Più sicurezza nei centri estetici

Il decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Salute entrato ufficialmente in vigore il 30 luglio scorso rivoluziona i centri estetici, sia per chi ci lavora sia per i clienti puntando sulla sicurezza sul lavoro, estremamente importante per un’attività che si muove tra la medicina e la bellezza. In particolare, il decreto riprende alcune direttive contenute nella legge 1 del 1990 e le amplifica, definendo più nel dettaglio l’attività di estetista.

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231 Ambiente, il software per gestire i reati ambientali nel D.lgs 231/01

231 Ambiente è il software che consente di aggiornare il sistema documentale D.lgs 231/01 ai reati ambientali, così come previsto dal D.lgs 121/2011.
231 Ambiente deriva dal software 231 Doc, ma è specifico per i reati ambientali (tutti già precaricati nel software)

Il software consente di:
_ realizzare rapidamente il check up ambientale per i reati ambientali previsti e individuare le misure da applicare – nuovo modulo
_ effettuare rapidamente l’analisi dei rischi, gestire le deleghe, redigere le procedure operative necessarie (le funzionalità sono le medesime del software 231 Doc (l’analisi dei rischi, la gestione delle deleghe, la redazione e la gestione delle procedure)
_ disporre di un sistema documentale completo ISO 14001:04 – manuale, procedure, modulistica, in formato Ms Word da utilizzare per integrare la documentazione già presente in azienda.

Maggiori informazioni

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D.lgs 231/01 e reati ambientali in vigore dal 16 agosto 2011

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 177 del 1/8/2011 il D.Lgs. 121/2011, modificativo ed integrativo del D.Lgs 231/01, con tale decreto sono state introdotti ufficialmente i reati ambientali tra quelli rubricati dal D.Lgs 231/01 attraverso le previsioni dell’Art. 25 undecies.

Le nuove fattispecie di reato divengono così illeciti penali sanzionati ai sensi del codice penale (artt. 727 e 733 del CP) nonché alla stregua delle prescrizioni del D.Lgs 152/06.

L’entrata in vigore è prevista a far data dal 16 agosto 2011.

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Più sicurezza sul lavoro: Inail e Confapi siglano un accordo quadro

Più sinergie tra Inail e le piccole e medie imprese per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro. Il presidente dell’istituto, Marco Fabio Sartori, ha appena siglato un accordo quadro con Paolo Luigi Maria Galassi, presidente di Confapi, la Confederazione datoriale che rappresenta circa 120mila piccole e medie aziende private per oltre due milioni e 300mila occupati. L’accordo è finalizzato alla sperimentazione di soluzioni pratiche che favoriscano e/o premino le azioni in materia di prevenzione da parte delle realtà associate a Confapi. La Confederazione e l’istituto metteranno, così, “in sinergia” le proprie infrastrutture, reti, professionalità ed esperienze al fine di definire dei piani operativi che incentivino il raggiungimento di questi obiettivi.
Secondo le modalità stabilite nell’accordo quadro, la programmazione delle attività e la loro successiva gestione verranno predisposte nell’ambito di un tavolo di lavoro misto, che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei firmatari. Inail e Confapi, inoltre, – anche in virtù degli esisti di questa sperimentazione e in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo – si impegnano a individuare congiuntamente ulteriori ambiti di collaborazione futura. L’accordo, non oneroso, avrà durata di tre anni.
Soddisfazione per questa intesa è stata espressa dal presidente di Confapi Paolo Galassi: “Grazie a questa intesa si aprono nuove prospettive per un impegno della Confapi e dell’Inail affinché si possa realizzare una diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro”.
“I dati dell’andamento infortunistico 2010 che abbiamo recentemente illustrato – ha spiegato il presidente dell’Inail Marco Fabio Sartori – parlano di quello che in molti hanno definito come un traguardo storico. Siamo cioè scesi sotto la soglia psicologica dei mille morti l’anno. Un risultato che, però, non ci accontenta e anzi ci stimola ulteriormente a investire in prevenzione. Vogliamo essere i più virtuosi. Per questo sono particolarmente felice dell’accordo quadro siglato oggi con Confapi. Sono convinto che solo intensificando la collaborazione con il mondo delle imprese e con i sindacati riusciremo a raggiungere questo ambizioso obiettivo”. (da www.inail.it)

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Agosto – Orari e servizi attivi

Nel mese di agosto sono attivi i seguenti servizi:
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Le novità per la formazione dei datori di lavoro RSPP, lavoratori, preposti e dirigenti

E’ in dirittura di arrivo la pubblicazione dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome riguardante i corsi di formazione per i datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34 commi 2 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., che in seguito indicheremo per semplicità datori di lavoro RSPP, e per i lavoratori ai sensi dell’articolo 37 comma 2 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

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LA SOLUZIONE PER REALIZZARE I CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA DEL LAVORO
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Premesso che il testo di cui alla notizia è quello relativo alla bozza dell’Accordo che però ormai sembra definitivo essendo la stessa giunta al termine dell’iter che precede la sua pubblicazione ma che può comunque ovviamente essere oggetto ancora di modifiche fino alla pubblicazione sulla Gazzetta si riporta qui di seguito una breve sintesi dell’Accordo rinviando per maggiori dettagli e particolari alla lettura completa del documento stesso.

Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro RSPP nell’Accordo vengono definiti in dieci punti i soggetti formatori abilitati ad effettuare tale formazione individuati sostanzialmente in quelli già indicati per la formazione degli ASPP e RSPP (Regioni e Province autonome, Università, Inail, ecc.) e vengono altresì fissati i requisiti dei docenti i quali devono dimostrare di possedere, con riferimento alle tematiche specifiche trattate in ciascun modulo relativo al percorso formativo, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati e ciò “in attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della f igura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/08” e quindi in attesa di una prevista “normazione”, con la quale dovranno essere definiti chiaramente sia il profilo che il ruolo della figura del formatore.

In merito all’articolazione ed alla durata dei corsi per datori di lavoro RSPP i percorsi formativi vengono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio uno BASSO della durata di 16 ore, uno MEDIO della durata di 32 ore ed uno ALTO della durata di 48 ore. Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all’Allegato 2 dell’Accordo stesso (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007). I percorsi formativi devono prevedere quattro Moduli uno Normativo – Giuridico, uno Gestionale, uno Tecnico ed uno Relazionale aventi i contenuti minimi specificati nell’Accordo per ogni singolo modulo. Al termine del percorso formativo dei corsi, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, è somministrata una prova di verifica che prevede un colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L’elaborazione delle prove è di competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. L’accertamento dell’apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.

Per quanto riguarda l’aggiornamento lo stesso è previsto di periodicità quinquennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo sulla Gazzetta Ufficiale e la sua durata è modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati e precisamente in 8 ore per il rischio Basso, 12 ore per il rischio Medio e 16 ore per il rischio Alto.
In merito alle modalità della formazione, e questa è una novità assoluta, è consentito, ai fini di un migliore adeguamento della stessa all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica, il ricorso a piattaforme e-Learning ma solo nell’ambito delle materie che non richiedono necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti e se erogata secondo i precisi criteri previsti nell’Allegato I dell’Accordo medesimo.

Sono previsti degli esoneri ed in particolare non sono tenuti a frequentare il corso di formazione secondo la nuova articolazione i datori di lavoro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/97 fermo restando che per tali soggetti è previsto comunque l’obbligo di aggiornamento, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34, e secondo le modalità indicate nell’accordo. Nel caso di esercizio di nuove attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui all’Accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività in linea con quanto indicato per tali casi nel comma 3-bis dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativamente alla valutazione dei rischi ed alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

Circa la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti di cui all’articolo 37 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. viene confermato, per quanto riguarda la organizzazione della formazione, i requisiti dei docenti e la metodologia di insegnamento/apprendimento, quanto già stabilito per la formazione dei datori di lavoro con la precisazione che il ricorso all’E-learning può essere fatto solo per taluni tipi di formazione indicati nello stesso Accordo.

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LA SOLUZIONE PER REALIZZARE I CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA DEL LAVORO
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La formazione dei lavoratori può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro e, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008, tali corsi di formazione devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. ed agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell’art.2 del D. Lgs. 81/2008 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui sopra non dovesse ricevere riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Il percorso formativo dei lavoratori si articola in due moduli distinti uno di Formazione Generale della durata non inferiore a 4 ore per tutti i settori ed uno di Formazione Specifica della durata minima di 4 ore per i settori della classe di rischio basso, di 8 ore per i settori della classe di rischio medio e di 12 ore per i settori della classe di rischio alto per una durata totale quindi, fra formazione generale e specifica, di 8, 12 e 16 ore rispettivamente per le tre classi di rischio. Per il preposto è prevista una formazione aggiuntiva della durata minima di 8 ore con i contenuti, oltre a quelli già elencati all’articolo 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008, che vengono precisati nell’Accordo.

Per i dirigenti quindi la formazione è strutturata in quattro moduli, uno giuridico–normativo uno di gestione ed organizzazione della sicurezza, uno sulla individuazione e valutazione dei rischi ed uno sulla comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori con i contenuti anche essi precisati nell’Accordo in esame. La durata minima della formazione per i dirigenti è di 12 ore e, tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente e contrattuale del personale con qualifica dirigenziale, la formazione dei dirigenti deve essere programmata e completata nell’arco temporale di 12 mesi. Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, il dirigente verrà sottoposto ad una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro, prova finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

Per i lavoratori, per i preposti e per i dirigenti, infine, è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 8 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. In sede di prima applicazione i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti ai corsi di formazione in modo che i medesimi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione dell’Accordo. Il personale di nuova assunzione, invece, deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

L’Accordo conclude quindi indicando delle condizioni (che è opportuno consultare direttamente) in base alle quali può essere riconosciuta una eventuale formazione pregressa erogata a cura dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti e preannunciando infine, allo scopo di valutare la prima applicazione dell’Accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all’individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso, all’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning e al coordinamento tra le disposizioni dell’Accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino, la costituzione di un gruppo tecnico composto da rappresentanti del coordinamento tecnico interregionale Tavolo Tecnico Intercoordinamenti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Parti Sociali per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall’approvazione del documento in Conferenza Stato Regioni.

Fonte: Puntosicuro

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LA SOLUZIONE PER REALIZZARE I CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA DEL LAVORO
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Tabella di correlazione tra i requisiti richiesti dall’art.30, D.Lgs. 81/2008, con quelli delle linee guida UNI INAIL e delle BS OHSAS 18001:2007

Tabella di correlazione tra i requisiti richiesti dall’art.30, D.Lgs. 81/2008, con quelli delle linee guida UNI INAIL e delle BS OHSAS 18001:2007
Lettera circolare dell’11 luglio 2011

La Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato nella seduta del 20 aprile 2011 il documento con cui ha provveduto a fornire i primi chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell’art. 30 del D. Lgs. n.81/2008) ed indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell’art.30 del D. Lgs. n.81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione tra l’art.30 del D.Lgs. n.81/2008 – Linee Guida UNI INAIL – BS OHSAS 18001:2007 per l’identificazione delle “parti corrispondenti” di cui al comma 5 dell’art.30.

Lettera circolare dell’11 luglio 2011 (formato .pdf 3,91 Mb)

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Perchè realizzare un sistema di gestione sicurezza del lavoro?

Un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) è un sistema organizzativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale, progettato con il più idoneo rapporto tra costi e benefici.

Adottare un SGSL non è un obbligo di legge ma la scelta volontaria di chi sente la responsabilità della sicurezza propria e degli altri.

Adottare un SGSL consente di ridurre i costi della non sicurezza:

_ indiretti perché riduce la probabilità di accadimento degli infortuni e i costi che ne conseguono
_ diretti perché si può chiedere la riduzione del tasso di tariffa, ai sensi dell’art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe (MAT): tale riduzione, congiunta con il meccanismo bonus malus, può determinare uno sconto complessivo del 35%-40% dei premi assicurativi INAIL, in funzione di diversi parametri.

Inoltre l’adozione di un SGSL conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (D.Lgs. 231/2001)

<a href="tale riduzione, congiunta con il meccanismo bonus malus, può determinare uno sconto complessivo del 35%-40% dei premi assicurativi INAIL, in funzione di diversi parametri. Inoltre l'adozione di un SGSL conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (D.Lgs. 231/2001)"

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Come impostare il modello organizzativo D.lgs 231/01

Come impostare il modello organizzativo D.lgs 231/01

Il decreto legislativo 231/01 prevede che le società e gli enti possono essere ritenuti responsabili in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio della Società d’ amministratori e/o dipendenti.
Il Decreto prevede un meccanismo di salvaguardia per le Società e per gli Enti che abbiano adottato o stiano adottando Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati stessi.
Oltre alle Linee Guida di Confindustria,che rappresentano un riferimento per tutte le aziende interessate dalla normativa, molte associazioni di categorie hanno sviluppato delle Linee Guida di settore per l’implementazione di modelli ad hoc.

ANCE(ASSOCIAZIONENAZIONALICOSTRUTTORIEDILI)
ABI(ASSOCIAZIONEBANCARIAITALIANA)
ANIA(ASSOCIAZIONENAZIONALEISTITUTIASSICURATIVI)
FARMINDUSTRIA
CONFCOOPERATIVE

La realizzazione di un modello organizzativo prevede 5 fasi:
1) Mappatura delle aree a rischio di reato
2) Valutazione del sistema di controllo interno
3) Analisi comparativa e piani di miglioramento
4) Redazione del modello
5) Formazione e diffusione
1)Mappatura delle aree a rischio di reato
In questa fase è necessario individuare i principali processi gestiti che possono avere impatti sui reati previsti dal D.lgs 231/01. Operativamente è necessario verificare le possibili modalità di attuazione degli illeciti.
L’analisi dei rischi deve essere svolta con una chiara visione aziendale e deve richiedere la comprensione dei seguenti elementi:
1) Le attività a rischio di reato
2) Le modalità di possibile commissione di reato
3) La gravità/intensità del rischio corso e le misure di prevenzione in atto.
Elemento fondamentale di partenza è la mappa dei processi aziendali. Molte aziende, soprattutto quelle certificate ISO , dispongono già di una mappatura ma spesso sono esclusi processi come amministrazione e contabilità, legale e societario.
Pertanto è fondamentale definire con attenzione la mappa dei processi aziendali e delle relative attività.
Nella successiva valutazione delle modalità di possibile commissione di reato subentra la necessità di avere a disposizione competenze multidisciplinari così individuabili:
1) Di tipo aziendale/organizzativo/statistico/ispettivo
2) Di tipo civilistico, fiscale, societario
3) Di carattere legale/penale
Questa necessaria integrazione multidisciplinare fa si che occorra definire un gruppo di lavoro costituito da: responsabile aziendale (dirigente), avvocato, commercialista (responsabile amministrativo).
La valutazione della gravità/intensità del rischio per le singole attività può essere effettuata adottando modelli di calcolo basati sulle tecniche di Risk Management, oppure su una valutazione più qualitativa e più a misura dell’azienda e del settore in cui opera l’azienda.
L’analisi dei rischi può iniziare con impostare una matrice generale sul modello sottoriportato. Per ogni processo viene indicato il possibile reato che si potrebbe verificare.

Reati –Processi           Acquisti           Amministrazione          Commerciale             Acquisti
Contro P.A
Transazionali
Sicurezza lavoro
Societari

Successivamente per ogni rischio/processo individuato si provvederà a definire una mappa di maggiore dettaglio.

I reati 231
L’elenco dei reati previsti dal Dlgs 231/01 è ampio e in continua evoluzione. E’ possibile distinguerli in due categorie:
1) reati trasversali o generici – validi per tutte le aziende
2) reati aziendali che dipendono dal settore operativo aziendale
Reati trasversali o generici
_ Reati societari
_ Reati contro la Pubblica Amministrazione
_ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose antinfortunistiche
_ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
_ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
_ Delitti contro l’amministrazione della giustizia

Reati specifici
_ Reati transnazionali
_ Delitti contro la personalità individuale
_ Delitti di criminalità organizzata
_ Delitti contro l’industria e il commercio
_ Delitti in materia di violazione dei diritti d’autore
_ Reati ambientali
Per quanto concerne i reati ambientali, recentemente il Governo ha introdotto due nuovi tipi di reati nel Codice Penale:
_ lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque
_ la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti
_ l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose
_ la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose
_ il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
_ la produzione, l’importazione, l’esportazione , l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono
_ l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
_ qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto.

2)Valutazione del sistema di controllo interno
Questa seconda fase prevede la valutazione della presenza di esistenti controlli aziendali in grado di ridurre i rischi rilevati. In questo occorre valutare:
_ segregazione delle funzioni
_ poteri autorizzativi e di firma
_ regole comportamentali
_ tracciabilità

3)Analisi comparativa e piani di miglioramento
In questa fase è necessario confrontare i controlli esistenti relativi alle attività a rischio di reato individuate e gli standard richiesti per rendere i rischi accettabili

4) Redazione del modello
La fase 4 prevede la redazione del modello 231 in genere strutturato in 3 parti:
_ Parte Generale
_ Parti speciali
_ Documenti a corredo del Modello

Il Codice etico, il regolamento dell’Organismo di Vigilanza e il Sistema disciplinare rientrano nella Parte Generale.
Le Parti Speciali contengono per ogni tipologia di reato una mappatura in cui sono indicati:
_ sintesi del reato e modalità di commissione
_ funzioni e processi aziendali coinvolti
_ procedure per la formazione e l’applicazione delle decisioni

5) Formazione e diffusione

Quest’ultima fase di implementazione di un sistema documentale 231/01, ha come obiettivo quello di illustrare il modello di organizzazione, gestione e controllo realizzato, sensibilizzando contemporaneamente tutta l’azienda verso comportamenti volti a scongiurare l’apertura di procedimenti penali nei confronti della società e di sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti.

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