Quesito risolto D.lgs 231/01 – Scelta dei componenti ODV

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Quesito: Quali sono i criteri di scelta dei componenti dell’ODV?

Risponde Dr. Matteo Rapparini – Titolare di Edirama – http://www.sicurezzapratica.com

La legge non fornisce in dettaglio la composizione dell’organismo di vigilanza. Le linee guida di Confindustria indicano che la composizione monocratica dell’organismo è preferibile nelle aziende prive di strutture complesse con basso profilo di rischio reati.
In aziende di medie-grandi dimensioni, più complesse di una piccola azienda, ove
l’attività di mappatura delle aree sensibili ha evidenziato molteplici e differenti processi a
rischio, per ognuno dei quali sono richieste professionalità e conoscenze specifiche difficilmente rinvenibili in un unico soggetto, è indispensabile optare per una composizione collegiale.

Fino al 2012 era vietato al collegio sindacale ricoprire la funzione di Organismo Di Vigilanza, l’art. 14, co. 12, L. 12 novembre 2011, n. 183, ha modificato direttamente l’art. 6, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo espressamente la possibilità che la funzione di organismo di vigilanza ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia svolta direttamente dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo della gestione.

In particolare, il nuovo co. 4-bis, art. 6 prevede testualmente:

«Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
Va sottolineato come la disposizione attuale non preveda testualmente la possibilità di attribuire il ruolo di organismo di vigilanza anche al sindaco o revisore unico.
Infatti, il co. 4-bis era stato oggetto di modifica in tal senso dall’art. 16, co. 2, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 che aveva espressamente inserito fra i soggetti idonei al controllo 231 anche il sindaco unico; tuttavia, tale modifica non è stata confermata in sede di conversione del D.L. 212/2011 (L. 17 febbraio 2012, n. 10), ove il co. 2, art. 16 è stato soppresso.

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Quesito risolto – Formazione e lavoro interinale

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Quesito – Nel caso di lavoro somministrato e/o lavoratori interinali, su chi ricade l’obbligo della formazione di base? Sull’agenzia interinale o sull’azienda?

Risponde: Dr. Matteo Rapparini – Titolare Edirama – http://www.sicurezzapratica.com

L’Agenzia Interinale in genere ha in carico la Formazione Generale (4 ore),  mentre la Formazione Specifica deve essere realizzata  dall’Azienda utilizzatrice.
In genere nei contratti commerciali tra Agenzia Interinale e Azienda utilizzatrice, sono indicati i relativi compiti di formazione sicurezza del lavoro.

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Quesito risolto – POS – attestati di formazione

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Quesito: Il POS deve contenere le copie relative alle attestazioni della formazione dei lavoratori?
Risponde: Dr. Matteo Rapparini – Titolare Edirama – http://www.sicurezzapratica.com

Sì, l’Allegato XV del D.lgs 81/08 indica nel punto 3.2.1  tra i contenuti minimi del POS “la documentazione relativa all’informazione e alla formazione dei lavoratori del cantiere”

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D.lgs 231/01 – Sentenza Cassazione – Confermato il sequestro sui crediti della societa

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La Cassazione, con la sentenza n. 8740 depositata il 22 febbraio 2013, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo il sequestro preventivo disposto sui crediti vantati da una società nei confronti di un terzo nell’ambito di un’indagine in cui la società medesima era stata coinvolta ai sensi del Decreto legislativo n. 231/01 con riferimento ai reati di riciclaggio e associazione per delinquere asseritamente posti in essere dai suoi vertici.

I giudici di Cassazione, in particolare, hanno ritenuto determinante, ai fini della applicabilità della misura cautelare del sequestro, che i crediti incriminati fossero certi, liquidi ed esigibili.

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Formazione sicurezza lavoro, criteri qualificazione formatore, decreto in G.U.

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Pubblicato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute il Decreto 6 marzo 2013 Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza su lavoro.

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Segnaletica stradale lavoro nel traffico veicolare, decreto in G.U.

Firmato in data 4 marzo e comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 il 20 marzo 2013 il Decreto interministeriale Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare.

Il decreto interviene in materia di “criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” e individua uno “schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”. Entrerà in vigore entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

Fonte: quotidianosicurezza.it

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Teramo contributi per certificazione e sicurezza

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Camera di Commercio di Teramo, allo scopo di contribuire al miglioramento dell’efficienza e della competitività delle imprese operanti nella provincia, eroga contributi a fondo perduto alle imprese che conseguono la certificazione di qualità dei sistemi aziendali.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando, le imprese di tutti i settori operanti nella provincia di Teramo che:
1) siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Teramo e risultino attive;
2) abbiano sede legale e/o operativa nella Provincia di Teramo;
3) non abbiano pendenze con gli Enti previdenziali;
4) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, con gli obblighi contributivi e assicurativi dei dipendenti e nel pieno rispetto del CCNL del comparto;
5) non si trovino in stato di liquidazione o scioglimento e non siano sottoposte a procedure concorsuali;
6) rientrino nei limiti stabiliti dal regime de minimis relativo agli aiuti di Stato previsto dal Regolamento CE n. 1998/2006 Commissione del 15 dicembre 2006.

I contributi sono concessi a fronte di spese sostenute per:
-la certificazione
ISO 9001;
ISO 14001,
Regolamento EMAS,
OHSAS 18001,
UNI EN ISO 3834;
la Certificazione prevista dall’art. 9 comma 1 del DPR n. 43 del 27 gennaio 2012 “Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra”.
– la consulenza e formazione del personale.

Per quanto riguarda la certificazione è ammissibile a contributo la sola spesa relativa all’attestazione e sono quindi esclusi tutti gli interventi di verifica periodica.
Le agevolazioni previste dal presente bando non coprono i costi inerenti le spese per le iniziative sopra menzionate qualora i relativi progetti siano stati redatti da personale o strutture interne all’impresa.

Scadenza: 30 novembre 2013
Bando

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Cassazione – Responsabilità impresa POS e PIMUS assenti

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Con Sentenza n. 45831 del 23 novembre 2012 la Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, rigetta il ricorso del titolare di una ditta considerato responsabile in quanto ometteva di adottare dispositivi di protezione collettiva o individuali a protezione del perimetro del manto di copertura, in particolare, consentiva ad un dipendente di effettuare la posa della guaina liquida sul colmo dell’edificio in ristrutturazione, con esposizione a rischio di caduta da altezza superiore a 2 metri dal piano di campagna; ometteva di provvedere ai fini della redazione del PIMUS (piano montaggio utilizzo e smontaggio) del ponteggio; affidava le operazioni di montaggio e di smontaggio del ponteggio presente in cantiere ai propri dipendenti, i quali non avevano proceduto alla formazione prevista dalla legge; ometteva di provvedere ai fini della redazione del POS (piano operativo sicurezza) della impresa esecutrice i lavori.
Scarica la sentenza

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Rischio elettrico sui luoghi di lavoro: gratis un filmato gratuito sulle istruzioni operative

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http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/il-rischio-elettrico-sui-luoghi-di-lavoro/0,1254,89_ART_8626,00.html

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D.lgs 231/01 – Aggiornamento sulle ultime novità in tema di responsabilità amministrativa degli enti

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Nel triennio 2010/2012, il mancato adeguamento ai precetti della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è costato alle imprese il sequestro di beni per un controvalore pari a circa 350 milioni di euro.

Il terzo Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza ha diramato i dati relativi al periodo in oggetto, dai quali risulta anche che le infrazioni contestate sono state 6.353 e le persone denunciate 3.549.

I reati presupposto più ricorrenti riscontrati dalle Fiamme Gialle sono stati quelli contro l’industria e il commercio (1.460), le frodi comunitarie (1.123) e quelle in danno del bilancio nazionale e locale (1.095).

In numero minore sono stati, invece, i reati rilevati contro la pubblica amministrazione (150) e quelli di riciclaggio o ricettazione (52).

Dall’entrata in vigore della legge suddetta, dei procedimenti avviati, quasi nessuno è stato archiviato.I reati più contestati sono stati quelli concernenti la sicurezza sul lavoro, le truffe ai danni dello Stato e la corruzione.

Ad ogni buon conto, la statistica effettuata ha rilevato che, da quando le Procure hanno proceduto ad effettuare iscrizioni a raffica nei confronti delle imprese, le violazioni registrate si sono ridotte considerevolmente e gli adeguamenti alle prescrizioni dettate dal Decreto sono stati sempre più frequenti ed efficaci.

La tendenza dimostra, sempre di più l’utilità, per non dire la necessità per gli enti (in particolare per le società) di adottare strumenti di controllo interno che siano in linea con le previsioni del decreto (modelli organizzativi, codici etici, ecc.).

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La Suprema Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 9079, pronunciata il 24.1.2013 e depositata il 25.2.2013, ha fissato un importante principio in materia di applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive, prescritte dal D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell’ente condannato per responsabilità amministrativa

Nella fattispecie sottoposta all’attenzione dell’organo giudicante, la Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il rappresentante legale di una società per il reato di corruzione ai sensi degli artt. 319 e 319 bis c.p., e la società medesima per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25, D. Lgs. n. 231/2001.

Per effetto del provvedimento in parola, a quest’ultima erano state irrogate una sanzione pecuniaria ed una interdittiva. Inoltre era stata disposta la confisca per equivalente di un importo pari al prezzo del reato commesso nel suo interesse.

In particolare, la Corte adita, nel confermare la sentenza del giudice di primo grado, aveva accertato che un dirigente capo Area Controllo dell’Agenzia delle Entrate di Milano, in concorso con un funzionario dell’ufficio medesimo e con un dirigente della Direzione Regionale delle Entrate ufficio controlli fiscali, nell’ambito di un accertamento fiscale condotto a carico della società condannata, avevano accettato dal legale rappresentante di quest’ultima la promessa di pagamento di una determinata somma di denaro in cambio dell’adesione, da parte dell’ente accertatore, ad una proposta di “conciliazione giudiziale” a condizioni vantaggiose per il contribuente oggetto di accertamento.

La società condannata aveva proposto ricorso per cassazione, eccependo, tra le altre doglianze, che, dal reato suddetto la medesima non aveva tratto alcun profitto illecito.

Osservava, infatti, che, come emerso in corso di istruzione dibattimentale, l’accertamento eseguito dai verificatori era infondato e la conciliazione giudiziale perfezionata dinanzi al giudice tributario si era rivelata vantaggiosa solo per l’amministrazione finanziaria.

La ricorrente, inoltre, contestava l’entità delle sanzioni irrogate; in particolare, riteneva non applicabile la sanzione interdittiva, attesa la particolare tenuità, ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001, del danno patrimoniale cagionato dall’illecito commesso.

La Suprema Corte adita accoglieva parzialmente le doglianze sollevate dalla società condannata in secondo grado. In primo luogo, osservava che la valutazione della sussistenza o meno dell’effettivo vantaggio economico conseguito dall’ente non incide sulla qualificazione della condotta, laddove si accerti che comunque il reato sia stato commesso nell’interesse dell’ente medesimo.

La corruzione, nel caso sottoposto all’attenzione del giudice di legittimità, si è realizzata con l’impegno, dietro retribuzione, al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio per conto del privato.

A fini della condanna non è necessario, quindi, che il corruttore abbia conseguito una effettiva utilità dalla sua condotta.

Gli ermellini, invece, hanno ritenuto eccessivo l’impianto sanzionatorio derivante dalla sentenza impugnata. La documentazione in atti aveva effettivamente certificato che nessun profitto era derivato alla società dalla condotta criminosa, in quanto l’accertamento fiscale oggetto del procedimento si era rivelato erroneo. La scelta della conciliazione, anzi, era risultata più conveniente per l’Amministrazione Finanziaria. Il danno cagionato era, quindi, di particolare tenuità e giustificava il trattamento sanzionatorio più mitigato prescritto dall’art. 12, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001.

Per l’effetto:

a)    la sanzione pecuniaria, determinata dalla Corte d’Appello di Milano in relazione all’art. 25, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, doveva essere riquantificata in base al co. 2 del medesimo articolo, che prevede una pena edittale inferiore sia nel minimo, sia nel massimo;

b)   la sanzione interdittiva doveva essere esclusa, in base alla previsione di cui all’art. 13, co. 3, del medesimo Decreto.

a cura di Massimiliano Nicodemo, Luca Nicodemo, Avvocati, Studio Legale Tributario Nicodemo

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