Quesito risolto D.lgs 231/01 – Società partecipata e adeguamento reati corruzione

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Le società partecipate da un ente pubblico, rispetto alle società private, hanno degli adempimenti in più rispetto alle analoghe aziende private, nell’adeguamento ai reati corruzione introdotti nel D.lgs 231/01.
L’adempimento più importante  è quello previsto dall’articolo 1 comma 39 della legge 190/2012, che prevede la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone (anche esterne alla pubblica amministrazione), senza una procedure pubblica di selezione.

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Quesito Risolto POS – Il POS deve riportare la data della relativa elaborazione?

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Risposta a cura del Dr. Matteo Rapparini – Titolare Edirama – http://www.sicurezzapratica.com

Sì, come per il DVR anche il POS deve riportare la “data certa” della relativa predisposizione. Attenzione:  in caso di ispezione, se il POS non è presente in cantiere, ma è stato “validato con data certa”, deve essere ritenuto idoneo e non sanzionabile

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Quesito 231 – Quali sono le analogie tra ISO 9001 e D.lgs 231/01?

Risponde Dr. Matteo Rapparini – Titolare Edirama – http://www.sicurezzapratica.com
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Le rispondo in maniera molto schematica

Gli aspetti comuni tra ISO 9001:08 e D.lgs 231/01 sono i seguenti:

1) Analisi per processi
2) Concetto di efficacia in entrambi i modelli
3) Obiettivo del dare evidenza alle conformità
4) Monitoraggio processi e correzioni in caso di anomalie (Riesame della direzione e attività dell’ODV)
5) Volontarietà (anche se per il D.lgs 231/01 l’obbligo è connaturato alla presenza di sanzioni penali ed economiche)
6) Ottica preventiva
7) Presenza di procedure formali e documentate
8) Formazione dipendenti

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Quando deve essere predisposto il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS)?

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Per i lavori pubblici, qualora non sia previsto il PSC, l’art. 131 del D.lgs 163/2006 prevede che entro 30 giorni dall’aggiudicazione (e comunque sempre prima della consegna dei lavori) l’appaltatore o il concessionario redige e consegna alle amministrazioni aggiudicatrici un Piano di Sicurezza Sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Ovviamente rimane l’obbligo della redazione del POS.

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L’attività ispettiva del Garante privacy

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395 ispezioni, circa 3 milioni e 800 mila euro le somme riscosse a seguito di sanzioni. Un bilancio significativo quello riguardante l’attività ispettiva svolta dal Garante privacy nel 2012.

Gli accertamenti, effettuati anche mediante il contributo delle Unità Speciali della Guardia di finanza – Nucleo speciale privacy, hanno riguardato il telemarketing, l’uso dei sistemi di localizzazione (gps)  nell’ambito del rapporto di lavoro, i nuovi strumenti di pagamento gestiti dalle compagnie telefoniche (mobile payment),  il credito al consumo e le “centrali rischi”, le banche dati del fisco, l’attività di profilazione dei clienti da parte delle aziende.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, sono stati avviati 578 procedimenti (con un incremento del 61% rispetto al 2011) che hanno riguardato, in larga parte, la omessa informativa, il trattamento illecito dei dati, il mancato rispetto delle norme in materia di telemarketing, la conservazione eccessiva dei dati di traffico telefonico e telematico, la mancata adozione di misure di sicurezza, l’omessa o mancata notificazione al Garante, l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. L’incremento è dovuto, in particolare, all’attività di contrasto delle violazioni nel settore del telemarketing.
56 sono state le segnalazioni all’autorità giudiziaria (con un incremento del 51% rispetto al 2011), in particolare per violazioni connesse al controllo a distanza dei lavoratori, all’accesso abusivo a banche dati, alle misure di sicurezza, alla falsità nelle dichiarazioni al Garante. Per quanto riguarda le misure di sicurezza sono state impartite 18 prescrizioni nei confronti di diversi soggetti, pubblici e privati.

Le somme riscosse dall’erario a seguito di sanzioni sono state 3.769.217 di euro, con un aumento rispetto all’anno precedente del 22%.

Il piano ispettivo del primo semestre 2013
Il piano ispettivo varato per il primo semestre 2013 punta su settori di particolare rilevanza: le banche dati pubbliche in particolare di enti previdenziali e dell’amministrazione finanziaria, l’attività di telemarketing da parte dei call center operanti all’estero, il trattamento dei dati per il fascicolo sanitario elettronico, i nuovi strumenti di pagamento gestiti dalle compagnie telefoniche (mobile payment), le “centrali rischi”.

200 gli accertamenti ispettivi programmati che verranno effettuati anche in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza. A questi accertamenti si affiancheranno quelli che si renderanno necessari in ordine a segnalazioni e reclami presentati e le altre verifiche per accertare il rispetto dei principali adempimenti previsti dalla normativa quali: le informative da fornire ai cittadini sull’uso dei loro dati personali, la corretta acquisizione del consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, l’adozione delle misure di sicurezza, il rispetto dell’obbligo di notificazione al Garante.

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Pubblicato Preventivo Rapido Sicurezza Lavoro

Preventivo Rapido Sicurezza Lavoro è il software realizzato in MS Excel che permette al consulente sicurezza del lavoro di calcolare rapidamente il corretto preventivo per le seguenti attività di consulenza:

_ Analisi rischi ambienti di lavoro

_ Analisi rischio incendio

_ Redazione del piano di emergenza

_ Analisi rischio macchine

_ Elaborazione del documento di valutazione dei rischi

_ Elaborazione dei rischi  fisici specifici (rischio chimico, biologico, Radiazioni ottiche artficiali, ecc)

_ Elaborazione  valutazione stress lavoro correlato

_ Mantenimento / Aggiornamento dei documenti

_ Attività di addestramento, formazione, informazione

Preventivo Rapido è strutturato in fogli, ognuno per le soprariportate attività. L’utente può compilare rapidamente ogni singola voce, seguendo un percorso logico e ottenere rapidamente il preventivo completo sia in forma tabellare che grafica.

Requisiti: MS Excel 2003, 2007, 2010, 2013, Open Office

Maggiori informazioni

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Le sentenze 231/2012 secondo l’ufficio del massimario

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L’ufficio del massimario ha elaborato anche per il 2012 la rassegna della giurisprudenza della Cassazione. Per quanto concerne il D.lgs 231/01 sono riportate le seguenti sentenze:

1) Cassazione sezione VI n. 30085/2012 – La normativa D.lgs 231/01 non si applica alle imprese individuali, in quanto è riferita ai soli soggetti collettivi

2) Cassazione sezione VI n. 34505/2012 – Nel sistema normativo D.lgs 231/01 la confisca è configurata come sanzione principale, al pari delle sanzioni interdittive, per la cui applicazione a titolo cautelare l’articolo 45 – richiede l’acquisizione di gravi indizi di responsabilità dell’ente

3) Cassazione sezione V n. 44824/2012 – Il fallimento di una società non costituisce causa di estinzione dell’illecito previsto dal D.lgs 231/01 nè delle sanzioni irrogate a seguito dell’accertamento della responsabilità da illecito dell’ente

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Le scadenze nella gestione della sicurezza del lavoro

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La gestione delle scadenze ricopre un ruolo fondamentale nella gestione delle attività della sicurezza del lavoro, in quanto ad esse sono attribuite il rispetto delle prescrizioni normative.
Le scadenze in ambito sicurezza del lavoro riguardano nello specifico:
_ formazione
_ manutenzione
_ sorveglianza sanitaria
_ gestione della documentazione

FORMAZIONE
La formazione nella sicurezza del lavoro è alla base delle prevenzione e delle riduzione degli infortuni e l’aggiornamento ad essa correlata è la chiave di Volta per ridurre i costi legati alla prevenzione dei rischi.
E’ fondamentale controllare le scadenze degli obblighi formativi di tutti gli attori della sicurezza in azienda, dall’rspp, all’rls, ai lavoratori, ai preposti, agli addetti antincendio e primo soccorso, alle figure più specifiche presenti in certi settori.

RSPP datore di lavoro
L’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente indicati come datori di lavoro RSPP, è regolamentato dal punto 7. dell’ Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, raggiunto sulla formazione di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
Secondo il punto 7. di tale Accordo l’ aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso. Esso ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell’Accordo e più precisamente di 6 ore per le attività a rischio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a rischio alto.

Rspp non datore di lavoro
Diversa è la situazione per l’RSPP non datore di lavoro, per il quale l’Accordo Stato Regioni del 2006 definì in modo dettagliato gli obblighi di aggiornamento:
_ 40 ore ogni 5 anni per i macro settori 1, 2, 6, 8, 9.
1. Agricoltura; 2. Pesca; 6. Commercio; 8. Pubb. Amm. Scuola; 9. Uffici, servizi, alberghi
_ 60 ore ogni 5 anni per i macrosettorì 3, 4, 5, 7
3. Costruzioni; 4. Industrie in genere; 5. Chimica, raffinerie, gomma; 7. Sanità
Per l’RLS la normativa prevede un aggiornamento annuale così strutturato:
_ 4 ore per le aziende tra 15 e 50 dipendenti
_ 8 ore per le aziende oltre i 50 dipendenti

Per quanto concerne i lavoratori, l’aggiornamento formativo va effettuato ogni qualvolta si verifichino modifiche di mansioni, utilizzo di nuove attrezzature, ecc e l’Accordo Stato Regioni del dicembre 2011 prevede un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.
Per gli addetti al primo soccorso la norma prevede un aggiornamento triennale così strutturato:
1) Per aziende (Gruppo A) / 6 ore
2) Per aziende (Gruppo B e C) / 4 ore
Per gli addetti antincendio il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale per la Formazione ha reso nota una circolare (circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011 emessa dal Ministero dell’Interno-Direzione Centrale per la Formazione) per chiarire gli aspetti relativi alla loro formazione.
• Corso A: corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 2 ore)
• Corso B: corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 5 ore)
• Corso C: corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 8 ore)

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MANUTENZIONE
La gestione delle scadenze nella manutenzione di macchine, impianti e attrezzature è fondamentale nella prevenzione dei rischi.
L’obbligo di una corretta gestione delle attrezzature di lavoro è previsto dal Titolo III del Decreto Legislativo 81/08, articolo 71.
L’obbligo della manutenzione è applicabile a “tutte” le attrezzature di lavoro, nessuna esclusa. Per particolari attrezzature, il cui utilizzo comporta pericoli particolari e riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, occorre eseguire verifiche periodiche con una periodicità stabilita direttamente dal legislatore da parte di personale specializzato (ASL o Organismo privato riconosciuto).

Attrezzatura

intervento/periodicità

1. Scale aeree ad inclinazione variabile

Verifica annuale

2. Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

Verifica annuale

3. Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

Verifica biennale

4. Ponti sospesi e relativi argani

Verifica biennale

5. Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica biennale

6. Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica triennale

7. Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.

Verifica annuale

8. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.

Verifica annuale

9. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.

Verifica biennale

10. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.

Verifiche annuali

11. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche annuali

12. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.

Verifiche biennali

13. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.

Verifiche biennali

14. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche triennali

15. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento: biennale

16. Recipienti insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua

Verifica di integrità: decennale

17. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

Verifica di funzionamento: quadriennale
Verifica di integrità: decennale

18. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale

19. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale

20. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.

Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale

21. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Verifica di funzionamento: triennale
Verifica di integrità: decennale

22. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in I e II categoria

Verifica di funzionamento: quadriennale
Verifica di integrità: decennale

23. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Generatori di vapor d’acqua.

Verifica di funzionamento: biennale
Visita interna biennale
Verifica di integrità: decennale

24. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs.93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS
< 350°C

Verifica di integrità: decennale

25. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350°C

Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale

26. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW

Verifica quinquennale

SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria ha lo scopo di verificare l’adeguatezza del rapporto tra le condizioni di lavoro e le condizioni di salute dei lavoratori.
Essa consiste (art. 41, comma 2 D.lgs 81/08) nello svolgimento di visite mediche:
_ preventive
_ periodiche
_ alla cessazione del rapporto di lavoro

La periodicità delle visite mediche periodiche, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. Pertanto la periodicità delle visite mediche, il tipo di visite, esami ematochimici e analisi specifiche vengono determinate dal Medico Competente e tale periodicità viene indicata nella cartella sanitaria e di rischio del lavoratore.

Periodicità visite mediche (cliccare sulle immagini)

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione della sicurezza del lavoro è lo strumento in grado di dimostrare agli organi di vigilanza, la congruità agli obblighi di legge.
La valutazione e il documento di valutazione dei rischi, debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, o a seguito di infortuni significativi, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
In genere il DVR deve essere aggiornato 1 volta all’anno.
Stessi criteri valgono per il piano di emergenza e di evacuazione.

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Quesito risolto – In un’azienda con rischio chimico, è possibile ricorrere alla valutazione rischi procedure standardizzate?

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No, occorre provvedere a svolgere la valutazione rischi completa.
Infatti il comma 7 dello stesso art. 29 stabilisce nel punto b) che la possibilità di ricorrere alla valutazione rischi procedure standardizzate è preclusa alle  aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.

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La valutazione dei rischi non indicati esplicitamente nel D.Lgs. 81/08

Una valutazione deve riguardare tutti i rischi, non solo quelli indicati nei titoli e nei capi del Decreto legislativo 81/2008. Come identificare i pericoli correlati agli oggetti fisici, alle attività lavorative svolte e ai processi aziendali.

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Fonte: Puntosicuro.it

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