Quesito – Obblighi del datore di lavoro per i lavoratori a domicilio

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Quesito – Quali sono gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori a domicilio? Il domicilio va considerato luogo di lavoro?

Risponde Dr. Matteo Rapparini – titolare Edirama e siti
www.sicurezzapratica.it / www.sicurezzapratica.com/ www.certificazione.info
Il datore di lavoro nei confronti dei lavoratori a domicilio è tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Non devono essere svolti i corsi primo soccorso e antincendio.
Il domicilio non è considerato luogo di lavoro, per cui su di esso non gravano obblighi quali ad esempio uso di particolari dpi, sicurezza macchine, ecc.

 

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Veneto – contributi sicurezza del lavoro agricoltura

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La Regione Veneto comunica che è possibile presentare domande a valere sulla misura 114 del PSR 2007/13 per la concessione di contributi per servizi di consulenza finalizzati ad aumentare la competitività del settore agricolo.

Beneficiari dell’iniziativa sono gli imprenditori agricoli ubicati nella Regione Veneto.

Sono ammissibili a contributo servizi di consulenza erogati, entro il 31 maggio 2015, da organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione Veneto relativamente alle seguenti tematiche:

  • Criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali;
  • Requisiti in materia di sicurezza sul lavoro;
  • Ambiente;
  • Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
  • Benessere degli animali;
  • Buone condizioni agronomiche e ambientali;
  • Sicurezza sul lavoro;
  • Tecniche di mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici;
  • Qualità dei prodotti e certificazione ambientale;
  • Miglioramento dell’efficienza energetica;
  • Gestione sostenibile d’impresa;
  • Innovazione e trasferimento tecnologico e ICT.

Le imprese selezionate beneficeranno di un contributo pari all’80% dei costi ammissibili, nel limite massimo di spesa pari a 1.875 euro e comunque per un importo massimo erogabile pari a 1.500 euro.

La modulistica per la domanda di partecipazione sarà messa a disposizione dal portale AVEPA e ivi inviata entro il 10 gennaio 2014.

 

Fonte: CSQA

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Quesito – Documenti sicurezza lavoro per macchine e attrezzature

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Quesito
Quali sono i documenti inerenti la sicurezza del lavoro per le macchine e le attrezzature?

Risponde – Dr. Matteo Rapparini autore software e prodotti sito http://www.sicurezzapratica.ithttp://www.sicurezzapratica.com

I documenti che l’azienda deve conservare e tenere aggiornati relativi alla sicurezza delle macchine e delle attrezzature sono i seguenti:
1) Libretto sull’uso e manutenzione delle macchine e attrezzature con relativi programmi di manutenzione (Art. 71
D.Lgs. 81/08).
2) Dichiarazione di conformità secondo le direttive applicabili (Macchine, PED, ATEX, ecc..).
3) Attestazione di conformità (Art. 72 del D.Lgs. 81/08 e D.P.R. 459 / 96 all’Art. 11 co. 1-3.)
4) Attestazione di Buono Stato di Conservazione (Art. 72 D.Lgs. 81/08).
5) Libretti sull ’ uso e manutenzione apparecchi a pressione con relativi programmi di manutenzione (Art. 71 D.Lgs. 81/08).
6) Dichiarazione di conformità Dispositivi di Protezione Individuale e istruzioni all ’uso (D.Lgs. 475/92)

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Pubblicato kit formazione sicurezza lavoratori costruzioni carpenteria metallica

Il kit è costituito da:
_ 39 slide in formato ppt personalizzabili – vedi esempio
_ test finale di valutazione apprendimento costituito da 10 quesiti in formato MS Word modificabile

Le slide sono personalizzabili con MS Power Point, Open Office, ecc.
Indispensabile per risparmiare tempo nella preparazione dei corsi di formazione rivolti ai lavoratori delle aziende che effettuano lavorazioni di costruzione carpenteria metallica.

Le slide sono sviluppate nei seguenti argomenti
Rischi e misure di prevenzione delle lavorazioni nelle costruzioni carpenteria metallica

1. Cadute dall’alto
2. Urti, colpi. impatti, compressioni
3. Scivolamenti, cadute a livello
4. Calore, fiamme
5. Elettrici
6. Radiazioni (non ionizzanti)
7. Rumore
8. Cesoiamento, stritolamento (caduta elementi)
9. Caduta materiali dall’alto
10. Investimento (da parte di mezzi meccanici)
11. Movimentazione manuale dei carichi
12. Gas, vapori

Maggiori informazioni dal seguente link

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D.lgs 231/01 – sentenza Cassazione obbligo in caso di condanna penale per lesioni colpose

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Cassazione sentenza 42503: l’applicazione delle sanzioni interdittive ex D.lgs. 231/01 in caso di condanna penale per lesioni colpose in materia di sicurezza e salute del lavoro sono un obbligo per il giudice.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 29/11/2012, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il Tribunale di Ancona, sez. dist. di Senigallia, applicava nei confronti di C. P. la pena di € 600= di multa per il delitto di lesioni colpose in danno dell’operaio M. M. (acc. in Ripe il 31/10/2008).

Al C. era stato addebitato che, in qualità di datore di lavoro del M., aveva consentito che il lavoratore operasse presso un trapano privo di dispositivo automatico di blocco, in caso di apertura del coperchio per lavori di regolazione, di tal che il M., nello svolgere tale operazione, riportava l’amputazione di una falange. Con la sentenza il Tribunale applicava, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità degli Enti, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 231 del 2001, alla s.r.l. “C. P. & C.” la sanzione pecuniaria di € 10.000=, nonché le misure interdittive di cui all’art. 9, co. 2°, D.Lgs cit, per la durata di mesi due.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del C., nella qualità di legale rapp.te della società, lamentando:

2.1. la erronea applicazione della legge per avere il giudice disposto le sanzioni interdittive alla società, ai sensi dell’art. 9, co. 2°, benché ricorressero le circostanze di esclusione di cui all’art. 17, lett. a,b,c;

2.2. la eccessività della sanzione irrogata, per il mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 12, co. 2°, lett. a);

2.3. il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore dell’ente.

Con FAX pervenuto in cancelleria il 19/6/2013, il difensore documentava l’avvenuto risarcimento del danno.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. Va premesso che in sede di udienza, il difensore della s.r.l. “C. P. & C”, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 231 del 2001, ha chiesto l’applicazione alla società della sanzione di € 10.000= e l’applicazione delle “sanzioni interdittive ex art. 9 d.lvo 231/01″.

Nonostante ciò la difesa ha lamentato che le sanzioni interdittive non dovevano essere applicate, ricorrendo le cause dì esclusione di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 17 (per avere riparato le conseguenze del reato).

Orbene, pur rilevando che la copia della quietanza di risarcimento del danno prodotta in udienza è datata 14/3/2013 ed è quindi successiva alla emanazione della sentenza, va comunque ricordato che il terzo comma dell’art. 25 septies stabilisce che “In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

Da tale disposizione si evince che in caso di commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente.

Consegue che correttamente il difensore-procuratore speciale nella sua proposta ne ha fatto menzione e legittimamente il giudice le ha applicate.

3.2. Quanto alla doglianza relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria, va rilevato che essa è stata applicata in conformità alla richiesta difensiva senza che fosse invocata alcuna ulteriore diminuente della sanzione.

3.3. Quanto, infine, alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della sospensione della pena (alla quale non era condizionata la richiesta di patteggiamento), essa è infondata. Invero il beneficio richiesto non può trovare applicazione nel sistema sanzionatorio delineato dalla L. n. 231 del 2001, relativa alla responsabilità degli enti, la quale ha natura amministrativa ed ove, pertanto, non possono trovare applicazione istituti giuridici specificamente previsti per le sanzioni di natura penale (cfr. sul punto anche Cass. 20/3/2012, n. 10822 del 2012).

Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Come utilizzare efficacemente le slide per la formazione in aula

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Autore: Dr. Matteo Rapparini autore software e prodotti sito http://www.sicurezzapratica.it – http://www.sicurezzapratica.com

L’utilizzo delle slide in Power Point nei corsi di formazione sicurezza del lavoro costituisce oramai una modalità di formazione diffusa dove il docente può massimizzare l’efficacia della comunicazione, grazie all’utilizzo di testi, grafici e immagini in supporto alla parte verbale della lezione.

E’ possibile con piccoli accorgimenti, migliorare tale attività.

1) Curare i contenuti delle prime slide della lezione.
Le prime slide della lezione devono “agganciare” i discenti!.Per fare questo occorre prepararle in funzione del pubblico che assisterà alla lezione. E’ importante quindi conoscerne la composizione, le esigenze e le aspettative. Utilizzate quindi le prime slide per riassumere quali saranno i contenuti e gli obiettivi della lezione, in modo tale da creare attenzione nei discenti.
Utilizzate un solo concetto, per essere chiari e mantenere l’attenzione degli ascoltatori.

2) Concentrare poco testo nelle slide. Inserire troppo testo nelle slide è uno degli errori più frequenti! Peggio ancora è che il docente legga il contenuto delle slide, che ai discenti appaiono probabilmente illeggibili.

3) Creare slide dai contenuti autonomi. E’ importante realizzare slide autonome. Cosa significa? Significa che i contenuti devono essere realizzati in modo tale che ogni singola slide esprima un concetto forte, chiaro e definito. Perchè? Perchè così si memorizzano più facilmente.

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4) Curare l’utilizzo della grafica. Come deve esserci poco testo, la slide perfetta deve contenere in modo sobrio anche grafici e immagini. Più elementi inseriamo, maggiore è la confusione che creiamo nell’ascoltatore. Quindi anche in questo caso è preferibile utilizzare o solo un grafico o solo un’immagine.

5) Valutare il ciclo del tempo di attenzione del discente
Avete mai considerato i fattori che influenzano l’attenzione dei discenti, nella fase di preparazione della lezione sulla sicurezza del lavoro?
La curva d’attenzione di uno studente, nell’arco di 50′ di lezione, raggiunge l’apice dopo i primi 7-8 minuti, poi ha un calo costante fino a raggiungere il minimo verso i 26-27 minuti di lezione. Infine risale mantenendosi in maniera abbastanza costante sino alla fine dell’ora, sempre al di sotto dell’apice iniziale. In sintesi abbiamo solo 20 minuti per affrontare un singolo argomento.
Nell’organizzazione di una lezione quindi ogni singolo argomento va organizzato con un gruppo di circa 10 slide (2 minuti a slide). Successivamente occorre interrompere il flusso narrativo con attività come le domande del pubblico, chiedendo al pubblico di raccontare la propria esperienza, organizzando un gioco, un test o una esercitazione.

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Quesito risolto – DVR Procedure standardizzate e planimetrie

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Quesito
E’ obbligatorio allegare al DVR Procedure standardizzate la planimetria aziendale?

Risponde – Dr. Matteo Rapparini autore software e prodotti sito http://www.sicurezzapratica.ithttp://www.sicurezzapratica.com

No, non è obbligatorio, ma è consigliabile sia in sede di valutazione rischi, perchè consente di avere una visione globale dell’azienda, sia in sede ispettiva, in quanto facilita l’eventuale controllore a compiere in maniera corretta i controlli.

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Guida per un corretto e uniforme comportamento nell’esercizio delle funzioni degli ispettori del lavoro

********* ISPEZIONE 81 *********
Software per simulare un’ispezione ASL,
individuare e correggere gli aspetti sanzionabili
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Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nelle more della definizione del codice di comportamento dei dipendenti, da adottarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, ha predisposto uno schema di codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, al fine di rispondere con tempestività all’esigenza di rafforzamento di quegli strumenti che, nel garantire trasparenza e integrità all’azione amministrativa, contribuiscono a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Lo schema di codice è pubblicato al fine di avviare una consultazione pubblica in ordine ai contenuti dello stesso, con particolare riferimento a quelli relativi ai profili deontologici del personale ispettivo di questa Amministrazione.

Al riguardo, ciascun soggetto interessato potrà far pervenire all’indirizzo di posta elettronica divIsegrgen@lavoro.gov.it entro e non oltre il 28 ottobre 2013 le proprie indicazioni e i propri suggerimenti.

I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento. [Articolo tratto dal sito http://www.lavoro.gov.it]

Schema di codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro

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Documento gratuito – scheda di rilevazione dei rischi di caduta dall’alto

La Regione Lombardia ha pubblicato una scheda di rilevazione del rischio di caduta dall’alto, per le verifiche da effettuare sui cantieri edili.

La “scheda di rilevazione dei rischi di caduta dall’alto” è stata pensata come strumento di analisi sia per gli addetti del settore che per i funzionari ASL.

  • per gli addetti del settore, in particolare Preposti delle imprese edili e Coordinatore in fase di esecuzione (CSE), la scheda serve per una rapida e facile valutazione sullo stato di sicurezza delle attrezzature e sul loro corretto utilizzo. Il susseguirsi delle fasi lavorative che caratterizzano il cantiere edile rende la scheda prodotta un utile strumento per esercitare controlli periodici all’interno del cantiere;
  • per i funzionari ASL la scheda è un pratico pro-memoria per focalizzare l’attenzione sulle principali misure da utilizzare nei lavori condotti in altezza o situazioni che espongono a rischio di cadute dall’alto. La scheda ad uso del funzionario ASL dovrà riportare in calce, per presa d’atto, la firma della persona presente al sopralluogo e la aggiunta della frase: “In caso di violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni, verrà inviato verbale di contravvenzione con le opportune prescrizioni e/o disposizioni

La scheda rappresenta anche materiale didattico da utilizzare per la formazione delle figure di sistema in edilizia.

Consulta la scheda di rilevazione per il rischio di caduta dall’alto della Regione Lombardia

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Aggiornamento reati D.lgs 231/01

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Nella seduta di venerdì scorso, 11 ottobre, il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione del DL 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province.
Nel dettaglio, in sede di conversione in legge è stato soppresso il comma 2 dell’art. 9, che aveva apportato alcune importanti modifiche all’art. 24-bis del DLgs. n. 231/2001:

  • reato frode informatica con sostituzione dell’identità digitale (ex art. 640-ter comma 3 c.p.);
  • il delitto di indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (di cui all’art. 55 comma 9 del DLgs. 231/2007);
  • i delitti (ma non le contravvenzioni) di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del DLgs. 196/2003 (Codice Privacy) ovvero i reati di trattamento illecito dei dati personali, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante e inosservanza dei provvedimenti del Garante (di cui, rispettivamente, agli artt. 167, 168 e 170 del DLgs. 196/2003).

 

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