L’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

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Il documento di valutazione dei rischi è un elaborato dinamico che segue l’evoluzione organizzativa e strutturale dell’azienda.
Purtroppo in molti casi assistiamo a sanzioni degli organi di controllo, dovute al fatto che il dvr non è uno specchio fedele della realtà aziendale.
Ecco alcuni consigli operativi per mantenere un dvr aggiornato.

1) verificare l’organigramma aziendale

2) verificare l’introduzione di nuove apparecchiature/strumenti/fasi di lavorazione

3) aggiornare la scheda impianto/macchina

4) verificare le scadenze periodiche della formazione della figura della sicurezza

5) verificare e aggiornare la valutazione dei rischi relativa a modifiche apportare alla struttura edilizia aziendale
(es. ristrutturazione, ampliamento capannone, ecc)

6) verificare i riferimento normativi eventualmente presenti nel dvr

7) verificare i protocolli sanitari insieme al medico competente per ogni lavoratore.

Anche la Cassazione si è occupata dell’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi.
Il  caso preso in esame dalla suprema Corte di Cassazione in questa sentenza riguarda una situazione molto diffusa nell’ambito delle attività lavorative e cioè quella di una azienda che subentra ad un’altra assorbendone l’intera organizzazione. Il datore di lavoro che subentra è tenuto a rivedere ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi già elaborato dall’azienda che ha cessata la propria attività anche se l’organizzazione generale e gli ambienti di lavoro sono rimasti sostanzialmente gli stessi e ciò al fine di perseguire l’obiettivo richiesto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di garantire nel tempo il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza sul lavoro.

Il fatto ed il ricorso in Cassazione.

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Il rappresentante legale di una società è stato condannato dal Tribunale alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e lett. c), ed art. 89, comma 1, per non aver effettuato la valutazione dei rischi presenti in azienda e per non aver redatto il relativo documento di valutazione dei rischi stessi.
L’imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5, alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza di condanna, sostenendo che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, sia perché lo stesso aveva provveduto a redigere un documento relativo alla sicurezza ed alla salute durante il lavoro, sia perché il programma da adottare per migliorare nel tempo le misure di sicurezza era stato già predisposto dalla sua società che era stata successivamente assorbita dall’altra società della quale era l’attuale rappresentante legale, società quest’ultima che svolgeva la stessa attività produttiva della prima ed esercitava la propria attività nella medesima sede.

Le decisioni della suprema Corte di Cassazione.

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione ed è stato pertanto respinto. Secondo la stessa, infatti, il giudice di merito, mediante un esame analitico puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, aveva accertato che l’imputato, quale rappresentante legale della società, aveva omesso di predisporre il documento di elaborazione dei rischi, ivi compresa la programmazione delle misure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, come richiesto dal D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e 29, prescrizione questa già prevista dal D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 commi 1 e 2 lett. a) e c), con conseguente sussistenza del relativo reato di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 55, (già previsto dal D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 89 comma 1, vigente all’epoca dei fatti).
Le censure dedotte dall’imputato nel ricorso sono state altresì ritenute dalla Sez. III generiche ed infondate perché in contrasto con quanto accertato dal giudice del merito e comunque errate in diritto poiché “il fatto che il documento relativo alla elaborazione dei rischi fosse stato redatto dalla precedente società poi assorbita non esentava affatto la nuova società (subentrante alla prima) di predisporre il documento di programmazione come richiesto dalla citata normativa (D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e 29)”.
“Trattasi”, ha così concluso la suprema Corte, “di obbligo precipuo a carico del datore di lavoro (in relazione al documento inerente alla sicurezza nel lavoro)che deve essere sempre attuale e pertinente alle concrete condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa sussistenti nell’azienda, anche al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 15 lett. f)”.

Fonte: Puntosicuro.it

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Come il Gruppo Eni gestisce la sicurezza sul lavoro

Dal 2005 al 2013 il numero di infortuni del Cane a sei zampe è diminuito di 5 volte.
La sicurezza sul lavoro per Eni è un assest importante che vede continuamente partorire nuovi progetti per migliorare sempre di più il livello di sicurezza sui luoghi di lavoro sparsi in tutto il mondo.
A pagina 15 del Sole 24 ore del 27 dicembre sono pubblicati interessanti articoli sulle modalità operative di Eni in ambito sicurezza lavoro.

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Online una guida dell’Eu-Osha per la gestione dello stress e dei rischi psicosociali

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Nell’ambito della campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri”, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) ha messo a disposizione online una guida dedicata alla gestione dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali, il tema al centro delle iniziative promosse nel biennio 2014-2015. La guida si rivolge, in particolare, ai datori di lavoro e ai lavoratori delle piccole e micro imprese e sarà pubblicata in 34 versioni diverse, adattate alla legislazione, al contesto e alla lingua del Paese di riferimento, con l’obiettivo di aiutare gli utenti a comprendere e a gestire meglio lo stress e i rischi psicosociali nei luoghi di lavoro.

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Dall’Inail oltre 267 milioni di euro alle imprese che investono in sicurezza

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E’ stato pubblicato oggi il nuovo bando Incentivi Isi 2014 attraverso il quale l’Inail rinnova il proprio impegno per il welfare del Paese mettendo a disposizione delle aziende oltre 267 milioni di euro a titolo di contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro o all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Le imprese interessate potranno inserire le domande di finanziamento dal 3 marzo al 7 maggio 2015 sul portale dell’Inail. Tale somma rappresenta la quinta tranche di un ammontare complessivo di oltre un miliardo di euro stanziato dall’Istituto a partire dal 2010.

Una strategia articolata di misure a favore delle aziende. Gli incentivi Isi (Incentivi di sostegno alle imprese) sono una delle leve di una strategia più articolata di misure in materia realizzate dall’Inail. Si ricordano, tra gli altri, gli sconti sui premi per prevenzione (art. 24 Mat D.M. 12.12.2000) riconosciuti alle aziende per circa 1,2 miliardi di euro dal 2009 e i 30 milioni di euro a disposizione delle piccole e micro imprese (bando a graduatoria Fipit – Finanziamenti alle imprese per progetti di innovazione tecnologica). Si tratta di iniziative da considerare anche nell’ottica delle politiche di sostegno economico alle attività produttive, nel cui ambito va richiamato il significativo intervento di riduzione dei premi e contributi assicurativi sulla base dell’andamento infortunistico aziendale (legge 147/2013), che determinerà una riduzione del 15.38% per il 2015.

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Il presidente De Felice: “Il progetto Isi è diventato un caso di studio a livello europeo”. “Il progetto Isi è un esempio rilevante di come le politiche di prevenzione possano essere – tramite il miglioramento dei macchinari, dei processi produttivi e dell’organizzazione – strumentali allo sviluppo e alla crescita – afferma il presidente dell’Inail, Massimo De Felice – Questo progetto dell’Inail è diventato un caso di studio anche a livello europeo.”

Il ministro Poletti: “Un’importante leva anche per migliorare la competitività”. Soddisfazione è stata espressa anche dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti. “Il nostro Paese destina risorse significative per incentivare interventi che promuovano la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, nella convinzione che queste rappresentino, oltre che un imperativo etico per una buona impresa, un’importante leva per migliorarne la competitività – ha sottolineato – In particolare, le risorse messe a disposizione dal bando Isi, in quanto favoriscono investimenti in attrezzature più moderne e in processi organizzativi più efficaci, rappresentano un supporto significativo in questa direzione”.

Lo stanziamento è ripartito in budget regionali. L’incentivo ISI – ripartito in budget regionali che tengono conto del numero dei lavoratori e dell’indice di gravità degli infortuni rilevato sul territorio – viene assegnato fino all’esaurimento sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese e da Ismea.

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Copertura dei costi fino al 65%. Considerato il perdurare della difficile congiuntura economica, anche per quest’anno la copertura dei costi ammissibili è stata mantenuta al 65% fino a un massimale di 130.000 euro. Al fine di valorizzare i progetti migliori, è stato aggiornato il sistema di attribuzione dei punteggi per rendere questi ultimi facilmente associabili a ciascuno intervento previsto.

Il tetto massimo è di 130mila euro. Nel dettaglio, il finanziamento del bando a sportello ammonta a 267.427.407 euro e riguarda progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. L’intervento consiste in un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto presentato ed è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro (ma il limite minimo di contributo non si applica alle imprese fino a 50 lavoratori che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).

Il contributo anche alle imprese individuali. Per i progetti che comportano contributi superiori a 30.000 euro è possibile chiederne un’anticipazione pari al 50% che sarà concessa previa costituzione di garanzia fideiussoria a favore dell‘Inail. Il contributo viene erogato alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

Gli elenchi di tutte le domande disponibili online. La procedura per l’assegnazione degli incentivi Inail ricalca quella adottata nelle edizioni precedenti. Dal 3 marzo al 7 maggio 2015 le imprese potranno inserire sul sito dell’Istituto i progetti. A partire dal 12 maggio 2015 le aziende la cui domanda abbia raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità potranno accedere al sito per ottenere il proprio codice identificativo da utilizzare al momento di inoltrare la domanda online nelle date di apertura dello sportello informatico. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul portale Inail, con l’indicazione di quelle collocate in posizione utile per accedere al contributo. Per avere informazioni è possibile contattare il Contact center 803164 (gratuito da rete fissa), il numero 06.164.164 (a pagamento da telefono mobile)o accedere al sito inail.it.

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Nel Jobs Act anche principi e criteri per la sicurezza sul lavoro

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Il software per gestire correttamente i DPI ed evitare errori

Passato anche in Senato il Jobs Act che titola Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

fra le novità che interessano più da vicino le norme sulla sicurezza sul lavoro, e sulle cui particolarità tornerò nel prossimo futuro, segnaliamo la:

  • la revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro (si dovrà tenere conto, in proposito, dell’evoluzione tecnologica per “contemperare le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore”;
  • la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva (si individuerannomisure di coordinamento dei soggetti preposti allo scopo, se non anche, si istituirà un’Agenzia unica per le ispezioni, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Inps e dell’Inail, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale).

 

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Sicurezza nella raccolta delle olive e nel frantoio

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La sentenza della Cassazione sul caso Thyssen e la responsabilità 231

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La recente sentenza Cassazione sul caso Thyssen contiene elementi interessanti per quanto concerne la responsabilità 231 dell’ente (azienda).

1) Non si configura l’inversione dell’onere della prova.
“…nessuna inversione dell’onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell’ente, gravando comunque sull’accusa la dimostrazione della commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al d.lgs.n.231, art.5, e la carente regolamentazione interna dell’ente, che ha ampia facoltà di offrire prova liberatoria…”

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2) L’azienda ha la possibilità di fornire una prova atta a liberarla dalla responsabilità amministrativa
“…. “militano a favore dell’ente, con effetti liberatori, le previsioni probatorie di segno contrario di cui al d.lgs. n. 231, art. 6, afferenti alla dimostrazione di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”

 

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3) Inadeguata composizione dell’ODV

Un membro dell’ODV era il responsabile aziendale sicurezza del lavoro – in pratica il controllante e il controllato erano la medesima persona

“… La Corte ritiene che questa circostanza, di per sé sola, induca a ritenere che il modello adottato, nel periodo preso in considerazione, non poteva essere stato reso operativo, tanto meno in modo efficace, sottolineando che tale organismo deve essere dotato, secondo il citato art. 6, di “autonomi poteri di iniziativa e controllo”: non è necessario spendere ulteriori parole sulla “autonomia” del controllore quando è la stessa persona fisica del controllato…”

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I reati più sensibili in ambito D.lgs 231 e le relative misure di prevenzione

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I reati presupposto previsti dal D.lgs 231/01 sono numerosi, ma tra quelli più sensibili e più diffusi si annoverano i reati societari delle aree contabilità, amministrazione e finanza.

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Nella costruzione del modello 231 occorre quindi concentrarsi particolarmente in tale ambito, senza ovviamente trascurare le altre aree a rischio.

Il problema pratico è quello di creare un “ombrello protettivo” che tuteli l’azienda da comportamenti illeciti. Vediamo alcune soluzioni.

1) Evitare di utilizzare modelli standardizzati, ma realizzare una valutazione dei rischi reale, specifica, una sorta di “vestito sartoriale” specifico per l’azienda.

2) Enfatizzare nel modello la tracciabilità di ogni operazione: chi coinvolge, le modalità operative, le deleghe

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3) Evitare che un intero processo aziendale sia gestibile in autonomia

4) Dedicare spazio alla descrizione dei reati da evitare

5) Maggiore attenzione alla prevenzione del reato “corruzione tra privati”

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Come scegliere i dispositivi di protezione individuali

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Il software per gestire correttamente i DPI ed evitare errori

 

 

 

 

 

 

 

 

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La scelta dei DPI (Dispositivi di protezione individuali) è strategica nella prevenzione dei rischi in quanto ad essi è affidata la funzione finale di proteggere il lavoratore dai pericoli presenti sul luogo di lavoro.

In questo articolo vediamo quali sono i criteri di scelta da utilizzare.

1) Scegliere DPI con marchio CE.
La presenza del marchio CE assicura che il DPI risponde a un protocollo europeo di costruzione e di affidabilità.

2) Adeguata protezione
All’interno della stessa categoria di DPI occorre scegliere quelli che sono maggiormente adeguati ai rischi presenti sul luogo di lavoro. Ad esempio se prendiamo i DPI di protezione delle vie respiratorie quelli della categoria FFP1 hanno un livello di protezione più basso di quelli FFP3.

3) Considerare l’intero ciclo lavorativo
La scelta del DPI deve tenere conto dell’andamento della rischiosità nell’intero ciclo di lavoro ed essere conseguentemente adeguata all’eventuale incremento del pericolo o della tossicità.

4) Adattabilità alla singola persona
E’ importante valutare l’adattabilità del DPI al singolo lavoratore, in termini di praticità e comodità durante lo svolgimento del lavoro, e di mantenimento livello di protezione adeguato. Ad esempio il DPI adottato assicura un’adeguata e rapida comunicazione in caso di eventi critici?

5) Compatibilità con altri DPI
E’ fondamentale valutare anche la compatibilità dei DPI indossati contemporaneamente. Occorre evitare che vi siano delle criticità che riducano l’efficacia di protezione

6) Procedure di manutenzione
Occorre che sia definita nei dettagli la procedura di manutenzione del singolo DPI, con l’adozione ad esempio di schede realizzate con Excel  o meglio ancora con specifici software (ad esempio DPI Manager)

7) Pulizia e deposito DPI
E’ importante che ogni DPI dopo l’utilizzo venga adeguatamente pulito e conservato in un ambiente incontaminato per assicurare la massima salubrità nell’utilizzo ed efficacia nell’impiego successivo

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Il software per gestire correttamente i DPI

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