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Modifiche al Testo Unico Sicurezza lavoro – non più rimandabile il DVR

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Il 25/11/2014 entrerà in vigore la Legge n° 161 del 30/10/2014 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis” che apporta le seguenti modifiche al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:

Art. 13 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;

b) all’articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

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Come gestire al meglio le riunioni aziendali

Molto spesso le riunioni finiscono per essere scarsamente produttive, se non assolutamente inutili. Insomma, una perdita di tempo da evitare.

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La riunione dovrebbe avere come principali obiettivi non solo il motivo per cui è stata convocata, ma deve sempre creare comunicazione e scambio costruttivo tra i partecipanti, fare “squadra”, motivare le persone a migliorare le proprie performance e quelle dell’azienda e del gruppo di lavoro. È innanzitutto necessario fissare un solo obiettivo per riunione, poi fornire una calendarizzazione pianificata in anticipo, tempi sicuri, scegliere con cura le persone realmente interessate alla riunione e imparare a gestirle efficacemente.

1) Le riunioni non vanno improvvisate, ma devono essere sempre preparate con cura.

2) La “prevenzione” delle problematiche costa sicuramente meno della loro eventuale risoluzione.

3) Anche i tempi di lavoro devono essere rigorosamente programmati e i partecipanti invitati caldamente alla puntualità.

4) Fondamentale, poi, è la figura del conduttore: suo principale compito è quello di far progredire la discussione in modo costruttivo, valorizzando gli interventi dei singoli, incanalando la riflessione verso il risultato desiderato, scoraggiando i dibattiti inutili.

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Il nuovo software per gestire le riunioni

Pillole e consigli utili per rendere più efficaci le riunioni 

  • Ogni riunione deve avere solo un obiettivo, che deve essere estremamente chiaro a tutti i partecipanti. Più obiettivi creano continue divagazioni e pochi risultati pratici, stimolando solo insoddisfazione, disagio e senso di inutilità.
  • Le corrette riunioni sono organizzate come incontri brevi e mirati.
  • Devono partecipare solo i diretti interessati. Chi non lo è si annoierà o creerà disturbo. Se per ragioni di “opportunità” si devono convocare tutti, a quelli meno interessati si potrà lascia- re la possibilità di decidere se partecipare o no.
  • La corretta organizzazione prevede di dare ad alcune riunioni carattere di periodicità, fissandone le date in agenda con mesi di anticipo.
  • Questo previene e riduce il problema delle assenze di alcuni partecipanti dovute ad impegni presi in precedenza e induce il gruppo ad una maggior attenzione alla gestione del tempo, proprio e degli altri.
  • Nella convocazione ufficiale inserire data, luogo, ora di inizio, ora di fine, il motivo (Obiettivo) della riunione.
  • Molte riunioni, anche se già calendarizzate, prevedono comunque una convocazione scritta, con magari un “rinforzo” telefonico per verificare sia l’avvenuta ricezione, sia per comunicare l’eventuale, ufficiosa, “non-obbligatorietà” per qualcuno.
  • L’ora di inizio e, soprattutto, l’ora di fine, vanno rispettate tassativamente. I ritardi d’inizio delle riunioni generano enormi costi sia economici (tempo/lavoro sprecato nell’attesa dai partecipanti puntuali), sia motivazionali (clima, senso di perdita di tempo, tensioni nel gruppo).
  • A proposito della fine della riunione, è fondamentale che i partecipanti sappiano con certezza a che ora possono riprendere l’operatività normale ed i loro impegni professionali.
  • Iniziate la riunione sempre all’ora stabilita, anche se qualche partecipante è assente. Evitate assolutamente di “far chiamare” i ritardatari per dir loro che la riunione ha inizio: serve solo ad aumentare nel tempo i loro ritardi e quelli degli altri che, vedendo vanificata la loro puntualità, tenderanno ad adeguarsi.
  • In ogni riunione dovrebbe esserci un “moderatore” con il compito di mantenere la riunione dentro i binari prestabiliti. Non deve necessariamente essere il Capo.
  • Perseguite costantemente un clima collaborativo e di scambio di opinioni, esperienze, informazioni. Non evitate i piccoli contrasti, anzi fateli emergere e dibatteteli tranquillamente: eviteranno di sfociare in conflitti o dispute personali.
  • Usate una comunicazione calma, assertiva, diplomatica, nel rispetto di tutte le persone e di tutte le idee ed opinioni, anche le più assurde.

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Le novità e le tendenze in ambito di DPI parte 1

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Un mercato in sofferenza, ma che vede le aziende produttrici di DPI impegnate a migliorare la qualità dei prodotti e ad abbandonare la guerra dei prezzi  della concorrenza asiatica.

E’ questo in sintesi ciò che è emerso dalla nostra visita a Expoprotection, l’appuntamento biennale sui nuovi prodotti DPI, che si è concluso ieri 6 novembre 2014 a Parigi.

Anche quest’anno siamo stati a visitare questa importante fiera francese, forse a ragion veduta per numero di espositori e di visitatori, la più importante in Europa.

Jean-Francois Sol-Dourdin – direttore di Expoproteciont –  ha dichiarato alla rivista francese PIC che “il mercato dei DPI è in forte sofferenza, certi segmenti sono stati colpiti duramente dalla crisi economica, altri (anche grazie ai sostegni pubblici) ne hanno risentito meno. Nonostante la crisi del settore edile, che trascina notoriamente le vendite dei DPI, le aziende si sono ulteriormente impegnate nell’innovazione di prodotto e nello sviluppo di servizi a valore aggiunto, presentando nuove soluzioni più costose dei concorrenti asiatici, ma di migliore qualità”.

Il settore dei DPI protezione capo è il segmento che più degli altri ha subito una contrazione. Molti clienti acquistano elmetti da 3 euro e rifiutano categoricamente proposte più costose anche se più protettive. La tendenza del mercato è orientata sempre più verso elmetti low cost.

Il mercato della protezione vie respiratorie tiene, o meglio tiene quello dei dpi a ventilazione assistita, in cui il prezzo non è più una variabile che guida nell’acquisto ma formazione e informazione costituiscono il valore aggiunto tra un marchio e l’altro.

Il mercato dei DPI protezione occhi vive le medesime dinamiche dei DPI protezione capo, in cui il prezzo al ribasso è da alcuni anni un elemento comune.
I produttori si sono orientati verso nicchie di mercato in cui la qualità del prodotto è ancora percepita come un valore aggiunto, dove leggerezza delle montature e tipologia di lente, sono elementi guida nell’acquisto.

Il mercato delle scarpe antinfortunistica è decisamente stagnante, nonostante a Expoprotection gli espositori di tale settore costituiscono percentualmente la maggioranza. La forte concorrenza asiatica anche in questo ambito ha profondamente cambiato il mercato, anche in virtù del migliorato livello qualitativo.

Il mercato dei DPI protezioni mani, è particolarmente difficile per le soluzioni rivolte agli artigiani e alle pmi, mentre nelle grandi imprese i prodotti europei di qualità sono preferiti. Questo perchè un evento infortunistico ha sempre un impatto negativo per le medie-grandi aziende, anche in termini di immagine.
Nonostante questo il mercato dei guanti a prezzo basso (inferiore a 1,20 euro) è ancora enorme.

I DPI per la protezione dell’udito stanno vivendo una nuova gioventù in  virtù dell’integrazione con i componenti elettronici che consentono di comunicare tra i lavoratori, ascoltare la radio o rispondere al telefono.
Un trend postivo lo stanno vivendo i tappi stampati

Infine il settore dell’abbigliamento antinfortunistico, per uscire dal prolungato stato di crisi, sta assistendo a una concentrazione di marchi in poche mani, con una grande proliferazione di produttori asiatici. Parallelamente si assiste a un ritorno alla qualità.

Autore: Dr. Matteo Rapparini – fondatore Sicurezzapratica.it – Sicurezzapratica.com
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5 consigli per realizzare slide in ppt più efficaci

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Realizzare o personalizzare slide ppt per la formazione che siano efficaci dal punto di vista della comunicazione, è fondamentale ai fini di ottenere un’efficace risultato formativo.

Ecco 5 pratici consigli da applicare subito

1) Scegliere un tema adatto all’argomento della presentazione. PowerPoint presenta già precaricati un numero elevato e sufficiente di temi tra i quali possiamo scegliere quello più adatto all’argomento della presentazione

2) La combinazione dei colori è fondamentale e per la scelta è bene considerare:
_ i colori del logo aziendale (richiamandoli nella grafica)
_ cercare sempre di mantenere una buona leggibilità lato discente

3) PowerPoint propone differenti stili di sfondo come texture, modelli e immagini che possono essere integrati alle diapositive della presentazione. Nella loro scelta facciamo attenzione a non pregiudicare la visibilità della grafica o dei testi inseriti nelle diapositive. E’ consigliabile utilizzare sfondi trasparenti

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4) Scelta del carattere
Il carattere deve essere chiaramente visibile al pubblico, In generale, Calibri o font Arial sono da preferire per una presentazione professionale.

5) Riutilizzare una presentazione
Se abbiamo realizzato una presentazione efficace è consigliabile considerare di ri-utilizzare temi, sfondi, caratteri, layout per altre presentazioni anche di argomenti differenti.

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I documenti dell’attività dell’ODV 231

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La presenza di documenti nell’attività dell’ODV 231 è fondamentale al fine di dimostrare la corretta funzionalità del modello 231.

Il primo documento che l’ODV deve redigere è, o meglio sarebbe, il proprio regolamento di funzionamento, che in genere viene redatto al momento della realizzazione del modello 231.

I verbali delle riunione periodiche costituiscono un altro documento indispensabile. E’ consigliabile creare un libro dei verbali, un archivio anche digitale dove siano conservati tutti i documenti, compresi fogli di lavoro e relazioni.

Tutti i documenti che costituiscono il flusso informativo verso l’ODV devono essere conservati, catalogati, così come la reportistica all’organo amministrativo.

Infine le check list di verifica periodica del modello. E’ consigliabile che la loro realizzazione e impostazione venga realizzata in collaborazione con i responsabili di funzione.

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Questa settimana vi regaliamo una pratica check list per pianificare la corretta formazione in azienda.

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Quesito – Come deve essere strutturato il modello 231 di una holding e delle relative controllate?

Quesito – Come deve essere strutturato il modello 231 di una holding e delle relative controllate?

Risponde: Dr. Matteo Rapparini – autore software e corsi on line D.lgs 231/01 portale http://www.sicurezzapratica.ithttp://consulenza231.wordpress.com
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Secondo le linee guida di Confindustria, ogni società del gruppo – in quanto singolarmente destinataria dei precetti del Dlgs 231 – è chiamata a svolgere autonomamente l’attività di predisposizione e revisione del proprio modello organizzativo.
Tale attività potrà essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste dalla holding in funzione dell’assetto organizzativo e operativo di gruppo, senza tuttavia determinare una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell’adozione del modello.
L’adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio modello consente di realizzare un duplice obiettivo:

  • elaborare un modello realmente calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa (condizione quest’ultima necessaria affinché al modello sia riconosciuta l’efficacia esimente di esclusione dalla responsabilità amministrativa);
  • confermare l’autonomia della singola unità operativa del gruppo, ridimensionando il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

È poi opportuno che ogni società del gruppo nomini un proprio organismo di vigilanza (Odv), distinto anche nella scelta dei singoli componenti.
Soltanto un Odv costituito nell’ambito del singolo ente può infatti dirsi «organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo» così come stabilito dallo stesso Dlgs 231.
Al contrario, se la vigilanza fosse esercitata da un organismo unico costituito presso la controllante – sottolineano le linee guida – si rischierebbe di fondare una posizione di garanzia di fonte negoziale in capo ai vertici della holding.

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Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di infortunio

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Gli obblighi in caso di infortunio sul lavoro. Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (articolo 53 del Testo Unico 1124/1965), indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’Inail esclusivamente in via telematica dai datori di lavoro tenuti a tale obbligo, senza necessità di invio contestuale del primo certificato medico (Decreto ministeriale 15 luglio 2005), il quale dovrà essere successivamente inoltrato solo su espressa richiesta dell’istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.
Tali datori di lavoro sono tenuti, invece, ad allegare copia del certificato medico qualora provvedano alla denuncia/comunicazione di infortunio con invio del modulo 4 bis Prest. mediante Pec, nei casi eccezionali in cui non sia possibile adempiere all’obbligo in modalità telematica.

Cosa fare quando la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell’evento
. Il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (articolo 53, comma 1 e 2 del Testo Unico 1124/1965).

Per gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato. Il titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana deve provvedere all’inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio (articolo 203, comma 1 del Testo Unico 1124/1965).

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Nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell’azienda artigiana, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di uno dei predetti soggetti o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro (articolo 25 del Decreto legislativo 38/2000 e articolo 1, comma 7, Decreto ministeriale del 29 maggio 2001). Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia/comunicazione di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (articolo 54 del Testo Unico 1124/1965).

Sanzioni. Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di mancata oppure inesatta indicazione, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (articolo 16, legge 251/1982).
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (articolo 53, Testo Unico 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni).
Se l’infortunio è occorso ad un lavoratore autonomo del settore artigianato (articolo 203, comma 1 e 2 del Testo Unico 1124/1965) e del settore agricoltura (articoli 1, comma 8, e 2, Decreto ministeriale del 29 maggio 2001) non è prevista alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la perdita del diritto all’indennità di temporanea per i giorni antecedenti l’inoltro della denuncia.

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Il trattamento dei casi di malattia-infortunio in ambito Inail. La malattia infortunio consiste in un processo morboso conseguente alla penetrazione nell’organismo umano di germi patogeni.
La caratteristica principale di questo tipo di patologie è che, dal punto di vista assicurativo, esse vengono giuridicamente qualificate come infortuni sul lavoro in quanto la causa virulenta viene assimilata alla causa violenta. La tutela assicurativa delle patologie in questione come infortuni sul lavoro consente all’Inail di erogare le prestazioni di legge già nella fase del contagio, se noto, che determini, anche per motivi profilattici, l’astensione temporanea dal lavoro. Tuttavia, se l’episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni e di ogni altro indizio che deponga in tal senso. Ciò premesso, si specifica che, nell’ipotesi in cui la malattia infortunio determini astensione dal lavoro per un periodo superiore a tre giorni oltre quello dell’evento, il datore di lavoro dovrà effettuare, come per tutti gli altri casi di infortunio, la denuncia all’Istituto assicuratore. Nell’ipotesi in cui, invece, non vi sia astensione dal lavoro o questa sia inferiore al periodo sopra indicato, pur non ricorrendo l’obbligo di inoltrare la denuncia a fini assicurativi all’Istituto, sarà opportuno che il datore di lavoro provveda comunque a tale adempimento al fine di consentire all’Istituto di ottenere tutte le informazioni necessarie all’erogazione tempestiva delle prestazioni previste per tali fattispecie (profilassi, eventuali vaccinazioni). Ne consegue che, in tutti i casi in cui il datore di lavoro opterà per la denuncia di malattia infortunio compilando l’apposito campo, l’Istituto provvederà alla trattazione dell’evento infortunistico secondo le consuete modalità.

Esempi di malattie infortunio:
• epatite virale contratta, ad esempio, dal personale sanitario (Cass. 13 marzo 1992, n. 3090)
echinococcosi da cui possono essere contagiati i lavoratori a contatto con pelli fresche ad esempio nelle attività di macellazione (Trib. Firenze, sent. 21 settembre 1994)
• tetano, al quale sono esposti in modo particolare i lavoratori che debbono maneggiare arnesi in ferro o che abbiano contatti con il letame
• brucellosi alla quale sono esposti in modo particolare i lavoratori addetti alla mungitura degli ovini e dei bovini
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Criteri di individuazione dell’autorità locale di pubblica sicurezza cui inviare la denuncia/comunicazione di infortunio
Ai sensi dell’articolo 54 del Testo Unico 1124/1965, il datore di lavoro deve dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. A tal riguardo si ricorda che:
• i datori di lavoro devono provvedere a tale adempimento nel termine di due giorni e nei confronti dell’autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l’infortunio; se l’infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la notizia deve essere data all’autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano
• le attribuzioni dell’autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Capo dell’ufficio di pubblica sicurezza del luogo. Nei capoluoghi di provincia il Questore è anche autorità locale di pubblica sicurezza. Negli altri comuni a ricoprire questo ruolo sono i funzionari preposti ai commissariati di polizia. Ove non siano istituiti tali commissariati, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo
I datori di lavoro soggetti all’obbligo dell’assicurazione Inail devono provvedere a tale adempimento inviando copia della denuncia di infortunio.

Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2013
Fonte: Inail
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Qual’è il compenso per ricoprire il ruolo di ODV?

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In genere il compenso per ricoprire il ruolo di membro Organismo di Vigilanza fa riferimento, per il calcolo, alla tariffa dei dottori commercialisti per quanto concerne la funzione di componente collegi sindacale.

Il compenso dei componenti dell’Odv, se non è stabilito dalla legge o dallo statuto, è determinato dall’organo amministrativo all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.

La valutazione del compenso proposto non può prescindere dalla considerazione dei livelli di rischio e delle responsabilità assunte dall’Odv.

Nella delibera di nomina si deve prevedere la possibilità di un adeguamento del compenso inizialmente stabilito qualora aumenti il grado di complessità delle attività di vigilanza da svolgere,

In caso in cui l’ Odv coincida con il collegio sindacale deve essere riconsociuto un compenso separato ed ulteriore per lo svolgimento di tale funzione. In modo più particolare i compensi per la funzione di Odv svolta dal collegio sindacale possono essere determinati facendo riferimento al tempo impiegato.

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