I flussi informativi dell’organismo di vigilanza

KIT ODV gestisci rapidamente e in maniera completa l’attività
dell’organismo di vigilanza
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Il Modello organizzativo deve prevedere una procedura di gestione e attuazione dei flussi informativi, con lo scopo di regolare le modalità di  gestione e veicolazione delle informazioni

L’obiettivo dell’attività di reporting è quella di consentire all’odv di essere venire informato relativamente a  fatti che potrebbero determinare una responsabilità dell’azienda/ente ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Quali informazioni devono essere contenute nei report inviati  all’ODV?

– Ogni fatto o notizia relativa ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001;
– L’avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti o di dipendenti ai quali sono stati contestati reati ai sensi del d.lgs. 231/2001;
– Eventuali violazioni del Modello organizzativo o del Codice etico;
– Decisioni che possono modificare l’assetto societario.

I soggetti aziendali che hanno funzioni di controllo devono periodicamente (meglio ogni trimestre) provvedere a informare l’ODV e:
_ dichiarare il livello di attuazione del modello;
_ evidenziare le eventuali criticità nei processi, nonché le inadempienze normative;
_ dichiarare eventuali modifiche nei processi e nelle procedure.

Per quanto concerne i flussi informativi che dall’ODV sono inviati al vertice societario, in genere si adottano tre tipologie di report:

  1. report continuativi, in forma scritta, inviati all’Amministratore delegato che, a sua volta, informa il Consiglio di Amministrazione (CdA)
  2. report su base periodica al CdA
  3. report immediato al CdA nel caso di comunicazione di:
  • ogni problematica rilevante sorta nello svolgimento dell’attività;
  • comportamenti non in linea con le procedure aziendali;
  • necessità di un aggiornamento del modello.

In entrambe le tipologie di flussi informativi,  risulta necessario conservare traccia dell’attività svolta.

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Quesito risolto 231 – Come è possibile applicare un modello 231 in un’azienda senza dipendenti?

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per creare il modello 231, gestire l’attività dell’ODV
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Quesito risolto 231 – Come è possibile applicare un modello 231 in un’azienda senza dipendenti?
Risposta a cura del Dr. Matteo Rapparini autore software area 231 http://www.sicurezzapratica.it

Questa tipologia di casistica si presenta quando le attività dell’azienda vengono svolte da dipendenti di altre aziende del gruppo.
Dal punto di vista formale non vi è alcuna differenza nelle fasi di implementazione, rispetto a un’azienda con dipendenti.
Maggiori attenzioni dovranno essere poste ai contratti di appalto, che regolano le procedure lavorative affidate alla società esterna. Devono cioè essere rese obbligatorie contrattualmente l’osservanza e il rispetto dei protocolli del MOG 231, e definite le sanzioni contrattuali in caso di inosservanza permettendo all’Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie attività anche vigilando sulla corretta applicazione del modello da parte dell’altra società.

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D.lgs 231/01 – 4 passi per aggiornarlo ai nuovi reati

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Kit aggiornamento modello 231 
reati frode informatica, trattamento illecito dei dati, 
inosservanza provvedimenti garante, uso indebito carte di credito, 
falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al garante

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Ecco cosa occorre fare per aggiornare il modello 231 ai nuovi reati introdotti dal DL 93 del 14/8/13

1) Mappatura aree a rischio
2) Aggiornamento dei protocolli di controllo
3) Adeguamento del sistema di prevenzione
4) Analisi della probabilità di nuovi reati

Dr. Matteo Rapparini – Autore software e corsi on line  area D.lgs 231/01 – http://www.sicurezzapratica.it

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Buone prassi per un nuovo processo di valutazione dei rischi

Una buona prassi validata dalla Commissione Consultiva propone una nuova forma di valutazione dei rischi partecipativa per aumentare il coinvolgimento del personale nella valutazione e gestione dei rischi. Le fasi e i risultati.

La buona prassi – correlata alla campagna dell’EU-OSHA 2012-2013 “ Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi” – è presentata attraverso una scheda curata dall’Ing. Massimiliano Perazzoni.
Innanzitutto la scheda propone gli obiettivi del “nuovo processo di Valutazione dei Rischi”:
– “aumentare la partecipazione del personale nella valutazione e nella gestione di tutti i rischi presenti nelle aree lavorative;
– aumentare il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dei rischi presenti nelle rispettive postazioni di lavoro (segnalazione da parte dei lavoratori per quanto riguarda i rischi, i pericoli e la loro corretta gestione)”.

Il nuovo processo di valutazione, costruito seguendo i vari momenti del ciclo di Deming (Plan‐Do‐Check‐Act), è diviso in diverse fasi.

Fase 0 – Preparazione della valutazione dei rischi
In questa fase per ogni area di lavoro/mansione in cui si svolgerà la valutazione dei rischi:
– avviene la definizione del team “base” di valutazione: “RSPP, ASPP, Preposti, Dirigenti, Supervisori delle Aree di Lavoro, Capiturno, Medico Competente, Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza” (viene sottolineata l’importanza del coinvolgimento degli RLS);
– “il team effettua una riunione specifica per verificare tutte le attività conosciute/routine (e standardizzate) per ogni area di lavoro e/o per le mansioni in essa contenute;
– il team effettua una riunione specifica per una analisi attenta della legislazione applicabile all’area di lavoro e/o alle mansioni in essa contenute”.

Fase 1— Preparazione della modulistica
Nella scheda è presente un’immagine del format di valutazionedei rischi utilizzato.
Queste alcune delle informazioni contenute nel format:
– postazione di lavoro (con foto);
– team di valutazione;
– singole operazioni con foto relative foto per meglio identificare l’attività;
– classificazione attività di routine/non routine;
– pericoli;
– rischi;
– categoria persone coinvolte dal rischio/pericolo;
– probabilità, danno e indice rischio in assenza di contromisure;
– contromisure identificate e data pianificata per la realizzazione;
– probabilità, danno e rischio dopo le contromisure;
– nominativi operatori coinvolti durante la valutazione.

Fase 2 —”Coinvolgimento diretto degli operatori”
La valutazione dei rischi legati a ciascuna attività “viene effettuata dal team di valutazione in due fasi:
– seguendo l’operatore durante il suo lavoro, passo dopo passo;
– intervistando l’operatore a fine attività per avere un suo ulteriore contributo”.
Nel documento sono presenti alcune immagini di esempio relative all’attività di carico e trasporto di materiale all’interno di specifici box con uso del carrello elevatore.
Dunque in questa Fase 2 l’operatore “collabora con il team per l’identificazione del pericolo, la quantificazione e suggerisce eventuali contromisure”.
In particolare per ogni postazione di lavoro (mansione) vengono valutati tutti gli operatori presenti in tutti i turni di lavoro. Infatti “verificare tutti i lavoratori per tutti i turni di lavoro permette di:
– standardizzare tutte le attività della postazione;
– identificare eventuali attività di non routine”.

Fase 3 — Matrice dei Rischio/Piano di Azioni legate al DVR
Tutti i moduli di valutazione del rischi (per mansione) vengono inseriti in un unica “matrice del rischio” per un analisi globale di tutti i rischi presenti nello stabilimento.
Anche in questo caso la scheda riporta immagini esemplificative della “matrice del rischio” e dei vari elementi presenti.
Inoltre “tutte le contromisure identificate durante il processo di valutazione del rischio (con il relativo stato di implementazione) vengono riassunte in un unico documento aziendale esposto nella “Bacheca Sicurezza” di reparto con l’obiettivo di tenere aggiornati tutti i lavoratori sullo stato delle contromisure pianificate”.

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Fase 4 — Valutazione del Rischio “Dinamica”
La scheda indica che “a seguito di una qualsiasi segnalazione di una situazione non sicura (proveniente da audit sicurezza, incidente, medicazione, mancato infortunio, segnalazione da parte di un operatore, suggerimento da parte di un operatore, etc.) la valutazione del rischio viene aggiornata in collaborazione ed in presenza di tutti gli operatori interessati”.
In particolare durante la «Riunione Settimanale» che si tiene “all’interno di ogni area di lavoro di fronte ad apposite bacheca Sicurezza, tutte le situazioni non sicure e/o segnalazioni/suggerimenti da parte degli operatori emerse nella settimana vengono analizzati insieme ai lavoratori dell’area e vengono definite delle contromisure appropriate. Nella stessa riunione viene aggiornata la valutazione del rischio in tempo reale (il format di valutazione del rischio viene esposto direttamente nella bacheca sicurezza dell’area a cui si riferisce)”. Si sottolinea l’importanza del coinvolgimento diretto degli operatori.

Fase 5 — Controllo dei rischi nella postazione di lavoro
Per aumentare il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dei rischi viene poi introdotta in ogni postazione di lavoro “una lista di controllo dei principali rischi e delle contromisure da adottare”. La “Checklist di sicurezza” riporta i punti che l’operatore deve verificare in ogni turno di lavoro prima di iniziare a lavorare. In caso di esito positivo della verifica, l’operatore inserisce la propria firma nell’apposito spazio del documento di verifica. Invece in caso di esito negativo “l’operatore blocca il suo lavoro e contatta il preposto dell’area per definire le corrette contromisure”.

La scheda, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta anche qualche esempio di contromisure attuate.

Ad esempio nell’azienda, prima del “nuovo processo di valutazione”, erano rilevabili:
– “mancanza di percorsi pedonali;
– condizioni del pavimento non ottimali;
– presenza di ostacoli all’interno dell’area di lavoro”.
Successivamente, con la collaborazione e il coinvolgimento degli operatori, è stato possibile arrivare a:
– “miglioramento del pavimento;
– modifica Lay-Out del processo;
– realizzazione del percorso pedonale (nessuna interferenza tra persone e processo);
– miglioramento dell’ordine e della pulizia dell’area”.

Concludiamo la presentazione di questa buona prassi validata riportando alcuni dei risultati ottenuti.

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Il “Nuovo Processo di Valutazione dei Rischi” parte nel dicembre del 2009.
Se nel 2010 la percentuale di lavoratori con partecipazione diretta nel processo di valutazione dei rischi era del 15%, la partecipazione diretta aumenta gradualmente ogni anno. Nel 2012 è già del 70%. Aumenta anche il coinvolgimento dei lavoratori nel processo di valutazione dei rischi in relazione alle situazioni non sicure segnalate. Se nel 2009 le situazioni segnalate erano solo 50, diventano 410 nel 2012.

Fonte: Puntosicuro.it

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Quesito risolto – Modifica moduli procedure standardizzate

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Quesito
E’ possibile aggiungere colonne alla modulistica di base prevista dalle procedure standardizzate?

Risponde – Dr. Matteo Rapparini autore software e prodotti sito http://www.sicurezzapratica.ithttp://www.sicurezzapratica.com

Sì,  nel caso in cui il datore di lavoro ritenga opportuno descrivere meglio e in modo più dettagliato il processo di valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e di miglioramento adottate

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Bando innovazione per sicurezza lavoro

In arrivo i primi 300 milioni di euro per le PMI che investono in Innovazione, Ricerca e Sviluppo: sono previsti dal bando ministeriale in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che attiva il primo intervento del nuovoFondo per la crescita sostenibile, rivolto prevalentemente alle piccole e medie imprese. Si tratta della fase operativa di quanto previsto dall’articolo 23 del Decreto Sviluppo (Dl 83/2012 convertito con la legge 134/2012).

Destinatari

Il finanziamento, che promuove lo sviluppo di nuove tecnologie ed è rivolto a progetti di R&S «di rilevanza strategica per il sistema produttivo e la competitvità delle PMI», prevede che il 60% delle risorse (160 milioni) vadano a progetti proposti da microimprese, PMI e Reti di imprese, mentre il 25% (40 milioni) alle micro e piccole imprese. L’incentivo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.  I soggetti ammessi sono indicati all’articolo 4 del bando:

  • Imprese che svolgono attività industriale per la produzione di beni o servizi (art. 2195 CC, lettera a).
  • Imprese di trasporto (art. 2195, lettera c).
  • Imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale.
  • Imprese artigiane di produzione di beni (legge 443/1985).
  • Centri di ricerca con personalità giuridica.
  • Organismi di ricerca, limitatamente ai progetti congiunti.

progetti congiunti devono essere «realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione, come ad esempio il consorzio e l’accordo di partenariato». Questi strumenti devono «configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto». Il contratto deve prevedere:

  • suddivisione di competenze, costi e spese a carico di ciascun partecipante;
  • definizione degli aspetti relativi a proprietà, utilizzo e diffusione dei risultati del progetto;
  • individuazione del soggetto capofila, con mandato di rappresentanza per i rapporti con il Ministero;
  • clausola con cui le parti, nei casi di recesso o esclusione di uno dei partecipanti o di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto, con ripartizione di attività e costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.

Altri requisiti: le imprese devono avere stabile organizzazione in Italia, essere costituite e iscritte nel Registro Imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali, trovarsi in regime di contabilità ordinaria, non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER (il regolamento sugli aiuti di Stato numero 800/2008/CE).

Progetti ammessi

L’articolo 5 del bando prevede che i progetti debbano riguardare attività di «ricerca industriale e di sviluppo sperimentale» finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi oppure al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti tramite lo sviluppo di una serie di tecnologie (allegato al decreto):

  • ICT,
  • nanotecnologie,
  • materiali avanzati,
  • biotecnologie,
  • fabbricazione e trasformazione avanzate,
  • tecnologie spaziali,
  • tecnologie volte a realizzare gli obiettivi sociali di Horizon 2020:
    • Migliorare la salute e il benessere della popolazione.
    • Migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive.
    • Realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo.
    • Realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati.
    • Consentire la transizione verso un’economia verde grazie all’innovazione ecocompatibile.

Tempistiche: il progetto deve durare non meno di 18 mesi e non più di 36 mesi (il ministero può eventualmente condere una proroga, fino a un massimo di 12 mesi, su richiesta motivata). Deve essere avviato dopo la domanda di agevolazione ed entro un massimo di tre mesi dalla concessione delle stesse (che altrimenti vengono revocate). Ladata di avvio del progetto corrisponde a quella della prima spesa ammissibile oppure a quella dell’inizio dell’attività del personale e deve essere obbligatoriamente comunicata al soggetto gestore entro 30 giorni.

Il costo dei progetti, deve essere compreso fra 800mila e 3 milioni di euro. Le spese ammissibili al finanziamento sono quelle per i dipendenti o collaboratori (escluso il personale amministrativo, contabile o commerciale), strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione limitatamente al periodo in cui sono utilizzati per il progetto, servizi di consulenza (ad esempio, per licenze e brevetti), spese generali imputate direttamente al progetto di ricerca (che non possono superare il 50% delle spese per il personale), materiali utilizzati.

Il finanziamento

Il finanziamento agevolato concesso, non assistito da forme di garanzia, ha durata massima di 8 anni più un periodo di preammortamento di 3 anni (a cui l’impresa può rinunciare, in tutto o in parte). Il finanziamento è erogato in un massimo di 5 rate, in relazione agli stati di avanzamento del progetto (per un totale fino al 90% del prestito), più l’ultima a saldo (pari almeno al 10%). Cambia la percentuale di spese agevolate a seconda della dimensione d’impresa:

  • 70% delle spese per le piccole imprese,
  • 60% per le medie imprese,
  • 50% per le grandi imprese,
  • 25% per gli organismi di ricerca.

Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data in cui viene concessa l’agevolazione, fissato sulla base di quello comunicato dalla Ue. Comunque, il tasso non può essere inferiore allo 0,8%. Il rimborso avviene attraverso un piano di ammortamento a rate semestrali fissate il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Le domande

Le imprese vengono valutate secondo parametri spiegati nel decreto e relativi alla capacità di rimborsare il credito agevolato. Vengono fissate soglie di ammissibilità in base ai dati dell’ultimo bilancio, e un meccanismo a punteggio che considera caratteristiche dell’impresa, fattibilità tecnica ed economica del progetto, qualità e impatto. L’iter e le procedura saranno fissate da un successivo decreto ministeriale, che comprenderà anche condizioni e punteggi per la valutazione delle domande: le regole base prevedono che ciasuna impresa, o raggruppamento di imprese, possa presentare un solo progetto nell’arco di un anno.

La domanda deve contenere scheda tecnica sul soggetto proponente, piano di sviluppo del progetto, contratto di rete o di collaborazione fra diverse imprese o soggetti. I finanziamenti sono concessi fino a esaurimento delle risorse disponibili (300 milioni di euro). Domande e adempimenti tecnici vanno indirizzate al soggetto gestore,individuato dal ministero attraverso apposita gara fra enti e società in possesso di una serie di requisiti.

L’istruttoria sulle domanda procede in base all’ordine cronologico di presentazione, e valuta una serie di elementi specificamente indicati nell’articolo 11 del bando: caratteristiche del soggetto proponente e del progetto, congruità delle spese previste. Il gestore ha 90 giorni di tempo per comunicare la ministero l’esito dell’istruttoria, il ministero entro i successivi 30 giorni procede al decreto di concessione del finanziamento.


Dopo la concessione del finanziamento, il ministero monitorerà il progetto, a cui può revocare l’agevolazione sulla base di una serie di criteri indicati dall’articolo 15: assenza di requisiti di ammissibilità, documentazione incompleta o irregolare, fallimento dell’impresa o procedura concorsuale, mancata realizzazione del rpogetto, mancato ripsetto di obiettivi prefissati o termini temporali, mancata presentazione avanzamento lavori e altre documentazioni, ritardo di oltre un anno sulla restituzione del prestito (Fonti: bando ministeriale 20 giugno 2013 e decreto di assegnazione risorse).

Fonte: CSQA

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Finanziamenti per la formazione sicurezza del lavoro

Grazie al nuovo Avviso n. 4 / 2013, Fondimpresa mette a disposizione delle PMI, aderenti al Fondo, risorse per un totale di 10.000.000 di Euro per attivare progetti formativi per i propri dipendenti.

Possono chiedere il contributo le imprese aderenti a Fondimpresa che:

  • appartengono alla categoria comunitaria delle PMI;
  • presentano un saldo attivo sul proprio Conto Formazione presso Fondimpresa;
  • presentano un “Totale Maturando” non superiore a 8.000,00 euro;
  • non hanno ottenuto contributi aggiuntivi al Conto Formazione a partire dal 1° luglio 2012.

Entità del contributo aggiuntivo
Ogni impresa potrà beneficiare di un contributo aggiuntivo di:

  • 3.000 euro se il maturando del conto aziendale è pari o inferiore a 3.000 euro;
  • da 3.000 euro fino ad un massimo di 8.000 euro, se il maturando supera la soglia dei 3.000 euro, e comunque per entità pari al maturando.

Il valore del piano sarà dato dalla somma di: Contributo aggiuntivo, Disponibile e Maturando.
Il contributo viene erogato in regime de minimis.

Formazione finanziabile
Può essere finanziata qualsiasi tipologia di formazione, anche la sicurezza obbligatoria ai sensi dell’accordo Stato-Regioni.
Il piano formativo dovrà prevedere il coinvolgimento di almeno 4 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione procapite.

I Piani possono essere presentati dal 23 settembre 2013 al 15 aprile 2014, in seguito alla condivisione con le parti sociali del proprio territorio.

Fonte: CSQA

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Quesito risolto – SNC con soci lavoratori – DVR?

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Quesito
Sono  un amministratore di una SNC artigiana con solo soci lavoratori e senza dipendenti. Sono obbligato a fare il dvr?

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Sì, perchè il socio lavoratore è equiparato al lavoratore subordinato

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Corso on line – Consulente sicurezza lavoro – come evitare le sanzioni penali e civili nello svolgimento della professione

 

Corso on line “Consulente sicurezza lavoro – come evitare le sanzioni penali e civili nello svolgimento della professione” consente di apprendere:
_ consigli pratici per evitare eventuali sanzioni legali
_ indicazioni utili per non commettere errori
 

Come un vero e proprio corso in aula ma con la comodità di poterlo seguire direttamente da qualsiasi posto in cui ci sia una connessione Internet, in totale libertà, senza sostenere perdite di tempo e di costi per spostamenti. E l’opportunità di consultarlo più volte per 30 giorni. In soli due ore di consultazione sono concentrati argomenti e tematiche di un corso in aula di 1 giornata.

Il corso on line è così strutturato:
_  Parte 1 – Cosa dice la giurisprudenza sulla responsabilità del consulente sicurezza
_  Parte 2 – Errori da evitare nella compilazione del DVR e del DUVRI
_ Parte 3  – Errori da evitare nella valutazione rischi Stress lavoro correlato, elettrico, movimentazione manuale dei carichi, chimico, cancerogeno, amianto, biologico, Atex (esplosione)
_ Parte 4 – Errori da evitare nella programmazione dell’attività formativa
_ Parte 5 – Come scegliere la polizza professionale

Durata del corso: circa 2 ore –
Modalità:  – Audio e video
Attestato – Viene rilasciato attestato di partecipazione per certificare le proprie competenze

Maggiori informazioni dal seguente link

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Guida per progettare e realizzare i corsi di formazione sicurezza del lavoro

La Regione Piemonte ha pubblicato un utile documento contenente tutte le indicazioni utili alla progettazione, realizzazione e fruizione dei corsi di formazione sicurezza del lavoro.

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