Cassazione: violazione normativa antinfortunistica su ponteggi

Con la sentenza n. 23270 depositata il 9 giugno 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di infortuni sul lavoro, ai fini dell’applicabilità delle specifiche norme di prevenzione contro gli infortuni (di cui agli articoli 36, comma primo, 37 comma primo e 38 comma terzo del Dpr 7 gennaio 1956 n. 164), si deve tener conto esclusivamente dell’altezza complessiva dell’intero ponteggio e non già anche del punto in cui il lavoratore si trova realmente nel corpo dei lavori. Ne consegue che le violazioni di tali prescrizioni da parte dei destinatari, costituiscono – se in nesso causale con l’evento – specifici elementi di colpa nei reati contro l’incolumità personale (lesioni o omicidio colposo) e integrano l’aggravante speciale della violazione della normativa antinfortunistica, anche se il lavoratore, al momento dell’infortunio si trovi su una parte del ponteggio ad un’altezza inferiore a due metri dal suolo. Con questa pronuncia la Corte di Cassazione ha confermato la condanna ai danni del datore di lavoro e il caposquadra dei lavori per il reato di cui all’art. 590, comma 3 (lesioni personali colpose in violazione della disciplina sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ) in quanto gli imputati violavano precise norme antinfortunistiche poiché il montaggio del battello era avvenuto senza la sorveglianza di un preposto, i pioli non potevano essere usati come scala verticale in quanto i traversi erano posti ad una distanza superiore a quella massima consentita, non esistevano adeguate protezioni atte ad impedire la caduta degli operai e non erano state utilizzate le misure di sicurezza. Inoltre, il comportamento del lavoratore non poteva essere ritenuto eccezionale ed imprevedibile. La Condanna dei giudici territoriali è stata così confermata anche dai giudici di ultima istanza.

Fonte: Studio Cataldi

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Bancadati online contributi pubblici ambiente, certificazione, sicurezza del lavoro

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In arrivo 3 milioni per la sicurezza sul lavoro

Approvato dalla Giunta regionale il nuovo Piano della formazione per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Già approvato anche dal Comitato regionale di coordinamento sulla sicurezza sul lavoro, mette a disposizione quasi 3 milioni di euro tra risorse nazionali e regionali.

In questo modo la Regione intende procedere in continuità con il Piano straordinario della formazione per la sicurezza 2009 sia per quanto riguarda gli obiettivi che per le modalità di progettazione degli interventi formativi con i necessari elementi di miglioramento emersi dal confronto su quanto realizzato.

La formazione dovrà riguardare i diversi aspetti che concorrono a sensibilizzare lavoratori e datori di lavoro rispetto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, inteso in una accezione ampia, che ricomprenda anche la promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori e il miglioramento della qualità della vita lavorativa, in particolare nelle situazioni organizzative complesse.

Le risorse finanzieranno per il 70% gli interventi formativi da attuarsi a livello provinciale tramite appositi bandi emanati dalle Province, mentre il restante 30% finanzierà, con un bando regionale, gli interventi che per specializzazione e bacino d’utenza e carattere sperimentale, possono essere adeguatamente svolti a livello regionale.

La formazione dovrà favorire la contestualizzazione delle conoscenze e delle competenze, anche per le realtà organizzative complesse e per i diversi ruoli svolti dai lavoratori all’interno dello stesso contesto produttivo, in cui si generano rischi interferenziali.

L’Emilia-Romagna è l’unica Regione in Italia che, in attesa di una normativa nazionale, ha creato un proprio standard per la formazione sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L’esperienza maturata ha evidenziato che questo tipo di formazione è in grado di attivare processi di apprendimento se vengono resi riconoscibili i rischi legati al lavoro e all’utilizzo di specifiche attrezzature, e se si coinvolgono i partecipanti nella riflessione sui propri comportamenti, favorendo lo scambio di esperienze e la riflessione all’interno del gruppo di apprendimento.

Il Piano 2011 prevede che gli interventi formativi dedichino particolare attenzione alla formazione degli stranieri, dei giovani, degli imprenditori delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e dei soggetti più vulnerabili e maggiormente esposti a rischi.

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Cassazione, risponde di omicidio colposo albergatore che non garantisce la presenza di personale qualificato per gestire emergenza incendio

Con la sentenza n. 22334 depositata il 6 giugno 2011 la quarta sezione penale ha stabilito che il dirigente dell’azienda deve assicurare la presenza in sede di personale qualificato per attuare il piano antincendio per far fronte all’emergenza creata dal propagarsi delle fiamme: in caso di omissione si configura la responsabilità colposa per l’incendio e la conseguente morte di una persona. Secondo la ricostruzione fatta dai giudici di legittimità, due giovani donne, nel corso della notte, svuotavano inavvertitamente nel cestino dei rifiuti un posacenere con alcuni mozziconi di sigarette ancora accesi, generando delle fiamme che innescavano l’incendio dell’edificio. Mentre la maggior parte delgi ospiti riusciva a salvarsi attraverso le uscite di sicurezza, un uomo perdeva la vita ed altre due venivano meno nel bagno in cui si erano rifugiate. In relazione a tali fatti veniva elevata imputazione nei confronti dell’amministratrice e legale rappresentante della società per azioni proprietaria dell’albergo, nei confronti dell’amministratore di fatto della società e del direttore e capo della squadra di emergenza aziendale. Su ricorso proposto dagli imputati, la Corte accoglieva il ricorso di dell’amministratore di fatto, (rinviando la sentenza alla Corte di Appello per riconsiderare la vicenda anche con riguardo ai fatti anteriori), rigettando quello della direttrice dell’albergo e dell’amministratrice e legale rappresentante della società per azioni proprietaria dell’albergo. Nella parte motiva della sentenza, gli Ermellini spiegano che, in riferimento alla posizione della direttrice dell’albergo gravava “un obbligo di garanzia volto ad affrontare il prevedibile verificarsi di situazioni di pericolo”. Nel 2003, infatti, veniva redatto un piano che prevedeva la costituzione di una squadra di emergenza antincendio composta da 24 persone munite di apposito patentino. Caposquadra era il direttore dell’albergo e in sua assenza un vice. La Corte ha appurato che nella notte in cui accaddero i fatti non era in servizio nessun alcuno dei componenti della squadra di emergenza ma solo il portiere e un facchino. Dunque il piano era stato sostanzialmente disatteso, impedendo di fronteggiare tempestivamente ed adeguatamente all’incendio. La Corte ha poi precisato che anche se uno delle tre vittime si è lanciato incautamente dal balcone, per sfuggire alle fiamme, con un comportamento imprudente, non seguendo le istruzioni per l’evacuazione dell’albergo, non si è interrotto il nesso causale tra il comportamento omissivo della direttrice dell’albergo e gli eventi verificatisi. Secondo gli Ermellini infatti, una persona colta di sorpresa nel sonno da un incendio e da un imponente e denso fumo può essere sopraffatta dal panico tentando di sottrarsi al rischio ponendo in essere manovre disperate. In sostanza, la direttrice dell’albergo e contestualmente responsabile del coordinamento della squadra di emergenza, avrebbe dovuto assicurare la vigilanza antincendi nell’arco dell’intera giornata mediante la predisposizione dei relativi turni diurni e notturni, cosa che, nel caso di specie, non era stata fatta. “Tali omissioni – ha affermato la Corte – radicano la responsabilità colposa della direttrice dell’albergo, ritenuta dal giudice di merito”. Per quanto concerne la responsabilità dell’amministratore e legale rappresentante della società proprietaria dell’albergo, la Corte ha affermato che si configura una posizione di garanzia quale datore di lavoro, dovendosi fare carico dell’omessa vigilanza sul rispetto e l’attuazione delle cautele e delle misure previste nel piano di emergenza, compresa l’organizzazione della presenza, suddivisa in turni, di personale inquadrato nella squadra di emergenza. L’imputata era pianamente consapevole di tali obblighi, avendo sottoscritto il piano di emergenza. Inoltre, la circostanza che presso l’albergo esistesse una figura di dirigente cui era demandata la concreta organizzazione del servizio antincendio previsto dall’apposito piano, non esonera per nulla da responsabilità la ricorrente, incombendole pur sempre l’essenziale e non delegabile obbligo di vigilanza. Tale obbligo è da intendersi non nel senso di dover costantemente ingerirsi nell’organizzazione del servizio, quanto piuttosto nell’assicurarsi che esso fosse adeguatamente strutturato ed operativo, anche attraverso l’organica predisposizione di turni di presenza di personale qualificato ed esperto, in grado di far fronte alle emergenze.

Fonte: Studio Cataldi

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Cassazione: Infortunio sul lavoro: il direttore dei lavori non è responsabile del mancato rispetto della normativa anti infortunistica da parte dell’appaltatore

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11757 del 27 maggio 2011, ha affermato che “in tema di appalto, è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto”. Perchè, quindi, possa configurarsi la responsabilità del committente è necessario che questi, esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto, abbia esercitato una concreta ingerenza sull’attività dell’appaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore. Sulla base di tali principi la Suprema Corte, nel caso di specie, ha ritenuto la decisione della Corte di merito – che giudicava il direttore dei lavori corresponsabile dell’infortunio occorso ad un lavoratore, al pari del direttore del cantiere, per non aver adeguatamente esercitato i suoi compiti di sorveglianza e controllo – basata su un errore di diritto in quanto disapplica i principi enunciati dai giudici di legittimità ed in particolare quello secondo cui “la responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso – tanto che l’appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell’autonomia che normalmente gli compete -, ovvero quando si versi nella ipotesi di culpa in ergendo, la quale ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto”.

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Semplificazione adempimenti privacy

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 5 maggio scorso, ha “approvato, su proposta del Presidente Berlusconi e del Ministro Tremonti, un decreto-legge che prevede misure diverse finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell’economia”; tra queste, la “riduzione degli oneri burocratici, anche concernenti la normativa sulla privacy”.

Lo schema di decreto-legge, nel testo provvisorio reso disponibile, prevede infatti all’art. 6 “Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici”, comma 1, che “per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriori sviluppo, le modificazioni che seguono: a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese”.

Tuttavia, le modifiche apportate al d.lgs. 196/03 sono un po’ più ampie di quanto annunciato nel preambolo. Nel dettaglio:

il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili non è soggetto all’applicazione del d.lgs 196/03. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo – contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro (modifica dell’art. 5, d.lgs. 196/03);

l’informativa di cui all’art. 13, comma 1, del d.lgs. 196/03 (le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti di cui al d.lgs 196/03, art. 7; gli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i) non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Tali informazioni potranno essere fornite, anche oralmente, al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum (modifica dell’art. 13, d.lgs. 196/03);

per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal d.lgs 196/03 dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B (modifica dell’art. 34, d.lgs. 196/03).

è consentito l’invio, per posta cartacea, “di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”, agli abbonati iscritti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico che non abbiano esercitato il diritto di opposizione (modifica dell’art. 130, d.lgs. 196/03).

Fonte: Compliance Aziendale

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Sicurezza OK, la sicurezza del lavoro con te 24 ore su 24

SICUREZZA OK, è il nuovo servizio on line rivolto ad aziende e consulenti che desiderano essere supportati 365 giorni all’anno nella gestione della sicurezza del lavoro.

SICUREZZA OK è strutturato nelle seguenti aree:

_ AREA DOCUMENTI con accesso alla bancadati Sicurezzapratica.it con decine di documenti, check-list, modulistica, ebook, guide operative sulla sicurezza del lavoro.

_ AREA FORMAZIONE con corsi on line per i lavoratori e materiale didattico costituito da oltre 500 slide in PPT (PowerPoint), corsi multimediali.

_ AREA SOFTWARE dove è possibile scaricare i software per la gestione della sicurezza del lavoro e per realizzare/gestire tutta la documentazione richiesta.
1) DVR DOC (per realizzare il DVR),
2) STRESS 81 (per realizzare la valutazione rischi stress lavoro correlato),
3) SAFETY MANAGER (per gestire il sistema sicurezza aziendale),
4) DUVRI DOC (per realizzare il DUVRI),
5) INFORTUNI DOC (per gestire tutti gli infortuni e il relativo registro),
6) FORMAZIONE DOC (per gestire l’attività formativa dei lavoratori),
7) POS DOC (per realizzare il piano operativo sicurezza),
8) PSC DOC (per realizzare il piano sicurezza cantiere),
9) PIMUS DOC (per realizzare il Pimus),
10) VERSCA 81 (per gestire tutte le scadenze relative alla sicurezza del lavoro)
Vai alle schede e ai demo dei software

_ AREA QUESITI dove l’abbonato può inoltrare 5 quesiti/anno e ricevere entro 48 ore la risposta dell’esperto Sicurezzapratica.it. E’ poi possibile accedere all’area quesiti risolti dove consultare le risposte erogate a tutti gli utenti.

SICUREZZA OK viene aggiornata ogni mese con nuovi documenti, modulistica, software.

Accedi alla demo dal seguente link

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Norme più severe per la sicurezza giocattoli

Negli ultimi anni, l’ammontare dei giocattoli pericolosi alla salute e all’incolumità dei bambini e di quelli contraffatti, sequestrati dalla Guardia di Finanza, è cresciuto in modo esponenziale. Solo lo scorso anno sono state 8,8 milioni le tonnellate di giocattoli pericolosi sequestrati e 10,3 milioni di tonnellate i giocattoli contraffatti. Proprio per andare incontro all’esigenza di tutela dei consumatori, oltre tutto della fascia più indifesa, cioè i bambini, dal 12 maggio prossimo entrerà in vigore il decreto legge n.54, che attua la Direttiva Europea 2009/48/CE. Le nuove norme stabiliscono i criteri per la definizione di giocattolo, ossia di un prodotto destinato all’uso dei bambini di età inferiore ai 14 anni, prevedendo, quindi, la distinzione dagli altri prodotti destinati ai più grandi. Inoltre, viene posta maggiore attenzione alla tutela della salute dei più piccoli, attraverso norme stringenti sull’utilizzo di sostanze chimiche per la fabbricazione e il confezionamento del prodotto, assegnando maggiori responsabilità tanto ai produttori che agli stessi rivenditori. Per lottare la contraffazione, altro grande male di questo mercato, sono state inserite previsioni di maggiore contrasto alla contraffazione del marchio CE, indispensabile per vendere il prodotto in Italia, assegnando maggiori compiti e possibilità di controlli ad Accredia, l’organismo di accreditamento nazionale italiano.

Fonte: Studio Cataldi

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Il D.Lgs. 231/01 si applica all’impresa individuale

Fonte: Puntosicuro

Con la sentenza del 20 aprile 2011 n. 15657, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha rigettato il ricorso di un’impresa individuale condannata ai sensi del D.Lgs. 231/01 (a seguito di condanna dell’imprenditore-persona fisica per reati in materia di raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti pericolosi), dichiarando infondata l’argomentazione della difesa della ricorrente la quale sosteneva l’inapplicabilità del regime della responsabilità amministrativa in quanto, secondo la difesa, non si sarebbe potuto far rientrare l’impresa individuale nella nozione di “ente”.
Dichiarando invece applicabile il D.Lgs. 231/01 all’impresa individuale, la Corte in questa recente pronuncia ha preso le distanze dal precedente rappresentato da Cass. Sez. VI 3 marzo 2004 n. 18941 (che aveva invece escluso tale applicabilità), che la Corte stessa definisce  “unico orientamento giurisprudenziale” che “muove dal presupposto che soltanto sugli enti dotati di personalità giuridica che siano strutturati in forma societaria o pluripersonale, possano farsi gravare gli articolati obblighi nascenti dal testo normativo in esame”.
Ma – sottolinea la Corte – “si tratta di un argomento privo di pregio per un concorrente ordine di ragioni.”
Secondo la Terza Sezione,“muovendo dalla premessa che l’attività riconducibile all’impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l’impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla cd. “ditta individuale”), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l’attività svolta dall’imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli arti 2082 e 2083 del cc.”
Inoltre l’esclusione dell’impresa individuale dal regime normativo che si applica alle persone giuridiche “creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l’attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate.”
                                                                                              
Ancora più significativa risulta poi l’argomentazione della Corte secondo cui “peraltro è indubbio che la disciplina dettata dal D. L.vo 231/01 sia senz’altro applicabile alle società a responsabilità limitata cd. “unipersonali”” così come “è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione intema complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore ma che operano nell’interesse della stessa impresa individuale.”
Ed allora, conclude la Cassazione, “una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui al comma 2 dell’art. 1 del D. L.vo in parola [secondo il quale le disposizioni del D.Lgs. 231/01 “si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, n.d.r.] una portata più ampia, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell’area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali – oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di trattamento – anche in termini di irragionevolezza del sistema.”
 
In ordine al campo di applicazione soggettivo del D.Lgs. 231/01, si ricorda poi che oltre a stabilire che le disposizioni previste nel Decreto Legislativo 231/01 “si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”, tale decreto prevede anche che esse non si applichino “allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.”
Ciò significa che tale regimedi responsabilità amministrativa si applica agli enti pubblici economici, come è stato ben sottolineato l’anno scorso da Cassazione Sez. II Penale, sentenza 21 luglio 2010 n. 28699, che ha sancito che “il tenore testuale della norma [art. 1 ult. comma, n.d.r.] è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all’esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l’ente medesimo non svolga attività economica.”
 
Tale orientamento è stato poi ribadito nel 2011 dalla Cassazione Penale con la sentenza n. 234 del 10 gennaio 2011 che, oltre a confermare l’impostazione della pronuncia del 2010, ha anche precisato che nel caso di specie “criteri di economicità” potevano essere ravvisati nella “tendenziale equiparazione tra i costi ed i ricavi, per consentire la totale copertura dei costi”.

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