Quesito risolto – Strumenti informativi supporto valutazione dei rischi

Quesito – Quali devono essere gli strumenti informativi da utilizzare a supporto della valutazione rischi nelle procedure standardizzate?

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Come anche confermato dal Ministero del lavoro, è consigliabile che lo strumento informativo scelto dal datore di lavoro, come supporto per la valutazione dei rischi, abbia una certa referenza/autorevolezza.

E’ bene quindi utilizzare norme tecniche (CEI, UNI, ecc), le buone prassi, le linee guida di enti pubblici e privati come gli istituti di ricerca con esperienza nel settore.
Ricordiamo le linee guida Inail che sul sito http://www.ispesl.it ha messo a disposizione degli utenti banche dati, linee guida, check list, ecc.

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Le macchine in edilizia: manuale e schede per l’uso in sicurezza


Disponibile uno strumento finalizzato ad aumentare le conoscenze delle macchine utilizzate in edilizia: un manuale di carattere generale e venti schede relative alle attrezzature con caratteristiche, dispositivi di sicurezza e misure di prevenzione

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Testo D.lgs 81/08 aggiornato al 31/12/2013


E’ disponibile l’ultima versione aggiornata del D.lgs 81/08

Puoi scaricarla dal seguente link

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Fogli elettronici per semplificare il lavoro di tutti i giorni

Questa settimana vi segnaliamo 5 nuovi fogli elettronici in formato MS Excel

1) Break Even DOC

2) Flow Chart Maker

3) Check list maker

4) Diagramma a tartaruga maker per realizzare audit

5) Business Plan 2014

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Quesito 231 – ODV e regolamento interno

L’organismo di vigilanza deve essere dotato di un regolamento interno redatto per iscritto?

Risponde Dr. Matteo Rapparini – autore software e corsi on line D.lgs 231/01 – Oltre 4.300 clienti!

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Sì, l’Organismo di Vigilanza deve disciplinare il proprio funzionamento interno, mediante  un Regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali delle proprie riunioni e dei controlli, modalità convocazione e di tenuta delle stesse, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.).

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Quesito – L’addestramento dei lavoratori può essere fatto presso strutture esterne al luogo di lavoro?

Risponde Dr. Matteo Rapparini – Entra nella rete professionale di Linkedin
sulla sicurezza del lavoro

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No l’addestramento dei lavoratori deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37, comma 5, D.lgs 81/08)

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Quesito risolto – Il dipendente di una pubblica amministrazione incaricato della progettazione e/o direzione dei lavori di un’opera pubblica, deve essere abilitato all’esercizio della professione?

Risponde Dr. Matteo Rapparini – Entra nella rete professionale di Linkedin sulla sicurezza del lavoro – autore software e corsi on line http://www.sicurezzapratica.ithttp://www.sicurezzapratica.com – Oltre 4.300 clienti!

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Sì, lo afferma l’art. 4 D.lgs 163/2006 che stabilisce che i progetti redatti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione

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La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti

Pubblicato nei Working Papers di Olympus il saggio numero 26, La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti ad opera di Olivia Bonardi, professore associato di Diritto del lavoro Università di Milano.

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La formazione del RSPP va integrata solo in presenza di nuovi rischi

Il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati ha chiesto il parere della Commissione interpelli sull’obbligatorietà o meno, per i docenti nominati Rspp, di partecipare anche ai corsi di formazione dei lavoratori di cui al c. 7 dell’art. 37 del TU 81/08.

Il caso esposto in questione riguardava la circostanza in cui un dirigente scolastico, datore di lavoro, aveva obbligato i propri docenti, già incaricati delle funzioni di RSPP e sottoposti quindi allo specifico corso formativo (art. 32 del TU), a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti (art. 37 del TU).

Il comportamento del dirigente, secondo la Commissione, non è stato corretto in quanto “la formazione erogata ai docenti per lo svolgimento dei compiti di RSPP in conformità alle previsioni dell’Accordo Stato -Regioni del 26 gennaio 2006, è superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori” ex art. 37 del TU.

Se poi la formazione alla quale i Rspp si sarebbero dovuti ulteriormente sottoporre era quella propria dei preposti o dirigenti, si è fatto osservare che la prima formazione, anche se di contenuto formativo diverso, “garantisce sicuramente una formazione “adeguata e specifica” (art. 37 del TU). Infatti, in quanto risponde a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, essa è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti.

Allo scopo, la Commissione ha anche richiamato l’art. 32, c. 5 bis del TU, inserito dall’art. 32, c.1, lett. c), della Legge n. 98/2013: “…in tutti i casi di formazione e aggiornamento…in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati…”.

L’interpello si chiude con questa precisazione. “La formazione del Rspp, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, è valida ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi”*.

* I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro (…), un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

** Comma 6, art. 37 del TU.

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Quesito – Divieto di fumo e sigaretta elettronica – valutazione dei rischi

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Riceviamo il seguente quesito
Il divieto di fumo nei luoghi di lavoro, va esteso alle sigarette elettroniche? E’ necessario effettuare la valutazione dei rischi?

Risponde: Dr. Matteo Rapparini – (Tel. 051-35.38.38) – Titolare Edirama autore software e corsi on line http://www.sicurezzapratica.ithttp://software.edirama.orghttp://www.certificazione.info

Le sigarette elettroniche si possono fumare anche sul posto di lavoro, ma è necessaria una valutazione dei rischi in quanto contengono nicotina e sostanze additive esponendo a potenziali danni per la salute. Tale valutazione è obbligatoria anche se l’azienda prevede il loro il divieto.
Il datore di lavoro, può comunque vietarne l’utilizzo indicando tale provvedimento nella policy sicurezza lavoro aziendale.

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