Cassazione Penale, Sez. 4, 20 febbraio 2008, n. 7730 – Infortunio all’oratorio e responsabilità del parroco

Da: http://olympus.uniurb.it/

Responsabilità del parroco di un oratorio per un infortunio di un volontario – Tenuto conto del lavoro pericoloso che si doveva svolgere nell’oratorio con strumenti messi a disposizione dal parroco stesso e per un’attività che riguardava la parrocchia, il parroco aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti dei volontari e per questo era tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche che richiedevano l’uso di un trabatello idoneo e l’obbligo di vigilanza sull’uso dello stesso – Sussiste
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Lionello – Presidente –
Dott. CAMPANATO Graziana – Consigliere –
Dott. LICARI Carlo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) M.G., N. IL (OMISSIS);
nei confronti di:
1) T.S., N. IL (OMISSIS);
2) RESP. CIVILE (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 01/02/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l’Avv. PAPOTTI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FattoDiritto

T.S., parroco della Parrocchia di (OMISSIS) veniva imputato del reato di lesioni colpose aggravate in danno di M.G. per avere cagionato alle stesso lesioni gravi consistite nelle fratture pluriframmentarie, scomposte ed esposte del malleolo e della tibia destra, nonchè varie altre ferite consentendo che il giorno 3 giugno 1995 questi usasse un trabatello non allestito a regolare d’arte sul quale saliva per effettuare dei lavori preparatori alla festa parrocchiale e dal quale cadeva dall’altezza di tre metri a causa del ribaltamento del medesimo.
Si accertava che occorreva montare dei teloni antigrandine per ombreggiare il cortile e che il parroco aveva messo a disposizioni le scale ed il trabatello; che il M. si era offerto volontario ed aveva effettuato una prima parte del lavoro, quindi era disceso dal trabatello per consentirne lo spostamento verso la parete opposta ed era stato in questa seconda operazione che, salito nuovamente sul trabatello, lo aveva sentito ondeggiare ed era caduto a terra con tutta la struttura, riportando gravi lesioni.
Si accertava che la struttura era dotata di stabilizzatori delle ruote, ma che questi non erano stati messi perchè rendevano difficoltoso lo svolgimento del lavoro, che comportava lo spostamento continuo del trabatello.
D.T. non aveva dato alcuna disposizione ed il lavoro veniva svolto dai volontari con l’aiuto di due dipendenti della parrocchia.
Il M. presentava una tardiva querela perchè sperava di ottenere una composizione amichevole della vertenza.
Nel corso del processo la Compagnia di Assicurazione versava circa L. 520 milioni, a cui andavano aggiunti circa 60 milioni di contributi spontanei e circa 200 a titolo di capitalizzazione della pensione di invalidità.
Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 9 aprile 2002 dichiarava l’improcedibilità dell’azione penale in quanto escludeva che fosse applicabile la normativa posta a prevenzione degli infortuni sul lavoro, non essendo l’oratorio equiparabile ad un cantiere, nè essendo ravvisabile un rapporto di dipendenza tra il M. ed il parroco, che poteva rispondere sotto profili diversi, quale proprietario e custode del trabatello, ma non per violazione di norme antinfortunistiche.
Il P.M. proponeva appello sostenendo l’applicabilità di detta normativa e richiamava la giurisprudenza che la riconosceva anche nel caso di prestazione di lavoro per pura cortesia, tanto più che la parrocchia doveva essere considerata luogo di lavoro in quanto disponeva di dipendenti che effettuavano la pulizia usando il trabatello in questione.
Pertanto anche il lavoro di volontariato, svolto con attrezzature presenti sul luogo di lavoro doveva trovare tutela nelle norme antinfortunistiche.
Patimenti la parte civile, nel suo atto di appello richiamava la casistica giurisprudenziale che l’aveva riconosciuta a tutti i soggetti, anche a coloro che prestavano attività sulla base dell’amicizia o della riconoscenza.
Nel caso di specie si assumeva che la necessità di installare i teloni era di esclusiva competenza del parroco, come sua era la decisione di celebrare la festa, in quanto il consiglio parrocchiale aveva solo compiti consultivi.
Interponeva appello incidentale anche l’imputato che chiedeva l’assoluzione dal reato e sosteneva che il gruppo dei volontari che si era assunto il compito di collocare il telone era composta da persone capaci, competenti, che già negli anni precedenti avevano svolto la stessa attività. Inoltre l’attrezzatura era idonea all’uso ed erano stati i volontari a scegliere di non posizionarla in modo corretto con l’uso dei piedini stabilizzatori.
La corte torinese, con sentenza pronunciata in data 1.2.05 respingeva gli appelli, affermando che nel caso di specie, mancava il presupposto del raggiungimento di un risultato utile al parroco perchè erano stati i parrocchiani a volere la festa e a prestarsi al suo allestimento in piena libertà, dedicandosi con la propria attività ad un’opera che tornava non a vantaggio del parroco, ma a vantaggio proprio.
D.T. non si trovò in una posizione di supremazia rispetto ai volontari e perciò non assunse una posizione di garanzia, anche se nella denuncia all’assicurazione dichiarò di avere dato incarico ai medesimi di realizzare l’allestimento, perchè questa dichiarazione era diretta a favorire il risarcimento del danno all’infortunato.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la parte civile che ha dedotto l’illogicità della motivazione nella parte in cui afferma che il parroco non aveva assunto alcuna posizione di garanzia in quanto l’installazione dei teloni era stata attivata dai volontari facenti parti del consiglio parrocchiale, che aveva deciso di svolgere i festeggiamenti come negli anni precedenti. Questa ricostruzione dei fatti contrasterebbe con la denuncia di incidente fatta dal parroco alla sua compagnia di assicurazione.
Inoltre la condotta contestata all’imputato non attiene alla iniziativa circa la realizzazione della festa, bensì alla messa a disposizione di un trabatello vetusto ed inadatto e di avere omesso di controllarne l’uso appropriato, che richiedeva il posizionamento dei piedini stabilizzatori costituenti il requisito minimo di sicurezza, posta l’altezza in cui dovevano posizionarsi i volontari per effettuare gli agganci necessari, in quanto il parroco, fornendo l’attrezzatura si era posto in una situazione di supremazia rispetto ai parrocchiani.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale consistente nel ritenere che l’applicazione delle normative antinfortunistiche richiedano lo svolgimento di un’attività imprenditoriale, essendo sufficiente l’esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, indipendentemente dal fatto che questi lavori siano compiuti all’interno di un’attività produttiva o vi sia un rapporto di lavoro subordinato, essendo in pari modo tutelabile l’attività prestata a titolo di amicizia o riconoscenza.
Aggiunge che, una volta annullata la sentenza impugnata, l’intervenuta prescrizione del reato non impedisce al giudice di rinvio di decidere sulle pretese risarcitorie della parte civile, nonostante in primo grado non vi sia stata pronuncia sulle medesime, dovendosi privilegiare la giurisprudenza prevalente che non esclude tale possibilità e non relega al solo caso della condanna risarcitoria in primo grado il dovere del giudice di appello che pronuncia l’estinzione del reato per prescrizione di pronunciarsi in merito alle statuizioni civili.
Il ricorrente, infine, precisa che se il PM rinunciasse all’appello, in forza dell’operatività ex tunc della rinuncia, si consoliderebbe la pronuncia penale di improcedibilità, ma vi sarebbe campo per il giudice di rinvio di esaminare parimenti la questione sotto l’aspetto civilistico, pur non pervenendo ad alcuna modifica della pronuncia penale, ma solo come necessario presupposto delle statuizioni risarcitorie.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Va anzitutto precisato che il ricorso proposto dalla sola parte civile non può avere effetti ai fini penali, per cui sotto tale profilo resta ferma la dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale e che la fondatezza di tale dichiarazione va effettuata ai soli effetti civili.
Risulta pertanto indifferente la circostanza che nelle more processuali il reato si sia prescritto perchè è consentito al giudice penale di pronunciarsi sulle questioni civili anche nel caso in cui il reato sia estinto per prescrizione e manchi una pronuncia relativa alle statuizioni civili.
Il contrasto di pronunce sul punto richiamate anche dal ricorrente ha trovato soluzione nella sentenza delle Sezioni Unite 19 luglio 2006, n. 25083, Negri che in forza del disposto di cui all’art. 576 c.p.p. ha affermato il potere del giudice di appello di decidere sul capo della sentenza riguardante la condanna dell’imputato al risarcimento del danno anche in mancanza di statuizioni sul punto.
Inoltre con sentenza delle SS. UU del 12 luglio 2007, n. 27614 si è affermato che la parte civile conserva il potere di proporre appello contro le sentenze di assoluzione dell’imputato anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 che ha novellato l’art. 576 c.p.p..
Pertanto l’oggetto del ricorso va concentrato sulla fondatezza o meno della ritenuta improcedibilità dell’azione per difetto di querela impeditiva della decisione sulle richieste risarcitorie con la sola conseguenza che l’annullamento della sentenza della corte d’appello non consente il rinvio al giudice penale, essendo definitivamente stata dichiarata l’improcedibilità dell’azione, bensì al giudice civile competente per valore in grado di appello a sensi dell’art. 622 c.p.p..
Ciò premesso, la questione sottoposta a giudizio di legittimità riguarda la contestazione del reato di lesioni colpose nella forma aggravata della violazione di norme antinfortunistiche che i giudici di merito di primo e secondo grado hanno ritenuto non essere applicabili, con la conseguente esclusione della procedibilità d’ufficio dell’azione penale.
La corte territoriale afferma che la normativa sul lavoro impone la imprenditorialità del soggetto ritenuto responsabile, vale a dire lo svolgimento di un’attività diretta a portare un’utilità al medesimo.
Poichè il parroco in questo caso non aveva deciso autonomamente la festa, approvata dal consiglio parrocchiale, il risultato finale dei preparativi andava a vantaggio dei parrocchiani, che agivano in piena autonomia ed erano direttamente interessati alla manifestazione.
Di fronte a questa ricostruzione dei fatti il ricorrente ha lamentato illogicità della motivazione, contrasto con le risultanze di causa ed errata interpretazione delle norme riguardanti la prevenzione nei luoghi di lavoro.
Sul primo punto effettivamente la corte non ha tenuto conto che la festa parrocchiale non riguardava solo i parrocchiani, ma in prima persona il parroco, il quale è il soggetto che ha la direzione delle attività della parrocchia, pur richiedendo il parere del consiglio parrocchiale ed ha messo a disposizione l’oratorio come luogo da allestire per la festa, oltre il trabatello appartenente alla parrocchia.
Pertanto l’affermazione relativa alla finalità ed al vantaggio apportato dal lavoro dei volontari contrasta con un ragionamento rispettoso di rigorosi passaggi logici.
Inoltre l’approntamento di misure di sicurezza e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purchè detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi “di lavoro”.
Nel caso di specie, premesso l’interesse del parroco perchè la festa potesse realizzarsi con meno spese possibili, fu lo stesso imputato ad ammettere nella denuncia all’assicurazione di avere affidato ai volontari il compito di predisporre un telone che presupponeva il lavoro ad una certa altezza sul trabatello.
Questa dichiarazione è stata liquidata dalla corte come un elemento non significativo, a favore della parte offesa per agevolare la liquidazione del danno.
Non corrisponde a logica e a corretto metodo di valutazione della prova scartare un elemento a carico di importante rilevanza, dal momento che tutta la tesi difensiva tende a scagionare l’imputato sotto il profilo dell’autonomia dell’iniziativa dei parrocchiani e quindi anche del M..
Tenuto conto del lavoro pericoloso che si doveva svolgere nell’oratorio con strumenti messi a disposizione dal parroco e per un’attività che riguardava la parrocchia, anche se per favorire i parrocchiani (ma questa finalità è tipica dell’attività del parroco) d.T. aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti di chi prestava volontariamente il proprio lavoro e per questa ragione era tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche che richiedevano – tra l’altro – l’uso di un trabatello idoneo ed il controllo che lo stesso venisse adoperato in n modo conforme alle norme prudenziali.
Ne consegue che ha costituito errore di diritto l’esclusione dell’applicazione delle medesime e la conseguente dichiarazione di improcedibilità per la ritardata presentazione della querela in quanto il reato era perseguibile d’ufficio.
La sentenza va pertanto annullata limitatamente alle questioni civili, essendosi formato il giudicato penale per il mancato ricorso per cassazione del P.M., con rinvio al giudice civile competente per valore per il grado di appello che dovrà attenersi al principio di diritto innanzi enunciato ed al quale è rimessa anche la statuizione sulle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso della parte civile annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la decisione in ordine alle spese civili tra le parti relative a questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2008

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Cassazione: il privato risponde dell’infortunio e morte dell’operaio che lavora in casa

Da: http://www.lavoroediritti.com/

La Cassazione con sentenza nr, 42465/2010, ha affermato la responsabilità penale del privato, nel caso in caso l’operaio da lui incaricato, muoia in occasione del lavoro assunto.

La Cassazione, IV Sezione Penale, con la sentenza n. 42465 del 1° dicembre 2010 ha affermato la responsabilità penale del privato, nel caso in caso l’operaio da lui incaricato, in assenza di qualsiasi cautela relativa alla sicurezza, muoia in occasione del lavoro assunto.
Nella sentenza in oggettto, il privato ricorreva in Cassazione contro la precedente sentenza del tribunale di appello, con le quali si condannava lo stesso alla pena della reclusione di otto mesi, perchè, in qualità di committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, consentiva all’operaio da lui incaricato, di svolgere il lavoro, in assenza di qualsiasi cautela volta a scongiurare pericoli di caduta (da una altezza di tre metri); sicchè lo stesso operaio, cadendo dall’impalcatura senza protezioni e senza indossare la cintura di sicurezza, moriva.
Secondo la Suprema Corte, in materia di sicurezza sul lavoro, il privato committente ha una “posizione di garanzia” nei confronti del lavoratore autonomo di non verificata professionalità e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiore ai metri due”. Deve essere considerata errata la tesi secondo la quale “in caso di prestazione autonoma (d’opera) il lavoratore autonomo sia comunque l’unico responsabile della sicurezza”.
Inoltre la Corte, individua nel decreto legislativo 626, del 1994, il sistema più ampio di tutela a garanzia della salute dei lavoratori; specificando che, seppur tale normativa sia tarata sul lavoro dipendente, trova applicazione anche nelle ipotesi di lavoratori impiegati da imprese appaltatrici e, di lavoratori autonomi.
Infine la Corte, richiamandosi alla precedente giurisprudenza riafferma il principio per cui: “chiunque gestisce cantieri, opifici etc, oltre all’obbligo di garanzia relativo ai dipendenti dell’imprenditore o, comunque presenti su un cantiere per motivi di lavoro, ha un ulteriore obbligo di garanzia verso chiunque a vario titolo acceda agli impianti; obbligazione correlata agli obblighi specifici di sicurezza che cautelano le attività organizzate ma anche, agli obblighi generali di non esporre nessuno a rischi generici o ambientali, derivati per legge, dall’attività del soggetto gravato per legge, per contratto o per assunzione di fatto, dall’obbligo di garanzia”

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Prevenzione rischi lavoratori di alberghi, catering e ristorazione

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Carichi di lavoro pesanti, posture erette e statiche per periodi prolungati, frequenti turni di lavoro nelle ore serali e notturne e nei fine settimana a scapito dell’equilibrio vita-lavoro, elevati livelli di stress, impieghi monotoni, molestie e persino violenze da parte di clienti, colleghi e datori di lavoro, discriminazione verso donne e stranieri. Questi alcuni degli elementi che possono avere conseguenze negative sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro degli operatori del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, al centro di un rapporto appena pubblicato dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), con l’obiettivo di individuare i principali fattori di rischio e fornire una panoramica delle buone pratiche per la gestione della sicurezza e della salute e per la prevenzione dei rischi per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il 90% delle imprese sotto i dieci dipendenti. Con quasi otto milioni di persone impiegate, il settore alberghiero, della ristorazione e del catering (Horeca) è uno di quelli che creano il più alto numero di posti di lavoro in Europa. I principali operatori sono ristoranti e bar, che danno lavoro a tre quarti dei lavoratori del settore. Tra gli altri si contano i campeggi, gli ostelli e le mense. Nel 90% dei casi si tratta di piccole imprese con meno di 10 dipendenti o a conduzione familiare. Una caratteristica, quest’ultima, che secondo il rapporto spiega la diffusa difficoltà dei datori di lavoro di trovare il tempo e le risorse necessarie per comprendere e adeguarsi alle disposizioni legislative che riguardano il settore.

Salari bassi, orari irregolari e scarse prospettive di carriera. I posti di lavoro tendono a essere stagionali, con orari irregolari, retribuzioni basse e scarse prospettive di carriera. La quota di lavoratori stagionali risulta essere particolarmente alta in Italia, dove supera il 50 per cento della forza lavoro del settore, rispetto al 26% dell’Austria o al 47% della Spagna. Una percentuale elevata di addetti è costituita da giovani, mentre le donne sono poco più della metà. Dal punto di vista degli infortuni, le cause principali sono rappresentate da scivolamenti, cadute, tagli e ustioni, mentre tra le malattie professionali prevalgono i problemi muscolo-scheletrici.

La sfida della prevenzione. Dal rapporto dell’Agenzia europea emerge anche che i fattori chiave per il successo delle iniziative di prevenzione includono una buona valutazione dei rischi, il coinvolgimento dei lavoratori, l’impegno del management, la realizzazione di partnership per iniziative su larga scala da implementare a livello regionale, nazionale o di settore, e la capacità di adattare le attività di formazione alle caratteristiche dei diversi gruppi di persone coinvolti, come le donne, i giovani, gli stranieri e gli imprenditori. Il rapporto, in particolare, sottolinea che quella della prevenzione è la sfida principale che attende il settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che deve ancora individuare le strategie più efficaci per la protezione dei suoi lavoratori. Una sfida ancora più importante perché il settore negli ultimi anni si è rivelato uno dei più dinamici per la creazione di posti di lavoro a livello continentale.

Fonte: Inail – Puntosicuro.it

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Dagli scantinati ai capannoni: in Puglia incentivi per le aziende tessili

La Regione ha promosso un bando per contrastare la parcellizzazione di microimprese e laboratori che lavorano in città spesso in condizioni di pericolo. Fondi per consorziarsi in rete e traslocare nelle aree industriali più sicure. L’operazione a meno di un anno dal crollo della palazzina di Bari che provocò la morte di quattro operaie.
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L’aggiornamento professionale in ambito sicurezza del lavoro

Quanto e’ importante l’aggiornamento professionale nell’ambito sicurezza del lavoro?
La risposta sembra banale ma non lo e’. Molto.

L’evoluzione normativa e’ costante e spesso e’ fondamentale avere conoscenze anche in ambiti non direttamente correlati alle proprie funzioni.

Pensiamo ad esempio a un consulente che fino ad oggi si e’occupato prevalentemente di valutazione dei rischi e di formazione.Probabilmente nell’ultimo anno ha visto contrarsi fortemente il fatturato su ogni singolo cliente, un po’ per il quadro economico non favorevole, un po’ per la saturazione delle esigenze legate alle attività tradizionali inerenti la sicurezza del lavoro.

Bene, in tale contesto potrebbe accadere che alcune sue aziende clienti decidano di attivarsi per dotarsi di un sistema 231 (d.lgs 231/01).

Il primo interlocutore a cui si rivolgono e’ ovviamente il consulente sicurezza, a cui chiederanno costi, modalità e tempistica per realizzare il sistema 231.

Se tu sei il consulente e non sei in grado di fornire tale servizio, hai perso il cliente, non solo per tale opportunità ma probabilmente il professionista che verra’ incaricato a sviluppare la 231 in azienda, eroderà anche il budget destinato alla normale gestione della sicurezza del lavoro.
Tutto questo sarebbe stato evitabile semplicemente con un corso di aggiornamento professionale sulla 231.
Stesso contesto lo vive chi in azienda si e’ occupato fino ad oggi della sicurezza del lavoro. Per non trovarsi tagliato fuori da una sicura crescita professionale e avanzamento di carriera, e’  necessario che sviluppi reali competenze in ambito 231, così  da proporsi alla direzione aziendale sotto un nuovo aspetto, in grado cioè di ridurre i costi di implementazione di un sistema di gestione 231, attingendo fin dove possibile alle risorse interne.

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Rispondi ai seguenti quesiti per verificare i punti critici.

1) Verifichi con cadenza almeno trimestrale, le nuove tendenze del tuo settore professionale?

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Grazie per la tua attenzione!
Dr. Matteo Rapparini
Direttore Sicurezzapratica.com
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Valutazione dei rischi: confermati i rinvii per il decreto 81

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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 101 del 12 luglio 2012 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Due sono le novità:

1) Il termine per il coordinamento con la legislazione speciale in materia di attività lavorative sulle navi in ambito portuale e in materia di navi da pesca e di trasporto ferroviario viene posticipato al 15 marzo 2013.

2) Prima della definitiva elaborazione da parte della Commissione Consultiva Permanente, gli schemi di modello semplificato di valutazione dei rischi dovranno essere approvati in Parlamento.

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D.Lgs. n. 231/2001: la Corte UE si pronuncia sull’inammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale

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Corte di giustizia UE, Sez. II, 12 luglio 2012, n. C-79/11

Con sentenza n. C-79/11 del 12 luglio 2012 la Corte di giustizia UE, adita dal pubblico ministero del Tribunale di Firenze, ha risposto in ordine al quesito se il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nel non prevedere “espressamente” la possibilità che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale.

Sul punto la Corte riconosce come il D.Lgs. n. 231/2001 non detti espresse disposizioni riguardo alla possibilità di effettuare la costituzione di parte civile nei confronti di persone giuridiche chiamate a rispondere della responsabilità «amministrativa» da reato presa in considerazione dal summenzionato decreto. Altresì ricorda come la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione e di merito depone, in senso maggioritario, nel negare l’ammissibilità di siffatte domande di costituzione di parte civile.

Nel decidere la vertenza la Corte afferma come l’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello di cui al D.Lgs. n. 231/2001, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell’ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato.

Fonte: Diritto Bancario.it

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Guida: Esercizi per migliorare l’equilibrio e ridurre gli infortuni sul lavoro

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In particolare ha pubblicato una serie di opuscoli con indicazioni relative agli esercizi per migliorare l’equilibrio.

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Guida: Sicurezza negli istituti scolastici, documento indirizzo Regione Piemonte

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E’ stato realizzato e pubblicato lo scorso 15 luglio in BUR n.27 un “Documento di indirizzo per la sicurezza negli istituti scolastici”.

Si tratta di una guida pensata appositamente per dirigenti scolastici,RSPP, ASPP, RLS, che si rivolge al mondo della scuola quale luogo principe per la diffusione sia della cultura che della pratica della sicurezza.

Download documento

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