Codex Alimentarius per la sicurezza alimentare

Il ‘Codex Alimentarius’, l’organismo Onu che stabilisce gli standard alimentari, ha approvato nuove norme per tutelare la salute dei consumatori di tutto il mondo, tra essi normative su frutta, verdura, pesce e prodotti ittici e mangimi animali.

A spiegarle e’ un comunicato della Fao. Il Codex ha adottato anche i codici sulla prevenzione e la riduzione della Ocratossina A – un contaminante cancerogeno – nel cacao, una guida su come evitare la contaminazione microbiologica dei frutti di bosco e la richiesta di etichettature come “non-aggiunta di sali di sodio”, e “senza sale aggiunto” sulle confezioni degli alimenti, per aiutare i consumatori nella scelta di una dieta sana.

La Commissione del Codex Alimentarius, gestita congiuntamente dalla Fao e dall’Oms, stabilisce norme a livello internazionale sulla sicurezza igienico sanitaria e sugli standard di qualita’ degli alimenti.
Le norme del Codex servono, in molti casi, come base per la legislazione nazionale, e forniscono i parametri di riferimento per la sicurezza alimentare nel commercio internazionale dei prodotti alimentari. Nella sua riunione annuale della scorsa settimana, il Codex ha celebrato il suo 50esimo anniversario.

La sessione ha visto la partecipazione di 620 delegati provenienti da 128 paesi membri e da una organizzazione membro, un paese osservatore e 41 organizzazioni governative e non governative internazionali, tra cui le agenzie delle Nazioni Unite.

Una delle piu’ importanti aree di lavoro del Codex e’ definire i limiti di sicurezza e dare indicazioni lungo la catena alimentare sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione. Il cibo puo’ essere contaminato da metalli pesanti, da tossine, da funghi, e da batteri e virus.

Due codici importanti sono stati adottati in questa sessione:la prevenzione e la riduzione di Ocratossina A (un contaminante cancerogeno) nel cacao e dell’acido cianidrico nella manioca, entrambi prodotti importanti per i paesi in via di sviluppo. Le bacche fresche possono essere una parte sana della dieta, ma sono anche soggetti a contaminazione microbiologica e sono state associate con diverse malattie di origine alimentare causate da virus (epatite A, Norovirus), da batteri (E.coli) e da protozoi. Il nuovo testo del Codex offre consulenza a produttori e consumatori su come evitare questa contaminazione.

La Commissione ha adottato una serie di standard sui prodotti alimentari in grado di proteggere i consumatori da frodi e garantire pratiche eque nel commercio degli alimenti: su frutta e verdura, sia fresche che lavorate (es. avocado, finferli, melograni, olive da tavola, pasta di datteri) e su pesce e prodotti ittici (pesce affumicato, abalone).
Gli standard aiutano acquirenti e venditori a stabilire accordi basati sulle specifiche stabilite dal Codex e far si’ che i consumatori ottengano dai prodotti quello che si aspettano.

Sono inoltre stati stabiliti i valori nutritivi di riferimento su sodio e acidi grassi saturi, che sono nutrienti associati a malattie non trasmissibili (MNT), da inserire nelle linee guida sulla etichettatura degli elementi nutrizionali. Questo fa parte dell’impegno del Codex di promuovere abitudini alimentari sane e di affrontare il crescente problema delle malattie non trasmissibili legate all’alimentazione.

La Commissione ha adottato linee guida rivedute e aggiornate sugli alimenti complementari formulati per lattanti e bambini per garantire la salute e la nutrizione di un gruppo di popolazione molto vulnerabile. E sono stati stabiliti centinaia di limiti massimi di sicurezza per i residui di pesticidi e farmaci veterinari e clausole per gli additivi alimentari. Poiche’ gli alimenti animali possono causare la contaminazione di uova, carne e prodotti lattiero-caseari, la Commissione ha adottato linee guida per i paesi su come controllarli e valutare il rischio di contaminazione, e normative per i Sistemi Nazionali di Controllo degli alimenti per assistere i paesi nell’attuazione dei controlli alimentari.

A causa del grande volume di scambi e della necessita’ di armonizzare le norme nazionali, la Commissione ha deciso di creare un nuovo Comitato nell’ambito del Codex su Spezie ed Erbe aromatiche, che sara’ospitato e presieduto dall’India. La Commissione ha approvato il Piano Strategico 2014-2019, che guidera’ il lavoro sulla protezione della salute dei consumatori e garantira’ pratiche eque nel commercio degli alimenti per i prossimi cinque anni. (Fonte: AGI)

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Obbligo per le strutture sanitarie del Lazio accreditate, di avere il modello 231

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La Regione Lazio, con Decreto del Commissario ad Acta del 9 maggio 2013 n. U00183, ha approvato lo schema tipo di contratto/accordo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie.

In considerazione della necessità di assicurare, ai fini dell’accreditamento, che le strutture sanitarie private garantiscano oltre ai tradizionali requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi, anche requisiti minimi di affidabilità e onorabilità che elevino gli standard di qualità, il suddetto Decreto, all’art. 2, ha previsto che l’ASL, al momento della sottoscrizione del contratto, acquisisca dell’ente:

 

  • certificazione di iscrizione in CCIAA o al R.E.A.;

     

  • certificato generale del casellario giudiziario dei soggetti che hanno la rappresentanza legale della struttura sanitaria;

     

  • autocertificazione, da parte di ciascun socio persona fisica che possieda quote o azioni della struttura sanitaria, dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità con lo svolgimento dell’attività prestata per il SSN.

     

  • dichiarazione circa l’osservanza della normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, nonché circa l’avvenuta valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro e, in ogni caso, dell’adempimento a tutte le prescrizioni di cui di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

     

Il medesimo articolo ha, altresì, previsto che la struttura sanitaria trasmetti all’ASL una dichiarazione attestante l’avvenuta adozione del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 in materia di prevenzione dei reati, ovvero l’adesione al Codice Etico adottato sulla base del modello proposto dalla Regione, allegato alla delibera, e l’impegno all’adozione di un proprio Modello Organizzativo entro la fine del 2014

Fonte: Aiop

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Opportunità professionali per i consulenti sicurezza lavoro

consultants

Il consulente sicurezza del lavoro soffre in questo momento della difficile congiuntura economica che da un lato ha ridotto il numero di aziende e dall’altro ha «contratto» la disponibilità di investimento in ambito prevenzione dei rischi.

In prospettiva e nel breve periodo non vi sono importanti scadenze (come ad esempio l’entrata in vigore del dvr procedure standardizzate), per cui le opportunità di business andranno ricercate in altri ambiti.

Il consulente sicurezza deve partire dal proprio portafoglio clienti e verificare quali siano le sue esigenze nei prossimi mesi.
Esigenze che probabilmente esuleranno dalle tematiche di sicurezza del lavoro ma che si potranno integrare con esse.

Attualmente le aziende sono disponibili ad ascoltare nuove proposte di consulenza se queste:
_ possono aumentare le vendite
_ possono ridurre i costi aziendali

Non vi sono mezze misure. Il consulente deve essere in grado di proporre risposte a tali esigenze.

In tale panorama il consulente sicurezza del lavoro deve rivedere in parte la propria attività professionale, offrendo ai propri clienti nuovi servizi e nuove competenze e allo stesso tempo deve “guardare” oltre a quello che ha fatto e che era capace di fare fino ad oggi.

Nel corso on line “Nuove opportunità professionali per il consulente sicurezza del lavoro” sono presentante utili indicazioni operative da applicare subito che possono aiutare il singolo professionista a rilanciare la propria attività, superando gli attuali limiti e vincoli dell’attuale e complessa fase economica.

Il corso è strutturato in contenuti multimediali, dispense, ebook e software di supporto all’attività del professionista per realizzare correttamente i preventivi di consulenza.

Sommario del corso:
1) I nuovi servizi da proporre ai propri clienti
2) Le opportunità professionali in ambito ambientale
3) Come vendere i servizi di consulenza
4) Le opportunità per il mese di settembre 2013
5) Sviluppare la consulenza in ambito D.lgs 231/01
6) Materiale didattico: Ebook 10 consigli per superare l’attuale crisi, Ebook Come ottimizzare i costi della sicurezza lavoro, Software per realizzare correttamente i preventivi consulenza sicurezza lavoro

Al termine del corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione da utilizzare per arricchire il proprio curriculum professionale.

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Autore: Dr. Matteo Rapparini – Titolare del network Edirama e dei siti http://www.sicurezzapratica.it, http://www.sicurezzapratica.com, http://www.certificazione.info, http://www.edirama.org, – autore dei software e dei corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro – Con oltre 4.200 clienti dal 2002  – Esperienza professionale presso Il Sole 24 Ore spa

Il corso on line “Nuove opportunità professionali per il consulente sicurezza del lavoro” è disponibile al prezzo di 99 euro i.e. – anzichè 199 euro i.e. – SCONTO 100 EURO ! 

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Il dipendente con una patologia va tutelato – Sentenza Cassazione

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Interessante sentenza della Cassazione civile, sezione lavoro n° 14468 del 7 giuno 2013, in cui ha visto condannare il datore di lavoro (ospedale) che non aveva tutelato con misure di sicurezza adeguate, una dipendente malata per una precedente patologia

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Sanzioni sicurezza del lavoro aumentate quasi del 10%

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Con il nuovo Decreto Lavoro (DL 76/2013) dal primo luglio sono aumentate di quasi il 10% le sanzioni per inadempimenti alle disposizioni del TU 81/08 e per contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

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Formazione sicurezza più semplice con il Decreto del Fare

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Formazione sicurezza più semplice con il Decreto del Fare.
Infatti il Dl 69/2013 consente di evitare un problema molto diffuso ovvero l’obbligo di seguire per corsi diversi i medesimi contenuti.
Con il Decreto del Fare dispone il nuovo comma 5 bis dell’art. 32  e il nuovo comma 14 bis dell’art 37 del D.lgs 81/08, in cui per sono previsti dei crediti formativi per la formazione di rspp, dirigenti, preposti, lavoratori, per i corrispondenti argomenti affrontati.
Quindi ad esempio il lavoratore che ricopre anche il ruolo di RLS dovrà frequentare una volta sola i corsi di formazione per gli argomenti previsti nei due percorsi (es. il modulo giuridico).

Il tutto nella speranza che il percorso di approvazione del Decreto del Fare non modifichi tali disposizioni.

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Responsabilità del proprietario di un’attrezzatura in caso di infortunio

Segnalo questa sentenza della Cassazione che in pratica dichiara responsabile il proprietario di un’attrezzatura nel caso di infortunio dovuto alla mancata sorveglianza  circa il suo corretto utilizzo.
Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 3278 del 22 gennaio 2013 (u. p. 16 ottobre 2012) – Pres. Marzano – Est. Esposito – P.M. Baglione Tondari – Ric. omissis.

Dr. Matteo Rapparini – http://www.sicurezzapratica.com

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La valutazione rischi radiazioni solari in agricoltura

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Lo strumento per realizzare il dvr per ogni azienda agricola
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Tumori della pelle e melanomi nel lungo periodo, ma anche eritemi, fotodermatosi, immunodepressione, fototossicità e fotoallergia nel breve periodo.

Sono questi i principali danni che un’eccessiva esposizione alle radiazioni ultaviolette provoca agli operatori agricoli.
Tale rischio deve essere valutato alla stregua di tutti gli altri rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro in ambito agricoltura.
La valutazione deve avvenire ovviamente in campo durante le normali attività di lavoro negli orari in cui vi sono alti livelli di esposizione alle radiazioni UV (in genere dalle ore 10 alle ore 14) e in periodi primaverili estivi.
Per la misurazione delle radiazioni UV si possono utilizzare dosimetri elettronici in posizioni differenti (braccia, fronte, ecc.).

Per realizzare una valutazione rapida e allo stesso tempo completa è possibile utilizzare lo strumento messo a disposizione dal sito www.portaleagentifisici.it

Lo strumento è stato sviluppato sulla base dei criteri contenuti in ICNIRP 14/2007 “Protecting work from ultraviolet radiation“, documento sulla cui base è possibile effettuare valutazioni quantitative di rischio sia per esposizione cutanea che per esposizione oculare, e adottare quindi le appropriate misure di tutela.

Lo strumento valuta l’interazione di sei diversi fattori e calcola i conseguenti rischi per la pelle e per gli occhi. I fattori sono: latitudine, copertura nuvolosa, durata dell’esposizione, riflettenza del suolo, vestiario e ombra.

L’operatore che voglia condurre la valutazione dei rischi per pelle e occhi causati da esposizione a radiazione solare UV accedendo alla pagina dedicata sul sito del PAF dovrà selezionare e immettere alcuni semplici dati. Sarà poi il programma a restituire un risultato e le indicazioni in merito alle misure di protezione da adottare. Ad esempio, per quanto riguarda la valutazione rischi per la pelle:

In primo luogo dovrà scegliere tra tre diverse fasce di latitudini a cui corrispondono coefficienti diversi a seconda della stagione(primavera – estate /autunno – inverno);
si dovranno poi indicare il numero di ore di esposizione, scegliendo tra tre fasce orarie;
bisognerà poi selezionare il tipo di superficie su cui si lavora;
infine, sempre effettuando la scelta tra tre diverse possibilità, l’operatore dovrà definire quali parti del corpo sono esposte e se è presente o meno qualche dispositivo ombreggiante.
La moltiplicazione dei coefficienti di ogni fattore darà come risultato un numero compreso tra 0 e 5. A ogni risultato corrisponde un diverso tipo di protezione da adottare. Citiamo come esempio un possibile esito dal test per i rischi della pelle:

Per risultati minori di 1 non è richiesta ulteriore protezione della pelle;
per risultati compresi tra 1 e 3 si consiglia l’uso di T-shirt e cappello a falde;
per risultati compresi tra 3 e 5 è necessario utilizzare indumenti protettivi a maniche lunghe, cappello a falde e crema protezione solare con filtro SPF 15;
per risultati maggiori di 5 bisogna necessariamente adoperare le misure già illustrate nel livello di esposizione compresa tra 3 e 5 ma è anche necessario fare quanto possibile per modificare l’ambiente lavoro creandoaree all’ombra o interevnendo sull’organizzazione del lavoro (turni, orari).

Link

Vediamo quali sono le misure di protezione e di prevenzione da adottare.
1) Se possibile modificare l’orario di lavoro, ritardando  la ripresa dopo il pranzo al tardo pomeriggio e anticipando la pausa pranzo di 1 ora.
2) Applicare protezioni solari al luogo di lavoro creando condizioni d’ombra all’operatore
3) Riorganizzare il lavoro, spostando  in momenti con minore radiazione UV le operazioni che si caratterizzano per la massima esposizione
4) Utilizzo di dpi quali occhiali e coperture adeguate delle parti del corpo più esposte
5) Fornire al lavoratore creme protettive cosiddette a Schermo Totale

Il rischio per il lavoratore alle radiazioni solari UV è significativo quando lo stesso è esposto al sole per più di 4 ore. Nel caso di esposizioni superiori a tale valore è necessario riorganizzare il ciclo produttivo e lavorativo.

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Pubblicato il Decreto del Fare – Le novità per la sicurezza del lavoro

Sul supplemento ordinario n. 50/L alla Gazzetta ufficiale n. 144 del 21 giugno scorso è stato pubblicato il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, definito decreto “Del Fare”. Il decreto, già in vigore da sabato 23 giugno, è composto da 86 articoli suddivisi nei seguenti titoli:

  • Titolo I – Misure per la crescita economica (artt. 1 – 27);
  • Titolo II – Semplificazioni (artt. 28 – 61);
  • Titolo III – Misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile (artt. 62 – 86).

Per quel la sicurezza sul lavoro, le principali semplificazioni apportate riguardano due articoli:

  • Art. 31 – Semplificazioni in materia di DURC;
  • Art. 32 – Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro.
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Carabinieri – contestazione violazione norme sicurezza lavoro

******* ISPEZIONE 81 ***********
Il software per simulare un’ispezione sicurezza del lavoro e correggere gli aspetti sanzionabili
http://www.sicurezzapratica.it/sicurezza/ispezione_81_software_simulazione_ispezione_sicurezza_lavoro.htm
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Anche i carabinieri quali organi di polizia giudiziaria possono contestare violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. E’ quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione in risposta a una richiesta di annullamento presentata da un DDL
Il Tribunale ha dichiarato l’amministratore unico di una società colpevole di diverse violazioni alle norme in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro e lo ha condannato alla complessiva pena di euro 6.000,00 di ammenda.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la propria estraneità rispetto ai fatti contestati ed evidenziando, altresì, una erronea indicazione nel capo di imputazione della data di commissione del reato diversa da quella emergente dagli atti.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha confermata la condanna dell’imputato. La stessa infatti, in merito alla data errata della contestazione, dopo aver messo in evidenza che tale osservazione non era stata fatta davanti al giudice di merito e che pertanto non poteva essere esaminata dalla Corte stessa, ha fatto presente che trattandosi di reati permanenti le date della informativa e del verbale di identificazione richiamate dal ricorrente sono irrilevanti e che quand’anche i reati fossero risultati commessi in data diversa comunque non sarebbero stati ancora prescritti.
Per quanto riguarda la estraneità rispetto ai fatti contestati e la ritenuta non competenza dei carabinieri per la contestazione delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro la Sez. III ha precisato che l’imputato era stato condannato nella sua qualità di amministratore unico della società e che era irrilevante il soggetto che stava eseguendo i lavori al momento dell’accertamento e che, infine, “è di tutta evidenza che l’accertamento dei reati ben poteva (e doveva) essere compiuto anche dai carabinieri, quali organi di polizia giudiziaria”.
Corte di Cassazione – Penale Sezione III – Sentenza n. 524 del 8 gennaio 2013 (u. p. 11 dicembre 2012) –  Pres. Mannino – Est. Franco – P.M. Delehaye – Ric. omissis. – Anche i carabinieri quali organi di polizia giudiziaria possono contestare violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. E’ quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione in risposta a una richiesta di annullamento presentata da un datore di lavoro.
Fonte: Puntosicuro.it
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