivolge a:
_ consulenti aziendali
_ quadri aziendali

Per maggiori informazioni e per accedere al test di autovalutazione competenze in ambito ODV 231 clicca qui

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Quesito 231 – Chi può esserci nell’organismo di Vigilanza?

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Risponde: Dr. Matteo Rapparini – autore software area D.lgs 231/01  – http://www.sicurezzapratica.it

1) Amministratori indipendenti senza poteri di gestione della società o dipendenti della società che operino nell’Internal Audit, nella Compliance o nel Dipartimento Legale interno senza poteri  autonomi di gestione e/o budget
2) Consulente legale della società
3) Componente del Collegio Sindacale
4) Professionisti operanti nel settore della compliance al Decreto
 5) A partire dal 1° gennaio 2012, nelle società di capitale, il Collegio Sindacale, il Consiglio di sorveglianza e il Comitato per il controllo della gestione possono svolgere tutte le funzioni proprie dell’Organismo di Vigilanza (L. 183/2011, art. 14 comma 12 – Legge di Stabilità).

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