Art 25-duodecies “Impiego di lavoratori irregolari” – C’è una “zona grigia”?

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al’art. 25-duodecies ”Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”
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Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25-duodecies ”Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”:
«D.Lgs. 231/10, art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»

In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel Dlgs 286/98, il cosiddetto “Testo unico dell’immigrazione”.

Resta, a parere di chi scrive, una “zona grigia” circa la responsabilità dell’ente per l’eventuale utilizzo di “caporali” per il reclutamento di alcune categorie di lavoratori stranieri che siano “regolari” (es. lavoratori immigrati licenziati, ma con ancora il permesso di soggiorno in corso di validità).

Infatti, ad una prima lettura, ed in attesa di intepretazioni giurisprudenziali, ferma restando la responsabilità penale delle persone (di certo l’intermediario e “forse” il datore di lavoro), sembra non rilevare ai fini della responsabilità dell’ente, il caso dell’utilizzo di lavoratori reclutati tramite intermediari non autorizzati, cosiddetti “caporali”, già soggiornanti in Italia, che siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.

Ad esempio, può considerarsi tale, oltre che il cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno che abbia perso il lavoro (la validità del permesso è estesa fino ad un anno), il cittadino straniero munito di:

  • permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia ‘’carta di soggiorno ’’).
  • permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per ‘’assistenza minore’’, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari.
  • ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati);
  • ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.

In tale caso, la responsabilità amministrativa dell’ente si configurerà solo se viene riconosciuto il compimento del più grave reato di “Riduzione in schiavitù”, di cui all’art. 600 del Codice Penale e dell’art. 25-quinquies del Dlgs 231/01 (di non facile dimostrabilità, susistendo la necessità di dimostrare l’esercizio di un potere arbitrario e assoluto da parte di uno schiavista che considera le persone come meri “oggetti”) o dell’ulteriore reato di “Associazione per delinquere”, di cui all’art. 416 del Codice Penale e dell’art. 24-ter del Dlgs 231/01.

Fonte: Complianceaziendale.com

 

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Ampliati i reati 231 all’impiego di stranieri privi di permesso di soggiorno

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Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell’ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”:

«D.Lgs. 231/10, art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»

L’art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:
“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.”

Il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:
“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”.
Le condizioni di particolare fruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), “l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

In sintesi, l’ente che che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):
– in numero superiore a tre;
– minori in età non lavorativa;
– esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

L’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 entra in vigore il 9 agosto 2012.

Fonte: Compliance Aziendale

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A cura del Dott. Ing. Raffaele Sabatino (Responsabile del SPP – Ricerca INAIL) con la collaborazione del Dott. Ing. Massimo Giuffrida (Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – Ricerca INAIL), edizione aggiornata al febbraio 2012

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Fonte: Puntosicuro.it

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Alessandria – finanziamenti per la certificazione ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e il D.lgs 231/01

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L’intervento della CCIAA di Alessandria consiste nell’assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese e consorzi di imprese aventi sede o unità locale in provincia di Alessandria, regolarmente iscritti come attivi al Registro delle Imprese, che per la prima volta ottengano, con riferimento a proprie unità operative non temporanee ubicate in provincia di Alessandria, uno dei seguenti riconoscimenti (elencazione esemplificativa, non esaustiva):
certificazione di conformità ai sistemi qualità (ad esempio secondo la norma UNI EN ISO 9001);
certificazione di conformità ai sistemi di gestione ambientale (ad esempio secondo la norma UNI EN ISO 14001);
registrazione dell’organizzazione secondo regolamenti comunitari (ad esempio secondo il Regolamento EMAS);
certificazione dei sistemi di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio OHSAS 18001, SGSL);
certificazione di responsabilità sociale (ad esempio SA 8000);
adozione modello organizzativo ai sensi del “codice etico” – decreto legislativo n. 231/2001

Fonte: CSQA.IT

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La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, nel corso della riunione del 25 luglio 2012, un documento recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” concernenti le attività di formazione in materia di salute e sicurezza per datori di lavoro (ove, quando consentito per legge, decidano di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione), lavoratori, dirigenti e preposti. In tal modo si completa e chiarisce – attraverso l’identificazione di indirizzi uniformi a livello nazionale – il quadro di riferimento già delineato dagli accordi del 21 dicembre 2011 e si forniscono a tutti gli operatori e agli organi di vigilanza indicazioni essenziali per l’organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa.

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I modelli di “compliance” nel settore della finanza consumer

E’ compito della governance di qualsivoglia impresa ideare sistemi di gestione e
controllo, peculiarmente per tipologia d’intervento, dimensione organizzativa e
posizionamento competitivo, in modo da tracciare la carreggiata lungo la quale
corrono le attività di pianificazione e controllo della performance sull’impronta del più esteso e minuzioso rispetto delle normative esistenti, anche di carattere
procedurale e regolamentare interno.
A ben vedere, come si legge nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italia, una
buona governance si contraddistingue per aver introdotto nei sistemi informativi un insieme di regole, procedure e presidi organizzativi volti a “[…] consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli  obiettivi prefissati […]”

I principali rischi di natura finanziaria ed economica, insiti nella generale alea
d’impresa, hanno focalizzato per anni l’attenzione di studiosi e ricercatori, con
eccellenti risultati sul fronte delle soluzioni offerte ai professionisti/manager in tema di pianificazione strategica e programmazione operativa, analisi dei mercati, contenimento dei costi, corretto dimensionamento del leverage, adeguato riferimento ai parametri di redditività strutturale settoriale ed orientamento al valore atteso dagli azionisti e dagli stakeolders.

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Autore: Dr. Tondi

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